REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace dell’intestata Sede, Dr. Mario Marini, ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° … R.A.C.C. dell’anno …. ritenuta in decisione all’udienza del ………
B.B. S.p.a., in persona del legale rappr/te p.t., -convenuta contumace-
C.C., -convenuto contumace-
- Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
- Conclusioni: come precisate all’udienza del ……..
Con atto notificato a C.C. il …… ed alla S.p.a. B.B. il ……. l’attore in epigrafe li ha richiesti, rispettivamente ex art. 2054 C.C. ed ex art. 22 L. 990/69, del risarcimento di danni subiti dalla propria auto ………………. tg. Roma …… nell’incidente provocato il in V. …………… – Roma dal primo di essi convenuti alla guida del proprio ciclomotore …… tg. …….
All’udienza di prima comparizione in data ……. dichiaravasi la contumacia di entrambi i convenuti non comparsi e disponevasi interrogatorio formale del C.C. che, però, non presentavasi a renderlo all’udienza fissata per il …… nonostante la rituale notifica del verbale ammissivo; nella stessa udienza l’attore rinunciava alla prova per testi che era stata ammessa contestualmente all’interrogatorio. All’udienza ……. la causa veniva ritenuta in decisione sulla base delle conclusioni attoree precisate in note contestualmente depositate: “Voglia il G.d.P. di Ostia accogliere la domanda e per l’effetto respinta ogni contraria istanza, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore per l’importo complessivo di Euro 1.778,64 o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi dal fatto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”
La domanda attrice non può essere accolta per i seguenti
M O T I V I
- 1°) La richiesta risarcitoria rivolta dall’attore tramite lettera racc. a.r. ……. del proprio legale alla S.p.a. B.B., risulta priva sia della allegazione del modulo di cui al D.M. (Industria) 28.7.77, previsto dapprima dall’art. 2/5° co. D.L. 857/76 – L. 39/77 e meglio successivamente dall’art. 8/2° co. D.P.R. 45/81, sia della succedanea dettagliata descrizione ex art. 9 stesso D.P.R. delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato nonché delle relative conseguenze.
- 2°) Poiché dettato da norma di natura regolamentare il rispetto delle predette prescrizioni informative e descrittive, fino all’avvento dell’art. 5 L. 57/01, era stato ritenuto, da parte della più ricorrente giurisprudenza, finalizzato ad obbligare l’assicuratore a formulare congrua offerta di risarcimento soltanto per non incorrere nella sanzione di cui all’originario comma 8 dell’art. 3 D.L. 857/76 e quindi omissibile senza alcuna conseguenza processuale a carico del richiedente danneggiato.
Tale interpretazione era basata sul rilievo che nel predetto comma facevasi riferimento alla inosservanza dei soli termini ivi prescritti, per la formulazione dell’offerta risarcitoria, e non anche al termine processuale di cui all’art. 22 L. 990/69: termine, questo, abbastanza concordemente considerato come condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria e per giunta sia nei confronti dell’assicuratore che del proprietario o del conducente del veicolo: Cass. 15138/00; 8617/90; 6026/01; 2336/01.
Ciò, però, fermo restando che la denuncia di sinistro, doveva essere completa di elementi non solo per informare l’assicuratore ai fini della azione diretta, nell’art. 1913 C.C. surrogandosi il danneggiato all’assicurato, ma anche per partecipare ad esso assicuratore circostanze, modalità e conseguenze del sinistro al fine di consentirgli di valutarne il fondamento e quindi di procedere alla liquidazione stragiudiziale -in via breve- del danno senza aggravi di spese giudiziarie per l’assicuratore: Cass. 3276/97; 8617/90; 6233/87.
La coincidenza della durata originaria dello “spatium deliberandi” in gg. 60, salva riduzione a gg. 30 nel caso di concorrente sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti, non era ritenuta -da se sola- sufficiente a considerare obbligatorie le predette indicazioni, pur se così si eludeva sostanzialmente la predetta finalità della norma, consentendo il promovimento della lite, dopo il decorso del termine dell’art. 22 L. 990/69, anche nella impossibilità da parte dell’assicuratore, pur se maliziosamente provocata al fine di successiva speculativa intrapresa giudiziale, di usare di elementi validi per un tentativo di definizione stragiudiziale, specie nel caso di mancata denunzia dell’incidente o delle sue modalità da parte dell’assicurato.
- 3°) Con l’avvento della nuova formulazione del 5° comma dell’art. 3 D.L. 857/76 arrecata dalla L. 5.3.01/57 con decorrenza 4.4.2001, la portata dei termini per la formulazione dell’offerta, in gg. 60 o 90 e la loro estensione anche alle lesioni di durata superiore a gg. 40 nonché al caso di decesso, deve essere riconsiderata specialmente ove l’assicuratore rappresenti di non aver ricevuto satisfattiva denunzia da parte del proprio assicurato, ai fini della (im)proponibilità della domanda giudiziaria rilevabile anche d’ufficio ed in ogni momento (Cass. 15138/00; 12540/91; 6164/91 ex plurimis). Ciò specie per il sopravvenuto disposto per cui l’assicuratore, nel caso di incongrua indicazione degli elementi di valutazione, “può” ed anzi “deve” (perché altrimenti è specificamente sanzionato ai sensi della lettera “a” del 10° comma del predetto art. 3) richiederne l’integrazione, nonché per il nuovo disposto secondo cui ai sensi del 5° comma -così come riformato- lo “spatium deliberandi” ricomincia a decorrere dalla debita evasione di detta richiesta, altrimenti restando sospeso a tempo indeterminato.
In sostanza deve ritenersi che con la nuova normazione e per lo spirito del combinato disposto della nuova disposizione del 3° comma dell’art. 3 (“Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa”) e del 5° comma dello stesso articolo (“In caso di richiesta incompleta l’assicuratore ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le mecessarie integrazioni: in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”) si sia voluto disporre l’obbligo del danneggiato -precedentemente non regolamentato- di partecipare fattivamente agli accertamenti stragiudiziali. Ciò, in sostanza, con l’elevazione del disposto degli artt. 8 – 9 D.P.R. 45/81 a rango di norma di legge inquantoché, tramite norma -L. 57/01- di pari valore, all’inottemperanza di tale disposto è stato riconnesso l’effetto di reiterazione di un nuovo “spatium deliberandi” e quindi lo stesso effetto della omissione della richiesta di cui all’art. 22 L. 990/69.
L’accertamento della adeguatezza degli elementi comunicati, al fine di giudicare sulla legittimità della richiesta di integrazione, configura un’indagine di fatto riservata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione corretta ed adeguata: Cass. 2352/88.
Proprio in base alle intervenute modifiche ed integrazioni del prefato art. 3, nonché ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, specie in riferimento all’intendimento “deflazionistico” del contenzioso giudiziario, perseguito dalle norme in esame, non appare più consentita una interpretazione che -come in precedenza- consideri il rispetto dei termini di gg. 60 e 90, di cui al 1° e 2° co. dell’art. 3 D.L. 857/76, al solo fine di non incorrere nella sanzione di cui alla lettera “b” del comma 10 del novellato D.L.
Infatti, sia per la corrente interpretazione “forense”, avallata da tacite adesioni giurisprudenziali, sia per l’evidente intento contenitivo degli oneri di spese legali e giudiziali a carico degli assicuratori e conseguenzialmente dei “premi” a carico degli assicurati, il decorso dei predetti termini non può oramai non essere considerato quale presupposto processuale in sostituzione dell’unico termine di gg. 60 contemplato all’art. 22 L. 990/69.
In caso contrario la nuova formulazione dell’art. 3 risulterebbe discrasicamente incompatibile con il termine di soli gg. 60 rimasto fissato dall’art. 22 L. 990/69 che, peraltro, appare abrogato ai sensi dell’art. 15 delle preleggi e sostituito con il corrispondente doppio termine di gg. 60 o 90.
- 4°) Nella fattispecie in esame la ben scarna lettera di richiesta risarcitoria, indicante solo il nome ed il veicolo senza alcuna descrizione né del fatto, né dell’ora dell’incidente, né dei danni subiti (elementi tutti previsti per la compilazione del modulo C.A.I.) è stata ricevuta dall’assicuratrice in data 20…… ed è stata, per le predette carenze di indicazione, tempestivamente e necessariamente fatta oggetto di riscontro 28……. con lettera con cui la S.p.a. B.B., segnalando la mancanza di ricezione di qualsiasi denuncia da parte dell’assicurato, chiedeva invio di integrazione dei dati mancanti.
Tale richiesta è rimasta, in base a quanto è dato rilevare in atti di causa, immotivatamente senza alcuna rilevabile evasione ed appare seguita soltanto da notifica dell’atto di citazione. Ciopertanto l’iniziale termine di gg. 60 dello “spatium deliberandi”, interrottosi alla ricezione della precitata lettera 28…….., non ha mai ricominciato a decorrere e l’azione giudiziaria attorea è rimasta improponibile nei confronti di entrambi i convenuti, inquantoché litisconsorti necessari.
P.T.M.
il Giudice adito, definitivamente pronunziando, dichiara improponibile ex art. 3 comma 5° D.L. 857/76, nella formulazione vigente dal 4.4.2001 in virtù del disposto dell’art. 5 co. 1° L. 57/01, la domanda proposta da A.A. nel presente giudizio nei confronti di entrambi i convenuti. Nulla per le spese di causa ex art. 91 C.P.C. stante la contumacia di questi ultimi.
Roma 7.1.2004