REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n° 2244 R.A.C.C. dell’anno 2002 ritenuta in decisione all’udienza del 21.4.04
- OGGETTO: pagamento somme per inadempienze contratto di trasporto.
- CONCLUSIONI: come alle udienze del …………. e …………..
Con atto formulato ai sensi dell’art. 316/co. 2° C.P.C. e rinotificato il 18.4.03 (a rinnovo di precedente irrituale notifica) gli attori in epigrafe, premesso: di aver subito un ritardo di circa 24 ore nella riconsegna dei propri bagagli “al seguito” trasportati in un loro viaggio aereo da Roma a Parigi e da qui a Pointe à Pitre, in Guadalupa (dipartimento d’oltremare della Repubblica francese e facente parte del suo territorio), della durata di circa 18 ore, curato dalla A.F. per il solo volo come da rispettivi biglietti e contestuali ricevute-bagagli, prodotti in corso di causa, ciò premesso e personalmente convenivano in giudizio detta Compagnia di navigazione aerea per sentirla condannare a risarcire in via equitativa loro attori dei danni materiali ed esistenziali subiti, sia in Guadalupa che in Italia, dai comportamenti negativi dalla stessa tenuti nella occasione, come da allegata corrispondenza intercorsa al proposito.
All’udienza rifissata al …….. per la prima comparizione veniva dichiarata la contumacia della convenuta ed ammesso l’interrogatorio formale del suo legale rappresentante sulle circostanze relative al ritardo nella riconsegna.
Alla successiva udienza del ………. la convenuta costituivasi con procura al proprio difensore nella quale gli si conferiva il potere anche di rispondere ad interrogatorio e con comparsa nella quale chiedeva dichiararsi: in via preliminare a) la incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito, a fronte di quella del Tribunale di Roma o di altro giudice ritenuto competente; b) la nullità del giudizio ex art. 164/co. 4° C.P.C.; nel merito: a) il rigetto delle domande attoree come infondate in fatto e in diritto; b) in subordine la limitazione dell’entità del danno all’ammontare di €uro 60,00 richiesto dagli attori all’udienza ………. quale unico danno emergente vantato; c) la condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 C.P.C.; sempre con vittoria di spese di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Nella stessa udienza il Giudicante, in considerazione delle eccezioni come sopra sollevate dalla convenuta, invitava le parti ex artt. 184/co. 1° e 187 C.P.C. a precisare le conclusioni che, a seguito di ulteriori produzioni documentali, venivano rassegnate all’udienza del ……….. dalla A.F. che si riportava a quelle delle note autorizzate depositate il ……., nonché all’udienza di spedizione del ………. dal D.S. che confermava quelle dell’atto introduttivo, che erano state integrate all’udienza del …………, valide anche per la A.G. per la quale, comparsa solo alle udienze del ……. e del ……, non venivano rassegnate altre diverse da quelle del litisconsorte attore.
La causa viene ad essere decisa -in via non definitiva- come in dispositivo per i seguenti
M O T I V I
- 1°) La giurisdizione dell’Ufficio dell’adito Giudicante, quale organo giurisdizionale dello Stato italiano, deriva dal disposto dell’art. 3 L. 218/95 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato nonché all’occorrenza da quello del 1° co. del successivo art. 4. Il “difetto di giurisdizione” lamentato dalla convenuta, eccepibile solo nel primo atto difensivo, in realtà non concerne l’attribuzione di competenza internazionale alla giurisdizione dello Stato italiano bensì la sola determinazione della competenza interna per “materia” o “funzione” che per semplice assonanza lessicale si vorrebbe -peraltro infondatamente quanto maliziosamente- attribuire al Tribunale Ordinario sulla sola scorta del termine di riferimento “tribunale” usato -due volte- nell’art. 29 della Convenzione di Varsavia.
Con tale termine si intende, invece, riferirsi non ad un organo specifico bensì soltanto all’ufficio adito (saisi) ove qualsiasi organo giurisdizionale eserciti la funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali del proprio Stato di appartenenza. Basti considerare la circostanza che il termine “tribunale” appare ripetuto, peraltro sempre a tutto minuscolo, anche negli articoli 21 – 22 – 25 della stessa Convenzione senza che mai esso possa genericamente significare altro che “ufficio giurisdizionale” e mai intendersi in senso tecnico come specifico “organo giurisdizionale”. Se la norma avesse fatto riferimento ad uno degli organi competenti per materie specifiche avrebbe fatto riferimento al “Tribunal de commerce”, od a quello “de Grande istance”, od a quello “de Police”, ecc.
Ciò senza considerare che nel lessico di altri stati l’assonante termine “tribunale” non esiste ma si traduce con l’altrettanto generico termine di “court” (ingl. e spagnolo) o “gericht” (germ.) o “sud” (russo) o “dikasterion” (greco) ecc. sicché il riferimento “organico”, preteso dalla convenuta in base ad un semplice riferimento lessicale che solo per l’Italia coinciderebbe con l’organo Tribunale, risulta assolutamente fuori di luogo.
Ciopertanto, come incompetenza “per materia” o “per funzione”, la eccezione in questione, così come pure quella di incompetenza per territorio del Giudice adito, è stata tardivamente sollevata a fronte del riferimento tassativo alla “prima udienza di trattazione” fatto dall’art. 38 C.P.C. Ciopertanto entrambe tali eccezioni sono inammissibili in rito e come tali vanno dichiarate.
- 2°) Anche la eccezione di nullità dell’atto di citazione, per difetto -rilevabile anche d’ufficio- dei requisiti essenziali previsti ai nn° 3 e 4 dell’art. 164 C.P.C., risulta del tutto infondata a fronte del conciso disposto dell’art. 318/1° co. C.P.C. che, non consentendo -per evidente inapplicabilità- l’estensione ex art. 311 C.P.C. dei predetti numeri al procedimento innanzi al Giudice di Pace, limita il contenuto della domanda all’esposizione dei fatti ed all’indicazione dell’oggetto della domanda: elementi, questi, ben rinvenibili nel complesso dell’esposizione effettuata nell’atto introduttivo anche con riferimento ai documenti ivi indicati ed alla precisazione integrativa della domanda effettuata ex art. 183/co. 4° ult. parte C.P.C. all’udienza 2.7.03 di effettiva prima comparizione ove è stato precisato che tra i danni materiali è da ricomprendersi la spesa di €uro 60,00 per il trasporto in taxi -indicato nelle premesse- per tempi e distanze di oltre km. 80. Ciò oltre il danno esistenziale per stress che, come lamentato in citazione, ha accompagnato anche i 15 giorni successivi all’arrivo “che dovevano essere di serena vacanza”.
La mancata specificazione della entità del danno non è sufficiente a costituire il richiamato motivo di nullità quando tale entità possa essere liquidata ex art. 1226 C.C.
Risulta chiaro che gli attori hanno fatto valere sia l’inadempimento di obbligazioni derivanti da uno stesso rapporto di viaggio-trasporto sia la violazione del precetto generale del “neminem laedere” ex art. 2043 C.C.
- 3°) L’ulteriore eccezione sollevata dalla convenuta in riferimento all’art. 26 della convenzione c.d. “di Varsavia” 12.10.1929 (L. 841/32), applicabile al contratto “de quo” come di mero “trasporto” e non del tipo “tutto compreso” della C.C.V. di Bruxelles 23.4.76 (L. 1084/77) e del D.L.vo 111/95, vorrebbe far dichiarare irricevibile l’azione stante il difetto di reclamo da proporsi entro 14 giorni dalla consegna del bagaglio. Però anche quest’ultima eccezione risulta tardiva (Cass. 4.3.76/20) poiché proposta oltre la prima udienza di trattazione.
Ove altrimenti rilevabile essa eccezione risulta limitata ai soli casi riguardanti le difettose condizioni di conservazione e custodia delle merci o dei bagagli e non il caso di ritardo nella riconsegna di questi. Dalla struttura del predetto articolo deriva difatti: “que les marchandises ont livrées en bon état et conformement au titre de transport” … se “apres le decouvert de l’avarie” … “En cas de retard la protestation” non venga fatta entro 14 giorni decorrenti “à dater de leur reception” ovvero dalla “mis à disposition” dopo il loro rinvenimento di esse merci o bagagli danneggiati.
Inoltre per quanto concerne i bagagli il primo comma del predetto art. 26 si esprime nel senso che il ritiro degli stessi senza reclamo costituisce presunzione di loro consegna “in buono stato e conformemente al contratto di trasporto”, fatta -però- salva la prova contraria. Ciò anche a prescindere dalla dubbia efficacia, ex artt. 1469bis / co. 3° n° 18 – 1469quinquies / co. 2° n° 2 - 1469ter / co. 3° C.C., della relativa predetta clausola poiché non è riprodotta né richiamata esplicitamente nelle “Condizioni generali di trasporto” (parzialmente prodotte ma non rinvenibili nel rapporto “de quo”) come relative alla Convenzione (IATA) menzionata all’art. I ci-dessus di esse Condizioni nonché nel Reg/to CEE n° 2027 del 9.10.97 (non meglio precisato).
Tali “Condizioni”, peraltro e senza contemplare alcun termine decadenziale, prevedono all’art. XV/2 b-iii “en cas de retard à la livraison des bagages enregistrés” un risarcimento “forfaitaiment des frais de première necessité resultante de l’attente de la livraison des bagages lorsque cet incident interviendra hors de votre lieu de résidence” (= “in caso di ritardo nella consegna dei bagagli registrati” un risarcimento “forfettario delle spese di prima necessità derivante dall’attesa della consegna dei bagagli, quando questo accidente intervenga fuori del luogo di residenza del viaggiatore”), cosicché escludono, anch’esse, la necessità di proposizione di reclamo condizionante la proponibilità di azione risarcitoria.
P.T.M.
Il Giudice adito, non definitivamente pronunziando ex art. 279/co. 2° n° 4 C.P.C., rigetta come inammissibile la eccezione di difetto di giurisdizione (competenza per materia), nonché quella di incompetenza per territorio, nonché la eccezione di decadenza-improponibilità delle domande attoree proposte nel presente giudizio; riserva alla sentenza definitiva il provvedimento decisorio sulle spese di causa; ex art. 279/co. 3° C.P.C. con separata ordinanza odierna dispone per la ulteriore istruzione della causa.
Roma, ………..