IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA
N. RG. 1369-06
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa
tra
Comune di x in persona del Sindaco tempore rappresentato dalla spa Rx avv.Stanislao Sabino e Andrea Sabino)
intimante
E
x (avv.Giovanni Di Battista)
intimata
ha emesso e pubblicato, ai sensi degli art.420 e 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 21.2.2008 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente
S E N T E N Z A
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
La tesi del Comune è del tutto infondata.
Il Giudice, in applicazione della giurisprudenza espressa dalla Sezione (cfr. sentenza dott.ssa Falla Trella depositata), non può che rilevare la contraddittorietà della condotta del locatore che spediva alla Battistini in data 30.12.1998 un disdetta (non per necessità) per la dichiarata scadenza successiva del 31.12.1999, intempestiva perché infrannuale dal 7.1.1999, data della ricezione. Con il solo dichiarato scopo di non far rinnovare il contratto per rinegoziarlo.
E successivamente non manifestava più alcuna condotta tesa alla risoluzione del contratto alla scadenza ulteriore del 31.12.2003, non valendo a tale fine la disdetta del 1998, errata e contraddittoria.
La pretesa che quella disdetta valga per tale scadenza va qualificata tale non essendovi alcun motivo o indizio logico in tale senso. Nessun comportamento utile e significativo (come lettere, convocazioni o simili).
Le motivazioni espresse nella sentenza n.289 del 6.12.2005, in caso speculare, vanno pertanto pienamente condivise e ribadite.
Il contratto va pertanto dichiarato risolto alla data del 31.12.2007, valendo come disdetta l’intimazione e la citazione notificata.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e vengono liquidate come in dispositivo.
La sentenza è per legge esecutiva.-
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
· DICHIARA risolto il contratto di locazione fra il Comune di x e y y relativo all’immobile sito in Roma via delle f n. b sc.U piano 1 int.4 alla data del 31.12.2007
· ORDINA alla x il rilascio dell’immobile suddetto, libero da persone e cose, in favore del Comune di Roma alla data del 15.12.2008.
· CONDANNA il Comune di y in persona del Sindaco tempore rappresentato dalla spa Romeo Gestioni in persona del suo rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di y in complessivi €.2.300,00 di cui €.230,00 per spese, oltre IVA e CAP;
· SENTENZA esecutiva.- Ostia lì 21.2.2008
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi