REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 288 RACC 2006, decisa con dispositivo letto all’udienza del 29.11.2006, promossa da

PEDONE FELICE, costituito in giudizio personalmente, dom/to in Roma – Via Alberto Galli 5                                                        -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA, rappr/to per delega del Sindaco da F.D. Francesca Pacifici dom/ta c/o Avv/ra Comunale – V. del Tempio di Giove 21 Roma come indicato in sua comparsa                                                            -opposto-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 126bis co. 2 C.d.S. per omessa dichiarazione ivi richiesta.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini di legge dovuti per la natura del ricorso più sopra menzionato in “oggetto” il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio ivi indicato, notificatogli quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per lo specificato motivo al quale poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.

L’evocato Comune di Roma, dopo aver depositato in cancelleria in data 16.6.06 documenti ex art. 23 L. 689/81 nonché atto di costituzione oppositivo, restava assente all’udienza sopra epigrafata, così comunicata come rifissata d’ufficio da quella del 25.10.06; fermi restando gli effetti del deposito dei documenti inquantoché dovuto ex art. 23/co. 2 L. 689/81 il Giudicante rinviava la causa all’udienza del 29.11.06 per la notificazione della fissazione dell’udienza al ricorrente che non ne era stato raggiunto nonché per consentire all’Ente di regolarizzare la costituzione carente della determinazione autorizzativi da emettersi dall’Avvocato Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01 regolante statutariamente anche le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta.

A detta ultima udienza nessuno compariva e dichiaratasi la inefficacia inammissibilità della costituzione dell’Ente e stante la valutazione degli elementi che consentivano di evitare la convalida ai sensi del comma 5 dell’art. 23 L. 689/81 davasi lettura del dispositivo della presente sentenza di accoglimento del ricorso per i seguenti motivi ben desumibili dalla seguente testuale sua motivazione: “Non ho dichiarato chi fosse alla guida perché avendo pagato la multa nei tempi previsti dal verbale di €. 148,20 riconoscevo le mie responsabilità ed essendo intestatario dell’autovettura targata BY175FS davo per scontato che fossi io alla guida e mi assumo la responsabilità della decurtazione di n° 6 punti.”

Dal surriportato motivo è facilmente desumibile che per il testo del VAV di riferimento (n° 13041890845 del 17.11.04) il ricorrente sia caduto in errore scusabile poiché come in tutti i verbali di specie nella sua prima parte del “recto” leggesi testualmente “La suddetta violazione determina la decurtazione di punti 6 dalla patente di guida”, altresì con rinvio a verifica “di quanto contenuto nella comunicazione ai sensi dell’art. 126bis di cui a pag. 4”, con ciò affermandosi -senza ombra di dubbio- che la violazione comporta per il lettore destinatario del VAV la sanzione accessoria della predetta decurtazione, tutt’al più comportando -per il solo destinatario non trasgressore di quanto in detto VAV-anche la sanzione pecuniaria costituente oggetto della “verifica” di quanto ivi leggesi a pag. 4.

Come se ciò non bastasse, nel testo delle “Comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 126bis del Codice della Strada” redatte nella seconda parte del “recto”, sono riportate avvertenze che, “incrociandosi” con quelle della ivi richiamata pag. 4, appaiono ribadire ancor maggiormente con la apparente valenza di cui all’art. 3/co. 1 L. 241/90- l’affermazione di cui più sopra, secondo cui “Le violazioni contestate … determinano complessivamente la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida”: ciò con buona pace di efficacia e trasparenza richieste per gli atti amministrativi in base al testo dell’art. 1 L. 241/90 novellato dall’art. 1 L. 15/05, con l’uso del tutto fuori luogo, se non addirittura erroneo, della interposta frase “ricorrendo le condizioni dell’art. 126bis del Codice della Strada” ove, in correlazione alla frase affermativa di cui più sopra, essa viene ad intendersi nel senso “poiché ricorrono le condizioni” anziché, come sarebbe stato “pio intento” del redattore, nel senso condizionale di “nel caso in cui ricorrano le condizioni”.

Pertanto il richiamo alla compilazione e spedizione del modulo, che si afferma come allegato, al fine di individuare il trasgressore cui sottrarre punti dalla patente appare del tutto ultroneo a colui che leggendo le infelici espressioni di cui sopra -soprattutto se è l’infrazionante della norma del VAV di riferimento- intende ragionevolmente di aver già subito tale sottrazione in base al principio “in claris non fit interpretatio”.

E’ evidente che la infrazione contestata al ricorrente e per cui è causa è stata determinata dalla incapacità lessicale-sintattica del redattore, se non dalla abrogata residuante formulazione precedente la nota sentenza n° 27/05 della Corte Cost/le, di rivolgergli l’obbligatoria richiesta ex art. 126/co. 2 C.d.S. di inviare la comunicazione per cui è causa, con conseguente creazione -nel “sanzionato”- della falsa opinione di non aver alcun obbligo di rendersi attivo (Cass. Pen. III 15.11.73 Centezzo) data la già intervenuta decurtazione dei punti e la irrogazione della sanzione pecuniaria, soprattutto se dal medesimo già corrisposta (come nella fattispecie), per l’infrazione di cui al VAV di riferimento.

Trattasi, perciò, di errore non riconoscibile da parte di persona di normale diligenza, poiché determinato da colpa della P.A., ricadente sulla illegittimità del fatto contravvenzionale nella provocata convinzione di essere stato già sanzionato anche “accessoriamente”.

Pure in tema di reati contravvenzionali la pregressa non facile od erronea formulazione della legge penale può avere valore scriminante quando induca la mancanza di presa di coscienza dell’illiceità del fatto e non soltanto per il mero elemento negativo della sconoscenza ma anche per un elemento positivo che determini nel soggetto la convinzione della liceità del suo comportamento (Cass. Pen. III 15.4.94 n° 3114) che può essere anche di tipo omissivo.

Anche la Corte Costituzionale (sent. 364/88) ha precisato che la colpa ai sensi dell’art. 27 co.1 Cost. si configura con l’effettiva presenza dell’elemento soggettivo il quale implica una relazione dell’agente con il fatto, non riduttivamente inteso quale disvalore giuridico: onde la impossibilità di conoscenza del precetto e dunque della illiceità non attribuibile alla volontà del soggetto, indotto da terzi, esclude la punibilità (Cass. 4.7.92/8180).

In sostanza l’opera irrilevabilmente equivocante delle erronee, sostanzialmente e sintatticamente, affermazioni della P.A. interponentisi, con affidabile presuntiva autorevolezza tra la libera determinazione della coscienza del soggetto e la volontarietà dell’azione omissiva, è sufficiente a provare, seppur con il dubbio di cui al comma 12 dell’art. 23 L. 689/81, il superamento della presunzione di colpa del fatto vietato posta dal comma 1 dell’art. 3 L. 890/61 ed esclude ai sensi del suo successivo comma 2 la sussistenza della responsabilità dell’agente: ciò correlativamente a quanto previsto dal primo inciso dell’art. 47 C.P.: Cass. Civ. S.U. 10508/95 e Cass. 11253/04 16.5.98 Min. agr. c/ D’Alessio; 1151/99; 536/00.

Ciopertanto e seppur con la debita riserva -ex art. 23 co. 12 L. 689/81- sulla prova dell’insufficienza della responsabilità dell’opponente è stato deciso come da già letto dispositivo e senza necessità di provvedere a liquidazione di spese stante la difesa atecnica del ricorrente.

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice adito V° gli artt. 22 – 23/co. 12 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L.vo 285/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 14.9.2005 con il N° 18050019080 da parte di accertatore della Polizia Municipale e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; nulla per spese di causa.

Roma 29.11.2006