REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Nella persona del Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 1545 RACC 2005, decisa con dispositivo letto all’udienza del 26.10.2006, promossa da

A. S., elett/te dom/to in Roma – P.le Stazione del Lido 13 c/o Avv. Alessandro Vannicola suo difensore dom/rio per delega emarginata al ricorso                                                                                                -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA, rappr/to per delegato del Sindaco F.D. Dott. Andrea Spinella ex art. 23/co. 4 L. 689/81 dom/to in V. del Tempio di Giove 21 Roma c/o Avv/ra Comunale come indicato in sua comparsa                       -opposto-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV di ausiliario del traffico Dip/to II – P.E. U.O. Contravv/ni Comune di Roma per violazione art. 158/2 C.d.S. per sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus in data 16.11.04.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per gli specificati motivi ai quali poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.

L’evocato Comune di Roma, dopo aver depositato in cancelleria in data 4.11.05 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché atto di costituzione oppositivo a mezzo di F.D. come qui indicato in epigrafe, restava assente all’udienza fissata ai sensi di detto articolo; fermi restando gli effetti del deposito dei documenti inquantoché dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81, detta costituzione veniva dichiarata inefficace e quindi inammissibile per difetto della determinazione autorizzativa da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolante statutariamente anche le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta.

A scioglimento di riserva formulata nella predetta udienza il Giudicante ordinava al resistente Comune di notiziarlo sulle competenze dell’ausiliario contravvenzionante.

Ad evasione della richiesta rispondevasi in data 31.1.06 con nota 4293 Dip/to VII accompagnante copia della deliberazione giuntale n° 3197 del 5.8.97 dal cui contenuto, correlato con l’ordinanza sindacale n° 4 del 30.7.04 già allegata alla comparsa del Comune, veniva a risultare che le competenze dell’ausiliario del traffico, ossia del verbalizzante Giampietro Elena dipendente con funzioni ispettive di SITA STA addetto al servizio di circolazione, erano limitate, ex art. 17 co. 133 L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni (D.L/vo 267/2000; 285/92; D.P.R. 495/92; ord/za sindacale n° 11 dell’11.1.02), al servizio di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta nei parcheggi sulle corsie riservate -giusto art. 6 co. 4/c del C.d.S.- al trasporto pubblico di persone (nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 L. 8.6.90 n° 142 e  s.m.) ai sensi dell’art. 6 co. 4 lett. C.

A ciò aggiungasi che, dalla stampa locale (Il Messaggero) in data 21.3.05, si apprendeva che il dirigente del VII Dip/to del Comune di Roma aveva dettato precise regole interpretative ordinando alle aziende di trasporto suddette di diramare una circolare per disporre che gli “ausiliari” concentrassero le loro funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione sulle corsie preferenziali, nonché in caso di multa in altre strade dove passassero i bus procedessero a registrare anche il numero di linea ed il numero della vettura che fosse intralciata dalla illegittima percorrenza o sosta di veicoli di privati.

Risultava, altresì, che in virtù del predetto ordine erano stati emessi dalla SITA col n° 10/05 e dalla Trambus ordini di servizio richiamanti gli ausiliari alla elevazione di contravvenzioni relative a:

cod. 30 – art. 7/1: circolazione nelle aree di percorrenza riservate ai mezzi pubblici;

cod. 42 – art. 158/1: sosta sui binari dei tram intralciantene la marcia;

cod. 43 – art. 158/1: sosta a ridosso dei binari del tram intralciantene la marcia;

cod. 52 – art. 158/2: sosta nello spazio riservato alla fermata dei bus;

cod. 53 – art. 158/2: sosta nello spazio riservato allo stazionamento dei bus;

cod. 55 – art. 158/2: sosta nella corsia riservata ai mezzi pubblici;

cod. 56 – art. 158/2: sosta nella carreggiata riservata ai mezzi pubblici;

cod. 56 – artt. 42 e 148: sosta sulle strisce a zig-zag della fermata dei bus.

Da tutto quanto sopra, nulla chiarificante per quanto concerne lo svolgimento di altre funzioni di prevenzione ed accertamento relative alle violazioni di cui al comma 132 dell’art. 17 L. 127/97 (per le aree oggetto di non qualificate concessioni), nonché dal disposto dei commi 1-3 dell’art. 68 L. 488/99 risulta evidente che al personale delle predette aziende di trasporto non compete la qualifica di “agenti”, di cui all’art. 12/co. 1 e 2 C.d.S.: essi sono meri soggetti che rimanendo dipendenti quali contrattuali “operatori qualificati per la mobilità” di enti privati svolgono servizio ausiliario di detti agenti: dal che consegue che a tali ausiliari non è consentito accertare ex art. 384/1-c, come invece è riservato ad agenti e funzionari, violazione alcuna da bordo di mezzi di pubblico trasporto.

Ciopertanto, poiché l’ausiliario in questione verbalizzò di non aver potuto procedere a contestazione immediata trovandosi a bordo di un mezzo di pubblico trasporto, con conseguenti spese di soccombenza a carico del Comune, è stato letto il seguente

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice V° gli artt. 22 - 23          L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità dell’opposto VAV N° 63041060051 del 16.11.04 di Ausiliario del Traffico che per l’effetto annulla con ogni correlativa sanzione; condanna il Comune di Roma alle spese tutte di causa a favore del ricorrente e per esso del suo antistatario difensore Avv. Alessandro Vannicola in misura di €uro 250 oltre 12,50% ex art. 14 T.F. e 2% Cassa Avv. ed IVA di legge.

Roma 26.10.2006