RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA
DI UN OSTACOLO SULLA CARREGGIATA AUTOSTRADALE:
REGIME DI RIPARTO DELL’ONUS PROBANDI
Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10689
Presidente Varrone - Relatore Amatucci
1. Nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario (o concessionario) e l’utente ha natura contrattuale, sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento dell’obbligazione (strumentale) di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità consentite, la cui non imputabilità va provata dall’obbligato ex art. 1218 c.c.
2. Ove, al contrario, il titolo dedotto sia extracontrattuale, deve trovare applicazione l’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada.
Rilevato
che il 22.9.1997, lungo l’autostrada L’Aquila-Roma, Gabriele Olindo De Colli perse il controllo della propria autovettura per evitare la barra di rame tubolare lunga m. 4,20 sita sulla carreggiata dopo una curva, andò ad urtare contro il guard-rail e riportò danni per il suo risarcimento convenne in giudizio la società concessionaria S.a.r.a. s.p.a., che resistette;
che il giudice di pace assolse la domanda, invece rigettata dal tribunale di Roma (adito in appello) sul rilievo che era nella specie applicabile l’art. 2043 e non l’art. 2051 c.c. e che l’attore non aveva offerto la prova che la presenza della barra sull’asfalto, imputabile a terzi, vi si trovasse da un tempo sufficiente a far ritenere che alla S.a.r.a. fosse ascrivibile una condotta negligente da omessa sorveglianza;
che avverso la sentenza ricorre per cassazione il De Colli, affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la S.a.r.a.;
Ritenuto
che col primo motivo il ricorrente si duole che sia stata fatta applicazione dell’art. 2043 invece dell’art. 2051 c.c. benché si trattasse di un’autostrada; col secondo censura la sentenza per non aver qualificato il rapporto, trattandosi di autostrada a pedaggio, come contrattuale, con conseguente violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., che avrebbero dovuto trovare piena applicazione; col terzo deduce vizio della motivazione per avere il tribunale apoditticamente ritenuto che la barra fosse caduta da un automezzo di terzi, e non della stessa S.a.r.a. (ovvero che non fosse stato perduto o abbandonato in occasione di interventi di manutenzione);
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato, essendo ormai consolidato l’indirizzo secondo il quale, nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (dell’obbligazione strumentale di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità consentite), la cui non imputabilità va provata dall’obbligato ex art. 1218 c.c.;
che è manifestamente fondato anche il primo motivo, essendo del pari consolidato l’indirizzo secondo il quale, ove il titolo dedotto sia extracontrattuale, deve trovare applicazione l’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada;
che, dunque, il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che la prova della negligenza della S.a.r.a. dovesse essere offerta dall’utente danneggiato, rigettandone la domanda in ragione del suo difetto; che, invero, i principi correttamente applicabili in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio erano opposti, competendo alla S.a.r.a. dare la prova di cui all’art. 1218 c.c., ovvero quella liberatoria di cui all’art. 2051 c.c., con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la domanda avrebbe dovuto essere accolta e non rigettata;
che il terzo motivo è assorbito;
che al giudice del rinvio, che deciderà nell’osservanza degli enunciati principi di diritto, va demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
visto l’art. 375 c.p.c.;
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.