REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA – SEDE DISTACCATA DI OSTIA
Il Giudice di Pace dr. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva
Nella causa civile iscritta al n° xxxx RACC xxxx, ritenuta in decisione all’udienza del xxxxxxx
A.A., Avv. B.B. -attrice-
CCCCC S.P.A., in persona del legale rappr/te pro-tempore, Avv. D.D. -convenuta-
E.E. -convenuta contumace-
- OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
- CONCLUSIONI: come precisate all’udienza del xxxxx.
Con atto notificato rispettivamente in data xxxxx a E.E. -residente in una via di Roma non ricompresa nella XIII Circoscrizione Comunale- quale proprietaria nonché in data xxxxx alla società in epigrafe, con sede in FF, quale assicuratrice “ex lege” per la R.C.A. del ciclomotore XXX telaio n° 1111, A.A. li conveniva qui in giudizio per sentirli condannare in solido alla rifusione dei danni tutti arrecati alla propria persona, quale pedone, in un incidente verificatosi in Roma il xxxxx in una strada anch’essa non ricompresa nella predetta Circoscrizione.
Nella contumacia della E.E. costituivasi la predetta assicuratrice, tempestivamente eccependo -sotto tutti i profili di legge- nella comparsa di costituzione depositata all’udienza xxxxx, la incompetenza per territorio di questo giudicante e la competenza ex artt. 18-19-20 C.P.C. del Giudice di Pace di FF nonché il rigetto, nel merito, della domanda attorea seppur rappresentando di aver corrisposto già l’importo risarcitorio di complessivi Euro 3.300 oltre Euro 610 per onorari legali, come specificato nella lettera xxxxx di essa assicuratrice e prodotta dall’attrice.
All’udienza del xxxxx parte attrice formulava richiesta di interrogatori dei convenuti nonché per testi, variamente articolata, oltreché di consulenza tecnico-medica a sostegno della richiesta risarcitoria che -per l’intero- precisava ammontare ad Euro 5.000 in base a relazione medica di parte (Dott. G.G.) prodotta in atti di causa.
Nella stessa udienza il Giudicante invitava le parti a concludere, ritenendo sufficientemente istruita la causa, cosicché alla successiva udienza xxxxx le parti si riportavano alle rispettive richieste formulate come segue:
- l’attrice (nelle note depositate il xxxxx): “accertare e dichiarare quale esclusivo responsabile dell’incidente in oggetto la Sig.ra E.E. e per l’effetto condannarla, in solido con la Compagnia di Ass/ni CCCCC S.p.a., a risarcire i danni inerenti alle lesioni fisiche patite dalla Sig.ra A.A. quantificati, secondo i parametri di cui in premessa e, considerata la somma trattenuta a titolo di acconto, insiste per la liquidazione della differenza per la sorte pari ad Euro 321,29 per le spese mediche sostenute dalla Sig.ra A.A. e per l’equa liquidazione delle spese e degli onorari giudiziali spettanti per l’attività svolta come da nota spese depositata in atti.”
- la convenuta: con riferimento a quanto già sopra esposto nella propria comparsa.
La causa viene ora all’esame per essere decisa come da dispositivo sulla base dei seguenti
M O T I V I:
- 1° MOTIVO: La asserita incompetenza per territorio è insussistente, sol che si consideri, come è costantemente osservato da questo Ufficio, quanto segue:
1 - A) E’ giurisprudenza consolidata, fatta eccezione per un’esigua minoranza di pronunce che la contrastano senza adeguata motivazione, quella della S.C. (“ex plurimis”: 4058/95; 525/92; 3474/99; 16749/02) che nel caso di “litisconsorzio passivo necessario” la eccezione “de qua” non possa essere accolta se non sollevata da tutti i convenuti ed a prescindere dalla contumacia di alcuno di essi. Ciò sia in considerazione della incontestabilità della competenza del giudice adito “ratione loci” nei confronti del convenuto che non ha proposto tale eccezione (nella fattispecie, nei confronti della E.E. che risiede in Roma) nonché del carattere inscindibile della causa che non consente a vantaggio dell’eccipiente l’incardinamento di giudizio presso altra sede che potrebbe non coincidere con quella gradita di residenza del convenuto il quale, ove successivamente volesse costituirsi e pur non avendo contestato la sede prescelta dall’attore, sarebbe costretto a farlo in una sede innanzi alla quale esso eccipiente avesse riassunto la causa scegliendola -tra le varie sedi alternativamente competenti- in quella ad esso più confacente e che di certo in questa causa sarebbe quella di FF. Né, peraltro, per la loro inscindibilità sarebbe possibile procedere a separazione delle cause, come -invece- per i litisconsorzi facoltativi accade nei confronti di ciascuno dei convenuti col lasciare radicata quella nei confronti del contumace presso il giudice adito e rimettendo quella nei confronti del costituito eccipiente presso altra sede di suo gradimento, scelta nell’ambito dei fori generali o facoltativi previsti per le obbligazioni aquiliane.
Per tale inammissibilità della eccezione la competenza del giudice di Roma resta ferma in base alla corrispondenza ivi -ex art. 18 C.P.C.- della sede della convenuta E.E.
1 - B) Passando ora all’esame della contestazione, sulla base della residenza extra-lidense della convenuta E.E., delle asserite specifiche competenze territoriali, dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma e di questa propria “Sede distaccata” nel suo quartiere di Ostia, si osserva che tale contestazione è del tutto infondata come già reiteratamente e pressoché unanimemente statuito sia presso questa “sede distaccata” sia presso quella “centrale” in Via Teulada, e ciò soprattutto per le seguenti ragioni:
- a) La S.C., già con sentenza a S.U. 5.11.96 n° 9630, ebbe a statuire -tra l’altro- testualmente che: ““La giurisprudenza più recente, intervenuta dopo la legge sulla riforma delle preture circondariali n° 30 del 1.2.89, si è orientata nel riconoscere rilevanza esclusivamente interna della ripartizione degli uffici di conciliazione, rispondente a criteri organizzativi che non danno luogo a distinte competenze territoriali, perché le borgate, le frazioni od i quartieri non costituiscono delle entità autonome idonee a determinare mutamenti dell’ente territoriale indicato come sede del giudice conciliatore (cfr. Cass. 11.11.92 n° 12125; Cass. 9.6.94 n° 5612). In particolare, si è osservato che la possibilità di ripartizione del Comune in diversi uffici di conciliazione con riferimento al citato art. 20 dell’ordinamento giudiziario, avente scopo esclusivamente interno, va valutata alla stregua dell’art. 114 della Costituzione, per il quale l’ente territoriale elementare è il Comune, sicché nessuna personalità giuridica può essere riconosciuta alle unità territoriali minori (quartieri, borgate, frazioni), trattandosi di entità puramente naturali””: oggi indicate anche come “circoscrizioni comunali” o “municipi””.
Proseguendo nella stessa sentenza leggesi altresì (n.d.r.: sottolineature aggiunte dal redattore):
““Ne consegue che l’ufficio giudiziario investito di competenza nel senso tecnico di cui agli artt. 18 e segg. C.P.C. va individuato esclusivamente nell’ufficio di conciliazione che ha sede nel Comune, costituendo i distinti uffici di giudice conciliatore previsti dal capoverso dell’art. 20, articolazioni del medesimo ufficio prive di autonomia funzionale, onde -tra l’altro- la violazione dei criteri relativi alla ripartizione degli affari dell’unico ufficio di conciliazione esula dal novero delle questioni deducibili alla Corte di Cassazione con l’istanza di regolamento di competenza. Si è inoltre rilevato che l’istituzione di uffici distinti di giudice conciliatore, nei comuni divisi in quartieri, non può dar luogo a distinte competenze territoriali, non costituendo i quartieri entità autonome idonee a determinare mutamenti delle circoscrizioni comunali... (omissis) Inoltre, non può non tenersi conto che l’art. 44 della L. 21.11.91 n° 374, ha soppresso gli uffici dei giudici conciliatori, ed ha sostituito l’ufficio di conciliazione con quello del giudice di pace, stabilendo all’art. 39, una piena equiparazione, in tutte le disposizioni di legge, tra giudice conciliatore e giudice di pace. E per il giudice di pace il problema di competenza territoriale non si pone, perché ha apposita sede in capoluoghi di mandamento”” -anzi, osserva questo Giudicante, può avere sede soltanto negli ex capoluoghi mandamentali, ex art. 2/1° co. L. 374/91- “”ed è altresì prevista la figura del coordinatore dell’ufficio (art. 15). (omissis) Per quanto concerne la soluzione della specifica questione relativa agli uffici di conciliazione nell’ambito dello stesso Comune” -prosegue ancora la sentenza- “occorre premettere che, al di là della formulazione letterale delle disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 20 dell’ordinamento giudiziario (in base ai quali nei Comuni divisi in borgate possono essere istituiti uffici distinti di giudice conciliatore), il primo comma della ricordata disposizione dispone che “in ogni comune ha sede un giudice conciliatore”, prevedendo quindi un unico ufficio di conciliazione che può e non deve essere ripartito in singoli uffici, il che non legittima, di per sé il dover ritenere l’autonomia dei singoli uffici. Ne consegue che, dando il dovuto rilievo al primo comma della norma, ne deriva la costituzione in ogni comune di un unico ufficio di conciliazione che, ove sia articolato in più uffici, richiede nell’ambito dello stesso territorio comunale un minimo di coordinamento a rilevanza meramente interna, senza dar luogo a problemi di competenza territoriale. In altri termini, l’ente territoriale cui è rapportato l’ufficio del giudice conciliatore è il comune, nell’ambito del quale si struttura l’ufficio del conciliatore, come un ufficio unico, di cui le sezioni distaccate, ancorate alle frazioni o alle borgate o ai quartieri, costituiscono articolazioni del tutto eventuali. (omissis) Infine, anche alla stregua del tessuto normativo di livello costituzionale (art. 114 Cost.), non sono ipotizzabili uffici giudiziari del conciliatore con rilevanza esterna e cioè con potere giudiziario autonomo su un tessuto urbano di dimensioni territoriali, spesso incerte ed indefinite, di dimensioni inferiori a quella che è la soglia minima e cioè il Comune.””
Nella citata sentenza leggesi, altresì, di seguito che:
““La citata disposizione dell’art. 20 dell’ordinamento giudiziario, va letta in conformità con l’art. 114 Cost., non dimenticando peraltro che già l’art. 37 del t.u. 3.3.34 n° 383 manteneva “ferma l’unità del comune”, con la conseguenza che la ripartizione della competenza tra gli uffici di conciliazione di diversi quartieri, nell’ambito dello stesso comune, deve ritenersi di carattere interno, come corrispondente a criteri organizzativi che non possono modificare le circoscrizioni comunali né dar luogo a problemi di competenza territoriale nell’ambito dell’eventuale suddivisione tra gli uffici del giudice conciliatore che ha sede presso il Comune. In definitiva, l’ente territoriale elementare cui è rapportato l’ufficio del giudice conciliatore è il Comune e come nessuna personalità giuridica può essere riconosciuta alle unità puramente naturali (borgate, frazioni) o artificiali (sezioni) in cui è ripartito il Comune, così la ripartizione dell’ufficio di conciliazione in sezioni non conferisce alle stesse una specifica ed autonoma competenza territoriale (cfr. Cass. 9.6.94 n° 5612 e 2.11.92 n° 1212). Alla stregua delle esposte considerazioni, anche per l’ufficio di conciliazione deve ritenersi che la mera possibilità di ripartizione del Comune in diversi uffici di conciliazione ha scopo esclusivamente interno, rispondente a criteri organzzativi e non dà luogo a distinte competenze di ripartizione delle controversie ed alla applicabilità delle norme sulla competenza””.
La suesposta impostazione è stata ben recepita dalla S.C. con sentenze 194/00; 4884/01; 8025/01.
- b) Tutto ciò premesso e ricordato ancora una volta, che l’art. 39 L. 374/91 ha stabilito una piena equiparazione -in tutte le disposizioni di legge- tra l’ex Conciliatore ed il Giudice di Pace, nonché che l’art. 2/2° co. L. 374/91 istitutiva del Giudice di Pace prevede -tra l’altro- l’eventualità che in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni siano istituite “Sedi distaccate” e non altri “Uffici del Giudice di Pace”, ne consegue che in virtù del collegamento con il 1° comma della stessa norma, questi ultimi possono avere sede soltanto nei capoluoghi degli ex mandamenti pretorili esistenti sino alla data di entrata in vigore della L. 1.2.89 n° 30 e quindi -nella fattispecie in esame- non nella XIII circoscrizione del Lido di Ostia che faceva parte integrante ed indistinta del capoluogo del mandamento pretorile del Comune di Roma. Anche in tal modo si perviene necessariamente alla conclusione che con il termine “Sedi distaccate” non si è voluto indicare altro che un “edificio” o “luogo” separato solo fisicamente dall’Ufficio sito nel capoluogo ex mandamentale e nulla cambia se tali Sedi sono munite, per migliore funzionalità e come le sezioni distaccate del Tribunale, di propria cancelleria nonché di proprio Coordinatore con incarico ben assimilabile a quello dei magistrati preposti a queste ultime, atteso che anch’essi sono sottoposti alla sorveglianza del Presidente del Tribunale e non a quella di preposti al coordinamento del lavoro di altre sezioni (art. 43bis / 1° co. R.D. 12/1941). In conseguenza di tutto quanto sopra esposto non può non correlativamente interpretarsi il disposto del 2° comma dell’art. 48 sexies del predetto R.D. escludente l’istituzione di posti di Presidenti di Sezione nelle sezioni distaccate per le quali, ai sensi del precedente art. 48 quater, la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime, stabilita -per ciascuna di esse- a norma dell’art. 48 bis, così necessariamente riducendosi -anche in tale caso- il valore del termine “competenza” all’affievolito contenuto di “distribuzione interna di affari”, più sopra già considerata. Ulteriore motivo, questo, per non temere alcuna discrasia tra i valori, entrambi ugualmente “affievoliti”, della “competenza della sezione distaccata” del tribunale e di quella della “sede distaccata” del giudice di pace.
- c) Per chi, nonostante tutto quanto suesposto, dovesse continuare a ravvisare una inammissibile discrasia tra la “competenza” normativamente assegnata -per il territorio della sola XIII circoscrizione comunale- alla Sezione del Tribunale di Roma distaccata in Lido di Ostia rispetto a quella spettante alla Sede distaccata di questo Ufficio giudicante sull’intero territorio comunale, non potrà non considerare -con rispettosa attenzione- quanto esposto, a proposito dell’improprietà del termine “competenza” usato, nel pertinente D.L.vo 491/99 in relazione alle Sezioni distaccate del Tribunale, nell’”Estratto della relazione ministeriale illustrativa al decreto legislativo recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado” (in G.U. 20.3.98 p. I^ suppl. ord. n° 2 alla G.U. n° 66 del 20.3.98) ed in particolare quanto ivi esposto ai capi 1°: 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – nonché ai capi 2.5 e 4.4, per fugare ogni dubbio sulla sostanzialmente comune “essenza” di dette sezioni distaccate con quelle delle sedi distaccate.
Ivi -infatti- tra l’altro leggesi che:
- Le sezioni in questione non devono somigliare a “piccoli tribunali” ma costituire, piuttosto, articolazioni interne periferiche di uffici unitari di sedi altrove ubicate come sedi principali;
- le esigenze di flessibilità, vengono salvaguardate mediante la previsione, ad opera del nuovo art. 48 quinquies dell’ord/to giud/rio, della possibilità che il presidente del tribunale (sede principale) autorizzi la celebrazione presso la sede distaccata di udienze, anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti, relative a procedimenti da trattare nella sede principale, o viceversa: ciò -s’intende- sul presupposto dell’esistenza di particolari elementi di collegamento “unitario territoriale” con la circoscrizione della sezione stessa;
- presso le sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione (art. 48 sexies – comma e dell’O.G.) e sono istituite apposite cancellerie;
- la norma dell’art. 83/ter disp. att. C.P.C., in rafforzativo “pendant” con l’art. 163 bis disp. att. C.P.P., esclude che la eventuale disfunzione organizzativa possa ritenersi integrativa di una violazione delle regole di riparto della competenza territoriale o di un vizio inerente alla regolare costituzione del giudice.
Tutto ciò è stato ben recepito anche nelle più recenti statuizioni della S.C.: 194/00; 4884/01; 8025/01.
- d) Da una tale dovizia di elementi interpretativi, che per quanto riguarda il predetto “Estratto” è equiparabile a valore di interpretazione autentica, è evidente che -con il predetto ridimensionamento del valore del termine “competenza”- si elimina anche la temuta discrasia di cui sopra, altresì con la inevitabile conseguenza che l’impugnazione di sentenza emessa soltanto ed anche sulla propria “competenza” da questa Sede distaccata dell’Ufficio romano del Giudice di Pace, applicati rettamente gli esposti dettati, non potrebbe consentirne alcuna riforma sul “punto” da parte del giudice del gravame o tutt’al più potrebbe consentirgli soltanto l’applicazione del disposto del 1° comma dell’art. 83 ter disp. att. C.P.C. che, difatti, non risulta dettato soltanto per i giudizi di primo grado. In ogni caso, ed ancor più per tale “impropria” incompetenza, il giudice dell’appello -comunque designato- innanzi al quale fosse impugnata la sentenza del Giudice di Pace sulla competenza insieme al merito, dovrà decidere anche il merito della causa senza poterlo rimettere al giudice di pace che a suo avviso sarebbe stato competente per detta sentenza: ciò in legittima ed inderogabile applicazione dell’art. 354/1° co. C.P.C. che tra i casi tassativamente contemplati per la rimessione al primo giudice non contempla l’accertata incompetenza di questo: Cass. 1267/99; 7346/97.
- e) Per maggior compiutezza di indagine non si possono trascurare neppure le derivate conseguenze della esatta interpretazione delle surricordate norme, rilevate già con sentenza n° 1321/93 della S.C. che, proprio nella giusta visione unitaria dell’ente Comune e degli uffici giudiziari -distaccati oppur no- che vi operano, ha statuito che le notifiche da effettuarsi nei modi dell’art. 140 C.P.C. (e quindi anche degli artt. 143 C.P.C. e 153/3° co. - 155/2° co. – 157/8° co. C.P.P.), mediante deposito nella “casa del Comune”, sono nulle ove il deposito avvenga in un luogo che non sia l’unica, immoltiplicabile ed effettiva sede centrale di tale ente.
- f) Da quanto immediatamente precede discende necessariamente l’ulteriore riflesso concernente la “competenza” territoriale degli addetti tutti alle notifiche degli atti giudiziari, siano essi ufficiali od aiutanti ufficiali giudiziari o loro equiparati incaricati amministrativi, i quali -se assegnati a sezioni o ad uffici distaccati in sedi “secondarie” (sezioni o circoscrizioni) degli organi centrali (Tribunale o Comune)- non possono se non in presenza di specifiche espresse e legittime limitazioni con valore superiore a quello di legge, considerare né definire in atti di loro competenza -senza rischiare di incorrere in previsione sanzionatoria di varia natura- come “casa comunale” un qualsiasi ufficio che non sia quello ove di norma operi il Sindaco, il Consiglio nonché la Giunta Comunale. Ciò, ovviamente, neppure facendo inappropriato ricorso a disposizioni che, smemoratamente non siano state terminologicamente aggiornate ed adeguate all’attuale ordinamento giudiziario facendo sopravvivere lemmi non più viventi ma che pur restano di riferimento per indicare attuali comprensori giurisdizionali come avvenuto, tra l’altro, con la sopravvivenza del termine "“mandamento giudiziario"”di cui all’art. 106 D.P.R. 15.12.59/1229 (sull’ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) corrispondente, ovviamente, all’ambito dell'ex “mandamento pretoreo” in cui ha sede l’ufficio al quale l’ufficiale giudiziario è addetto: “mandamento” che non può non coincidere, in difetto di nuova e diversa regolamentazione, con quello dell’”ufficio centrale” al quale era correlata la sede pretorea. In caso contrario si opererebbe, di fatto, un frazionamento del tutto illegittimo degli ambiti di rispettiva competenza territoriale fissati dall’ordinamento giudiziario, nonché un inammissibile attentato alla unitaria ed indivisibile composizione dell’ente Comune, pur a tutt’oggi rigorosamente voluta e mantenuta dall’art. 114 della Carta costituzionale e dalle più sopra ricordate norme riconnesse.
- g) Per la “Sede distaccata” dell’Ufficio di questo Giudicante non si pone neppure questione di ripartizione o di distribuzione di affari perché essa Sede (con accezione meramente “edilizia”) non assurge neppure a valore di “sezione” ma ha un rapporto ancora più unitario ed indissolubile con l’Ufficio “centrale” o “principale”, del quale -non a caso- mantiene il pre-titolo, legittimamente operando per la stessa sua area di quella “competenza” nel significato più sopra illustrato per la sezione distaccata del Tribunale. Ove poi a questo termine si fosse inteso assegnare il più stretto significato tecnico di "ripartizione giurisdizionale territoriale” esso risulterebbe adottato in illegittima violazione della legge 374/91 che per quanto concerne i DD.MM. 3.7.92 e 11.10.2000 legittimerebbe -con dovuto rispetto dell’art. 77/1° co. della Costituzione- disapplicazioni degli stessi -esplicite oppur no- ex art. 5 L. 2248/1865 all. E. Ciò a causa di eccesso di potere ministeriale, nella limitazione di vera competenza all’ambito della XIII Circoscrizione, che da detti decreti -pur senza legge “ad hoc” delegata- si volesse far derivare per la “Sede distaccata in Ostia dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma” nonché per la corrispondentemente inversa limitazione della competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma all’ambito di tutte le altre circoscrizioni comunali.
- 2° MOTIVO: Va subito rilevato che la lettera xxxxx dell’assicuratrice, che trasmetteva all’attrice l’importo di complessivi Euro 3.910, fu compilata ed inviata a già avvenuta notifica dell’atto di citazione, comunicando di aver “accertato il diritto al risarcimento dei danni subiti”. Ciopertanto attesa la solidarietà della responsabilità “ex lege” dei convenuti e la eloquente contumacia della assicurata, la quale si era già espressa al proposito con la propria denuncia xxxxx all’assicuratrice, il predetto riconoscimento esonera il Giudicante dall’effettuare ulteriori rilievi in proposito, escludendo -per superfluità- l’ammissione delle richieste di prova sulle modalità dell’incidente avanzate dall’attrice, nonché per inconcludenza quelle sull’attività stragiudiziale che si assume remunerabile a titolo risarcitorio.
- 3° MOTIVO: Sul “quantun debeatur” va osservato che esso può essere determinato dal raffronto tra: le certificazioni ospedaliere, le indicazioni della lettera xxxxx dell’assicuratrice e quelle della relazione xxxxx del medico fiduciario dell’attrice (Dott. G.G.), pur se non sottoscritta per evidente dimenticanza, atteso che le sue due ricevute di pagamento in data xxxxx oltreché quella di Euro 65 del xxxxx si riferiscono evidentemente ai compensi per attinente “relazione peritale” e per relative visite non altrimenti compensate.
Dal raffronto tra i predetti documenti emerge:
a) una I.T.A. per gg. 20 per certificato impedimento dal xxxxx al xxxxx per protesi gessata al braccio destro e sino ad una settimana dalla rimozione della stessa;
b) un I.T.P. al 50% per gg. 28 dal xxxxx al xxxxx per certificati esiti ancora evidenti del trauma osseo funzionale;
c) una invalidità permanente dal xxxxx per comparsa dei relativi esiti valutati dall’assicuratrice in ragione del 3%, in evidente considerazione delle lievi alterazioni strutturali senza sostanziali modifiche funzionali, limitate ai gradi estremi nella flesso-estensione e nella prono supinazione, come rilevato pure nella relazione del Dr. G.G.
Conseguentemente appare ex art. 2056 C.C. determinabile pecuniariamente la refusione per quanto sopra in base a tabelle della L. 57/01, come qui di seguito:
per I.T.A. 20 gg. x Euro 37 Euro 740,00
per I.T.P. 50% gg. 20 x Euro 37 : 2= Euro 370 limitate dall’attore ad “ 370,00
per I.P. 3% (età anni 68) __”_ 1.607,00
Tot. Euro 2.717,00
A tale importo va sommato il danno morale ex art. 2059 C.C., liquidato -seppur parzialmente- dalla assicuratrice per evidente riconoscibilità di ipotesi di reato, anche se -come da rinnovato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 10987/03)- per responsabilità affermata su basi presuntive ex art. 2054/3° co. C.C.. Detto danno appare ricorrere sia per la traumatologia fisio-psichica dell’incidente, sia per l’età del soggetto e sia per la costrizione a reiterate visite e trattamenti clinici, senza considerare la afflizione per il giudizio “de quo” ostinatamente provocato, da parte dei convenuti, pur in presenza di incontroversa responsabilità e di pregressi e concordanti accertamenti peritali.
Attese tante ingiuste afflizioni, tale danno è determinabile, anch’esso ex art. 2056 C.C., in ragione di 1/3 del sopraindicato totale di Euro 2.717,00 e cioè in Euro 905,00.
Il conseguente complessivo importo di Euro 3.622,00 (=2.717,00 + 905,00) va dapprima maggiorato ex art. 1194 C.C., con decorrenza dal fatto xxxxx, degli interessi di anno in anno in misura legale (Cass. 9.10.03/15053) e di poi con rivalutazione annua del derivante risultato (Cass. 24.6.03/10010), ed il conseguente totale, ridotto dell’acconto di Euro 3.300 di cui alla citata lettera 28.4.03, sarà poi maggiorato di Euro 326,29 per ulteriori spese mediche quietanzate il xxxxx ed il xxxxx ed il risultato finale sarà gravato di interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo.
Il diritto al rimborso del pagamento di compensi legali occorsi per attività stragiudiziale -pretesi per il fallimento di imprecisate trattative stragiudiziali- non è suffragato da alcuna prova, mentre le spese di causa seguono la soccombenza come in dispositivo giusta notula ridimensionata con demoltiplicazioni di competenze dovute una sola volta per la voce “consultazioni” e legittimamente rettificata nella ridistribuzione delle voci tra spese imponibili e non imponibili.
L’invio dell’acconto costituisce, comunque, motivata risposta alla richiesta risarcitoria ed elimina le ipotesi contemplate dal 15° comma dell’art. 39/1977.
P.T.M.
il Giudice adito, respinge come infondata la eccezione di incompetenza territoriale di esso Giudicante, sollevata dalla convenuta CCCCC Assicurazioni S.p.a.; dichiara la pur riconosciuta responsabilità “ex lege” 990/69 di questa nonché della convenuta E.E. ex art. 2054/3° co. C.C. per il fatto e per le relative conseguenze dannose per le quali è causa ed a favore dell’attrice danneggiata A.A.; determinate queste nel valore di complessivi Euro 3.622,00 come in parte motiva e considerato l’acconto corrisposto dalla convenuta assicuratrice con lettera xxxxx in Euro 3.300 condanna solidalmente le predette convenute a corrispondere all’attrice il saldo da computarsi secondo il criterio disposto dall’art. 1194 C.C. imputando quest’ultimo importo prima agli interessi di legge maturati anno per anno oltre rivalutazione ISTAT per ciascun anno sull’importo dei complessivi Euro 3.622,00 -per sorte risarcitoria di danno biologico e morale- dal fatto e sino al xxxxx e poi imputando il residuo dell’acconto di Euro 3.300,00 sul rimanente importo che andrà maggiorato, quindi, di Euro 326,29 e con ulteriori interessi di legge, sul totale così risultante, decorrenti da quest’ultima data e sino al soddisfo. Condanna entrambe le convenute in solido a rifondere all’attrice e per essa al suo difensore antistatario Avv. B.B. le spese di lite (incluso il 10% art. 15 T.F. sui compensi) dei quali Euro 512,60 per diritti, 995,00 per onorari, 26,54 per spese imponibili nonché IVA e CNAPF come per legge su tali importi. Oltre Euro 74,91 per spese esenti, il tutto da ridursi dell’importo di Euro 610 già corrisposti con lettera xxxxx già sopra indicata.
Roma, 1.12.2003