REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° 380 RACC 2003, decisa con dispositivo letto all’udienza del 16.7.2004, promossa da
BERTI LUCIANO, dom/to in Roma c/o Avv. Emilio Mancini suo procuratore difensore dom/rio con studio in P.za E. Millo 9 per delega emarginata al ricorso -ricorrente opponente-
COMUNE DI ROMA -opposto contumace-
- Oggetto: ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/81 avverso VAV C.d.S.
- Conclusioni: come richiamate all’udienza del 16.7.04.
Con ricorso ritualmente depositato ex artt. 22 – 23 L. 689/81 il ricorrente in epigrafe chiedeva l’annullamento, per i motivi ivi esposti, del VAV di cui al dispositivo della presente irrogantegli quale proprietario dell’autoveicolo tg. CB530HP la sanzione del pagamento di €. 65,00 (oltre spese) per infrazione dell’art. 7/01 D.L.vo 285/92 (C.d.S.) accertata tramite rilevamento elettronico (aut. Min. LL.PP. 2083/01) del Comune di Roma, commessa nell’aver acceduto il giorno 12.8.02 nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.
All’udienza 16.7.04, cui pervenivasi per ragioni istruttorie da quella fissata per la prima comparizione al 12.6.03, sempre contumace il Comune di Roma, la causa veniva ritenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni originariamente formulate dal ricorrente reclamante la infondatezza della violazione attribuitagli inquantoché persona inabile ed utente del prescritto correlativo contrassegno che aveva prodotto in atti di causa nella quale era stata acquisita la normativa comunale in materia di regolamentazione dell’accesso come sopra contestato.
L’opposizione merita accoglimento per i seguenti
MOTIVI:
L’art. 11 D.P.R. 503/96 (Reg/to per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) avente ad oggetto circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili, prevede che le autorità competenti consentano la circolazione e la sosta del veicolo “a specifico servizio” delle persone detentrici del contrassegno speciale, menzionato al successivo art. 12.
L’art. 12 del predetto D.P.R. dispone che il rilascio dello speciale “contrassegno” di cui sopra venga effettuato alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e così provvedendo fa riferimento al D.P.R. 495/92 (Reg/to del C.d.S.) che all’art. 381/2° co. dispone espressamente che il contrassegno è strettamente personale, svincolato da specifici veicoli ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Le predette norme sono in indubbia assonanza col disposto dell’art. 6 D.P.R. 384/78 (Reg/to di attuazione dell’art. 27 L. 30.3.71 n° 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici) il quale, ribadendo che il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale, dispone soltanto che “ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, (omissis) uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo.”: ciò senza alcuna limitazione numerica di disponibilità di veicoli.
Quest’ultimo prevede che “Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta può essere consentito, dalle autorità rispettivamente competenti, ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato”: ciò ancora una volta senza alcuna limitazione numerica dei veicoli disponibili.
Tale disposto concerne, quindi, anche le c.d. Z.T.L. che il D.P.R. 250/99 (Reg/to recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato a norma dell’art. 7/comma 133bis L. 15.5.97 n° 127), nell’elenco delle definizioni, le individua come “zone delimitate rispettivamente ai sensi dell’art. 3 comma 1 n° 54, e dell’art. 7/co. 9 del C.d.S.”
Poiché per lo specifico richiamo a detto art. 3 C.d.S. la Z.T.L. è “Area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli” consegue, senza alcun dubbio, che (prima delle modifiche arrecategli dall’art. 2/co. 1 del D.L. 151/03 come modificato dalla L. 214/03) la sanzione per la violazione delle norme sul divieto di accesso e/o di sosta nelle Z.T.L. non poteva essere legittimamente irrogata a norma del 13° comma dell’art. 7 C.d.S., concernenti casi di sospensione generalizzata della circolazione o di obblighi, divieti o limitazioni della circolazione altrettanto generalizzati, bensì poteva essere inflitta a norma del successivo 14° comma concernente la violazione degli altri obblighi o divieti o limitazioni. Tali interdizioni, in virtù delle surrichiamate norme recepite espressamente nel 4° comma del citato art. 7 e solo per quanto riguarda la possibilità di sosta nei predetti casi generalizzati, non appaiono ivi recepite per la circolazione mentre nel successivo comma 9 non appaiono recepite neppure per la sosta.
Il 2° comma dell’art. 188 D.P.R. 285/92 (C.d.S.) contempla, da parte propria, i veicoli al servizio delle persone invalide soltanto in relazione all’esclusione dell’obbligo del rispetto dei limiti di tempo di sosta nelle aree ivi specificate nonché l’uso, da parte degli utenti di essi veicoli, di apposite strutture che siano allestite per la loro circolazione o sosta: ciò anche da parte di chi, come anche gli invalidi aventine diritto, non osservi le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal predetto che, a propria volta, fa espresso riferimento al Regolamento ed alle formalità nel medesimo indicate.
L’art. 381 di tale Regolamento in realtà non contempla alcuna “formalità” d’uso all’infuori della esposizione del contrassegno speciale senza la quale anche l’invalido è soggetto alla sanzione in base al 5° comma di esso art. 188: articolo al quale, per il collegamento più immediato con i prefati artt. 11 e 12 D.P.R. 503/96, si usa rifarsi per quanto riguarda anche le norme di circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide, seppure la relativa violazione è rinvenibile altrove, ossia nell’art. 7 C.d.S.
A proposito dell’uso dello speciale contrassegno, ai fini della fattispecie qui riguardata, ossia della ammissione alla “circolazione” nella Z.T.L. dei veicoli di invalidi autorizzati, non può ignorarsi l’autorevole osservazione interpretativa proveniente dalla pronunzia della Corte Costituzionale 21.7.00 n° 328 evidenziante che l’art. 188 C.d.S. “intende attribuire ai disabili un particolare beneficio di carattere personale che, perciò stesso, prescinde dal titolo in base al quale viene effettuato il trasporto degli stessi”: beneficio di natura essenzialmente personale “inequivocamente attestato dall’art. 381, secondo comma, del D.P.R. 16.12.92 n° 495 (come modificato dall’art. 217 del D.P.R. 16.9.96 n° 610) il quale dispone che il contrassegno invalidi da rilasciare alle persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta e strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico valore ed ha valore su tutto il territorio nazionale” come più sopra già ricordato, dal che consegue -sempre per lo stesso dettato della Corte- che “conseguentemente, il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell’art. 188 del C.d.S., non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa.”
La predetta statuizione è stata emessa in relazione alla ritenuta illegittimità, da parte del Giudice remittente, che con l’uso della espressione “allo specifico servizio dei disabili” in relazione all’uso di quanto contemplato all’art. 188 C.d.S. sarebbero stati implicitamente esclusi dai benefici della sosta illimitata i veicoli destinati al trasporto di cortesia di essi disabili e cioè al trasporto “per amicizia o comunque per gentilezza o disponibilità, del tutto normale e fisiologica nelle relazioni sociali”. La Corte ha -invece- escluso -come conseguenza delle premesse della propria statuizione- che i disabili siano costretti a munirsi comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio: così evitando situazione discriminante, in violazione dell’art. 3 Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza che sotto quello della necessità della rimozione degli ostacoli sociali voluta da tutta la normativa vigente in materia di handicappati e di disabili.
Nel rispetto della predetta interpretazione ed a fronte dell’assoluto silenzio mantenuto nelle specifiche norme delle varie leggi circa la limitazione dell’uso del contrassegno per uno o più veicoli comunque posti a servizio dei disabili, appare evidente la illegittimità delle note norme regolamentari emanate, dal Comune di Roma o da qualsiasi altro Comune del territorio nazionale, per limitare -talvolta con semplice “volantinaggio informativo”- a cinque od a una minore quantità, in base ad una preventiva elencazione fornita dal disabile, il numero delle auto che possano accedere a suo servizio alla Z.T.L. Tali norme, peraltro, obbligando gli interessati altrove residenti a conoscere -impossibilmente- le specifiche norme limitative che siano emanate da ciascuno di essi Comuni, confliggono insanabilmente anche con la disposizione della libera validità del contrassegno su tutto il predetto territorio, sancita dalle norme di legge di valenza primaria.
Le predette norme comunali, così come quelle imponenti l’uso di particolari apparecchiature (così dette “unità di bordo” - U.B.) risultano illegittimamente limitative dell’accesso e della circolazione -nella Z.T.L.- cui il disabile dovesse fare ricorso con veicoli posti al proprio servizio a qualsiasi titolo, anche occasionale, pur se muniti dello speciale contrassegno, ove tali veicoli non fossero stati previamente elencati per la rilevazione elettronica o non fossero muniti di dette U.B. Tali norme rendono conseguentemente illegittima la rilevazione delle infrazioni che venga effettuata tramite impianti automatici che, come il c.d. “sistema Iride” (che resta valido per la rilevazione di infrazioni commesse da veicoli di persone non disabili), per legittimare l’accesso a Z.T.L. procedano -senza verifica dell’apposizione dello specifico contrassegno- a riscontro di un veicolo o di una limitata serie di veicoli previamente denunziata, oppure a riscontro della esistenza a bordo di detti veicoli di un particolare apparecchio segnalante l’esistenza di specifica autorizzazione d’uso del contrassegno di cui -invece- solo la mancata apposizione -irrilevabile dai predetti impianti- legittimerebbe la elevazione della relativa contravvenzione da parte degli operatori.
Ciopertanto ed in virtù del disposto dell’art. 5 L. 2248/1865 all. E devesi rilevare e dichiarare la illegittimità delle acquisite disposizioni regolamentari amministrative emanate dal Comune di Roma ed in particolare della deliberazione n° 856 del 1.8.2000 della sua Giunta e di ogni altro provvedimento di esso Ente comunque riguardante la limitazione, numerica od a mezzo U.B., della legittimità dell’accesso alla Z.T.L. ai veicoli -a servizio di inabili- seppur muniti del contrassegno speciale. In legittima disapplicazione di dette disposizioni non può non pervenirsi all’annullamento del verbale opposto dal ricorrente nonché della relativa sanzione.
L’altro motivo di opposizione relativo al decorso del termine di cui al comma 5° dell’art. 201 C.d.S. risulta infondato e viene respinto, accogliendosi il ricorso in base alla sola motivazione che precede.
Le spese di causa seguono la soccombenza ed in mancanza di notula vengono liquidate come in dispositivo.
P.T.M., V° gli artt. 22 – 23 L. 689/81, Il Giudice adito, accoglie il ricorso ex art. 23 co. 12 L. 689/81 e dichiara l’illegittimità ed annulla il VAV N° 202261559 del 12.8.02 Polizia Municipale. Condanna il Comune alla rifusione delle spese tutte di causa a favore del ricorrente e per esso del suo difensore antistatario Avv. Emilio Mancini in misura di complessivi €uro 200,00 (incluso rimborso spese forfettario) oltre IVA e CNAPF come per legge.