GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEDE DISTACCATA DI OSTIA LIDO
VERBALE DI CONCILIAZIONE EX ART. 322 C.P.C.
Il giorno 26/9/2002, avanti all’Avv. Marini Giudice di Pace di Roma, sezione distaccata di Ostia Lido sono comparsi i Sigg.ri XXXX celibe e XXXX nubile, rappresentati ed assistiti dall’Avv. XXXX, giusta delega a margine del ricorso introduttivo
1 che gli istanti hanno convissuto in regime extraconiugale sin dal gennaio 1990 e che dalla loro unione è nata la figlia minore XXXX, riconosciuta da entrambi i genitori contestualmente, istruzione scolare elementare;
2 che nel prosieguo della convivenza si è manifestata una progressiva differenziazione dei caratteri, determinando in tal modo il venire meno della stessa;
3 che gli stessi ricorrenti hanno deciso di recedere dalla seguente convivenza, ma che sono insorte problematiche attinenti alla regolamentazione dei rapporti interpersonali intercorsi e di quelli futuri relativi alla minore;
4 che il Sig. XXXX è dipendente della XXXX e percepisce un reddito mensile di € comprensivo/non comprensivo d’assegni famigliari, mentre la Sig.ra XXXX è dipendente delle XXXX e percepisce reddito mensile di € comprensivo/non comprensivo d’assegni famigliari;
5 che è di fatto già cessata la convivenza more uxorio ed entrambi i ricorrenti abitano in domicili separati, mentre la figlia minore convive con la madre;
6 che il Sig. XXXX risiede attualmente in Roma a Via , mentre la Sig.ra XXXX risiede attualmente in Roma a Via ;
tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti come sopra qualificatasi
CONCILIANO
la vertenza di cui al procedimento Rg. 8/02 N.C. alle seguenti sotto elencate condizioni:
1. i conviventi vivranno separati nel reciproco rispetto senza interferenza alcuna nelle rispettive vite private;
2. l’abitazione ove convivevano è già stata rilasciata ed entrambi i ricorrenti hanno reperito idoneo immobile per le rispettive esigenze, provvedendo di comune accordo all’avvenuta suddivisione della mobilia di appartenenza;
3. i ricorrenti si forniscono reciproca assicurazione che per quanto concerne la figlia minore, continueranno a concorrere per l’assolvimento di ogni obbligo legale concorsuale di mantenimento, istruzione ed educazione secondo quanto disposto dall’art. 261 c.c. ed in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità reddituale, secondo il disposto di cui all’art. 184 comma 1° c.c.;
4. il Sig. XXXX corrisponderà alla Sig.ra XXXX, per il mantenimento della figlia minore la somma di € mensili comprensiva/non comprensiva d’assegni famigliari, che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno del mese, al domicilio del genitore affidatario; detta somma sarà rivalutata annualmente, senza necessità di richiesta scritta, sulla base dell’indice ISTAT calcolato a partire dalla stipulazione del presente accordo avanti all’Autorità Giudiziaria e senza alcuna riduzione per i periodi nei quali la minore andasse a vivere provvisoriamente presso il padre. Il Sig. XXXX corrisponderà alla Sig.ra XXXX anche il 50% delle spese mediche straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze della minore.
5. Ferma restando ogni occorenda diversa disposizione del giudice competente e nel maggiore interesse della minore e fermo altresì, l’esercizio della potestà da parte della madre a seguito dell’intervenuta cessazione della convivenza more uxorio, ai sensi dell’art. 317 bis c.c. , si conviene tra le parti che le decisioni di maggiore interesse per la minore saranno adottate da entrambi i genitori con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della medesima.
6. Considerato che per accordo tra le parti la minore viene affidata alla madre e fermo restando il diritto - dovere anche per il padre di vigilare sull’istruzione ed educazione della minore, viene concessa al padre la facoltà di vederla ed averla seco ogni qualvolta lo desideri, previo comunicazione telefonica, tenuto conto degli impegni professionali del medesimo e gl’impegni scolastici della minore. Detta facoltà potrà essere esercitata anche per periodi continuativi, durante le festività natalizie (23-30/12; 31/12-6/01) e pasquali alternate nel corso degli anni, nonché per 15 gg. nel periodo estivo, da concordarsi con il genitore affidatario entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto della riservatezza delle attività e delle esigenze domestiche della Sig.ra XXXX.
7. Le spese della presente procedura vengono equamente distribuite tra le parti.
L.C.S.
Il presente verbale viene controfirmato per autenticità degli accordi intercorsi e raggiunti tra le parti avanti all’Autorità adita.
F.to Il Cancelliere F.to Il G.di P.