Giudice di Pace di Roma – Sezione distaccata di Ostia. Ordinanza del 9 febbraio 2005 - nella causa civile n. 1297 Ruolo generale Contenzioso dell’anno 2004. Giudice di Pace dott. Panzolini.
Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi risultante dalla circolazione dei veicoli. Risarcimento per danni a cose o a persone derivanti ai cittadini italiani da sinistro avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi danneggiati. Applicazione del D.Lgs. 190/03 attuativo della direttiva 2000/26/CE. ( c.d. quarta direttiva)
Secondo l’art. 4 del Dlgs 190/2003, i soggetti che risiedono nel territorio della Repubblica e che abbiano subito danni in un sinistro stradale avvenuto all’estero, possono inviare la richiesta di risarcimento del danno al soggetto mandatario designato in Italia dalla compagnia di assicurazione straniera del danneggiante, se il sinistro è stato provocato da un veicolo stazionante abitualmente e quindi assicurato in uno stato membro ed il fatto sia avvenuto in uno dei detti stati.
In assenza, però, di un accordo stragiudiziale al danneggiato non resterà che agire giudizialmente contro il responsabile straniero ed il suo assicuratore, secondo la normativa processuale del paese di loro appartenenza, non avendo previsto la normativa nazionale un’azione diretta, sulla falsariga di quanto avviene ad esempio contro l’U.C.I. nelle ipotesi contemplate dall’art. 6 della legge 990/69, contro gli organismi istituiti per la liquidazione dei danni avvenuti all’estero.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
ORDINANZA
Nella causa iscr. al n. 1297 R.G. A.C. 2004, vertente tra B. A.M. (attrice, avv. D. B.), C.S. (convenuto, attore in riconvenzionale, avv. P. M.) e S. Assicurazioni S.p.a (convenuta, avv. F. R.), LLOYD ADRIATICO Assicurazioni S.p.a. (convenuta - chiamata in causa, avv. V. V.).
Il Giudice di pace dott. Panzolini, a scioglimento della riserva a verbale del 20.12.2004 sulle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva, ritualmente formulate dal Lloyd Adriatico, rileva innanzitutto che la decisione sulla seconda eccezione deve necessariamente essere risolta prima di quella sulla giurisdizione.
In proposito occorre esaminare il testo del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190 recante "Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli", applicabile "agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro" (art. 2, co. 1), come nel caso in esame, ove lo Stato membro è la Francia.
"Gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile dei responsabile" (art. 2, co. 5). Le imprese di assicurazione, con sede legale nel nostro Stato e quelle con sede legale in altro Stato "designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri", il quale "acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa" (art. 3, co. 1 e 3).
L'art. 4 co. 1 consente ai danneggiati il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, scegliendo tra il responsabile del sinistro, l'assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro, al mandatario designato.
Nel caso in esame risulta pacifico che il responsabile (presunto) del sinistro è il cittadino francese sig. Valli Pier Noel, il suo assicuratore è l'impresa francese ELVIA Assurance oggi AGF, di cui il Lloyd Adriatico Assicurazioni è mandatario in Italia.
Dall'esame della normativa, si evidenzia che il mandatario assume la figura di uno strumento tecnico per la liquidazione dei sinistri, giuridicamente non delegato, e in nessun punto viene stabilito che il medesimo possa essere parte nella causa per il risarcimento dei danni: infatti il richiamato art. 2, co. 5 parla di "azione diretta" solo nei confronti dell'assicuratore per la RCA del responsabile del danno (con sede legale nello Stato membro).
Il Lloyd Adriatico non potrebbe nemmeno essere chiamato in causa (propria) per il risarcimento dei danni qualora non avesse diligentemente provveduto, ovviamente in sede stragiudiziale, alla gestione del sinistro e alla liquidazione dei danni al cittadino italiano, perché, in tal caso, i danneggiati si devono rivolgere all'Organismo di indennizzo italiano ai sensi degli artt. 7 e 8 co. 1 lett.a). Essendo, in conclusione, il Lloyd Adriatico sfornito - per legge e per contratto - di rappresentanza processuale in Italia da parte della AGF francese, non può essere parte nella causa in oggetto.
Simile conclusione esclude che e parti attrici possano procedere contro il Lloyd Adriatico per ottenere i risarcimenti pretesi, bensì agire giudizialmente contro il responsabile francese e il suo assicuratore avanti al giudice francese secondo le norme del diritto positivo vigente nello Stato in cui è avvenuto il sinistro (art. 10 co. 2 e art. 3 legge 31 maggio 1995, n. 218).
Premesso quanto precede, non può essere accolta la richiesta del sig. Ciccarelli S. di termine per la notifica dell'atto introduttivo, avanti a questo Ufficio, direttamente ai due convenuti stranieri, risultando evidente la carenza di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi, stante la novità della materia, per la compensazione delle spese di causa tra il Lloyd Adriatico e il convenuto, attore in riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Ostia:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni nei confronti della domanda del sig. Ciccarelli Svevo;
- estromette dal giudizio la s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni;
- compensa interamente tra le parti le spese di causa.
Rinvia la causa all'udienza del 2 maggio 2005 ore 9,30 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Roma, 9 febbraio 2005 Il Giudice di Pace
dott. Franco Panzolini
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