UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Ostia, dott. Claudio Fiorentino
ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 1081 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002, trattenuta in decisione all’udienza del 10.01.2003 e vertente
A. R. attore
elettivamente domiciliato in Roma, Viale E. n. 91, presso lo studio dell’ avv. C. P., che lo rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione
E
SOCIETA’ SERVIZI INTERBANCARI S.p.A. convenuta
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via dei C. presso lo studio degli avv.ti S. M.e L.S. che la rappresentano e difendono come da procura generale ad lites in atti
OGGETTO DELLA CAUSA: pagamento somme
CONCLUSIONI : all’udienza del 10.01.2003 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2002, l’ attore A. R., conveniva in giudizio la Soc. SERVIZI INTERBANCARI S.p.A. per sentirla condannare al pagamento di € 2.503,78 da corrispondersi in suo favore, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva l’attore di essere stato titolare di carta SI in virtù di convenzione di rilascio intercorsa con la Servizi Interbancari, e che la convenuta gli aveva arbitrariamente addebitato la somma di cui sopra per acquisti mai effettuati.
Più esattamente, deduceva il R. di aver appreso, al ricevimento dell’estratto conto del 31.08.2001, essergli state addebitate due operazioni di acquisto, effettuate presso l’esercizio convenzionato Ottica Romani in data 04.08.2001, per un importo complessivo di Lit. 4.848.000 (ora € 2.503,78); di aver sporto immediatamente denuncia ai Carabinieri segnalando l’avvenuta contraffazione della propria carta di credito e aver tempestivamente comunicato il fatto anche alla convenuta.
La stessa, nel bloccare la carta, aveva disatteso la richiesta di riaccredito, mettendo a disposizione dell’attore copia dei documenti di vendita relativi alle operazioni contestate, da cui è emerso che le firme apposte sui due vouchers di acquisto, erano palesemente apocrife.
Chiedeva pertanto il R. appurarsi l’ illegittimità dell’operazione effettuata dalla convenuta in addebito, stante l’avvenuta contraffazione ai suoi danni della carta di credito e, conseguentemente, la condanna alla restituzione delle somme arbitrariamente prelevate dal proprio conto corrente, in ragione delle operazioni de quo, mai effettuate.
Si costutuiva la SERVIZI INTERBANCARI S.p.A., eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Giudice adito e deducendo ulteriormente la propria carenza di legittimazione processuale.
Asseriva la convenuta che l’esercente, richiamato a rilevare prima facie la falsità delle sottoscrizioni apposte sui vouchers di vendita ex art. 2 Regolamento Generale CartaSì, era l’unico soggetto possibilitato ad approntare un controllo sulla fase di negoziazione della transazione commerciale; che l’Istituto emittente, al contrario, si era limitato ad operare esclusivamente per via telematica.
Ad abundantiam, la convenuta evidenziava l’assenza di prova dell’avvenuta contraffazione, essendo d’altra parte il titolare, espressamente tenuto alla custodia diligente della carta SI, che ben poteva essere stata sottratta al R. anche solo temporaneamente.
All’udienza del 22.11.2002, il Giudice di Pace, ritenutosi territorialmente competente a decidere la controversia, interrogava liberamente il R., il quale disconosceva formalmente le sottoscrizioni apposte sulle due ricevute di acquisto in atti sub 4, n.ri 1, 2 fascicolo di parte attrice, recanti l’indicazione Ottica Romani; riconosceva lo stesso quelle apposte sui vouchers di acquisto numerati sub 4, 6, 9 afferenti le transazioni effettuate successivamente al 04.08.2001.
All’udienza del 10.01.2003, le parti precisavano le conclusioni con contestuale scambio di note autorizzate e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, sull’applicabilità al caso di specie del c.d. “foro del consumatore”, è opinione di questo Giudice che l’art. 1469 bis, co. 3 c.c. n. 19, introduca uno speciale criterio di collegamento alla residenza del consumatore, presso cui possono legittimamente incardinarsi le controversie tra questi ed il professionista.
Diversamente, non ci sarebbe modo di risolvere il conflitto tra la menzionata disposizione e le nome del c.p.c. individuative del foro generale delle persone giuridiche e dei diritti di obbligazione (cfr Cass. 28.08.2001 n. 11282).
Deve ritenersi, di specie, la sussistenza del criterio di collegamento de quo, dal momento che l’attore R. risiede ad Acilia (RM), e perciò entro la circoscrizione territoriale di competenza del Giudice adito, (cfr ordinanza resa alle parti fuori udienza in data 09.10.2002).
E’indubbio peraltro, che il criterio in esame è dispositivo e può essere legittimamente disatteso da una divergente volontà espressa in deroga dalle parti.
Nondimeno, il superamento della presunzione di vessatorietà delle clausole in deroga alla legge, dovrà essere vagliato al ricorrere delle evidenze di cui al successivo art. 1469 ter c.c., co. 3 e 4.
L’art. 13, apposto tra le condizioni generali di contratto operanti inter-partes, prevedeva “per le controversie connesse all’interpretazione o esecuzione del regolamento”, la competenza del foro convenzionale di Milano, rispetto al quale, non si evince l’esistenza di nessuno tra i criteri di collegamento previsti in via generale dalla legge agli artt. 19 e 20 c.p.c. (cfr comparsa di costituzione e risposta della SI).
Ne consegue, che il rinvio al foro de quo, non può nello specifico ritenersi in alcun modo riproduttivo di disposizione di legge.
Ulteriormente, essendo la clausola in discorso predisposta su formulario, le disposizioni in essa contenute non sembrano sottendere ad una regolamentazione negoziale formatasi in deroga alla legge a seguito di “specifica trattativa con il consumatore”.
Venendo alle ulteriori questioni di causa, sulla scorta della qualificazione giuridica attribuibile alla domanda spiegata dall’attore, sembra a questo Giudice potersi ritenere la sussistenza della legittimazione processuale della convenuta società Servizi Interbancari S.p.A. nel presente giudizio.
L’art. 1218 c.c. prescrive infatti che l’inesatta esecuzione della prestazione ex contracto, legittimi la controparte a richiedere il risarcimento dei danni da inadempimento: ciò sopra anche alla stregua di quanto previsto dall’art. 1176 co.2 c.c., che espressamente collega il il diligente adempimento alla natura “dell’attività professionale esercitata”.
Invero, il rilascio del tesserino al titolare, che rimane pur sempre di proprietà della convenuta (cfr convenzione di rilascio – art. 2.1 condizioni generali di contratto) sicuramente determina nei confronti dell’emittente la esperibilità dell’azione di risarcimento connessa al malfunzionamento della carta di credito.
Quanto sopra, poiché l’attore sostiene di aver subito la “trasposizione” dei dati magnetezzati sulla propria carta di credito, dalla propria tessera ad altro supporto ad opera di terzi soggetti, che avrebbero successivamente consumato una truffa ai suoi danni (cfr denuncia al Comando dei Carabinieri di Roma Acilia del 15.09.2001).
Più precisamente, l’esposizione dell’attore ai danni della dedotta contraffazione, è dato che inerisce la funzionalità del tesserino magnetizzato, di cui la convenuta è chiamata rispondere, essendo per converso il cliente contrattualmente vincolato all’utilizzo della carta SI nell’espletamento delle operazioni contemplate dal servizio: la circostanza di cui sopra, richiamata nell’atto introduttivo, involge in sostanza un accertamento giudiziale sull’esattezza dell’ adempimento in capo all’Istituto emittente, che perciò ha piena legittimazione passiva nella presente causa.
Deduce la convenuta che non è stata fornita prova dell’avvenuta clonazione della carta di credito in danno del R.
In proposito, deve ritenersi che, essendo pressochè impossibile acquisire nel contesto probatorio evidenze dirette del fatto, può altrimenti pervenirsi ad una verità processuale sulla scorta di elementi indiziari. La presunzione è sostenuta dal ragionamento del Giudice, il quale, alle condizioni di cui all’art. 2729 c.c., e in deroga al principio generale di cui all’art. 115 c.p.c., una volta acquisiti fatti secondari provati, notori o non contestati, può dedurne l’esistenza di circostanze rilevanti ai fini del decidere.
In argomento, deve essere evidenziato, che le firme disconosciute sui vouchers di acquisto di cui è causa sono palesemente apocrife, alla stregua di un sia pure sommario confronto con quelle apposte sul contratto versato in atti dalla convenuta, e al vaglio delle sottoscrizioni ulteriori che figurano sulle ricevute di acquisto prodotte dall’attore, che il R. ha espressamente riconosciuto come proprie.
Successivamente al fatto, avvenuto in data 04.08.2001, è dato inconfutato che l’attore ha continuato a fare acquisti servendosi della carta di credito fornitagli dalla convenuta, fino al ricevimento dell’estratto conto delle operazioni di fine mese.
Sembra evidente, che se effettuando le operazioni di cui è causa, un terzo si fosse ipoteticamente servito del supporto magnetico in dotazione al R., con ogni probabilità le sottoscrizioni apposte dall’ acquirente sugli ordini di pagamento (cfr art. 3 Regolamento Carta SI), sarebbero risultate simili alla firma impressa sulla carta di credito in utilizzo (ibidem).
In caso contrario, l’esercente avrebbe potuto agevolmente accorgersi di tale difformità e avvalersi della facoltà di richiedere al compratore l’ esibizione di un documento di identità: quanto sopra per non incorrere nelle responsabilità di cui all’art. 2055 c.c., sicuramente incombenti anche a norma dell’art. 3 della convenzione di utilizzo dei terminali P.O.S. .
Quel che precede sembra a maggior ragione potersi dedurre in assenza di contraddittorio sul punto, attesochè l’esercente in convenzione con la Servizi Interbancari, non è stato evocato in giudizio in via principale, né chiamato in causa “in regresso” dalla convenuta.
Si tratterà aldunque di valutare, sulla scorta di un’attento esame della fattispecie interessata, su quale delle due parti in giudizio debbano ricadere in concreto le conseguenze della avvenuta clonazione.
In proposito, e in difetto di una regolamentazione specifica del normotipo contrattuale, soccorre la clausola generale di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., che è preposta all’esecuzione delle prestazioni sia del titolare della carta di credito, sia dell’Istituto di emissione .
La norma, richiamandosi ai comuni criteri del contesto socio economico di riferimento, imponeva invero alla convenuta di predisporre ogni opportuna cautela atta ad prevenire, per quanto possibile, fenomeni di contraffazione in danno del titolare, impegnando corrispettivamente il cliente, ad attuare tutte le ragionevoli accortezze nell’utilizzo del tesserino fornitigli dalla società emittente.
Siffatta accortezza, gravante sul R., deve intendersi espressamente rafforzata e trasfusa nelle condizioni di contratto proposte ai clienti carta SI, laddove nello specifico, l’art. 3.1 imponeva all’attore la dovuta cura nella custodia della carta, addebitandogli la responsabilità “di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’ uso illecito del tesserino o dei codici”.
Sembra tuttavia a questo Giudice che la tutela dell’Istituto emittente non possa spingersi fino al punto di porre a carico dell’attore il rischio del compimento di attività in alcun modo riconducibili alla sua sfera giuridica.
Cosicchè, mentre il cliente può ritenersi nella normalità dei casi in grado di prevenire con opportuni accorgimenti il furto o lo smarrimento del tesserino, non altrettanto è a dirsi per le pratiche di captazione dei dati magnetizzati su tale supporto, potenzialmente rilevabili da soggetti in grado di porre in essere operazioni denominate in gergo tecnico “skimming”, le quali, perlopiù, non consentono al titolare di prevenire la clonazione della carta di credito.
Se ciò è vero, la adozione delle opportune cautele gravava sulla convenuta, che nella vigenza dei principi di correttezza ed esatto adempimento, era tenuta fornire prova di aver approntato gli strumenti di prevenzione del caso, senza limitarsi ad eccepire la mera operatività dell’art. 3.1. condizioni generali di contratto inter-partes.
Infatti, l’art. 1469 quinquies n.2 c.c., prevede espressamente l’inefficacia delle clausole contrattuali che, come di specie, valgano ad escludere o limitare le azioni del consumatore dirette a far accertare l’adempimento “inesatto” in capo al professionista.
E in questi casi, per giurisprudenza conforme, l’abusività della clausola deve essere rilevata d’ufficio.
Per le considerazioni che precedono, la domanda proposta da A R. è fondata e la convenuta Servizi Interbancari S.p.A., va condannata alla restituzione delle somme addebitate all’attore in ragione delle operazioni effettuate presso l’esercizio convenzionato “Ottica Romani” in data 04.08.2001, per l’ importo complessivo di € 2.503,78.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1175, 1218 e 2729 c.c. ,115 e 116 c.p.c.,
il Giudice di Pace di Ostia, definitivamente pronunciando:
condanna la Servizi Interbancari S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell’attore A. R. della somma di € 2.503,78, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in favore dell’attore in € 1.009,00, di cui € 105,00 per spese e € 904,00 per diritti ed onorari, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.