REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1529 R.A.C.C. dell’anno 2003 ritenuta in decisione all’udienza del 11.11.05
CONDOMINIO DI VIA D.G. ROMA, in persona dell’Amm/re p.t., elett/te dom/to in Roma – Via Carlo Alberto Racchia 2 presso Avv. Giovanna Cantoni che lo rappresenta e difende giusta procura in calce a comparsa di costituzione e risposta
-convenuto-
- OGGETTO: eliminazione immissioni di rumori ex art. 7/co. 3 n° 3 C.P.C.
- CONCLUSIONI: come all’udienza del 11.11.05.
Con atto redatto il 30.5.03 ai sensi dell’art. 316/co. 2 C.P.C. A.B. contestualmente, autorizzata a stare in giudizio di persona, notificava in data 5.6.03 al Condominio in epigrafe, citazione a comparire innanzi a questo Ufficio per sentire ordinare la cessazione di rumori molesti anche -se necessario- con la sostituzione del portone di ingresso -in vetro ed alluminio anodizzato (cfr. verbale di sopralluogo)- dell’edificio condominiale di V. delle G. – Roma, lamentati come immettentesi nel proprio adiacente appartamento al piano terra (sc. A int. 1) con ingresso dall’androne condominiale, a causa del diuturno sbattimento di detto portone nella fase di chiusura.
All’udienza edittale del 24.7.03, presente l’attrice, compariva l’amministratore (da circa 15 anni) del citato Condominio che dichiarava questo disponibile ad ulteriori interventi manutentivi del portone, oltre quelli che asseriva essere stati già disposti, pur contestando che il suo rumore in questione era nei limiti di tollerabilità.
La causa veniva rinviata all’udienza del 31.10.03 per tentativo di conciliazione o in difetto ex art. 320 C.P.C. ma in quest’ultima udienza l’attrice otteneva rinvio per munirsi di legale mentre il Condominio si costituiva ritualmente con comparsa con la quale contestava totalmente la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto.
Alla successiva udienza 18.2.04 compariva il difensore dell’attrice il quale si era costituito anche per conto del coniuge di questa, D.V., così intervenuto ex art. 105/co. 1 C.P.C. quale comproprietario dell’appartamento predetto, riportandosi alla comparsa che aveva depositato il 6.2.04 nella quale così aveva meglio precisato le istanze attoree: “Piaccia all’Ill.mo Giudice adito accertare il superamento dei limiti di tollerabilità dei rumori provocati dalla chiusura del portone d’ingresso dello stabile condominiale sito in Via delle Gondole 158, e pertanto l’illiceità delle immissioni rumorose; accertando altresì la responsabilità del Condominio convenuto nella causazione delle immissioni ed ordinare la restituzione in pristino dei luoghi e/o la sostituzione del portone o in via subordinata una modifica dello stesso, e comunque la effettuazione di tutte le opere atte ad eliminare le immissioni moleste. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.”
In corso di istruttoria veniva depositata corrispondenza intercorsa tra le parti nonché copie di verbali di assemblee condominiali.
Il 26.3.04 tenevasi udienza in sopralluogo sul posto della vertenza. Con ordinanza 27.5.04 veniva quindi disposta C.T.U. per l’effettuazione di rilievi fonometrici, diurni e notturni, allo scopo di valutare se il rumore lamentato dai coniugi D. – B. superasse o meno la normale tollerabilità, nonché per accertare le possibili soluzioni per evitare l’eventuale superamento dei limiti di tollerabilità, altresì indicandone il costo presumibile.
Con ordinanza 29-30.6.05 il Giudice, rilevata la mancanza di richieste istruttorie per la formulazione delle quali aveva concesso termine sino al 22.6.05, disponeva udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 11.11.05 ove le parti si riportavano ciascuna a quelle formulate nelle comparse più sopra citate.
Così ritenuta in decisione la causa è stata decisa come in dispositivo per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1) L’azione proposta dai coniugi D.-B., quali proprietari condòmini, mira all’accertamento della illegittimità delle immissioni rumorose e ad ottenere accessoriamente il compimento di modifiche del bene per farle cessare, in tal modo ricomprendendosi essa azione tra i procedimenti di cui al n° 3 del comma 3° dell’art. 7 C.P.C. per i quali, anche se di area di competenza più ristretta (in quanto circoscritta alle immissioni di fruitori di immobili di civile abitazione ma estesa anche ai rapporti tra proprietari e detentori o tra detentori) devesi fare riferimento al disposto di tutela “reale” dell’art. 844 C.C. per determinare il concetto di normale tollerabilità della quale non è ammesso il superamento. In ciò si deve però osservare che, nel caso “de quo”, non è stata proposta contestualmente la ammissibile facoltativa azione, di natura personale, di condanna al risarcimento del danno nell’ambito dei pertinenti artt. dal 2043 al 2059 C.C.: Cass. 7420/00.
La norma dell’art. 844, applicabile anche nei rapporti tra i condòmini di uno stesso edificio (Cass. 570/69; 669/59), deve ritenersi ammessa anche tra condòmini e l’ente di gestione condominio distinto dai soggetti dei suoi costituenti. Ciò per le parti di immobili costituenti proprietà comune ex art. 1117 C.C. e caratterizzate da rapporto di accessorietà e complementarietà con ogni civile abitazione dello stabile condominiale, purché si tratti di immissioni derivanti soltanto dalle modalità di funzionamento di impianti condominiali e soltanto nell’ipotesi che le stesse presentino tutti i seguenti requisiti: a) materialità, cioè che cadano sotto i sensi dell’uomo; b) carattere indiretto o mediato, nel senso che non consistano in un “facere in alienum”, ma costituiscano ripercussioni di fatti composti direttamente o indirettamente dall’uomo nel fondo da cui si propaga; c) attualità di una situazione di intollerabilità, non di semplice pericolo di essa, derivante da una continuità o almeno periodicità, anche se non ad intervalli regolari di esse immissioni (Cass. 570/69; 3889/77; 1403/79).
I predetti caratteri e le predette caratteristiche appaiono ricorrere nella fattispecie fatta oggetto del presente giudizio.
- 2) La esistenza di immissioni rumorose dipendenti dal movimento di completamento della chiusura del cancello d’ingresso dello stabile, regolata da automatismo oleo-pneumatico, è stata rilevata di modesta entità in sede di sopralluogo diurno 26.3.04 da parte del Giudicante e riconosciuta tale anche da parte dell’attrice nella stessa occasione: ciò in probabile correlazione a recenti cure manutentive menzionate dall’Amministratore del Condominio all’udienza del 24.7.03 disposte, però, sin dall’assemblea condominiale tenutasi il giorno 11.10.01 ma alle quali, sintomaticamente ex art. 116 C.P.C., esso amministratore non ha mai dimostrato di aver provveduto sollecitamente come -all’udienza 24.7.03- s’era espressamente riservato di dimostrare.
In occasione di detto sopralluogo rilevavasi, però, che le guarnizioni in gomma dell’anta mobile di sinistra del cancello richiudentesi verso l’interno dell’androne non svolgeva più la propria funzione di attutimento del rumore della “battuta”, al momento di chiusura, poiché in pessime condizioni di consistenza sino a lasciare -dopo la chiusura- un distacco di circa due o tre millimetri dalla fascia di battuta verticale ed orizzontale dell’anta di destra (normalmente tenuta fissa a mezzo di chiavistelli verticali) su cui chiudevasi la predetta anta mobile.
Dalla relazione del C.T.U. risulta ancora una volta che l’Amminitratore, seppur specificamente richiestone da questo, non ha fornito alcuna prova di intervento manutentivo e risulta -altresì- che il portone nuovamente non chiudeva correttamente, come invece verificatosi dopo il pronto intervento richiesto alla ditta manutentrice.
La entità delle immissioni sonore è stata rilevata dal C.T.U., sperimentalmente ex art. 261 C.P.C., dopo il predetto intervento manutentivo di cui egli ha evidenziato la assoluta necessità di frequenza ravvicinata (“rapida nel tempo”) per evitare periodi di tempo, più o meno brevi, in cui la chiusura del cancello-portone può dare luogo ad emissioni che possono superare, seppur esclusivamente nelle ore notturne, il rilevato limite massimo di tollerabilità di 3,0 dB (A) soprattutto a carico della stanza più adiacente al portone e nella quale, pur a manutenzione recente (effettuata all’inizio dei rilievi fonometrici 8.2.05), è stato rilevato -il giorno 2.3.05- il raggiungimento di “livello differenziale” dB (A) +3,0 in relazione alla reattività dell’uomo medio, prescindendo, quindi, dalle considerazioni attinenti le condizioni personali degli attori: l’uno dei quali (D.) ha superato la soglia di età di settanta anni mentre l’altra è prossima alla stessa (cfr. atto di acquisto).
Il risultato dei predetti accertamenti non può essere trascurato pur se il criterio di superamento di soglia di ammissibilità di cui al D.P.C.M. 1.3.91 non è applicabile ai casi come quelli della fattispecie: ciò poiché tale limite massimo di livello di +3 dB(A), in difetto di norme di legge circa l’isolamento acustico per i vecchi stabili ed i rumori ammissibili nelle abitazioni, coincide con quello che è stato elaborato dalla supplente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10735/01; 5697/01; 12080/00 “ex multis”) al fine di stabilire i livelli di tollerabilità delle immissioni sonore, dettando un criterio comparativo-relativo che “determina” come punto di riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabili le immissioni che lo superano di oltre tre dB. Questa unità di misura dell’intensità del suono, ha scala logaritmica, cosicché il limite massimo ammissibile di tre dB sul rumore di fondo comporta un raddoppio della intensità del rumore sta a significare che la componente del rumore immesso, considerata da sola, non può superare il rumore di fondo senza divenire intollerabile.
Le norme dettate dal D.P.C.M. 1.3.91 ed il successivo D.P.C.M. 14.11.97 (che all’art. 4 esclude espressamente la sua applicabilità alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune) nonché leggi e regolamenti che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni rumorose costituiscono, secondo lo stesso suindicato principio consolidato della giurisprudenza, un campo di carattere pubblicistico (perseguendo finalità di interesse pubblico) ed operano nei rapporti tra i privati e la P.A., ciò a differenza del campo privatistico riguardato dall’art. 844 C.C. posto a presidio del diritto di proprietà e volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i proprietari di fondi vicini.
Sempre secondo la S.C. (3.2.99 / 915) “I regolamenti limitativi delle attività rumorose essendo rivolti alla tutela della quiete pubblica, riguardano soltanto i rapporti fra l’esercente di una delle suddette attività e la collettività in cui esso opera, creando a carico del primo precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Tali disposizioni, però, non escludono l’applicabilità né dell’art. 844 C.C., né degli altri principi che tutelano la salute nei rapporti interprivati che richiedono l’accertamento caso per caso della tollerabilità o meno delle immissioni di rumori e della loro concreta lesività per il riposo e la quiete di ogni soggetto interessato.” In tal modo rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice di merito il giudizio sulla tollerabilità di dette immissioni: Cass. 6223/02.
Devesi rilevare, altresì, che l’applicazione della L. 26.10.95 n° 477 stabilente (art. 1) i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione, appare riguardare anche la fattispecie “de qua”, essa legge concernendo anche “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo … tale da provocare disturbo al riposo ed alle attività umane” tramite anche le “sorgenti sonore fisse” quale “gli impianti termici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore” in danno di “ogni ambiente abitativo ossia interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane” ricompreso il tipo di sorgente sonora come quella qui in esame poiché non indicata tra quelle ivi specificamente escluse (art. 2 lett. a – b – c).
Va però rilevato che la conseguente esclusione -non citata dal C.T.U.- della sorgente sonora qui in esame espressamente operata da parte dell’art. 4 del sucitato D.P.C.M. 14.11.97 di attuazione della predetta L. 447/95, nonché la mancata emanazione da parte del Comune (competente ai sensi dell’art. 6 della stessa) dei regolamenti di attuazione per la fattispecie in questione ha lasciato in vigore il regime transitorio disciplinato dall’art. 15 con riferimento interinale al D.P.C.M. 1.3.91 e pertanto ha reliquiato la riconnessa sua inapplicabilità ad essa fattispecie per cui è causa che, di conseguenza, resta disciplinata dai prefati dettati giurisprudenziali.
- 3) Premesso tutto quanto sopra e rilevato:
a) che il modo di gestione dell’amministrazione condominiale per quanto concerne la efficienza manutentiva del portone in questione è risultato tutt’altro che commendevole;
b) che non risulta che l’amministratore si sia mai avvalso dei poteri-doveri spettantigli ai sensi del comma 2 dell’art. 1135 C.C.;
c) che l’assemblea dei condomini tenutasi il giorno 23.10.03 ha visto negligentemente non trattato il punto n° 7 dell’o.d.g., relativo alla vertenza in esame, per difetto del “quorum” minimo voluto dal comma 2° dell’art. 1136 C.C.;
d) che la questione non risulta essere stata più portata all’esame di successive assemblee per le occorrende delibere (ai sensi del comma 3° dell’art. 1136 C.C.) relative a pretese degli attori dubbiamente correlate alle attribuzioni dell’amministratore delineate dall’art. 1130 C.C.: pur trattandosi di questione vetusta riconosciuta come esistente sin dall’assemblea condominiale tenutasi il giorno 11.10.01 (cfr. copie dei relativi verbali prodotti dall’attrice);
e) che non risultano effettuate le operazioni manutentive né prima né dopo l’indicazione fattane nella relazione del C.T.U.;
f) può ritenersi che ricorrano tutti i requisiti di ammissibilità del provvedimento interdittale più sopra elencate al punto n° 1, inclusa la attualità di una situazione di intollerabilità derivante da periodicità delle immissioni, anche se non ad intervalli regolari, ma senz’altro frequente atteso anche il presumibile rilevante numero di abitanti degli oltre 31 appartamenti indicati dall’attrice e non contestato.
- 4) Per quanto concerne i rimedi che il C.T.U. ha indicato nella frequenza di interventi manutentivi ovvero, in caso di infruttuosità o di omissione di essi, specialmente nel periodo invernale, nella installazione di un nuovo portone acusticamente trattato, atteso quanto più sopra considerato circa l’abitudinarietà di disinteresse del problema da parte degli organi dell’amministrazione condominiale, si reputa indispensabile che la tutela del bene primario della salute, protetto con la norma precettiva e non solo programmatica dell’art. 32 della Carta costituzionale (Cass. 2396/83; S.U. 1463/79) e necessariamente riguardato dal tranquillo affidamento nel riposo notturno e non attentato da reiterati, improvvisi, inaspettati rumori nocivi avvertibili in ogni ora ad esso deputata, debba evitare di sottostare a condizionamenti determinati dalla tardività o carenza di manutenzione di una struttura, che il C.T.U. ha peraltro definito “fragile”, perciò disponendosi sin da ora la soluzione definitiva del problema con la installazione di un nuovo portone del tipo indicato dal C.T.U. come da dispositivo della presente.
Ciò con connotazioni risarcitorie di forma specifica eliminante la fonte di un danno attuale alla salute, continuo e destinato altrimenti a protrarsi con certezza nel tempo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e in difetto di notula vengono determinate d’ufficio ex art. 5 co. 4 e 7 prima parte D.M. 8.4.04 n° 127.
P.T.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, attesa la intollerabilità delle immissioni di rumore denunziate dai Sigg.ri B.A. e D.V. condanna il convenuto Condominio dello stabile di V. delle G. – Roma in persona dell’Amministratore geom. M.C. o di eventuale altro in carica pro-tempore a sostituire, entro il termine di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza -salvo occorrendo ricorso al disposto dell’art. 2931 C.C.- ogni parte (fissa, infissa, mobile) del portone d’ingresso all’androne interno dello stabile predetto, con altro nuovo portone acusticamente trattato il cui funzionamento, indipendentemente da frequente manutenzione, assicuri il non superamento della soglia del livello differenziale consentito di dB +3,0 (A) come definito nella relazione del C.T.U. Dott. E. P., redatta in data 4.4.05 e depositata il giorno successivo in atti della causa qui conclusa e comunque come dettato dalla giurisprudenza richiamata al punto n. 2 della parte motiva della presente; condanna il Condominio convenuto alla rifusione delle spese tutte di causa a favore dei predetti Sigg.ri B.A. e D.V. in misura di €uro 980 per onorari, €uro 1.040 per competenze (oltre su detti importi il 12,50% art. 14 T.F., il 2% per CNPAF, il 20% per IVA), €uro 375 per rimborso della metà del compenso al C.T.U. corrispostogli dai predetti, altresì lasciando a carico definitivo del convenuto la già corrisposta residua metà di detto compenso.
Sentenza esecutiva ex art. 282 C.P.C.
Roma 16.1.2006