REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DIST. DI OSTIA

 Il Giudice di pace dott. Franco Panzolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1107 R.G.A.C. 2004, vertente tra:   

- V. S. elett.dom. in Roma presso l'avv. D. B., che lo rappr.dif. giusta delega a margine dell'atto dì citazione,

- attore –

 

- C. S. elett.dom. in Roma presso l'avv. N. S., che la rappr.dif. giusta delega a margine dell'atto di intervento volontario,

                                                                                                                    - interveniente –

e:

-          G. S. res.te in Roma,

                                                                                                                 -convenuto contumace -

-          ­LLOYD ADRIATICO Assicurazioni S.p.a., in pers.leg.rappr.p.t.., elett.dom. in Roma presso l'avv. D.V., che la rappr.dif.giusta delega in calce all'atto di citazione notificato,        

                                                                                                                - convenuta –

 OGGETTO: risarcimento danni da circolazione veicoli.

CONCLUSIONI

Per l'attore: dichiarare la responsabilità del convenuto contumace G. S. nel
sinistro de quo e, per l'effetto, condannarlo in solido con il Lloyd Adriatico al
risarcimento dei danni in favore dell'attore per le lesioni subite, quantificato in €
5,009,08 per il danno biologico (comprensivo del 20%, ai sensi dell'art. 23 c. 3
della legge 273/02) ed in € 1.252,27 per il danno morale; oltre al rimborso di €
350,00 per il Ctu, rivalutazione monetaria e interessi; con vittoria delle spese di
causa. Per l'intervenuta: come per l'attore, con richiesta di quantificazione del
risarcimento in € 1,780,27 per il danno materiale e in € 2.949,63 per il danno
biologico (comprensivo del 20%) e in € 737,40 per il danno morale. Per la Compagnia convenuta: in via preliminare, dichiarare l'improponibilità della domanda ex art. 22 legge 990/69 e comunque l'incompetenza per territorio in favore del G.d.p. di Trieste o di Roma; in via principale, rigettare le domande dell'attore e dell' interveniente perché infondate in fatto e in diritto, con condanna alle spese di causa; in via gradata, dichiarare che il sinistro è imputabile ai due conducenti dei mezzi coinvolti, limitando in conseguenza il risarcimento, con compensazione delle spese di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7.06.04, V. S. conveniva in giudizio
G. S. e il Lloyd Adriatico, rispettivamente proprietario/conducente e
assicuratore per la Rca della Rover 200 tg. AWJM, che in Roma in data
8.01.2002 urtava la Nissan Micra, di proprietà di F.G., sulla quale si
trovava come conducente, provocandogli danni da lesioni fisiche, per il
risarcimento dei quali chiedeva la condanna in solido dei convenuti. All'udienza
del 21.07.04 si costituisce la Compagnia convenuta con deposito di comparsa,
nella quale eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice
adito; si rende contumace l'altro convenuto G. S.; l'attore esibisce gli
originali della documentazione prodotta, contesta la comparsa, in particolare il
deposito della sentenza n. 117/04 del G.d.p. di Ostia perché relativa a parti diverse
e comunque non ancora passata in giudicato, chiede inoltre l'ammissione
dell'interrogatorio formale del convenuto contumace; interviene ex art. 105 c.p.c.
la sig.ra C. S., conducente e proprietaria della vettura Autobianchi Y10
tg. Roma 4G, collisa dalla vettura dell'attore a causa dell'urto subito dal
veicolo del convenuto, con domanda di risarcimento danni per la propria vettura e
per le lesioni subite nello stesso sinistro. Il giudice respinge l'eccezione di
incompetenza territoriale, con riserva di motivazione in sentenza, e ammette la richiesta di interrogatorio formale del convenuto contumace. All'udienza del 20.10 C. S. deposita l'atto di intervento ritualmente notificato al convenuto contumace; il Lloyd Adriatico deposita note allegate al verbale con eccezioni e deduzioni nei confronti del l'intervenuta; si dà atto della mancata risposta all'interpello da parte del sig. G. S.; quindi le parti formulano richieste istruttorie, che il giudice ammette e nomina Ctu la dott.ssa C. C. B. All'udienza del 1°.12.04 il giudice conferisce l'incarico al Ctu nominato; l'attore V. S. e l'intervenuta C. S. rispondono all'interrogatorio formale. All'udienza del 26.01.05 le parti precisano le conclusioni e il giudice trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente formulata dal Lloyd
Adriatico Assicurazioni, è respinta per due ordini di ragione. Se il litisconsorzio
passivo è necessario, l'eccezione di incompetenza derogabile va proposta da tutti i
convenuti; se è proposta soltanto da taluno di essi, non vale a sottrarre la causa al
giudice adito, neppure se la deduzione viene accettata dall'attore (Cass. sez. III
civ. 19.01.1987, n. 430 e 14.06.1986, n. 3959). Analoga regola vale per il caso in
cui alcuno dei litisconsorti necessari sia contumace, restando inefficace
l'eccezione dei convenuti comparsi (Cass. sez. III civ. 5.03.1988, n. 2307 e
9.02.1988, n. 1416 e 19.01.1987, n. 430). Unica voce contraria a tale unanime
giurisprudenza è stata Cass. sez. II civ. 17.12.1991, n. 13594, ma successivamente
la stessa Suprema Corte ha ribadito il proprio indirizzo (Cass. sez. III civ.
17.01.1992, n. 525 e 7.02.1995, n. 1387, 7.04.1995 n. 4058 e 9.04.1999, n. 3474).
In particolare, con la sentenza 27 novembre 2002, n. 16749 la Cassazione ha
statuito: "In tema di competenza territoriale derogabile, e con riguardo al caso di
litisconsorzio necessario passivo (nella specie, tra responsabile di un sinistro stradale e compagnia assicuratrice), è necessario, per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, che entrambi i convenuti sollevino l'eccezione stessa, in ragione dell' incontestabilità, ratione loci, del giudice adito nei riguardi del convenuto che tale eccezione non abbia proposto, attesane la natura dispositiva ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa". Altro motivo di reiezione, con riferimento al luogo ove si è verificato il sinistro e al domicilio del convenuto assicurato, è che la competenza territoriale di Ostia, sede distaccata del giudice di pace di Roma, coincide con quella dell'ufficio principale di Roma, nel senso che le cause nelle quali il convenuto risulta residente nel comune di Roma o per le quali l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi nello stesso comune possono essere trattate indifferentemente dai giudici di pace di Roma o di Ostia. Ostia è territorio del comune di Roma, esattamente il XIII Municipio e, al pari degli altri 18, luogo e/o residenza o domicilio e/o sede di attività delle persone fisiche e giuridiche di Roma. Per "residenza" o "domicilio" non può intendersi altro che il "comune", non esiste alcun riferimento legale ad una circoscrizione comunale, sia dal punto di vista amministrativo (anagrafe, stato civile) che processuale (artt. 18, 19, 20, 165, 319, 414, 416, 543, 638 e 753 c.p.c.). Così non esiste il foro di Ostia, esiste solo il foro di Roma. Il D.M. 3.07.1992 ha istituito questa sede distaccata del g.d.p. di Roma "in" Ostia e non "per" Ostia, non ha cioè fissato una competenza bensì una ubicazione territoriale. Nelle "sedi distaccate" la funzione giurisdizionale viene destinata ad essere esercitata a fine necessariamente ausiliario, come tra l'altro chiaramente si desume dalla formulazione del preambolo del relativo D.M. 3.07.92: cioè con gli stessi limiti territoriali della prima di dette sedi, correttamente indicata in tal caso come "sede principale". Ciò ferma restando la concorrenzialità, la unitarietà e la solidarietà dell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle due sedi e così l'unicità dell' "ufficio e della sua coincidente competenza territoriale. L'insegnamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 1374/1994 in Foro It. 1994, I, 1401) nel senso che non esiste un problema di competenza territoriale, ma una semplice dislocazione o ripartizione organizzativa degli affari interni all'Ufficio principale, si è formato già con l'istituzione del Giudice conciliatore, cfr. Cass. S.U. n. 9630/96: "La mera possibilità di ripartizione del territorio di un comune in diversi uffici di conciliazione ha scopo esclusivamente interno, rispondente a criteri organizzativi, e non dà luogo a distinte competenze territoriali, in quanto, non essendo riconoscibile alcuna personalità giuridica alla frazioni, ai quartieri, alle borgate... l'ente territoriale elementare al quale è rapportato l'ufficio del giudice conciliatore è il comune". In ogni caso, non esiste una legge che circoscrive la competenza del G.d.p. di Ostia al XIII Municipio di Roma, tale non essendo il D.M. 11 ottobre 2000, atto amministrativo sfornito di delega. La questione della competenza della sede di Ostia è stata risolta, nel senso favorevole alle tesi sostenute da tutti i suoi giudici, dal sig. Presidente del Tribunale di Roma, il quale, con nota prot. 1693 del 10.06.2004, indirizzata ai Coordinatori dell'Ufficio del G.d p. di Roma e dell'Ufficio del G. dp. di Ostia, nonché al Magistrato Coordinatore della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale, ha esplicitamente e testualmente affermato: "Le sezioni e le sedi distaccate non costituiscono un ufficio autonomo con specifica competenza territoriale, bensì articolazioni funzionali di un ufficio unitario, con l'unica differenza che operano su un territorio individuato. Le une e le altre sono soggette a regole tabellari di organizzazione, fra cui quelle di assegnazione dei procedimenti secondo determinati criteri, compreso quello dell'ambito territoriale". In seguito a tale autorevole direttiva, questo Ufficio ha inoltrato alla competente Corte di Appello di Roma richiesta di variazione delle vigenti Tabelle 2004-2005 ed è in attesa dell'approvazione.

Anche il rilievo sulla ammissibilità, come prova sulla corresponsabilità dei due conducenti, oggi attore e convenuto, delle risultanze della sentenza n. 117/04 del collega dott. Marini, non è accoglibile perché tale pronuncia è relativa a parti differenti e non è ancora passata in giudicato (pende causa di appello presso il Tribunale di Roma). Nel merito, che il convenuto G. S. abbia provocato l'incidente per cui è causa, risulta dai seguenti elementi primo, per sua stessa ammissione nella dichiarazione rilasciata a Vigili Urbani, come risulta dell'allegato al verbale della Polizia Municipale, ove afferma "Ho sentito da sinistra un botto alla mia macchina, ho cercato di evitarla... "così lasciando intendere di non essersi avveduto dell'auto condotta dall'attore, alla quale era tenuto a dare la precedenza stante la specifica segnaletica; secondo, perché procedeva a forte velocità, come provato dalla violenza dell'urto che ha inferto alla Nissan Micra, condotta dell'attore, al punto di spingerla contro la Y10 dell'intervenuta. Gli stessi VV.UU. hanno contestato al G. la violazione dell'art. 145 C.d.s. sul diritto di precedenza, ma lo stesso ha violato anche l'art. 141 sulla velocità, posto che era l'1,50 di notte. La dinamica del sinistro, compreso il coinvolgimento in seconda sequenza della vettura dell'intervenuta, è stata trascritta dagli agenti intervenuti ed è conforme a quella riferita dalle parti attrici in causa. Terzo elemento di prova è la mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli, ove avrebbe potuto almeno contestare quanto addebitatogli sia dall'attore che dall'intervenuta. In ordine alla quantificazione del risarcimento dei danni per l'attore V. S., per l'accertamento delle sue lesioni il giudice condivide pienamente l'ottima relazione del Ctu dotta B. Applicando la tabella allegata alla legge n. 57/01, il risarcimento è determinato come segue: danno biologico Ita gg. 10 x E 38,00 + Itp al 50% gg. 20 x E 19,00 + Itp al 25% gg. 4 x € 9,50 + I.P. punti 3 (in soggetto di anni 25) € 2.113,29 = € 2.911,29; danno morale per un terzo del biologico € 970,43 ; totale risarcimento € 3.881,72 (oltre rimborso Ctu anticipato dal difensore). Non è ammissibile il danno ex art. 23 L. 273/02 perché la norma non era in vigore all'epoca del sinistro; altresì non sono ammissibili i rilevi della Compagnia convenuta sulla relazione del Ctu, posto che il suo Ctp dott. A. ne ha condiviso le conclusioni. Risarcimento dovuto all'intervenuta C. S.: per il danno materiale alla Y10, sulla scorta delle foto prodotte del mezzo danneggiato e del preventivo di riparazione, vistane la conformità con i danni rilevati dai VV.UU. intervenuti, è ammesso l'importo di € 1.450,00 (Iva esclusa e fermo tecnico non ammesso per carenza dì prova); per le lesioni personali, visto il verbale del P.S. del "Fatebenefratelli", ove l'intervenuta è stata refertata lo stesso giorno del sinistro, e il risultato della RX rachide cervicale del 5.04.2002, il giudice valuta, sulla base della ormai uniforme letteratura medico - legale sul "colpo di frusta": danno biologico, Ita gg. 5 x £ 38 + Ttp gg. 10 £ 19,00, I.P. punti 1 (in soggetto di anni 34) £ 558,47 = £ 938,47, danno morale per un terzo del biologico € 318,82 e spese mediche € 31,00, totale £ 1.288,29. Pertanto l'ammontare del risarcimento per l'intervenuta è di £ 2.738,29. Rivalutazione monetaria e interessi come in dispositivo.

                                                                              P.Q.M.

Visti gli artt. 2054, 2056 e 2059 (danno morale) c.c. e 116 co. 2 c.p.c., il Giudice di pace di Ostia, definitivamente pronunciando:

- dichiara che la responsabilità del sinistro verificatosi in Roma l'8.01.2002 è del convenuto G. S. e, per l'effetto, lo condanna in solido con la s.p.a. Lloyd Adriatico Assicurazioni, in pers.leg.rappr.p.t., al risarcimento dei danni in favore dell'attore V. S. per la somma di £ 3.881,72 ed in favore dell'intervenuta C. S. per la somma di £ 2.738,29, con la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al 7.06.04 e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo, su entrambe le somme;

- condanna altresì gli stessi convenuti in solido a corrispondere le spese del presente giudizio, che liquida, in favore dell'avv. D. B., antistatario dell'attore, in € 3.221,31 di cui 350,00 per il compenso anticipato al Ctu e 2.728,12 per diritti/onorari/spese gen. con Iva e Cpa di legge, ed in favore dell'avv. N. S., antistatario dell'intervenuta, in € 2.33 5,13 di cui 2.266,36 per diritti/onorari/spese gen. con Iva e Cpa di legge.

Roma, 16 febbraio 2005