REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica ex art. 281 quater c.p.c. nella persona dei giudice dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83816 dei R.G.A.C.C. dell'anno 2003, trattenuta in decisione nell'udienza del 12.06.2007 e vertente
tra
C, elett.te dom.ta in Roma, Via Marco Aurelio n. 32 presso lo studio dell'Avo. Stefano Boccasena, che la rappresenta e dìfende giusta delega in margine alla citazione;
ATTRICE e
COMUNE dì ROMA, in persona dei Sindaco pro tempore, elett.te dorn.to in Roma, Via Fulcieri P. dè Calboli n. 1, presso lo studio dell'Avo. Maurizio Moro, che unitamente e all'Avo. Rodolfo Murra, lo rappresenta e difende per delega in margine all'atto di citazione notificato in data 29.10.03;
CONVENUTO nonchè
ASTRO Appalti S.r.l. in persona dei suo Amministratore Unico p.t. sig. Corinto De Bernardinis, eiett.te dom.ta in Roma Via Cratilìo d'Atene n. 31, presso lo studio dell'Avo. Domenico Vizzone, che la rappresenta e difende giusta per delega in calce all'atto di chiamata in causa,
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni dei 12 giugno 2007 erano presenti i procuratori delle parti ad eccezione del procuratore di parte attrice che concludevano come da verbale.
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra Angela Costa esponeva che ín data 19 ottobre 1998 alle ore 7,20 circa, percorrendo a piedi via dell'Ara Massima di Ercole, inciampava a causa di un tombino del gas posizionato con 3 cm. Di sporgenza e cadeva a terra riportando lesioni fisiche con postumi permanenti.
Alle ore 8,05 su disposizione della Centrale Operativa della 1" U.O. veniva effettuato rilievo del sinistro e gli agenti verbalizzanti riscontravano all'altezza dei civico n. 16/ A,, la presenza del chiusino del gas con le predette caratteristiche, provvedendo ác far' intervenire la ditta di manutenzione Astro Appalti che alle 10,40 eliminava 1'inconveniente con asfalto a freddo. Al verbale veniva allegata la dichìarazíone spontanea dell'attrice resa successivamente in data 3.12.98.
Rimasta priva di esito la richiesta di risoluzione transattiva della controversia intrapresa nei confronti dei Comune di Roma in data 4.12.99, e ritenendolo responsabile, in qualità di ente proprietario della strada, provvedeva a citare in giudizio l'Ammínístrazíone Comunale innanzi a questo Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Comune dì Roma si costituiva in giudizio opponendosi nel merito all'avversa domanda ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva perché alla data dei sinistro era in corso un contratto di appalto con l'Impresa ASTRO Appalti S.r.l. incaricata della manutenzione e sorveglianza, (artt. 1 lett. b e 3 bis, del capitolato d'appalto), delle strade comunali ricomprese nel territorio della I Circoscrizione Lotto 'W' per il periodo 01.01.97 – 31.01.00., chiedendo pertanto di essere autorizzato a chiamarla in causa per esercitare il diritto di manleva previsto dall'art. 26 che prevedeva la responsabilità esclusiva dell'impresa appaltatrice per tutti i danni cagionati a terzi per mancato o tardivo intervento, prevedendo altresì l'obbligo di garantire e rivalere il Comune di Roma da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che potesse derivare da terzi in dipendenza dell'appalto.
L'impresa ASTRO Appalti S.r.l. provvedeva a costituirsi eccependo insussistenza dei requisiti dell'insidia alla fattispecie in esame, negando in conseguenza ogni responsabilità diretta o indiretta ad essa riconducibile ed opponendosi nel merito alla domanda attrice di cui chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto ed in via subordinata in caso di accoglimento della domanda attrice chiedeva di limitare il risarcimento alla minor somma dovuta.
Eccepiva inoltre la mancata prova della sussistenza di un contratto di appalto con il Comune di Roma, nonché il fondamento delle obbligazioni nascenti dallo stesso, sostenendo che l'esecuzione dei lavori di manutenzione doveva avvenire su richiesta di intervento da parte della direzione lavori dell'autorità comunale e che solo dall'osservanza di tale obbligo discendeva il dovere di sorveglianza, chiedendo quindi, in via ancor più subordinata, fl rigetto della domanda di garanzia formulata dal Comune di Roma perché infondata in fatto e diritto e non provata.
Espletata prova testimoniale ed interpello dell'attrice, la causa passava in decisione sulle conclusioni di cui all'udienza in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Comune di Roma, in quanto il contratto di appalto in oggetto non può costituire un motivo di esonero di responsabilità del Comune nei confronti dei terzi (a prescindere dalla concorrente responsabilità dell'impresa e alla possibile azione dì manleva).
Il Comune, infatti, quale ente proprietario della strada, ha sempre l'obbligo di custodire il bene e di prevenire ed evitare i danni che possano derivare agli utenti della cosa in custodia (v. Cass. Sez. Ili 25.9.1998 n.9599 che ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune - in causa di responsabilità per danni cagionati agli utenti di una strada pubblica a causa di inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice di lavori di manutenzione della strada comunale - in quanto "soggetto proprietario della strada, istituzionalmente chiamato ad assicurare il buono stato di manutenzione della stessa e di evitare insidie e trabocchetti' ; v. ancora Cass. 25.9.1990 n.9702 secondo cui in caso di mancata adozione da parte dell'appaltatore di opere pubbliche di idonea, segnalazione di pericolo di lavori in corso "è configurabile la concorrente responsabilità tanto dell'appaltatore, in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica nonché di adottare tutte le cautele prescritte dall'art.8 cod. strad in relazione al suo dovere di vigilare sulla esecuzione delle opere date in concessione ed altresì dì emetterei provvedimenti necessari perla sicurezza del traffico").
Ne consegue che l'Amministrazione non può opporre nei confronti dei terzo danneggiato le eccezioni o la violazione di obblighi derivanti dal rapporto amministrativo atteso che il provvedimento autorizzatorio e le disposizioni conformatine e prescrittine che accedono all'atto, hanno rilevanza meramente interna, operando i relativi effetti esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario dei provvedimento,
Sono inoltre da considerare destituite di ogni fondamento le eccezioni formulate dall'impresa ASTRO Appalti S.r.l. nei confronti del Comune di Roma, perché risulta documentalmente provata l'esistenza del Contratto d'Appalto e del relativo Capitolato, dal cui esame sì evince la sussistenza dell'obbligo di manutenzione e sorveglianza anche in difetto di specifica richiesta da parte della direzione lavori dei Comune di Roma (art. 3 bis – Norme e oneri a carico dell'Impresa – pagg. 7, 8 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto).
Nel merito la domanda attrice è infondata e deve essere respinta.
Va ricordato che, in caso di strada aperta al pubblico transito, l'ente proprietario è tenuto a fare in modo che essa non rappresenti per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d. "insidia o trabocchetto"), rappresentato dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, alla stregua dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 15710/02, 9092101, 366100,5677186, 35188 ).
Rileva il giudicante che con riguardo a danni subiti dall'utente della strada pubblica non trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria della strada – secondo una giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr. fra le tante, Cass. n. 12314 del 1996), passata indenne anche attraverso il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 15611999) - la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 Codice Civile, trattandosi dì bene la cui estensione non consente una vigilanza e un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo; rileva inoltre che al riguardo non può opporsi che proprio l'operato del Comune di Roma, che usa appaltare ad imprese private la sorveglianza e la manutenzione di strade cittadine, tra le quali anche quella in questione, smentisce la presunta impossibilità della vigilanza e del controllo, sia perché gli utenti, in quanto terzi, non possono invocare in proprio favore gli effetti di un contratto intervenuto tra altri (Cassazione 5990/90), sia perché la posizione dell'ente che meritoriamente si attivi per contenere al massimo situazioni di pericolo per la pubblica incolumità non può essere deteriore rispetto a quella dell'ente che, al riguardo, rimanga viceversa inerte. Ne consegue che il danneggiato può agire per il risarcimento del danno soltanto in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 Codice Civile, alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a fare in modo che essa non presenti una situazione di pericolo occulto (insidia e trabocchetto come sopra specificato).
Conseguenza di quanto esposto è che l'onere di provare l'esistenza di una situazione avente le caratteristiche incombe sul presunto danneggiato.
In merito all'espletata istruttoria, l'attrice in sede d'interpello sui capitoli articolati dalla difesa del Comune di Roma, ricordava che non pioveva ma era nuvoloso e la visibilità era ridotta in quanto alle 7,20 del 19 ottobre non c'era molta luce, precisando di aver occasione di transitare per quel tratto di strada una o due volte l'anno. L'attrice sui capitoli articolati dalla difesa dell'impresa Astro Appalti, confermava che il tombino era visibile e poiché era contornato da una buca, cercò di evitarlo transitando alla sinistra dello stesso, rammentando che mise il piede sinistro
alla sinistra della buca e nel momento in cui tentò di sollevare il piede si senti bloccata dal tombino per cui non riuscì ad andare avanti e cadde.
L'attrice rammentava che nell'immediatezza dell'occorso si creò una certa confusione di persone che si prestarono a soccorrerla, in particolare la Sig.ra Pettine che si offrì di testimoniare dell'accaduto ed a cui fornì il numero di telefono, precisando di non aver ritenuto rilevante comunicare tale circostanza ai VV.UU. in sede di deposizione dei 3.12.98, anche perché gli stessi agenti verbalizzanti non le chiesero i nominativi di testi presenti al fatto.
La teste escussa, Sig.ra Ludovica Pettine, pur non essendo in grado di rammentare la data del sinistro, ne confermava le circostanze, riferendo tuttavia di non ricordare di aver visto l'attrice già a terra sul marciapiede o di averla vista inciampare e cadere a terra. La teste rammentava che l'attrice giaceva in terra con il viso in giù e i piedi nei pressi di una buca che presentava le caratteristiche di un avvallamento del diametro di circa 20 cm., rammentando anche che uno o due giorni dopo transitando nello stesso tratto di strada l'inconveniente era stato eliminato.
La teste precisava infine che la buca non era coperta da cartacce o giornali ed era evidente sebbene non segnalata, non sembrandole che ci fossero altre persone davanti alla Sig.ra Costa.
Considerando che il sinistro si è verificato in orario di luce diurna, benché mattutina, tale da non inibire comunque la visibilità del descritto stato dei luoghi, può escludersi che sia stata raggiunta la prova che l'irregolarità non fosse avvistabile o prevenibile sia per stessa ammissione dell'attrice che della teste.
All'esito dell'istruttoria svolta pur potendosi ritenere accertato il fatto storico, non si ritiene tuttavia che siano stati accertati gli elementi della non visibilità oggettiva del pericolo e della sua non prevedibilità, non potendosi ritenere sussistenti i requisiti richiesti per la configurabilità di una situazione di "insidia o trabocchetto" nel senso sopra precisato ed il cui accertamento è requisito indispensabile per l'affermazione della responsabilità aquiliana dell'Amministrazione convenuta.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene dunque che la domanda formulata dall'istante non possa avere seguito.
Nulla va detto sulle restanti eccezioni sollevate dalle parti in considerazione del profilo assorbente del rigetto della domanda attorea ritenendosi sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese, tra tutte le parti del giudizio (Cass. Sez. 1, n. 24495 del 17/1112006).
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P.Q.M. |
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il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a)- rigetta la domanda attrice;
b)- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2007
Il Giudice
Eugenio Gatta