REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Il Giudice di Pace, Dr. M. Marini, dell’intestata Sede, ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 2243 R.A.C.C. dell’anno 2004, ritenuta in decisione all’udienza del 5.4.06

T R A

A.B., elett/te dom/to in Roma – Via Pompeo Magno 3 presso Avv. Emilia Spiniello che lo rappresenta e difende per procura emarginata all’atto di citazione                                                                  -attore-

CONTRO

C.D. e E.F. elett/te dom/ti in Roma – Piazza E. Millo 9 presso Avv. Emilio Mancini che li rappresenta e difende per mandato in calce a rispettive copie dell’atto di citazione
                   -convenuti principali ed in via riconvenzionale-

NONCHE’ CONTRO

TORO ASSICURAZIONI S.P.A., -convenuta principale ed in via riconvenzionale / contumace- in persona del l.r.p.t., con sede in V.le Mazzini 53 - Torino

E CONTRO

G.H. elett/te dom/ta in Roma – Via Monte delle Piche 26 presso Avv. Giuseppe Pecora che la rappresenta e difende giusta procura emarginata a comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale                  -convenuta principale ed attrice in riconvenzionale-

NONCHE’ CONTRO

GENERTEL ASSICURAZIONI S.P.A.  -convenuta principale contumace-

NONCHE’ NEI CONFRONTI DI

C.S.T. – CENTRO SERVIZI TORO S.P.A., in persona del dott. Antonio Liverani n.q. di mandatario e rappr/te della S.p.a. Toro Ass/ni, elett/te dom/ta in Roma – V. Flaminia 48 presso l’Avv. Salvatore Ciccopiedi giusta procura in atti di causa                                                              -intervenuta volontaria-

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI: come qui di seguito riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione consegnato per notifica il 22.10.04 e notificato il 17.11.04 ai primi tre convenuti qui di seguito menzionati ed ai successivi due in data 8.11.04 B. A. conveniva qui in giudizio H. G. unitamente alla sua assicuratrice per la R.C.A. Genertel Assicurazioni, nonché a D. C. ed alla Toro Ass/ni S.p.a. sua assicuratrice per la R.C.A., nonché F. E. al fine di sentirli dichiarare solidalmente tenuti, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni da esso attore patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in Roma il 29.1.04 alle ore 19.45 all’incrocio tra Via Acilia e Via Posidippo.

Assumeva l’attore che nelle predette circostanze di tempo e di luogo la propria autovettura Citroen Xsara tg. XXXXXXX si trovava regolarmente in sosta al margine di Via Acilia quando veniva urtata dalla Fiat Panda tg. YYYYYYY, di proprietà e condotta dalla sig.ra H. G., la quale -mentre percorreva regolarmente la predetta strada- veniva urtata sulla sinistra dalla Opel Agila tg. ZZZZZZZ di proprietà del sig. D. C. e condotta dalla sig.ra F. E. la quale, proveniente da Via Posidippo -sulla sinistra- non si arrestava allo “stop” posto all’intersezione tra dette strade.

All’udienza di prima comparizione tenutasi il 22.2.04 si costituivano D. C. e F. E. sostenendo che la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva alla G. per aver colliso con la Opel Agila che si trovava ferma entro la linea trasversale dell’incrocio per dare la precedenza.

Si costituiva altresì la G. per affermare la responsabilità esclusiva della E. e per svolgere domanda riconvenzionale nei suoi confronti ed in quelli del A. nonché della assicuratrice di questo, Toro S.p.a., che rimaneva contumace così come pure la Genertel.

La causa veniva quindi rinviata all’udienza del 31.3.05 per consentire alla G. di notificare -in termine- alla Toro Ass/ni la propria comparsa contenente la domanda riconvenzionale. Nelle more si costituiva in cancelleria con comparsa 20.12.04 -depositata il 3.2.05- soltanto contro A. e contro G. nonché nei confronti di E., la C.S.T. – Centro Servizi Toro S.p.a. quale asserita mandataria e rappr/te della Toro Ass/ni S.p.a., ma all’udienza del 31.3.05 il Giudice rilevava la inammissibilità di detta costituzione. Tutti i procuratori costituiti articolavano le rispettive richieste istruttorie su cui il Giudicante si pronunciava con ordinanza riservata sciolta il 20.4.05 disponendo l’interrogatorio libero della E. e della G. nonché ammettendo sia la prova per testi richiesta dall’attore che quella articolata dal convenuto C., nonché la prova contraria.

Alla successiva udienza del 1.7.05 la G. rendeva l’interrogatorio libero precisando che la Opel al momento dello scontro con la propria Panda aveva completamente superato la linea dello “stop”, posta alla sinistra della propria direzione di marcia, mentre lei viaggiava al centro della propria semicarreggiata della V. di Acilia da cui, a seguito del violento urto, veniva sospinta dapprima nell’opposto senso di marcia e poi contro la Citroen Xsara in sosta.

Veniva altresì interrogata in libero interpello la E. la quale riferiva, invece, di aver arrestato la propria Opel a circa 1 metro prima della linea di segnaletica orizzontale dello “stop” tracciata sulla V. Posidippo, perché la visibilità dell’incrocio era parzialmente impedita di poi da un grosso albero sito alla propria sinistra, quando detta auto veniva strusciata sulla parte anteriore dalla fiancata destra della Fiat Panda della G., sopraggiungente dalla sinisitra lungo la V. di Acilia, che -dopo l’impatto- si portava prima contromano per poi tornare verso destra e finire infine contro la Citroen Xsara.

Veniva quindi escussa la teste Costantini indicata dall’attore, la quale riferiva che al momento del sinistro si trovava all’interno della Citroen Xsara del A. ed in compagnia dello stesso, quando aveva sentito un rumore di collisione, subito prima che detta auto venisse urtata sul retro da parte della citata Fiat Panda. Nulla, però, la teste poteva dire sulle modalità dello scontro tra la Fiat Panda e la Opel Agila, salvo che dopo la collisione quest’ultima si trovava immessa per circa un metro su Via di Acilia. Veniva infine ascoltato il teste Sergio Raponi, agente di Polizia Municipale verbalizzante la relazione dell’incidente, il quale confermava che al momento del suo arrivo sul luogo del sinistro i tre mezzi coinvolti nello stesso si trovavano nella posizione statica indicata nella planimetria allegata al verbale e precisava -altresì- che nessuno aveva riferito di precedenti spostamenti dei veicoli.

Sulla scorta delle conclusioni autorizzate sino al 15.3.06, all’udienza del 5.4.06 le parti così rispettivamente concludevano:

-         per l’attore A.: “Voglia il Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare essere la sig.ra E.F. e la sig.ra G.H. in toto responsabili dell’incidente de quo, quindi, di quanto ad esso conseguito e, per l’effetto, condanni la prima in via solidale con il sig. C.D. e la Toro Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappr/te p.t., e la seconda in via solidale con la Genertel Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappr/te p.t., al risarcimento in favore del sig. A.B. dei danni materiali riportati dalla propria autovettura pari ad €. 1.708,71, con rivalutazioe monetaria ed interessi calcolati dall’epoca del fatto sino al dì del soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

-         Per i convenuti E. e C. (riportandosi alle note che, per l’esattezza, risultavano redatte per la sola E.): “Chiede all’Ill.mo sig. Giudice: 1) di voler rigettare la domanda giudiziale del sig. B. A. ritenendo la medesima infondata e non provata, con ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alle spese, competenze, onorari, spese generali, Iva e Cap, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, come da nota spese, o quello che il Giudice riterrà di giustizia;  2) si chiede, altresì, il rigetto della domanda in via riconvenzionale (forse si voleva intendere domanda nuova) e quanto con la medesima dedotto e richiesto, da parte della sig.ra H. G., ritenendo la medesima palesemente illegittima, pretestuosa e priva di giuridico fondamento, sia in fatto ed in diritto, con la condanna della predetta, in solido con la Genertel S.p.a. Ass.ni, in p. del l.r.p.t., alle spese, competenze, onorari, spese generali, Iva e Cap, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, come da nota spese, o quello che il Giudice riterrà di giustizia.”

-         Per la S.p.a. C.S.T. – Centro Servizi Toro, già dichiarata inammissibilmente costituita, venivano depositate note fuori termine (3.4.06) nelle quali si faceva riporto alle proprie conclusioni svolte in comparsa di costituzione ove leggesi: “Voglia il Giudice di Pace adito: 1) in via principale dichiarare che la responsabilità dell’incidente stradale di cui è causa è da ascriversi in via esclusiva alla sig.ra G.H., quale proprietaria e quale conducente della vettura Fiat Panda tg. YYYYYYY e, per l’effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti dei convenuti Berteri D. e E.F. e del loro assicuratore s.p.a. Toro Assicurazioni, perché infondata in fatto ed in diritto.  2) in subordine e solo per la deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti dei convenuti C.D. e E.F. e del loro assicuratore s.p.a. Toro Assicurazioni, dichiarare la sig.ra G.H. e la s.p.a. Genertel tenuti a manlevare e tenere indenne la s.p.a. Toro Assicurazioni da qualsivoglia pretesa risarcitoria fatta valere dall’attore e, per l’effetto, condannarli entrambi in via fra loro solidale a rimborsare alla medesima convenuta tutte le somme che questa dovesse essere chiamata a corrispondere all’attore A. D. nella misura che verrà determinata dal Giudice di Pace adito per le causali in giudizio. Vinte in ogni caso le spese di lite.”

-         Per la convenuta G.: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito disattesa ogni contraria istanza in via principale ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della sig.ra F. E. e per l’effetto rigettare la domanda avanzata dall’attore A.B. nei confronti della sig.ra H. G. e, in accoglimento della riconvenzionale da questa proposta nei confronti dei convenuti D. C., F. E. e Toro Ass.ni S.p.a., condannarli tutti in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento in suo favore della somma di €. 2.753,10, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’evento al soddisfo come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato come per legge. In via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice nei confronti della sig.ra G., voglia la S.V.Ill.ma condannare la Genertel S.p.a. a tenere la stessa indenne da qualsivoglia esborso in virtù della polizza r.c.a. stipulata con la predetta Compagnia. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.

La causa veniva così per essere decisa come in dispositivo per i seguenti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

- 1) Costituzione del contraddittorio: Come dichiarato con ordinanza 31.3.05, non impugnata nei modi richiesti per provvedimenti decisori, la inefficace costituzione in giudizio della S.p.a. C.S.T. Centro Toro Ass/ni è rimasta inammissibile pur dopo la produzione dei documenti prodotti da ultimo con le due procure notarili che, come eccepito dalla difesa del A. all’udienza 5.4.06, erano state depositate soltanto in data 3.4.06, ossia ben oltre il termine del 15.3.06 fissato per tale incombenza con ordinanza 26.10.05. Trattasi di due procure notarili entrambe datate 30.7.02, delle quali: la prima (rep/rio Notar Ioli n° 45745) conferita dalla Toro Ass/ni alla C.S.T. – Servizi Toro, la seconda (rep/rio stesso Notaio n° 43154) conferita da quest’ultima società a Liverani Antonio.

La comparsa di costituzione di detta C.S.T., epigrafata direttamente per la Toro Ass/ni ed in persona del Dr. Antonio Liverani come procuratore di quest’ultima, contrasta con i termini delle due ultime suddette procure ed in particolare con quelli della procura che al predetto risulta rilasciata quale procuratore della predetta C.S.T. e -per giunta- espressamente per costituirsi nella causa “instaurata da A.B. nei confronti di E.F.”: nulla indicandosi -neppure nella predetta epigrafe- nei confronti delle “posizioni” passive, processuali e sostanziali, della Toro Ass/ni e del C. assicurato da questa.

Infine la procura alla lite al difensore risulta invalidamente conferita poiché redatta in foglio “spillato al fascicolo di parte” ma separato dalla copia dell’atto di citazione notificato alla Toro Assicurazioni ed in calce alla quale si asserisce, in epigrafe della comparsa della C.S.T., essere stata apposta. Quest’ultima circostanza toglie definitivamente qualsiasi rilevanza alla produzione delle due predette procure notarili.

Per le suesposte ragioni, evidenziate dal Giudicante sin dall’udienza del 31.3.05, consegue che non si è mai costituito il contraddittorio che in via riconvenzionale tra la G. e la Toro Ass/ni -rimasta sempre contumace- si sarebbe dovuto costituire entro il giorno 10.2.05 mediante notifica -ex art. 292/co. 1 C.P.C.- rimasta ineseguita, della comparsa riconvenzionale di detta G., come disposto con ordinanza 22.12.04.

- 2) Sull’“an debeatur” devesi innanzi tutto osservare che la regolamentazione del traffico sul luogo di impatto tra l’autovettura Citroen della G. e la Panda di C.-E. risulta connotata da segnaletica che merita alcune osservazioni.

La V. Posidippo percorsa dalla Panda e che si immette in V. di Acilia, è risultata priva della segnaletica verticale che corrispondesse a quella orizzontale trasversale tracciata a terra nella prima di dette vie, sulla soglia dell’intersezione con l’altra e segnalante l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in consentita deroga alla regola “di massima” di cui all’art. 145/co. 2 C.d.S. (art. 144/co. 1-2-3 Reg/to C.d.S.: D.P.R. 495/92).

La sola segnaletica orizzontale è -però- priva di autonomo valore prescrittivo a norma dell’art. 137/co. 2 del Reg/to  del C.d.S. quando, come nel caso dell’obbligo suddetto, non sia previsto lo specifico segnale verticale -di precedenza- di cui all’art. 107 Reg/to ovvero quando essa è prevista per integrare lo specifico segnale.

La predetta norma regolamentare è correlata a quella dell’art. 39 C.d.S. in punto di segnali verticali “di prescrizione” ove i segnali “di divieto”, costituenti una suddivisione dei primi, sono indicati tra quelli che “rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi” e ciò mentre i segnali orizzontali tracciati sulla strada e di cui al successivo art. 47 servono soltanto per regolare la circolazione e per fornire prescrizioni utili (ossia “non cogenti”). Tra questi ultimi trovasi (ai commi 5 e 6) la striscia trasversale tracciata per indicare il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare -tra altri- il segnale verticale di “fermarsi e dare precedenza” o quello di “dare precedenza”.

Nel caso di specie, per tutto quanto suesposto, la segnaletica orizzontale restava inoperante stante la mancanza dello specifico segnale verticale, attestata nella relazione dell’incidente stradale nonché da parte di verbalizzante della polizia municipale, escusso come teste (Raponi: ud/za 1.7.05), il quale ha rappresentato -altresì- l’assenza sinanche del palo che avrebbe potuto supportare verticalmente il segnale dello “stop” tracciato soltanto a terra.

Anche secondo il Tribunale di Roma (Sez. XII sent. 11.2.05 n° 3371) la prescrizione del C.d.S. deve risultare sia dalla segnaletica orizzontale che da quella verticale e deve essere chiaramente visibile per l’utente della strada, il quale -nel caso contrario- può effettuare la manovra che la completa segnaletica gli vieterebbe.

La validità delle suddette considerazioni risulta suffragata dalla osservazione che, ai sensi del complessivo e coordinato disposto in materia di segnaletica verticale (art. 38 – 39 C.d.S.; artt. 77 – 81/9 – 106/2 – 107/4 Reg/to), secondo cui i segnali di precedenza possono essere installati -ex art. 81/9- sino alla distanza di m. 10 dal limite della carreggiata urbana che gode della precedenza, cioè anche al di fuori della loro avvistabilità da parte dell’utente che percorra strada intersecantesi, e devono avere -ex art. 77/co. 1-  le caratteristiche tutte conformi alle norme del Reg/to “nella parte anteriore visibile agli utenti”, cioè verso i soli utenti che percorrano la strada su cui sono posti i relativi segnali: il che comporta che questi non possono “riguardare” gli utenti percorrenti altra strada intersecantesi con la prima e perciò non autorizzati ad avvalersi a proprio vantaggio delle prescrizioni di detti segnali.

Per quanto d’altra parte concerne la V. di Acilia, percorsa dalla Panda della G., devesi osservare che essa non risultava fornita della segnaletica di cui all’art. 113 del citato Reg/to che le avrebbe consentito di derogare alla surricordata disposizione di massima dell’art. 145/co. 2 C.d.S. Cosicché, anche a prescindere dalla esistenza o meno di valida segnaletica sulla V. Posidippo che imponesse alla E. l’obbligo di concedere la precedenza alle  auto  provenienti  dalla propria sinistra lungo la V. di Acilia, la mancanza -su quest’ultima- della segnaletica di cui agli artt. 39 C.d.S. e 113 del Reg/to non lasciava sorgere in capo alla G. il diritto di precedenza in deroga all’“obbligo di massima” di cui al co. 2° dell’art. 145 C.d.S.  Per tale deroga necessita, infatti, che si realizzi una fattispecie complessa costituita dal comportamento della competente Autorità, che consenta detta insorgenza, tramite l’apposizione della corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge (Cass. 1782/98), nonché della pubblicizzazione della stessa anche secondo “raccomandazione” -di cui ai punti 1.3 e 4.2- della direttiva del Ministero dei LL.PP. 24.10.2000 sulla “Corretta ed uniforme applicazione delle norme del C.d.S. in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” (in G.U. 28.12.2000 n° 301): cioè -nella fattispecie- tramite installazione del segnale verticale della fig. 44 del titolo II allegato al Reg/to del C.d.S.

Accettare la deroga (alla disposizione dell’art. 145/co. 2° C.d.S.), di lasciare la precedenza a chi proviene da destra, soltanto in base ad eventuale personale conoscenza della indicazione segnaletica apposta su strada intersecantesi (con quella percorsa dall’utente) e munita di segnale dell’art. 106 o 107 del Reg/to, costiturebbe -altresì- un pericoloso principio diseducativo che -tra l’altro- potrebbe far nascere nell’utente l’erroneo e pericoloso convincimento che le regole sulla circolazione abbiano valenza “soggettiva” con pericolose conseguenze in caso di sopravvenuto mutamento della segnaletica insistente su strada diversa da quella percorsa da esso utente.

- 3) Per la ricostruzione della dinamica della collisione tra la Citroen e la Panda può farsi ricorso sia alla deposizione della teste Constantin (ud/za 1.7.05), la quale ha dichiarato che quest’ultima auto -come da essa constatato sùbito dopo l’urto- “si trovava immessa sulla Via di Acilia per circa  un  metro”,  sia  alla  ubicazione  dei danni subìti dalle due auto sucitate -descritti nella sucitata relazione della polizia- ed interessanti -di spinta e di struscio- il paraurti anteriore (con rottura ed abrasioni) della Panda nonché -corrispondentemente- la sola fiancata destra della Citroen prima che questa urtasse successivamente con la parte posteriore angolare sinistra contro la Citroen del A. la quale -seppure in sosta- subiva spinta e rotazione, come precisato da quest’ultimo e dalla G. già nelle dichiarazioni spontanee allegate alla predetta relazione.

Da quanto sopra è ben desumibile che la Opel, per superare seppur di poco l’ostacolo alla visuale costituito dall’albero sito alla propria sinistra, si era immessa nella V. di Acilia nel mentre da tale lato sopraggiungeva la Panda della G., ad una andatura talmente elevata e sconsiderata, specie per  l’orario serale e per la pioggia, che dopo la collisione perdeva completamente il  controllo  della  guida portandosi dapprima sulla opposta corsia per tornare -poi- sulla propria e sino a terminare la corsa contro la Citroen in sosta.

- 4) Il concorso di colpa per l’arrecamento dei danni si determina, oltreché da quanto esposto più sopra, anche dalla rilevante inveridicità, valutabile “contro” ex art. 116 C.P.C., della narrazione dei fatti da parte della E., tesa a sostenere la incredibile tesi della invasione della propria corsia da parte della Panda, nella desumibile consapevolezza di non aver usato la dovuta prudenza nell’impegnare l’incrocio.

Considerato il comportamento di entrambe le conducenti nell’aver violato l’obbligo di particolare prudenza richiesto ex artt. 142/co. 2-2 e 154/co. 1 C.d.S. nell’impegnare l’incrocio ed in ora notturna e durante la pioggia, nonché considerata sia la particolare andatura tenuta dalla G., sia -infine- il mancato superamento -da parte di entrambe- della presunzione di cui al comma 1 dell’art. 2054 C.C. si ravvisa e si attribuisce un concorso di colpa del 15% a carico della E. e dell’85% a carico della G..

Da ciò consegue, in applicazione dei commi 1 e 3 del predetto articolo nonché dell’art. 18 L. 990/69 per quanto di rispettiva ragione, che:

a)     La convenuta G., stante la mancata notifica della propria comparsa alla Toro rimasta contumace, può riconvenzionalmente ottenere la graduazione della propria colpa soltanto nei confronti della E. nonché della responsabilità anche  nei confronti del C. in ragione concorsuale, pur se questi due ultimi convenuti nulla hanno richiesto al predetto proposito. Ciò poiché la richiesta di essa G. di essere esclusa dalla responsabilità, affermando quella esclusiva degli ultimi due, ricomprende la domanda di accertamento di responsabilità concorrente, in quanto ricompresa -appunto- nella pretesa più ampia di esclusione totale della propria responsabilità (Cass. 3836/80), ma ciò senza che -in questa sede- possa contestualmente disporsi la proporzionale rivalsa della corrispondente quota di risarcimento da versare al A. poiché tale rivalsa non è stata richiesta da essa convenuta;

b)    la responsabilità di C.-E.-Toro Ass/ni resta solidale, per intero -ex art. 2055 C.C.- con quella della G. e della Genertel, nei confronti del A. in base al principio della equivalenza causale ex art. 41/co. 1 C.P. che è applicabile anche in campo civile a meno che la causa “prossima” risulti da sola sufficiente a determinare l’evento ultimo dannoso (art. 41/co. 2 C.P.); sì da potersi escludere il nesso causale tra altre concause “remote” e l’evento, senza che sia consentito negare il nesso eziologico rispetto a queste ultime neppure quando resti ignoto od incerto il grado di efficienza causale di quelle “prossime” (Cass. 2692/91 e 10987/96).

- 5) L’entità dei danni rifusibili riconvenzionalmente alla G. ad opera della E., può determinarsi in base alla descrizione fattane nella relazione della polizia nonché in base alle foto -in atti- della autovettura Panda (immatricolata sin dal febbraio 1998) e che -ex artt. 2056 / 1226 C.C.- attesa la antieconomicità della riparazione preventivata in oltre €. 6.000, si reputa congrua monetizzare in complessivi €uro 412,95 pari: al 15% del totale computabile per il valore (rilevato dalle riviste specializzate in materia) di €uro 2.250 della Panda allo stato d’uso ed aumentato delle spese in €uro 103 per rottamazione e radiazione nonché di €uro 400 per trascrizione di acquisto di altra similare auto usata.

- 6) Nessuna rifusione spetta al C. che non ne ha mai avanzato richiesta riconvenzionale.

- 7) L’entità dei danni subiti dalla Citroen del A., ed a questo rifusibili, sia in base alla descrizione fattane nella relazione della polizia sia in virtù di quanto rilevabile dalle foto, può essere determinata e liquidata nell’importo della fattura n° 34 del 28.6.05 emessa dalla Carrozzeria Bispuri F. e pari ad €uro 1.708,71 ritenuto congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato nonché alle parti (angolari) di particolare impegno riparatorio ed alla verniciatura metallizzata della carrozzeria: senza rivalutazione poiché devesi tener conto, in via equitativa, del rincaro dei costi intervenuto dall’evento alla riparazione e che si sarebbe potuto evitare con un più tempestivo intervento; interessi come in dispositivo.

- 8) Le spese di lite vengono determinate in base alle voci delle notule “hinc et inde” prodotte nell’ambito dell’importo dello scaglione del maggior “decisum” a favore dell’attore ed in proporzione alle responsabilità come sopra determinate, nonché in base alle esatte classificazioni delle voci dovute per diritti ed onorari e tenuto conto, altresì, del disposto dell’art. 4/co. 4 della vigente tariffa per gli onorari sia per il difensore della convenuta G. sia -in base ad una sola notula per entrambi tali assistiti- per l’unico difensore dei convenuti C. e E.. Per quanto concerne le conseguenze dell’inammissibile “intervento” della C.S.T., rimasto tale per inammissibilità della propria costituzione, si ritiene che l’assenza di ogni conseguenza processuale nei confronti delle altre parti consenta la compensazione delle relative spese.

P. T. M.

Il Giudice adito definitivamente pronunzia e provvede come appresso:

a)     accerta e dichiara che la colpa delle collisioni verificatesi il giorno 29.1.04 rispettivamente tra l’auto Fiat YYYYYYY della convenuta-attrice in riconvenzionale G.H. dapprima contro l’auto Opel Agila tg. ZZZZZZZ del C.D. da essa convenuto riconvenzionalmente in uno a E.F. ed infine contro l’auto Citroen Xsara tg. XXXXXXX dell’attore A.B., è attribuibile in ragione del 15% ad essa E. -nei rapporti interni ex art. 2055 C.C. tra detti G., A. e E.- con conseguente responsabilità solidale di questi ultimi due e loro condanna a rifondere mediante pagamento ad essa G. i danni subìti da detta Panda nelle sucitate collisioni nella misura di complessivi €uro 412,95 oltre interessi dal sinistro;

b)    accerta e dichiara che la colpa della collisione verificatasi tra la predetta autovettura Fiat Panda e la Citroen Xsara tg. XXXXXXX dell’attore principale A.B. è attribuibile esclusivamente alle convenute E.F. e G.H. con conseguente responsabilità solidale ex art 2055 C.C. dei medesimi nonché di C.D., Toro Assicurazioni S.p.a., Genertel S.p.a. e per l’effetto condanna tutti questi a rifondere al predetto attore i danni subiti dalla sua sucitata Citroen Xsara in misura di €uro 1.708,71 oltre interessi legali dal fatto;

c)     condanna tutti i convenuti alla solidale rifusione delle spese di lite a favore dell’attore A.B. e per esso del suo difensore antistatario Avv. Emilia Spiniello in misura di: €uro 325 per onorari, €uro 859 per diritti, €uro 32 per rimborsi imponibili oltre -sul tutto- il 12,50% ex art. 14 T.F. e 2% Cassa Avv. ed IVA di legge, nonché €uro 147,68 per rimborsi non imponibili;

d)    condanna la convenuta G.H. e la S.p.a. Genertel alla solidale rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti C.D. e E.F. e per essi a favore del loro difensore antistatario Avv. Mancini Emilio in ragione dell’85% del totale e cioè di €uro 435 per onorari, €uro 890 per diritti, €uro 18 per rimborsi imponibili oltre 12,50% ex art. 14 T.F., 2% Cassa Avv., IVA di legge ed €uro 108 per rimborsi non imponibili;

e)     condanna i convenuti C.D., E.F. a rifondere le spese di causa alla convenuta attrice in riconvenzionale G.H. e per essa al suo difensore antistatario Avv. Giuseppe Pecora in ragione del 15% del totale e cioè di €uro 319 per onorari, €uro 280 per diritti, €uro 19 per rimborsi imponibili oltre 12,50% ex art. 14 T.F., 2% Cassa Avv., IVA di legge;

f)      attesa la persistente e già dichiarata inammissibilità della S.p.a. C.S.T. – Centro Servizi Toro compensa le spese di causa tra detta società e le altre parti del giudizio per motivi di equità di cui in parte motiva.

Roma