REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA

 

Il Giudice di Pace dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1045 RACC 2005, decisa con dispositivo letto all’udienza del 20.7.2005, promossa da

S. M. R., dom/ta in Roma - Via Germanico 12 c/o Avv. Rebecca Mammetti suo procuratore difensore dom/rio per delega emarginata al ricorso

     -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA                                                                            -opposto contumace-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV di ausiliario del traffico ex art. 7/1 C.d.S. per circolazione nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso depositato a norma e nei termini del disposto processuale richiamato qui in oggetto il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento ivi indicato chiedendone l’annullamento per: a) mancanza di indicazione qualificativa del verbalizzante, b) invalidità della giustificazione della omessa contestazione immediata, c) difetto di dati precisi e dettagliati della contestazione.

All’udienza decretizia del 20.7.05 il Comune, che non aveva neppure fornito i documenti dovuti ex art. 23/co. 2 L. 689/81, rimaneva e veniva dichiarato contumace. Il ricorrente si riportava ai motivi del ricorso che vanno accolti inquantoché:

a)      esistendo -ex art. 17 commi 132/133 L. 127/97- vari tipi di “ausiliari del traffico” con specifiche e differenti competenze, non generali come quelle degli istituzionali organi di cui all’art. 12 C.d.S., è legittima la eccezione di mancanza di indicazione dell’asserito ausiliario all’ente di appartenenza in modo da consentire al Giudice, che l’aveva preventivamente richiesto già con il decreto di fissazione dell’udienza, nonché al cittadino di verificare se il verbalizzante abbia oppur no operato nell’espletamento di legittimo incarico, tanto più che nulla è dato rilevare dal testo del VAV neppure per quanto concerne il provvedimento sindacale di investitura con nominativa designazione sindacale di cui al comma 2° dell’art. 68 L. 488/99;

b)      la stereotipata motivazione di non essersi potuto procedere a contestazione dell’infrazione “per non intralciare il servizio pubblico di trasporto” torna soltanto a far ritenere una ricorrente omissione, da parte dei verbalizzanti del dovere di procedere almeno al tentativo di fermare l’asserito trasgressore nel modo di cui al 2° comma dell’art. 182 Reg/to C.d.S., ciò in aggiunta alla inindicata ed inindividuabile modo in cui si sarebbe paventata la verificazione di intralcio del servizio pubblico;

c)      il semplicistico richiamo dell’art. 7/1 C.d.S. non consente, di certo, insieme alla inammissibile menzione alternativa di “corsia” o di indefinita ed indefinibile “area riservata”, di individuare con la dovuta certezza a quale delle oltre dieci ipotesi previste da detta norma laddove si faccia riferimento quando, peraltro, la lettera “c” del 4° comma dell’art. 6 C.d.S., richiamata dalla lettera “d” del comma 1° dell’art. 7, non fa alcuna menzione di “aree riservate”.

Per tutte le predette illegittimità è stato deciso come da seguente e già letto

DISPOSITIVO

Il Giudice adito, V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03, in accoglimento del ricorso dichiara illegittimo ed annulla il VAV opposto n° 63041005279 del 28.10.2004 di ausiliario del traffico Comune di Roma Dip/to 2° Politiche dell’Entrate, condanna il Comune alle spese tutte di causa a favore dell’antistatario difensore del ricorrente, Avv. Rebecca Mammetti in misura di complessivi €uro 180 oltre 12,50% ex art. 14 T.F., 2% CNPAF ed IVA di legge.

Roma 20.7.2005