Ordinanza
pronunciata all’udienza del 31.07.06-
(allegata al verbale)
L'eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente formulata dalla parte convenuta, è respinta per le seguenti ragioni in diritto e in fatto. La competenza territoriale di Ostia, sede distaccata del Giudice di pace di Roma, coincide con quella dell'ufficio principale di Roma, nel senso che le cause nelle quali il convenuto risulta residente nel comune di Roma o per le quali l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi nello stesso comune possono essere trattate indifferentemente dai giudici di pace di Roma o di Ostia. Infatti Ostia è territorio del comune di Roma, esattamente il XIII Municipio e, al pari degli altri 18, luogo e/o residenza o domicilio e/o sede di attività delle persone fisiche e giuridiche di Roma. Così non c'è il foro di Ostia, bensì solo il foro di Roma. L'insegnamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1374/1994 in Foro It. 1994, I, 1401) nel senso che non esiste un problema di competenza territoriale, ma una semplice dislocazione o ripartizione organizzativa degli affari interni all'Ufficio principale, si è formato già con l'istituzione del Giudice conciliatore, cfr. Cass. S.U. n. 9630/96: "La mera possibilità di ripartizione del territorio di un comune in diversi uffici di conciliazione ha scopo esclusivamente interno, rispondente a criteri organizzativi, e non dà luogo a distinte competenze territoriali, in quanto, non essendo riconoscibile alcuna personalità giuridica alla frazioni, ai quartieri, alle borgate... l'ente territoriale elementare al quale è rapportato l'ufficio del giudice conciliatore è il comune". In ogni caso, non esiste una legge che circoscrive la competenza del G.d.p. di Ostia al XIII Municipio di Roma, come invece è per la. Sezione distaccata del Tribunale di Roma. La questione della competenza territoriale del Giudice di pace della sede di Ostia è stata risolta, nel senso favorevole alle tesi sostenute da tutti i suoi giudici, dal sig. Presidente del Tribunale di Roma, il quale, con nota prot. 1693 del 10.06.2004, indirizzata ai Coordinatori dell'Ufficio del G.d.p. di Roma e dell'Ufficio del G.d.p. di Ostia, nonché al Magistrato Coordinatore della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale, ha esplicitamente e testualmente affermato: "Le sezioni e le sedi distaccate non costituiscono un ufficio autonomo con specifica competenza territoriale, bensì articolazioni funzionali di un ufficio unitario, con l'unica differenza che operano su un territorio individuato. Le une e le altre sono soggette a regole tabellari di organizzazione, fra cui quelle di assegnazione dei procedimenti secondo determinati criteri, compreso quello dell'ambito territoriale " . In seguito a tale autorevole direttiva, questo Ufficio ha inoltrato alla competente Corte di Appello di Roma richiesta di variazione delle vigenti Tabelle 2006-2007. Nel frattempo è intervenuta nuovamente la Suprema Corte con una sentenza che dovrebbe aver risolto qualsiasi dubbio: trattasi di un caso perfettamente identico a quello di Ostia, riguardante l'Ufficio del Giudice di pace di Sestri Ponente, sede distaccata dell'Ufficio principale del G.d.p. di Genova. Si trascrive la massima della sentenza n. 12700 del 20.05.2005 della Cassazione, Sez. II Cív.: "Non integra ipotesi di violazione della competenza per territorio la decisione emessa dal Giudice di pace di Genova qualora il convenuto ivi risieda, atteso che Sestri Ponente è un quartiere del suddetto capoluogo e non già un autonomo Comune, qualità necessaria ai fini dell'istituzione come sede dell'ufficio del giudice di pace ai sensi dell'art. 2 L. n. 374 del 1991, non rilevando il contrario che tale esso
risulti impropriamente indicato dall'art. 1 D.m. 3 luglio 1992 (in G.U. 11 febbraio 1992, n. 34), fonte quantomeno inidonea a derogare la citata noinia di rango primario; sicché l'ufficio del giudice di pace di Sestri Ponente costituisce mera articolazione interna di quello di Genova, trai quali la distribuzione delle cause attinenti alla ripartizione degli affari nell'ambito di un unico ufficio sulla base di disposizioni di organizzazione interna la cui violazione appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, disciplinate peraltro non come nullità insanabili, ma come vizio da accertarsi in limine mediante uno speciale subprocedimento sfociante in una pronunzia ordinatoria, non impugnabile autonomamente, né suscettibile di regolamento di competenza".
P.q.m.,
il sottoscritto Giudice si dichiara competente per territorio.
Per la questione concernente i criteri di assegnazione dei procedimenti, di cui alla richiamata disposizione n. 1693/200 del Presidente del Tribunale di Roma e, quindi, lo speciale subprocedimento cui si riferisce Cassazione n. 12700/2005, alla proposta di variazione delle tabelle di composizione dell'Ufficio del G.d.P. di Ostia, tendente ad individuare un criterio oggettivo per la ripartizione degli affari con la Sede principale di Roma, il Consiglio Giudiziario ha risposto, con delibera del 31 maggio 2006 comunicata a questo Ufficio con nota del 16.06.06 della Presidenza del Tribunale di Roma, che "le questioni di competenza per la ripartizione degli affari tra sede principale e sede distaccata non sono materie disciplinate tabellarmente" e, pertanto, ha ribadito la propria precedente delibera del 28.09.2005 che dichiarava applicabili gli articoli 48 quater e quinqies dell'Ordinamento Giudiziario quali criteri di ripartizione degli affari tra sede principale e sezioni distaccate (assimilando a queste ultime la Sede di Ostia).
La direttiva del Consiglio Giudiziario verrà applicata, come di dovere, da questo Giudice non appena verrà ritualmente formalizzata. Tale adempimento però non può dirsi ancora realizzato perché la nota proc. 733 del 6.07.06, indirizzata al Coordinatore di questo Ufficio dal Consigliere Dirigente della Sezione Distaccata di Ostia dei Tribunale di Roma, previa delega conferitagli dal Presidente del Tribunale di Roma (cui compete la vigilanza sugli uffici dei Giudici di Pace), con la quale dispone che "i Giudici di Pace dovranno rilevare, senza deroga laddove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata su istanza anche di una sola delle parti, indifferente la contumacia di talune, l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Ostia attenendosi al criterio secondo il quale il Giudice di Pace di Ostia tratta esclusivamente gli affari civili quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio (artt. 18 e ss cpc e art. 22 primo comma l. 24.11.1981 n. 689 rientra nella circoscrizione della Sezione stessa (vale a dire A7IP Municipio) " non può considerarsi applicazione operativa degli artt. 48 quater e quinquies dell'O.G.. Infatti non premette né prevede l'intervento del Coordinatore della Sede principale di Roma (assimilato al Presidente del Tribunale), il quale ha l'onere di dare attuazione ai predetti articoli a valere per l'intero Ufficio, ossia Sede principale e Sedi o sezioni distaccate; diversamente la normativa difetterebbe dell'indispensabile requisito della "reciprocità". Inoltre la stessa disposizione non dichiara espressamente applicabile, come dovrebbe, l'art. 48 quater e non accenna all'art. 48 quinquies O.G.. Che poi la nota n. 733/2006 si limita alla competenza territoriale è evidente anche dall'ordine "All'esito si provvederà da parte di ogni singolo giudice a rimettere il fascicolo direttamente al Coordinatore del Giudice di Pace di Roma che deciderà insindacabilmente per l'assegnazione ", con evidente anche se non citato richiamo all'art. 83 terterritoriale, la cui decisione è riservata a una sentenza o ordinanza di pari grado, mentre per 1'83 ter il giudice provvede d'ufficio e non previa eccezione della parte convenuta (la quale ha solo il potere di sollecitare il rilievo officioso). P.q.m.,
non essendo al momento entrata ancora in vigore la relativa normativa, il sottoscritto Giudice di Pace ritiene non applicabili al presente giudizio i criteri ex artt. 48 quater e quinquies dell'Ordinamento Qiudiziario.
Rinvia la causa all'udieza del 04.10.\2006