Responsabilità civile. Incompetenza per  territorio. Litisconsorzio passivo nell’ipotesi si sinistro stradale, nel quale  il responsabile del danno deve essere convenuto in giudizio con l’assicuratore. –  Art. 23 L. 990/69. Eccezione tempestivamente e ritualmente sollevata da uno solo dei convenuti nella contumacia dell’altro. -  Ammissibilità dell’eccezione con conseguente declaratoria di competenza del foro o dei fori alternativamente competenti per legge.  Art. 18, 19, e 20 c.p.c.

La sede distaccata dell’ufficio del giudice di pace di Roma in Ostia, tredicesima circoscrizione del comune di Roma ha competenza territoriale sugli affari (rientranti nella competenza per materia e valore di tale giudice) della XIII° circoscrizione del Comune di Roma (Con decreto 3.7.1992 (GU 11.2.1993 serie generale n.34) è istituitiva

Del G.d.P. di Ostia)

 

 

In materia di litis consorzio  necessario passivo,  deve ritenersi che, in presenza  di eccezione di incompetenza per territorio,  ritualmente e correttamente proposta anche da un solo  convenuto, il Giudice debba provvedere in conformità, con la conseguenza della declaratoria di competenza del foro o dei fori alternativamente competenti per legge, anche nei confronti della parte o delle parti  rimaste contumaci.

Il decreto legislativo 3.7.1992 (GU 11.2.1993 serie generale n.34) ha istituito in Ostia, tredicesima circoscrizione del comune di Roma  la sede distaccata dell’ufficio del giudice di pace di Roma  che ha competenza territoriale sugli affari (rientranti nella competenza per materia e valore di tale giudice) della XIII° circoscrizione del Comune di Roma mentre  quello di Roma è  rimasto competente  su tutti gli affari del Comune di Roma ad esclusione di quelli della XIII° circoscrizione.

L’art.11 del decreto ministeriale 11.10.2000 pubblicato nella G.U. 273 del 22.11.00   ha solo   ribadito  che la sede distaccata di Ostia si occupa degli affari relativi alla XIII° Circoscrizione del comune di Roma che è correlativamente esclusa dagli affari del giudice di pace di Roma.

 

 

Fatto e diritto.  - Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri Giueseppe ed Enzo Granati  chiamarono  in Giudizio il  sig. Leonardo Compatangelo  e l’ Assitalia Assicurazioni  S.p.a., per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale avvenuto in Roma sulla tangenziale Est

All’udienza del 3.7.03 si costituiva per gli attori l’avv. Pasquale Rossi e per L’Assitalia Ass.ni per il convenuto.

L’Assitalia Ass.ni eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il Giudice di Pace di Roma.

Il Giudice di Pace si riservava sull’eccezione anzidetta.

Pregiudizialmente va considerata la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale di questo ufficio sollevata dalla convenuta Assitalia  pur nella contumacia dell’altro convenuto.

Occorre al riguardo precisare che, trattandosi di litisconsorzio necessario, l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da un convenuto anche per  l’altro convenuto, non rende  incontestabile la competenza del Giudice adito, giacchè l’inscindibilità della causa determina l’estensione a tutti i litisconsorti degli effetti delle singole difese ove, beninteso non attengano ad eccezioni strettamente personali.

Da questo punto di vista la contumacia di uno dei convenuti non può in alcun modo essere equiparata alla non contestazione delle richieste e delle scelte processuali della parte attrice a danno della facoltà, dalla legge previste per il convenuto con compressione del diritto di difesa di quest’ultimo ( art. 24 e 2 Cost.) e violazione del suo diritto al giudice naturale ( art. 25 comma 1 Cost.).

Nel caso di specie nessuna delle parti ha la residenza o il domicilio in Ostia; l’incidente stradale non è avvenuto in Ostia, ma sulla tangenziale Est di Roma.

Non vi sono  pertanto validi, giustificati e ragionevoli  motivi per incardinare il giudizio in un foro territorialmente diverso da quello naturale.

Il D.M. 11/10/2000 “ Modificazioni dell’assetto territoriale di taluni uffici giudiziari, “ha correttamente confermato la competenza del Giudice di Pace di Ostia alla XIII circoscrizione non fosse altro che per la presenza di una sezione del Tribunale in Ostia e per Ostia che, in sede di Appello si ritroverebbe ad esercitare le sue funzioni con una competenza territoriale decuplicata, discrasia certamente non voluta e non prevista dal legislatore.

P.Q.M.  Il Giudice di Pace, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Assitalia Le  Assicurazioni d’Italia  S.p.a. dichiara la propria incompetenza territoriale e rimette il giudizio per  l’esame di merito innanzi al G.d.P. di Roma competente per territorio  concedendo termine alle parti di giorni 90 per la riassunzione della causa.

Condanna la parte attrice a rimborsare le spese di giudizio sostenute da parte convenuta comprensive di onorari quantificate in euro 250,00 + IVA e CPA.