REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 214 R.A.C.C. dell’anno 2005 ritenuta in decisione all’udienza del 14.12.05

T R A

B.C., elett/te dom/ta in Roma – Via G. Garau 19 presso Avv. Andrea Mannucci che la rappresenta e difende giusta procura emarginata all’atto di citazione

                                                                                                               -attrice-

E

COMUNE DI ROMA                                                                        -convenuto contumace-

- OGGETTO: risarcimento danni per R.C. ex artt. 2043 - 2051 C.C.

- CONCLUSIONI: come all’udienza del 14.12.05.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9.11.04 C. B. ha qui ritualmente convenuto in giudizio il Comune di Roma, per sentirne dichiarare la civile responsabilità e, per l’effetto, vederlo condannare al risarcimento dei danni tutti arrecatile alla persona in conseguenza della propria caduta avvenuta il 14.3.03 sulle scale usurate e senza corrimano, degli uffici del Municipio XIII.

Il Comune di Roma, nonostante ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarato contumace all’udienza di prima comparizione 17.3.05.

Nel corso della causa si è proceduto alla escussione di n. 3 testimoni nonché all’espletamento della C.T.U. medico legale sulla persona dell’attrice allo scopo di quantificare il danno biologico riportato dalla stessa.

All’udienza del 14.12.05 l’attrice precisava le seguenti conclusioni riportantosi alle note autorizzate: “Voglia l’Ecc.mo G.d.P. di Roma, sede distaccata di Lido di Ostia, accertata e dichiarata la civile responsabilità del convenuto contumace Comune di Roma in persona del Sindaco pro-tempore e, per l’effetto, voglia condannarlo con sentenza, al risarcimento del danno biologico – morale e patrimoniale subito dall’attrice e quantificato in €. 3.359,36 oltre agli interessi legali dalla data odierna al soddisfo e/o rivalutazione monetaria. Con vittoria, altresì, di spese competenze ed onorari di giudizio (oltre a quelle pregresse dell’attività stragiudiziale svolta), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, così come da nota che in uno al presente atto di produce.”

Così ritenuta a sentenza la causa viene decisa come in dispositivo per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

- 1) In punto di fatto, è risultato che B.C., in data 14.3.03 alle ore 17.51, mentre si accingeva a terminare ivi il proprio turno di lavoro straordinario, andando a timbrare il cartellino di uscita, scivolava sulle scale malridotte, usurate e senza corrimano del Municipio XIII procurandosi delle lesioni.

Sull’accadimento dei fatti nonché sulla reale insidia rappresentata dalla pericolosità delle scale troppo usurate è stata data ampia dimostrazione: sia in sede di espletamento delle prove testimoniali, sia attraverso la produzione di documentazione idonea.

I testi citati e comparsi, infatti, confermavano con esattezza quanto confermato da parte attrice.

Il primo teste sentito, la Dott.ssa A. Z., confermava che B.C. nel tardo pomeriggio del giorno 14.3.03 si era presentata presso il proprio studio sito in Roma alla Via Franchetti n. 36 e che, dopo averla visitata, le riscontrava un trauma contusivo della regione lombo-sacrale, come da specifico certificato medico a sua firma, prescrivendole altresì le prime cure mediche. Continuava la Dott.ssa Z. dichiarando che, dopo quel giorno, aveva visitato l’attrice nuovamente per circa un paio di mesi diagnosticando quanto risulta dai 3 certificati, depositati in atti e riconosciuti dalla stessa teste, datati 22.3.03, 6.4.03 e 21.4.03. La medesima concludeva affermando che la paziente le aveva riferito di essere caduta lungo le scale dell’ufficio Comunale di Ostia Lido.

Il secondo teste sentito, sig. D.P., si dichiarava “impiegato Comunale presso il Municipio XIII quale capo segreteria del Presidente del Municipio sin dall’anno 2001 e, come tale, non responsabile della manutenzione della sede degli uffici che invece è curata dall’U.O.T., precisava che il 14.3.03 egli e la collega B.C. avevano terminato il turno di lavoro e stavano andando a timbrare il cartellino quando quest’ultima, che lo precedeva di qualche gradino, cadeva pesantemente sui gradini della fine della rampa che, in quel punto, erano lisce, usurate e prive sia di corrimano che di nastro antisdrucciolo: precisava quale punto di caduta quello corrispondente alla fine della rampa delle scale, riconoscendolo -altresì- nelle foto mostrategli e depositate in atti.

Concludeva il teste ricordando di aver soccorso la B.C. che, dopo essere caduta, accusava un forte dolore nella zona sacrale.

Il terzo ed ultimo teste, D.T. confermava quanto sostenuto da parte attrice in ordine ai fatti di causa, dichiarando -infatti- che, in quella occasione, stava aspettando la B.C. alla base delle scale che la stessa stava scendendo allorché la vide cadere in malomodo, alla fine della rampa, mentre procedeva normalmente e senza correre. Il T. continuava dichiarando che era accorso ad aiutarla con altre persone in quanto, la stessa, accusava dolenzia nella zona sacrale e precisava che le scale sono mal ridotte e nelle condizioni risultanti dalle foto a lui esibite e da lui controfirmate.

Dette condizioni risultavano ancora persistenti alla data del 21.2.05 nella quale il responsabile della U.O.T. – Area LL.PP. del XIII Municipio scriveva, al Presidente ed al Direttore di questo, la nota 8873 confermando le condizioni di usura per vetustà delle scale che, con specifica lettera di protesta, erano state lamentate come pericolose da parte di numerosi operanti nella stessa sede dell’attrice.

- 2) In punto di diritto si osserva che l’attrice ha posto, in atto di citazione, le basi della propria richiesta di dichiarazione della responsabilità del convenuto sul disposto degli artt. 2043 – 2051 C.C. in base alla circostanza, anche fotograficamente ben rilevabile, che i gradini della scala incriminata, mancante di corrimano d’appoggio, erano consunti, privi di spigoli vivi e di nastri antisdrucciolo ed in alcuni punti notevolmente scheggiati.

Trattandosi di incidente verificatosi all’interno della sede del luogo di lavoro dell’attrice e prima ancora che timbrasse il cartellino di fine attività lavorativa, devesi primariamente osservare cha a seguito della sentenza n° 485/91 della Corte Costituzionale l’eventuale erogazione da parte dell’INAIL di una rendita o indennità che non tiene conto del danno biologico chiesto in risarcimento in questa sede, anche se determinata in misura superiore rispetto alla liquidazione del danno patrimoniale secondo criteri civilistici, non incide sul diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno biologico dal datore di lavoro chiamato, come nella fattispecie, a rispondere dell’infortunio sulla base della responsabilità extracontrattuale.

E’ fuor di dubbio, per il tenore della surrichiamata nota della competente U.O.T. municipale, che l’immobile di cui fa parte la scala “de qua” appartenga al patrimonio del Comune di Roma ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 826 C.C., trattandosi di edificio destinato a sede di pubblico ufficio municipale.

E’, altresì, fuor di dubbio che il bene in questione sia utilizzato dalla stessa amministrazione, sua istituzionale custode, in situazione tale da rendere possibile un diretto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo, contrariamente a quanto fatto certo dallo stato di notevole degrado evidenziante che la P.A. aveva da gran tempo trascurato se non omesso ogni debito intervento per evitare od almeno ridurre ragionevolmente il pericolo di perdita di presa dell’appoggio delle mani e dei piedi degli utenti incedenti su gradini con spigoli abbondantemente arrotondati ed in più punti sinanco scheggiati e peraltro rimasti tali ancora ad un anno di distanza dall’incidente -giusta la citata nota dell’U.O.T.- addetta alla manutenzione.

- 3) Ai sensi dell’art. 2051 C.C. il custode per andare esente da responsabilità deve fornire la prova positiva del caso fortuito cioè di un fatto avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, caratteri che non ricorrono nell’evento che il custode avrebbe potuto e dovuto prevenire ex art. 2043 C.C. esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. 9568/97), tanto che l’eventuale fatto colposo del danneggiato integra gli estremi del fortuito soltanto quando sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile: Cass. 5796/98. Caratteristiche, queste, non provate dal Comune, che ha preferito restare contumace, e di certo non riscontrabili nel caso in cui la dannosità della cosa sia insorta in tempo utile, per il proprietario custode, per avvedersene ed eliminarla, facendo -invece- cattivo uso della diligenza impostagli dalla particolare destinazione pubblica della cosa, considerando come pericolosa soltanto la -denegata- scivolosità della cosa e non anche il disfacimento degli altri sucitati elementi deputati alla sicura percorrenza della scala.

Ciò atteso, tra l’altro, il disposto dell’art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana dello stesso Comune disponente che “ogni proprietario di case o di altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia … delle scale …”.

Ciopertanto è indubbia la responsabilità ex art. 2051 C.C. dell’Ente convenuto.

- 4) La responsabilità etiologica del danno subito alla persona dell’attrice è stata comprovata dalle deposizioni testimoniali ed ulteriormente confermata dagli esiti della C.T.U., condivisi dal C.T.P., che ha riscontrato come derivante dai fatti di causa la inabilità dell’attrice valutandola in modo da poter essere monetizzata, con l’uso confacente -ex artt. 2056 / 1226 C.C.- delle stesse tabelle di legge istituite per liquidazione del danno biologico di lieve entità e con aggiornamento dal mese di aprile 2005 (D.M. AA.PP. 10.6.05) nel seguente modo: per I.T.A. di gg. 10 (= €. 39,37) = 393,70, per I.T.P. al 50% per ulteriori gg. 10 = €. 196,80, per I.P. del 2% (età anni 32) = €. 1.321,22 = Tot. 1.911,72. A completamento rifusorio viene riconosciuta in ragione del 25% del predetto importo, cioè in misura di €uro 477,93 la ricorrenza di danno morale per la condotta omissiva dei dipendenti del Comune che configura astrattamente il reato di cui all’art. 590 C.P. (ex artt. 185 C.P. e 2049 C.C.) anche se la persona fisica autrice dell’illecito sia rimasta ignota (Cass. 12023/95), oltre interessi di legge dal mese di aprile 2005 (aggiornamento della rivalutazione) e sino al soddisfo.

- 5) Le spese di causa seguono la soccombenza tenuto conto anche dell’attività svolta preliminarmente con il rifuggente ente debitore e suoi incaricati nonché della notulizzazione, ma in base al valore del “decisum”, ed atteso che i criteri di cui all’art. 5 D.M. 8.4.04/127 non giustificano la richiesta della misura massima degli onorari, riducendo -altresì- la classificazione delle “note autorizzate” a quella di “memorie” anziché a quella di “comparsa”; la sola spesa per compenso del C.T.U. sostenuta direttamente dall’attrice non viene distratta a favore del dichiarante difensore.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, V° l’art. 2051 C.C. in accoglimento della domanda attorea dichiara la responsabilità del convenuto Comune di Roma nella verificazione dell’incidente “de quo” e per l’effetto lo condanna al risarcimento dei danni di cui in parte motiva mediante pagamento all’attrice B.C. del complessivo importo di €uro 2.389,65 (= 1.911,72 + 477,93) oltre interessi dall’aprile 2005 e sino al soddisfo, nonché alla rifusione alla medesima delle spese tutte di causa mediante pagamento di €uro 420 per rimborso del compenso -inclusivo di IVA- personalmente corrisposto al C.T.U., nonché mediante pagamento al suo difensore antistatario Avv. Andrea Mannucci di: €uro 850 per onorari, €uro 1.289 per competenze (oltre su detti importi il 12,50% art. 14 T.F., 2% per CNPAF, IVA di legge), €uro 198 per esborsi non imponibili.

Roma 6.2.2006