REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1028 R.A.C.C. dell’anno 2005 ritenuta in decisione all’udienza del 8.3.06

T R A

CANEVA MARCELLA, elett/te dom/ta in Roma – Via delle Antille 60 presso Avv. Michele Gioia e Dott.ssa Alessandra Testaguzza che la rappresentano e difendono giusta procura emarginata all’atto di citazione

                     -attrice-

E

COMUNE DI ROMA                                               -convenuto contumace-

- OGGETTO: risarcimento danni.

- CONCLUSIONI: come all’udienza del 8.3.06.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione consegnato il 1.2.05a ex art. 149 C.P.C. e recapitato il 4.204 l’attrice in epigrafe conveniva in giudizio il Comune di Roma per sentirlo dichiarare in via principale responsabile ex art. 2051 C.C. ed in via subordinata ex art. 2043 C.C. della caduta a terra occorsale il 28.3.03, alle ore 9.30 circa, mentre in Roma percorreva a piedi Via della Rustica, con l’arrecamento di conseguenti lesioni per le quali aveva dovuto sostenere le spese mediche per complessivi €uro 408 dei quali chiedeva il rimborso con interessi e rivalutazione, espressamente riservandosi di “agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni fisici sofferti ed ancora in corso di quantificazione”. Ciò seppur allegando agli atti di causa copia di relazione medico legale degli esiti anche permanenti delle lesioni (distrazione del collo piede sin. con lacerazioni del legamento astragalico peronale anteriore ecc.), fornitale in data 15.4.04 da parte del proprio consulente medico Dott. Gaetano Arquilla.

All’udienza di prima comparizione 16.6.05 dichiaravasi la contumacia del Comune non comparso e di seguito davasi corso all’istruttoria tramite produzioni documentali, anche acquisite dal Comune ex art. 213 C.P.C., nonché escussione di due testi, sino a pervenire all’udienza dell’8.3.06 in cui l’attrice precisava le conclusioni riportandosi alle note autorizzate ove leggesi: “Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i fatti ed i motivi ut supra descritti in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Roma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c., per il verificarsi dell’infortunio occorso; 2) condannare il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore e/o comunque chi per legge tenuto, al rimborso delle spese sin ora sostenute dall’istante, da quantificarsi in complessivi €. 408,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della domanda sino all’effettivo soddisfo ovvero, nella somma che parrà più di giustizia; in via gradata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Roma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c., per il verificarsi dell’infortunio occorso; 2) condannare il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore e/o comunque chi per legge tenuto, al rimborso delle spese sin ora sostenute dall’istante, da quantificarsi in complessivi €. 408,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della domanda sino all’effettivo soddisfo ovvero, nella somma che parrà più di giustizia. Con condanna al pagamento di spese competenze ed onorari come per legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che se ne dichiara sin d’ora antistatario.”

La causa così ritenuta a sentenza viene ad essere decisa, come in dispositivo, per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

atteso che:

- 1) Dalla prova per testi nonché dall’ampia documentazione amministrativa e clinica acquisita agli atti di causa è risultato certo che il fatto dannoso si è verificato per la presenza lungo il percorso stradale dell’attrice di una buca parzialmente nascosta da immondizia ed in area prossima a quella di stallo di cassonetti per la raccolta dei rifiuti all’altezza del civico n° 254 di V. della Rustica. Dalla deposizione del teste Bellettini (ud. 14.10.05) è risultato che l’attrice fu da esso, insieme all’altro teste, soccorsa immediatamente dopo essere caduta a terra nelle vicinanze di una buca nell’asfalto stradale “profonda almeno 10 cm. e larga circa 20 cm., all’altezza delle gambe” mentre “si lamentava ad una gamba ed al ginocchio dell’altra.” Lo stesso teste ha di seguito precisato che “la predetta buca si trovava vicino ad un cassonetto dell’AMA ed era parzialmente occupata da carta probabilmente gettata da utenti del predetto cassonetto … La ubicazione della buca era approssimativamente quella che appare dalla foto allegata a lettera 14.7.2005 VII Municipio che mi si rammostra e controfirmo con il Giudice. Vicino alla buca sopracitata c’erano altre buche più piccole. Nei pressi c’erano cartacce varie.

La relazione di incaricato dell’U.O. Tecnica – Ufficio Sinistri del VII Municipio conferma anche fotograficamente, la sussistenza -ancora in data 5.6.03 ossia ad oltre due mesi di distanza- della situazione, all’altezza del civico n° 254 della V. della Rustica, descritta dal teste: con ciò rafforzando la tesi secondo cui la presenza “in loco” della stessa non può attribuirsi a fatto improvviso bensì ad evitabile trascuratezza del Comune non solo nella custodia  ma  anche  nella  pulizia  della  strada,  senza  che  esso  abbia addotto alcun motivo di impossibilità di loro regolare effettuazione: ciò sintomaticamente adottando un comportamento persistentemente agnostico a fronte delle richieste risarcitorie e non sottovalutabile ex art. 116 C.P.C.

- 2) La P.A. convenuta, proprietaria ex art. 824/co. 1 C.C. della strada urbana è tenuta, ex art. 14/co. 1 C.d.S., “allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione (come definita al n° 9 del comma 1 dell’art. 3 di detto Codice), a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e relative pertinenze”. Nella fattispecie essa P.A. ha inottemperato sia agli obblighi di manutenzione non eliminando la serie di buche prossime all’area dei cassonetti necessariamente praticabile dai pedoni, sia a quelli di pulizia col non rimuovere la immondizia che celava od almeno faceva sottostimare la pericolosità della buca, sia -infine- agli obblighi di gestione col non provvedere alla recinzione dell’area trovantesi nel predetto trascurato e pericoloso stato.

Tutto ciò in violazione delle richiamate norme di legge nonché regolamentari quali, tra le altre:

-         a) la direttiva del Ministero LL.PP. 24.10.00 (in G.U. 28.12.00 n° 301) ove al punto 1.3 leggesi: “L’imponenza e la complessività assunta dalla circolazione stradale esigono che gli enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione”;

-         b) il disciplinare tecnico di cui al D.M. 10.7.02 (relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo: in G.U. 26.9.02 n° 226 suppl. str.) ove, premesso al punto 1 che “sulle strade possono verificarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, ecc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo intendendosi per “cantieri” una qualsiasi delle anomalie richiamate)”, raccomanda al punto 3.1.5 l’uso delle barriere normali di cui alla fig. II – 392 dell’allegato al D.P.R. 495/92;

-         c) il disposto dell’art. 30/co. 9 del D.P.R. 495/92 secondo cui “Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualunque danneggiamento subito dalle sedi stradali, deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell’evento che ha determinato il danneggiamento stesso.”

- 3) La responsabilità dell’incidente è attribuibile, per tutto quanto sopra osservato, all’Ente convenuto ed è quella disciplinata dall’art. 2051 C.C.: ciò in base al dettato giurisprudenziale della S.C. che, anche se minoritario è tornato per l’applicazione di detta norma a “smitizzare” -come già rappresentato anche in precedenti statuizioni di questo Giudicante (26/31.1.05 n° 117; 9.2.05 n° 146)- la necessità di ricorrenza, per le strade di uso pubblico generalizzato e diretto, della oggettiva non visibilità e della soggettiva imprevedibilità del “difetto” stradale a mo’ di insidia o trabocchetto, osservando quanto segue:

- I^) Cass. 19653/04, analogamente a quanto statuito da Cass. 526/87 – 1314/95: “L’applicabilità dell’art. 2051 C.C. nei confronti della P.A. non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione... Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali -in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento- possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale” … “deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (strada) demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riguardo alle situazioni del primo tipo l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”…“In relazione a situazioni pericolose del primo tipo, cioè immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene, dovrà giungersi alla dimostrazione dell’espletamento da parte dell’ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. In relazione alle situazioni del secondo tipo, l’essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un’alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, comporta che l’assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell’ente, nell’espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa e l’evento dannoso, sì che possa concludersi che quest’ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell’evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell’indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.”

Dal che conseguono i seguenti principi di diritto espressi specificamente dalla stessa Cass. 19653/04:

- A) che “l’applicabilità dell’art. 2051 C.C. (nei confronti della P.A.) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione” ciò perché “queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali -in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento- possono assumere rilievo sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale”;

- B) che “allorquando invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 C.C. contro una P.A. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente -come di regola per l’invocazione della suddetta norma- dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione”.

- II^) Cass. 2298/04 – 298/03 – 488/03 (ed in particolare Cass. 11446/03): “la esclusione della applicazione dell’art. 2051 C.C.” -già operata dalla precedente maggioritaria giurisprudenza- “trova il proprio fondamento soltanto nella impossibilità per l’ente proprietario della strada pubblica di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dal bene, e quindi non già nella sola natura demaniale del bene soggetto all’uso diretto da parte della generalità degli utenti, ma anche nella coesistenza dell’altro elemento di fatto della notevole estensione del bene stesso. Tale ultimo orientamento è conforme a quello espresso in motivazione (p. 3.2) dalla Corte Cost. 10.5.1999 n° 156 a giustificazione della valutazione di conformità alla Costituzione dell’art. 2051 C.C.” proseguendo, però, con l’osservare che:

- a) “Spetta al giudice motivatamente stabilire se sussisteva o meno la possibilità oggettiva del Comune di esercitare un potere continuo di controllo sulle condizioni della strada e che “il dovere di controllo e di custodia posto dall’art. 2051 sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni”, così, tra le altre, Cass. 11264/95, “per cui è sufficiente rilevare che i danni derivati dalle non perfette condizioni di una strada vanno considerati come cagionati dalla stessa … come è ribadito dalla stessa pronunzia della Corte Cost/le n° 156/99”.

- b) “L’art. 2051 C.C. non è applicabile nel caso di danni cagionati da una strada pubblica solo quando sia oggettivamente impossibile, da parte dell’ente pubblico che ne è proprietario, l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti”.

Il correttivo della contraria tendenza maggioritaria della S.C. si rinviene nella motivazione della sua sent/za n° 298/03 ove leggesi: “La ratio dell’esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo in un bene: non già perché demaniale, ma in quanto soggetto all’uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti ed in quanto particolarmente esteso, tanto da rendere impossibile l’esercizio di un controllo adeguato. La demanialità del bene è, cioè, solo un indice sintomatico di quella impossibilità, ma non la attesta in modo automatico, tanto che non si è omesso di chiarire che quando è consentita un’adeguata attività di vigilanza che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l’art. 2051 c.c. trova senz’altro applicazione pure nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. 21.1.1987 n. 526; Cass. 7.1.1982 n. 58), quand’anche si tratti di demanio stradale (Cass. 27.11.1995 n. 13114). Ora, non pare revocabile in dubbio che la possibilità o l’impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza -dalle quali rispettivamente dipendono l’applicabilità o la non applicabilità dell’art. 2051 c.c.- non si atteggiano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. E ciò non solo in relazione alla loro estensione, ma anche alle loro caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.”

         - 4) Premesso quanto sopra, in ordine al modo di operare della prescrizione di cui all’art. 2051 C.C. la recentissima Cass. 3651 del 20.2.06, per chiarire che la applicabilità dell’art. 2051 C.C. può derivare dalla prova o dalla presunzione di impossibilità di controllo del bene demaniale da parte dell’Ente proprietario, ha statuito quanto appresso: “In materia di strade la res appartiene alla pubblica amministrazione (sia essa Stato, provincia o Comune) che nella qualità è gravata, anche da specifiche fonti normative, da obblighi di manutenzione e controllo. Quale custode, peraltro, la responsabilità risulta configurata a suo carico non già -come in altre fattispecie- in termini di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità meramente presunta, vincibile con la prova del fortuito. La presunzione, posta dalla norma, è da intendersi non già nel significato di derivazione del fatto ignoto da quello noto, bensì quale finzione che, mediante una eccezione al principio generale posto dall’articolo 2697 del c.c., determina una distribuzione dell’onere della prova diversa rispetto a quella valevole in tema di illecito civile per la regola generale di cui all’articolo 2043 del c.c., al fine di favorire il danneggiato in ossequio al principio dogmatico di vicinanza alla prova” … “Perché possa trovare applicazione l’articolo 2051 del c.c. devono ricorrere unicamente il presupposto della custodia e della derivazione del danno dalla cosa.” … “In tema di responsabilità per cose in custodia il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova che il danno deriva dalla cosa. Tale prova, del nesso causale, peraltro, va ritenuta assolta con la dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come idoneità al nocumento. Non si richiede, peraltro, anche la prova della sua intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall’articolo 2050 del c.c.). Tutte le cose, infatti, anche quelle normalmente innocue, sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze ed in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, risultando superata la distinzione tra cose inerti e cose intrinsecamente dannose in quanto idonee a produrre lesione a persone e cose in virtù di connaturale forza dinamica o per l’effetto di concause umane o naturali” … “Nel porre una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trova in una data relazione con la cosa l’articolo 2051 del c.c. determina una inversione probatoria rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall’articolo 2043 del c.c.  L’onere della prova incombe, cioè, diversamente che nella ipotesi generale, in capo non già al danneggiato, bensì a chi si trova nella particolare situazione che gli attribuisce i poteri di disponibilità e controllo sulla cosa. Tale inversione dell’onere probatorio incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato con il fare gravare sul danneggiante il rischio del fatto ignoto, inidoneo a eliminare l’incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento. Tale inversione dell’onere probatorio, comunque, non fa peraltro, venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che concorre -seppure in via presuntiva- a costituire l’illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza” … “In tema di responsabilità per cose in custodia la prova liberatoria del fortuito attiene alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con l’adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia, pertanto, nella prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto. Al riguardo deve, in particolare, escludersi che la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità consista nella prova del fatto estraneo alla sfera di custodia e, in particolare con il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, atteso che essi sono irrilevanti, ai fini dell’esonero della responsabilità laddove in base al dovere di custodia il presunto responsabile avrebbe dovuto prevederli ed evitarli con la ulteriore conseguenza che i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità dell’evento non ricorrono laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l’esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti dovuti obblighi”.

- 5) Nella fattispecie l’obbligo di intervento da parte del Comune deriva sia dalle usuali condizioni deficitarie della strada in questione, sia dalla mancata cura del servizio di nettezza urbana: condizioni che non appaiono escluse dalla possibilità oggettiva del Comune di esercitare un potere continuo di controllo esercitabile ben tempestivamente anche a mezzo della polizia municipale preposta alla bisogna ex art. 11/co.1-e del C.d.S. nonché tramite l’A.M.A. S.p.a. il cui capitale sociale è interamente del Comune di Roma e che si occupa, tra l’altro, della pulizia delle strade mediante spazzamento in base al Contratto di Servizio per il quale anche quest’ultima attività è coperta dalla Tariffa Rifiuti pagata ogni anno dagli utenti (cfr. sito internet www.Amaroma.it). L’imponente attività fatta oggetto del predetto contratto appare virtualmente in grado di consentire al Comune il miglior controllo sull’intera area metropolitana ed il fatto che ogni anno vengano sporti reclami per oltre diecimila mancati spazzamenti non può costituire, di certo, dimostrazione di impotenza a soddisfare le esigenze di pulizia bensì soltanto sintomo di non commendevole cura del rispetto degli accordi contrattuali che non può tornare in danno dei cittadini.

A ciò aggiungasi la notoria circostanza che il Comune ha stipulato con innumeri imprese e per ogni zona dell’intera propria area contratti di appalto per la manutenzione e la sorveglianza delle strade: attività il cui espletamento è demandato alle singole circoscrizioni municipali oggi dotate (per le innovazioni sul decentramento amministrativo e statutario, ex art. 26/5 dello Statuto e Reg/to di decentramento, relative alla gestione delle manutenzioni stradali) di poteri che di fatto limitano l’estensione della cosa pubblica ad entità frazionate fra esse Circoscrizioni ed ovviamente ben inferiori a quella primitivamente riferita -unitariamente per l’intera area metropolitana- agli organi centrali del Comune ed alla quale faccia preoccupato riferimento la giurisprudenza negante alle strade pubbliche l’applicabilità dell’art. 2051 C.C.

In conclusione, dati i mezzi di controllo disponibili da parte del Comune di Roma e dei suoi Municipi, la estensione della città e l’uso diretto della strada da parte della collettività non assumono più alcun rilievo come esimente della custodia e della derivazione del danno, Nella fattlispecie non appare neppure che il fatto del danneggiato abbia determinato il danno in modo autonomo o concorrente a fronte del nascondimento della buca a causa della mancata rimozione della spazzatura che vi si era immessa e che perciò non poteva ragionevolmente determinare il passante a mutare percorso o ad adottare particolari cautele.

Nella fattispecie, esclusa per quanto più sopra esposto, la presuntiva impossibilità di controllo si osserva che il Comune non ha fornito neppure indizio tendente a spostare sul danneggiato l’onere della prova sulla colpa dimostrando che la pericolosità della situazione o l’alterazione della cosa sia stata determinata in modo “assolutamente repentino ed imprevedibile”, cosicché non è a dirsi dell’impossibilità oggettiva di controllo dello stato dei luoghi: con conseguente ricorrenza della responsabilità dell’Ente ex art. 2951 C.C.

- 6) Dalle specificità delle richieste conclusionali attoree, più sopra riportate, appare indubbio che si intenderebbe ottenere dal Giudicante una pronunzia costitutiva risarcitoria su una domanda, quale quella di rimborso di spese mediche e/o di cura sanitaria, che di norma si configura come elemento componente della unitaria pretesa di risarcimento di danno, costituita da danno emergente, lucro cessante, danno diretto e indiretto, danno materiale e morale, come voci di un unico “petitum” e non autonome domande (Cass. 1136/99; 1421/99) e per l’accoglimento delle quali ricorre necessariamente un rapporto di posteriorità logico giuridica tale che dette voci, pur essendo autonome, debbono  necessariamente trovare il loro titolo e la loro ragione giustificatrice -come prius logico/giuridico- nella richiesta “base” di accertamento del danno alla persona, ossia anche della sua durata ed entità: elementi che nella presente fattispecie non possono essere accertati sono state espressamente fatte oggetto di specifica riserva di accertamento in separato giudizio.

Ciopertanto tale riserva, pur non impedendo l’accoglimento della generica richiesta di accertamento della responsabilità per i danni alla persona, sicuramente attribuibili all’incidente, preclude ogni pronunzia sulla richiesta di rifusione di asseriti esborsi per spese mediche (peraltro appena “accennate” soltanto nelle premesse nn° 11 e 12 dell’atto di citazione) conseguenziali alla entità e durata delle lesioni: con derivata inammissibilità di detta richiesta ché, a prescindere dalla sua assoluta vaghezza ed ove pur possa intendersi individuabile (parzialmente, per soli €uro 401,28) nell’importo complessivo delle tre ricevute di pagamento (peraltro prodotte in fotocopie) rispettivamente per €uro 80 emessa in data 14.2.04 della M.B.M. S.r.l. e per €uro 120 in data 21.2.04 della stessa S.r.l. nonché per €uro 201,28 di ditta T.D.R., appare correlativa ad un’epoca ben successiva a quella di sicuro riferimento di inabilità dell’attrice e costituito dal solo periodo di gg. 10 s.c.  Tale durata, prognosticata il 28.3.03 -giorno dell’incidente- nel verbale di p.s. dell’ospedale Sandro Pertini ASL Roma B, è rimasta senza alcuna seria prova di proroga che si vorrebbe essere costituita da una serie di certificati prodotti in fotocopie, peraltro incomplete e/o illeggibili, che per la loro provenienza “privata” sono di nessuna affidabilità, così come si osserva anche per la relazione medico legale 15.4.04 redatta a richiesta di parte dal Dott. G. Arquilla.

Né è a dirsi che in difetto di prova sulla prosecuzione e sul grado di inabilità possa farsi ricorso a liquidazione equitativa di somme esborsate in tempo ben lontano da quello della infermità provata dal certificato del pronto soccorso.

- 7) Le spese di causa seguono la soccombenza nella elencazione e misura di quelle notulizzate.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, dichiara la responsabilità ex art. 2051 C.C. del convenuto Comune di Roma nella verificazione dell’infortunio occorso all’attrice Caneva Marcella e per il quale è causa; respinge come inammissibile la richiesta risarcitoria proposta da essa attrice; condanna il predetto Ente convenuto a rifondere all’attrice le spese di causa in misura di €uro 120 per onorari, €uro 262 per diritti oltre su detti importi il 12,50% ex art. 14 T.F., 2% Cassa Avv., IVA di legge, €uro 67,93 per rimborsi non imponibili.

Roma 10.4.2006