UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

 

 

 

 

ORDINANZA

 

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, iscritto al n. 138 R.G. 2004, promosso da Romeo Maria Rosa (avv. A. Vannicola) contro Prefetto della provincia di Firenze.

 

Il giudice di pace di Ostia dott. Franco Panzolini,

-         letto il ricorso in oggetto, formulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 22, 22-bis e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 e ritualmente depositato nella cancelleria di questo Ufficio;

-         esaminati gli atti di causa e rilevata la inammissibilità del ricorso per l’incompetenza territoriale del giudice adito;

-         vista l’eccezione preliminare, con la quale la ricorrente solleva dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 205 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285,

osserva quanto segue.

In fatto.

La sig.a R.M. R., residente in Roma ed ivi elett.dom.ta presso l’avv. A.V., che la rappr.dif. giusta delega a margine del ricorso, si oppone all’ordinanza-ingiunzione n. 11406/2003 del 4.12.2003 con la quale il Prefetto di Firenze respinge, intimandole il pagamento della sanzione di € 80,56, il ricorso amministrativo, dalla medesima inoltrato il 10.10.2003 a mezzo del servizio postale ex art. 203 D.Lgs. n. 285/1992, contro il verbale n. 579480/T della Polizia Municipale di Firenze, con cui è stato accertato che il veicolo di sua proprietà si trovava in Firenze il 21.06.2003 in sosta vietata (art. 7 Codice della strada). Nel suo ricorso a questo Ufficio la sig.a R., lamentandosi per il fatto che, pur disponendo della prova certa che il 21.06.2003 la propria vettura non poteva trovarsi a Firenze, avrebbe dovuto sostenere una notevole spesa, di gran lunga maggiore dell’importo della sanzione, essendo obbligata  a recarsi presso l’Ufficio del giudice di pace di Firenze per opporsi all’ingiunzione prefettizia, sollevava preliminarmente questione di illegittimità costituzionale dell’art. 205 D.Lgs. n. 285/1992, ritenendolo in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 comma 2 della Costituzione.

 

In diritto.

Pur non essendo l’art. 205 del Codice della strada il sospettato di illegittimità costituzionale, dopo che l’art. 23 del D.Lgs. n. 507/1999 ne ha soppresso il comma 2 e l’art. 4 del D.L. n. 151/2003 conv. in L. n. 214/2003 ne ha  sostituito il comma 3, la questione, nella sua sostanza e con i limiti appresso precisati, merita di essere sottoposta al vaglio del giudice delle leggi. Invero l’art. 204 bis del Codice della strada (inserito dall’art. 4, comma 1 septies, del D.L. 27.06.2003 n. 151 conv. in L. n. 214/2003) stabilisce la possibilità per il trasgressore, alternativa al 203 del ricorso al prefetto, di proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, mentre l’art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 dispone che contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento… gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22 bis. Trattasi di competenza inderogabile (anche se quel possono induce a supporre il contrario), dopo che per l’inderogabilità si è pronunciata univocamente la Cassazione, anche a Sezioni Unite (sent. 17.06.1988 n. 4131).  In base, dunque, al suddetto art. 22  il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile per l’incompetenza territoriale del giudice adito; ma, qualora si ritenesse l’illegittimità costituzionale della disposizione stessa (con trascinamento di quella del 204 bis) il ricorso dovrà essere esaminato nel merito. In proposito l’odierno giudicante, pur consapevole che la Corte costituzionale ha già esaminato e disatteso, con le proprie ordinanze 4-19 novembre 2002 n. 459, 2-18 luglio 2003 n. 259 e 20-30 gennaio 2004 n. 61, analoghe eccezioni, con il dichiararne la manifesta infondatezza, ripropone la  questione esclusivamente sotto il particolare aspetto del condizionamento al quale è soggetto il cittadino nel dover valutare la propria convenienza economica per la promozione del giudizio di opposizione.

1.- Violazione dell’art. 3 della Costituzione sui principi di libertà e di uguaglianza dei cittadini.

Gli articoli  203 bis del D.Lgs. n. 285/1992 e 22 della legge n. 689/1981, nella parte in cui obbligano il ricorrente ad adire il giudice del luogo della commessa violazione, si pongono in evidente contrasto con l’art. 3 della Carta fondamentale perché operano un’evidente discriminazione di trattamento a favore dei cittadini più abbienti e in danno degli altri, anche se non indigenti e che rappresentano il “ceto medio”.  Infatti il cittadino, nelle proprie scelte di vita, è sempre naturalmente incline a valutare i costi e i benefici delle proprie azioni: se per potersi vedere accolte le sue ragioni e non pagare una sanzione pecuniaria di modesto importo, si deve recare di persona (o farsi rappresentare da un procuratore, con relative spese) in una località distante, spesso, centinaia di chilometri dalla propria abitazione, e certamente più volte (almeno due, per la presentazione e per la trattazione del ricorso), con ciò sostenendo esborsi grandemente maggiori della sanzione (nel caso in esame,  più di mille euro per non pagarne meno di cento). Ne consegue che, se non ha soldi da sprecare, preferisce rinunciare all’opposizione e pagare obtorto collo la sanzione. Né vale l’obiezione, seppure con riferimento al solo 204 bis, che il cittadino meno abbiente ha l’alternativa del ricorso al prefetto, che può essere spedito a mezzo posta e non richiede la sua presenza in loco, perché sarebbe peggiorativa per dedurre che il ricorso al giudice ordinario, il solo che consente lo svolgimento di un processo in contraddittorio con l’ente impositore,  è riservato ai ricchi.  E’ perciò evidente che sussiste una palese violazione della libertà e dell’uguaglianza di fronte la legge tra i cittadini, legata esclusivamente alla loro situazione reddituale. Con l’amara conclusione che il ricorso al giudice, qualora la sede di questi si trovi in località distante da quella di residenza del ricorrente, diventa un mezzo di tutela destinato  esclusivamente ai soggetti che si possono permettere, per ottenere giustizia, di spendere quattrini del loro superfluo. Allora, come si realizza il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini?

2.- Violazione dell’art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa.

 Se fosse applicata la competenza territoriale inderogabile, disposta dalle due norme in questione, per molti cittadini verrebbero vanificati i principi fondamentali  che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Le predette norme, operando una discriminazione tra gli utenti della giustizia con il collocarli su differenti posizioni socio-economiche, impediscono l’instaurazione di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative da parte della maggioranza della popolazione, rappresentata dal ceto medio, che non può imporsi un sacrificio economico non proporzionato all’utile aspettato (annullamento sanzione),  risultando notorio il fatto che non sono molti quelli che possono permettersi di sostenere le spese di un giudizio lontano dal proprio domicilio. Anche perché non si tratterebbe di una sola trasferta. Infatti chi vuole presentare un’opposizione a sanzione amministrativa (verbale della polizia o ordinanza-ingiunzione prefettizia) davanti al giudice competente deve recarsi di persona, pena la inammissibilità del ricorso, presso la cancelleria di quel giudice: così stabilisce l’art. 168 C.p.c. e ribadisce la sentenza della Corte di cassazione Sez. I Civ. del 30.09.1998 n. 1262. Invece la P.A., giusta interpretazione della stessa Sezione della Suprema Corte, con la sentenza del 28.02.1996 n. 1572, può legittimamente depositare i propri atti anche a mezzo posta. E’ pur vero che lo stesso art. 24 Cost. prevede il gratuito patrocinio per i “non abbienti” cioè per i poveri, ma non lo garantisce per i “meno abbienti”, che poveri non sono ma nemmeno ricchi. Ed è altrettanto vero che, qualora l’opposizione venga accolta, il giudice può condannare la P.A. soccombente al rimborso delle spese processuali a favore del ricorrente; ma ciò non toglie che il cittadino deve sostenere, oltre ai disagi di un processo lontano dai luoghi di sua abituale frequentazione e con impiego di molto del proprio tempo, l’onere dell’anticipazione delle somme necessarie per la causa, il mancato rimborso di quelle sfornite di prova documentale (p.es. il viaggio con la propria vettura) o di quelle che il giudice, applicando le regole degli artt. 90-92 C.p.c., ritiene superflue o non proporzionate al petitum, senza poi escludere il rischio per l’opponente di una compensazione seppure parziale.

 3.- Violazione dell’art. 111, comma 2, della Costituzione sulle condizioni di parità nel giudizio.

Le due norme in questione, infine, sono in contrasto con le regole processuali che, nel rispetto della Costituzione, pongono le parti in causa su un piano di parità, in quanto favoriscono la P.A..  Infatti in sede giurisdizionale, alla prima udienza di comparizione delle parti, l’assenza della P.A. non ha alcun riflesso ai fini della trattazione del ricorso, mentre l’assenza ingiustificata del ricorrente determina di per sé il rigetto del ricorso con  la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5 legge n. 689/1981). Ciò costringe il ricorrente meno abbiente (parte debole nei confronti della P.A. opposta) a rinunciare al processo se le proprie condizioni economiche non gli consentono la trasferta per recarsi personalmente o a farsi rappresentare presso il giudice adito. Si consideri poi che l’assenza del ricorrente si risolve tutta in favore della P.A., che ne approfitterebbe anche se avesse preso un provvedimento ingiusto o almeno errato, poiché l’assenza o contumacia dell’autorità opposta  non determina l’annullamento della sanzione ed in tal modo finisce per dispensarla dal fornire la prova della colpevolezza del (presunto) trasgressore, come stabilito all’art. 23, comma 12, della legge n. 689/1981.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Ostia,

nel ritenere non manifestamente infondata l’eccezione, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art.  22 della legge 24.11.1981 n. 689 (opposizione all’ordinanza-ingiunzione) e dell’art. 204 bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, così come introdotto dall’art. 1 septies della legge 1.08.2003 n. 214 (ricorso al giudice di pace), nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione.

E, per l’effetto:

-         sospende il presente procedimento ai sensi dell’art. 295 C.p.c.,

-         dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

-         dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, alle parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

 

Roma, 9 febbraio 2004