Giudice di Pace di Roma Sezione di Ostia, Sentenza n. 1573/2002 del 23 dicembre 2002 - G.d.P. Dott. Franco Panzolini Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. + 1 (Avv. D. V.) c. F. M.( avv. R. N. ).
Responsabilità civile. Incompetenza per territorio. Ostia è comune di Roma e foro di Roma: una sola identica competenza territoriale. La competenza territoriale del G.d.P. individuata in base alla circoscrizione mandamentale di riferimento deve rapportarsi ai sensi dell’art. 2 della legge 374/1991 alla vecchia dislocazione mandamentale, ossia quella esistente fino alla data di entrata in vigore della legge 1.02.1989 n. 30 ( abolitiva delle circoscrizioni mandamentali). Non essendo stata Ostia circoscrizione mandamentale pretorile, il suo ambito mandamentale di riferimento – in difetto di una norma di legge espressamente modificativa – contempla l’intero territorio comunale di Roma
Non esiste una legge che circoscrive la competenza del G.d.P. di Ostia al XIII Municipio di Roma. Il D.M. 11 ottobre 2000 ( modificazioni all’assetto territoriale di taluni uffici giudiziari ) sembrerebbe volere circoscrivere la competenza del G.d.P. alla XIII circoscrizione ( ora municipio) del Comune di Roma e nel contempo sottrarla all’ufficio principale del G.d.P. di Roma, senza pero riferirsi ad una legge che lo delegava. Il D. M. 11.10.2200 è incorso in un doppio errore: il primo per non essere stato delegato da un provvedimento legislativo, il secondo per avere modificato due leggi ordinarie quali sono la normativa codicistica sulla competenza del giudice ed il testo dell’ordinamento giudiziario
Ostia è territorio del comune di Roma, esattamente il XIII Municipio e, al pari degli altri 18, luogo e/o domicilio e/o sede di attività di persone fisiche e giuridiche di Roma. Per residenza non può intendersi altro che il comune, non esiste alcun riferimento legale ad una circoscrizione comunale, sia dal punto di vista amministrativo ( anagrafe, stato, civile) che processuale. Così non esiste il foro di Ostia, esiste solo il foro di Roma.
Decreti e regolamenti, quali atti amministrativi, non sono assoggettabili al controllo di costituzionalità, ma al più diffuso controllo del giudice ordinario, che può disapplicarli se ritenuti illegittimi o del giudice amministrativo che può annullarli.
Svolgimento del processo. –
Con atto di citazione ritualmente notificato, F. M. conveniva in giudizio P. C. e Lloyd Adriatico, rispettivamente proprietario e assicuratore per la RCA della vettura Lancia Y tg. che in Roma l'8.02.02 urtava la Fiat Tempra tg. Roma, provocando danni al mezzo per il risarcimento dei quali chiedeva la condanna in solido dei convenuti. All'udienza dei 28.10.02 i convenuti si costituiscono ed eccepiscono l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Dopo rinvio chiesto dalla parte attrice per esame comparsa e controdeduzioni all'udienza del 9.12.02 il giudice trattiene la causa in decisione sull’eccezione, assegnando alle parti temine fino al 19.12.02 per il deposito in cancelleria di note illustrative.
Motivi della decisione. -
In via preliminare si osserva che l'eccipiente non ha specificato tutti i fori alternativi concorrenti, avendo omesso quello dell’art. 18 c.p.c., e pertanto l’eccezione è inammissibile. Ciò secondo giurisprudenza costante, per la quale ci si limita a riportare la massima dell’ultima sentenza in proposito della Cassazione, Sez. III, del 13 settembre 2002 n. 13400: "Nella cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del c.p.c., la cui scelta spetta all’attore, con la conseguenza che il difetto di tale specifica contestazione determina il radicarsi della competenza presso il giudice adito in base al profilo non contestato".
Nel merito l'eccezione di incompetenza territoriale del G.d.P. di Ostia, formulata da entrambi i convenuti è respinta per le seguenti ragioni in fatto e in dritto.
1.- Ostia è comune di Roma e foro di Roma: una sola identica competenza territoriale.
La competenza territoriale di Ostia, sede distaccata del giudice di pace di Roma, coincide con quella dell'ufficio principale di Roma, nel senso che le cause nelle quali il convenuto risulta residente nel comune di Roma o per le quali l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi nello stesso comune possono essere trattate indifferentemente dai giudici di pace di Roma o di Ostia. E' il caso di precisare, segnatamente per quanto si dirà in appresso, che Ostia è territorio dei Comune di Roma, esattamente il XIII Municipio e, al pari degli altri 18, luogo e/o residenza o domicilio e/o sede di attività delle persone fisiche e giuridiche di Roma Per "residenza”, o "domicilio" non può intendersi altro che il "comune", non esiste alcun riferimento legale ad una circoscrizione comunale, sia dal punto di vista amministrativo (anagrafe, stato civile) che processuale (artt. 18, 19, 20,165, 319, 414, 416, 543, 638 e 753 c.p.c.). Così non esiste il foro di Ostia, esiste solo il foro di Roma La sede di Ostia è stata istituita con il D.M. 3.07.1992, uno dei ventisei emanati per la determinazione delle sedi degli uffici del giudice di pace nei distretti di Corte di appello. Questi decreti si riferiscono espressamente, quale normativa, alla legge 21.11.1994 n. 374 sulla instaurazione del nuovo magistrato onorario, che all'art. 2 comma 1 ha localizzato la sede degli uffici dei giudice di pace in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30", prevedendo al successivo comma 44 sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più confini del mandamento..." o ancora come nel caso di Ostia, una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni”. Il decreto relativo al distretto di Roma è l'unico che, all’art. 2, stabilisce sedi distaccate degli uffici dei G.d.P. di Roma (Fiumicino e Ostia) e di Frosinone (Ferentino) e, tra le sedi distaccate, la sola che non è comune è appunto Ostia. Il D.M. ha istituito questa sede distaccata del G.d.P. di Roma "in” Ostia e non "per" Ostia, non ha cioè fissato una competenza bensì una ubicazione territoriale.
In base alle stesse norme, nelle "sedi distaccate" la funzione giurisdizionale viene destinata ad essere esercitata al fine necessariamente ausiliario, come tra l'altro chiaramente si desume dalla formulazione del preambolo del relativo D.M. 3.07.92: cioè con gli stessi limiti territoriali della prima di dette correttamente indicata in tal caso come "sede principale". Ciò ferma restando la concorrenzialità, la unitarietà e la solidarietà dell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle due sedi e così l'unicità dell'"ufficio" e della sua coincidente competenza territoriale. Appare evidente che ove all'"ufficio" contestualmente distaccato in detta seconda sede, volesse invece attribuirsi la possibilità di trattazione di affari afferenti un ambito territoriale distinto e diverso da quello della sede principale, non esisterebbe motivo né logico, né letterale di usare lo specifico termine di "sede distaccata" anziché quello puro e semplice di "sede", utilizzato, come sopra detto, per indicare che in un certo ambito territoriale esiste un unico e solo luogo "deputato" all’esercizio della pertinente giurisdizione territoriale.
E' dei tutto pacifico che la dislocazione degli uffici del G.d.P. si inserisce nell'ambito delle circoscrizioni mandamentali pretori per una precisa scelta dei legislatore, in base alla quale la competenza è venuta a radicarsi sulla scorta dell'assetto previgente alla legge n. 30/1989 (abolitiva delle circoscrizioni mandamentali). Se ne deduce che la competenza territoriale del G.d.P., individuata in base alla circoscrizione mandamentale di riferimento, deve rapportarsi ai sensi dell'art. 2 della 374/1991 alla "vecchia" dislocazione mandamentale, ossia quella "esistente fino alla data di entrata in vigore della legge 1.02.1989, n. 30". Ebbene, non essendo Ostia giammai stata circoscrizione mandamentale pretorile, il suo ambito mandamentale di riferimento - in difetto di una norma di legge espressamente modificativa - contempla l'intero territorio comunale di Roma, rispetto al quale la XIII Circoscrizione (ora Municipio) è parte integrante, di talché la sede del G.d.P. di Ostia non può intendersi altro che un "alter ego" della sede dei G.d.P. di Roma. Il rapporto tra la sede principale dell'Ufficio del G.d.P. di Roma e quella distaccata di Ostia è andato quindi a qualificarsi come "ripartizione di affari nell'ambito di un unico ufficio", ritenuta in questa prospettiva Ostia una intera articolazione dell'ufficio di Roma dislocata materialmente nella XIII Circoscrizione esclusivamente al fine di una distribuzione più razionale degli affari contenziosi, alleggerendo il carico della sede principale, e di favorire i cittadini residenti in una zona lontana dal centro urbano.
Con riferimento alla ripartizione interna delle preture, secondo giurisprudenza costante di Cassazione (cfr. 21.08.91 n. 8983, 5.06.92 n. 486, 27.10.92 n. 11652, 14.01.93 n. 397, 5.03.93 n. 2688, 20.10.94 n. 8552) e, su tutte, la ben nota sentenza a Sezioni Unite del 10.02.1994 n. 1374 (in Foro it. 1994, 1, 1401, Giust.civ. 1994,1, 621, Giur.it. 1994,1, 1,684, Riv.dir.proc. 1994, 566) "i rapporti fra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate, ai fini della distribuzione sia delle cause civili che di quelle penali, non si pongono in termini di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico ufficio", principio confermato recentemente, sempre dalla Suprema Corte, con le sentenze 11.01.2000 n. 194, 3.04.2001 n. 4884, 14.06.2001 n. 8025.
Tutte le sopra citate pronunce confermano che le "sezioni distaccate" degli uffici giudiziari alle quali sono equiparabili le c.d. "sedi distaccate" o "periodiche" (come a suo tempo definite, per le preture, dall'art. 9 R.D. 2789123) costituiscono mere articolazioni interne, ovvero luoghi di esercizio delle funzioni di un unico "ufficio-organo" giudiziario di rispettivo riferimento (Tribunale, Pretura), ma non costituiscono distinti ed autonomi “uffici" aventi ciascuno specifiche, distinte e vere "competenze territoriali". Ciò pur se il relativo riparto del lavoro sia posto in riferimento ad unica specifica area territoriale e pur se la relativa sede sia corredata da proprio apparato burocratico-gestionale (servizi di cancelleria, ruolo, dirigente)- sempre rimanendo collegati intrinsecamente e solidalmente, i relativi "uffici con quelli insediati nelle "sede principali" per lo svolgimento della stessa "funzione" nell'ambito di una unica e reale "competenza territoriale".
In conclusione di quanto finora osservato, la sede del G.d.P. di Ostia, pur se dotata di una propria cancelleria e di un autonomo coordinatore, non concretizza una fattispecie di organo indipendente e separato dall'unico ufficio di Roma, bensì ne rappresenta un'articolazione territoriale senza alcuna delimitazione o diversità nella competenza giurisdizionale: a mente degli autorevoli insegnamenti della Suprema Corte, nel caso delle sedi del G.d.P. di Roma e di Ostia il termine "competenza territoriale" è usato in senso improprio, non comportando alcuna delimitazione della "misura della giurisdizione" dell'unico e solidale "ufficio" di riferimento di esse sedi.
Vero tutto quanto precede in difetto di una norma avente forza di legge, che intervenisse sull'assetto circondariale, rispetto al quale i mandamenti costituiscono pur sempre “frazioni”, ascrivendo una competenza alla XIII Circoscrizione distinta da quella del rimanente territorio comunale.
2. - Non esiste una legge che circoscrive la competenza del G. d. P. di Ostia al XIII Municipio di Roma.
Il D.M. 1 I ottobre 2000 "Modificazioni dell'assetto territoriale di taluni uffici giudiziari, con l'allegato 11 all'art. 11 sembrerebbe voler circoscrivere la competenza dei G.d.P. di Ostia alla XIII Circoscrizione (ora Municipio) del Comune di Roma e nel contempo sottrarla all'ufficio principale dei G.d.P. di Roma, senza però riferirsi ad una legge che a ciò lo delegava. Ma il potere normativo di un provvedimento amministrativo dei Governo trae forza di applicazione obbligatoria unicamente da una legge che gliele demanda o che lo delega ad attuare o regolamentare il dettato legislativo: è questo un principio inderogabile, sancito all'art. 77 comma 1 della Costituzione. A maggior ragione non si può cambiare una legge con un atto o provvedimento amministrativo privo di almeno pari forza precettiva. Il D.M. 11.10.2000, invece, per quanto riguarda la competenza territoriale dei G.d.P. di Ostia e di Roma, ed esclusivamente per queste, è incorso in un doppio difetto: il primo, per non essere stato delegato da un provvedimento legislativo, il secondo, per aver modificato due leggi ordinarie, quali sono la normativa codicistica sulla competenza del giudice e il testo dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30.01.1941, n. 12 con annesse tabelle). Nel lungo e ben circonstanziato preambolo detto decreto, salvo il riferimento ai DD.MM. 3.07.1992 attuativi della legge n. 374/92, attuativi della legge delega n.254/97 e il relativo decreto legislativo n.51/98 (specificatamente gli arti 5 e 15) della istituzione del giudice unico di primo grado; la legge delega n. 155/99 e il relativo decreto legislativo n. 491/99 (specificatamente l’art. 6) per l’istituzione dei tribunali e la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino. Deve essere ben evidenziato che: a) per quel che attiene Ostia, il D.lgs 491/99 non sposta affatto i confini del circondario, essendosi limitato il legislatore (art.1 comma 8) ad istituire “nel” circondario del Tribunale di Roma “la sezione distaccata di Ostia, avente giurisdizione sul territorio della circoscrizione XIII del Comune di Roma”; b) nella stessa normativa non esiste il benché minimo accenno al competenza territoriale del G.d.P. di Ostia e i Roma. Laddove, invece, il D.M. 11.10.2000 tratta la competenza territoriale si riferisce “correttamente “ alle leggi, coma la n. 237/2000 e la n. 73/1999, necessarie per modificare a competenza del territorio di alcuni uffici giudiziari. Inoltre con l’art. 6 del D.lgs. 491/99 il Ministro della Giustizia è stato delegato a variare le tabelle allegate al R.D. n. 12/41 ed egli correttamente vi ha provveduto con il D.M. 11.10.2000. Ma, come già precisato, nessuna delega è stata fatta al Ministro per variare la competenza territoriale del G.d.P. Ostia. In proposito, anzi, il Ministro ha implicitamente ammesso di non essere a ciò delegato, ossia di non aver individuato una legge di autorizzazione, laddove al 19° capoverso del preambolo dichiara “Ritenuto che le citate soluzioni normative rappresentano una chiara scelta che conferma l'automaticità dell’adeguamento delle competenze territoriali degli uffici del giudice di pace alle mutate competenze territoriali dei tribunali...”
Purtroppo l'automaticità non può di per sé assurgere a norma di legge. Per modificare la competenza territoriale del G.d.P. di Ostia allo scopo di adeguarla a quella della sezione distaccata del tribunale di Roma, evento in ogni caso auspicabile per “evitare irragionevoli discrasie in tema di competenza sulle impugnazioni e di vigilanza sull’attività dei singoli uffici del giudice di pace” come conclude il surriportato 19° capoverso, ci vuole un provvedimento di legge.
Il D.M. 11.10.2000 ha una portata meramente interpretativa e ricognitoria, né le soluzioni normative introdotte con il D.lgs. 481/99 fanno intendere o presumere, nel caso specifico di Ostia, una volontà diretta a mutare la circoscrizione circondariale, cui poter rapportare in "adeguamento automatico” una ridefinizione della competenza territoriale dei G.d.P. di Ostia: de iure condito, il cambiamento non si vede approntato se non, ex novo, dallo stesso decreto ministeriale, peraltro inefficace poichè non delegato da un atto avente forza di legge, vigendo in materia l’espressa riserva di cui all'art. 25 comma 1 della Costituzione. Nella fattispecie non è tuttavia tecnicamente possibile sollevare una eccezione di incostituzionalità, sempre limitatamente all'ufficio dei G.d.P. di Ostia, proprio perché quel decreto non ha forza di legge ordinaria (sempre, giova ripeterlo, sul punto che qui interessa). Infatti a mente dell'art. 134 comma 1 della Costituzione, solo le leggi e gli atti aventi forza di legge possono essere giudicati dalla Corte Costituzionale. La stessa Consulta, con sentenza n. 125 del 7-20 maggio 1976, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale di un decreto ministeriale sollevata in riferimento agli artt. 76 e, 77 della Costituzione, ha stabilito il principio che decreti e regolamenti quali atti amministrativi non sono assoggettabili al controllo del giudice ordinario, che può disapplicarli se giudicati illegittimi, o del giudice amministrativo, che può annullarli. Principio conforme al dettato dell'art. 5 della legge 20.03.1865, n. 2248, all. E sul contenzioso amministrativo: "le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi. In conclusione, dunque, il D.M. 11.10.2000, illegittimo in quanto viziato di eccesso di potere nella parte che dispone sulla competenza territoriale del G.d.P. di Ostia e di Roma, viene e verrà disatteso finchè non interverrà uno specifico atto avente forza di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 18, 19, 20 e 38 c.p.c., il Giudice di pace di Ostia, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1573 R.G. 2002, si dichiara territorialmente competente alla decisione.
Provvede con separata ordinanza per la fase istruttoria e riserva alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese relative a questa fase dei giudizio.
Roma, 23 dicembre 2002
Il Giudice di Pace
Dott. Franco Panzolini