UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEDE DISTACCATA DI OSTIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Ostia, dott. Claudio Fiorentino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell’anno 2001, trattenuta in decisione all’udienza del 07.11.2003 e vertente

TRA

F. F.                                                                          attore

elettivamente domiciliato in Roma, Via, presso lo studio degli avv.ti C. S. e B. G., che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell’atto di citazione

E

S.A.I. Società Assicuratrice Industriale  S.p.A.                           convenuta

in persona del procuratore speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma,presso lo studio dell’ avv. A.P., che la rappresenta e difende unitamente all’avv. D. M per procura in calce alla copia passiva dell’atto di citazione

F. M.                                                convenuto contumace

OGGETTO DELLA CAUSA: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI : all’udienza del 07.11.2003 i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21/22.09.2001, F. F., nella  qualità di proprietario conducente dell’autovettura VOLVO V 40 targata XXX, conveniva in giudizio dinanzi  a questo Ufficio F. M e la S.A.I. - Società Assicuratrice Industriale  S.p.A.,  per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati nel sinistro verificatosi in Roma in data 10.12.2000.

Deduceva l’attore,  che il giorno di cui sopra, alle ore 13,00 c.ca, percorreva la Via Cristoforo Colombo a bordo della propria vettura, allorchè, giunto in corrispondenza di P.zzale XXV Marzo, ed immessosi su V.le dell’Oceano Atlantico, si era visto tagliare la strada dal veicolo FORD Fiesta targato XXX, di proprietà e condotto da F. M.,  garantito per la R.C.A. dalla  SAI, il quale, nel tentativo di portarsi sulla sinistra della carreggiata per effettuare una manovra di conversione non consentita, provocava la collisione retro-anteriore con il mezzo attoreo ed i conseguiti danni veicolari e alla persona del F., da risarcirsi integralmente in giudizio.

All’udienza di comparizione del 05.02.2002, avanti al primo Giudice di Pace assegnatario dott. Vittorio Postiglione, si costituiva la SAI, depositando in atti comparsa e fascicolo di parte.

Eccepiva la comparente in via preliminare l’incompetenza territoriale del Giudice adito, sussistendo altrimenti il collegamento al foro di Roma in ragione del luogo dell’asserito illecito; deduceva in via subordinata e nel merito la totale infondatezza della domanda, stante le incongruenze rinvenute tra il modello C.A.I. in atti, sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, e i reperti fotografici relativi ai mezzi incidentati, sulla scorta delle osservazioni espresse nella relazione peritale redatta dall’Ing. Luigi Palmieri, tecnico fiduciario della Compagnia.

In data 18.04.2002, veniva liberamente sentito l’attore sui fatti di causa  ed era disposta C.T.U. tecnico-modale per appurare la dinamica, con conferimento dell’incarico al perito Sergio Penta.

Acquisito l’elaborato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni differimenti d’ufficio, riassegnata all’odierno Giudicante, avanti al quale in data 18.12.2003 avveniva la spedizione a sentenza.

A seguito della rimessione della causa sul ruolo con ordinanza fuori udienza del 15.01.2003, veniva disposta ulteriore C.T.U. medico legale sulla persona di F. F., nominato all’uopo il dott. Stefano Petrucciani.

Precisate nuovamente le conclusioni in data 07.11.2003, e acquisite contestualmente le note autorizzate delle parti, il procedimento era definitivamente tratto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La domanda è fondata e và accolta.

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di F. M., non rilevata all’udienza di comparizione delle parti.

Riguardo all’eccepita incompetenza territoriale del Giudice adito, su cui pure il primo Magistrato assegnatario ha del tutto omesso di pronunciarsi, in assenza del M., titolare di una posizione processuale litisconsortile insuscettibile di essere riguardata separatamente da quella della parte eccipiente, ostano alla declaratoria di rito, ulteriori fondanti motivi.

Degna di notazione in materia è la ben nota pronuncia n. 9630 del 05.11.1996, resa a S.U. della Corte di Cassazione sulla ripartizione di affari tra uffici giudiziari nell’ambito dello stesso Comune (questione qui in termini tra sede principale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma- Via Teulada e quella distaccata in Ostia – Via Casana).

Precisa opportunamente la S.C., anche alla stregua del dettato normativo di livello costituzionale (art. 114 Cost.), che non sono ipotizzabili uffici giudiziari con rilevanza esterna, e cioè con potere giudiziario autonomo su un tessuto urbano di dimensioni territoriali spesso incerte e indefinite, inferiori alla  soglia minima del Comune.

Il chè, appare lampante nel caso di specie, ove solo si consideri che la Via Cristoforo Colombo,  arteria extraurbana che collega il centro cittadino al litorale romano, percorre un tracciato viabile estraneo al Municipio XIII, ma solo fino al chilometro 24,900, di modo che, oltretutto, per formulare efficacemente la sua eccezione in assolvimento dei criteri prescritti dall’art. 38 c.p.c., la Compagnia convenuta avrebbe dovuto compiutamente specificare in quale quartiere della capitale è avvenuto il fatto (accortezza comunque pleonastica, visto il condiviso orientamento dei Giudici di Pace di questa sede, che continuano a dichiararsi territorialmente competenti per tutto il territorio del Comune di Roma).

Esaurito l’argomento, e venendo al merito delle questioni prospettate, la dinamica dei fatti  può ritenersi appurata, alla stregua delle spiegazioni rese in sede di libero interrogatorio da F. F., integrative del modello C.A.I. sottoscritto dalle parti; tali risultanze, appaiono corroborate dalle altre evidenze processuali acquisite, quali il grafico del luogo del sinistro (sito ispezionato dal  perito di parte convenuta, che ha provveduto a scattarne le fotografie in atti, pure esaminate dal C.T.U. nominato).

Al vaglio del Giudicante, la ricostruzione dei fatti deve agli effetti di cui sopra ritenersi asseverata nei termini descritti in premessa dell’atto di citazione.

Alcune imprecisioni figuranti nel modello di constatazione amichevole de quo, redatto, si consideri, nell’immediatezza dell’incidente, sono  spiegabili anche alla stregua della particolare conformazione stradale del campo del sinistro.

Ed in effetti, all’altezza dello svincolo della Via Cristoforo Colombo, V.le  dell’Oceano Atlantico si caratterizza per la presenza di due larghe semicarreggiate divaricate da un’ampia aiuola spartitraffico, interrotta in un solo punto per consentire la manovra di inversione a “U” ai veicoli procedenti nel senso di marcia opposto a quello percorso nella circostanza dalle parti.

Sebbene il grafico tracciato sul modello C.A.I. illustri una porzione limitata di V.le dell’Oceano Atlantico, appare sufficientemente in risalto che il veicolo A stava immettendosi contromano nel tratto asfaltato che accede all’opposto senso di marcia, (manovra rimasta incompiuta in ragione della collisione occorsa con il veicolo B).

Alla conclusione di cui sopra si perviene anche sulla scorta delle affermazioni rese dall’attore in udienza, il quale ha riferito come il M. … “girava repentinamente a sinistra cercando di immettersi in Via dell’Oceano Atlantico in senso vietato”.

D’altra parte il convenuto, si è reso contumace, lasciando intendere implicitamente ammessi, con il proprio atteggiamento processuale, i fatti attestati dal modello C.A.I.

Il C.T.U. tecnico nominato, in risposta al quesito specifico postogli in ordine alla compatibilità dei danni riportati dalle vetture coinvolte con la descritta dinamica del sinistro, sulla scorta dei reperti fotografici e i rilievi disponibili, ha risposto affermativamente precisando che, pur non coincidendo da fermo le quote dei mezzi entrati in collisione, è plausibile che la parte anteriore della Volvo si sia infilata all’impatto, sotto la parte posteriore della Ford Fiesta a causa della pendenza del piano stradale.

Alla luce dei suesposti rilievi, la responsabilità integrale dello scontro andrà ascritta a F. M. in ragione della condotta di guida imprudentemente tenuta in violazione espressa degli artt. 144 co. 3 e  146  c.d.s. e dispregio delle regole di comune prudenza.

Venendo al quantum debeatur, sulla scorta del preventivo di riparazione in atti corredato da 2 reperti fotografici e delle considerazioni espresse dal C.T.U. Penta in proposito nell’elaborato peritale, può riconoscersi all’attore a titolo di danno veicolare subito la somma di € 2.968,48 IVA inclusa (esborso a tutt’oggi da effettuare e quindi proiettato dal C.T.U. all’attualità); alla somma di cui sopra sono da aggiungersi le spese di  deposito giudiziario documentate dalla fattura in atti per ulteriori Lit. 216.000 (ora € 111,55).

Alcunchè spetta a titolo di fermo tecnico, non essendo riconoscibile tale voce di danno in re ipsa; del pari, nulla a titolo di svalutazione commerciale del mezzo, alla luce di quanto espresso nella consulenza sopra in menzione.

Riguardo alle lesioni riportate dal F. nell’occorso, ritiene questo Giudice di poter far proprie le conclusioni del  C.T.U. medico-legale nominato dott. Petrucciani, il quale, sulla base dei referti disponibili, visitato il periziando, e con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato l’esistenza un danno alla salute temporaneo, commisurabile in giorni 33 (di cui 10 di I.T.T. e 23 di I.T.P. al 50%).

Residua altresì un’invalidità permanente valutata in misura del 2% (esiti da distrazione al rachide cervicale), che si ritiene adeguata alle conseguenze delle patite lesioni. 

Alla configurabilità del reato di lesioni colpose, consegue il risarcimento del danno morale, che si stima equo liquidare in misura di 1/3 del danno biologico.

Per spese mediche eziologicamente collegate all’evento e riconosciute dal C.T.U., spettano ulteriori  Lit. 1.222.500 (ora € 631,37) come documentato per tabulas (cfr ricevute n. 07/2001 e 73/2001 per visite specialistiche e prestazioni fisioterapiche).

In definitiva, i convenuti vanno condannati, in via tra loro solidale al risarcimento dei danni, determinati come segue in base ai valori monetari attuali,  da liquidarsi applicando la tabella allegata alla l.n.57 del 05.03.2001:

per lesione permanente all’integrità psicofisica apprezzata al 2% in soggetto di 27 anni all’epoca del sinistro € 1.277,49 ; per I.T.A. € 380,00; per I.T.P. €      437,00; oltre € 698,17 per danno morale e  €  631,37 per spese mediche documentate.

Ai danni veicolari e alla persona, subiti dall’attore per un ammontare di € 6.504,06, deve essere addizionato l’importo spettante a titolo di lucro cessante, da riconoscersi al F. per ulteriori €  188,70, somma questa determinata equitativamente ex art. 2056 co 1 c.c. secondo l’orientamento giurisprudenziale della S.C.

Il complessivo credito risarcitorio dell’attore, risulterà per l’effetto determinato nell’ammontare di  €  6.692,76.

Il compenso anticipato per la C.T.U. medico legale, pari a € 311,29, viene posto anch’esso definitivamente a carico dei convenuti.

Le spese di C.T.U. tecnica, che definitivamente si liquidano in € 300,00, rimangono a carico della SAI che avrebbe dovuto provvedere all’anticipo, più volte sollecitata in tal senso fino al deposito dell’elaborato (cfr perizia in atti).

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2054, 2056, 2059 c.c. e 144 e 146 c.d.s. 38 e 116 c.p.c.,

il Giudice di Pace di Ostia, definitivamente pronunciando:

DICHIARA che la responsabilità del sinistro avvenuto in Roma il 10.12.2000 è del convenuto F. M. e, per l’effetto, lo CONDANNA in solido alla S.A.I. Società Assicuratrice Industriale  S.p.A.  in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni riportati dall’attore F. F. in misura di €  6.692,76 , oltre al rimborso del compenso anticipato al C.T.U. medico legale di € 311,29, con interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;

CONDANNA i predetti convenuti alla rifusione in solido delle spese di giudizio in favore dell’attore, che complessivamente si liquidano in € 2.293,00 , di cui €  180,00   per spese,  € 2.113,00  per diritti e onorari, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.

PONE definitivamente a carico della S.A.I. Società Assicuratrice Industriale  S.p.A. le spese di C.T.U. tecnica.

 

Così deciso in Ostia il 11.01.2004