Auto usate: la malafede del venditore
(Sezione seconda, sentenza n. 6466/08; depositata l'11 marzo)
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 8 gennaio – 11 marzo 2008, n. 6466
Presidente Pontorieri – Relatore Malpica
Pm Russo – conforme – Ricorrente Marinelli – Controricorrente Novauto Srl
Svolgimento del processo
Matteo Mannelli convenne in giudizio innanzi al tribunale
di Monza la s.r.l. Novauto chiedendone la condanna
al pagamento della somma di L. 7.000.000 in
relazione a gravi vizi manifestatisi nell'autovettura Opel
Tigra da lui acquistata usata presso la convenuta,
vizi tali da renderla inidonea all'uso.
La soc. Novauto si costituì e contestò la domanda.
All'esito dell'istruttoria il tribunale, con sentenza 7/16 maggio 2003, accolse
parzialmente la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma
di Euro 2.900,00, oltre interessi e spese di giudizio, ritenendo la
responsabilità della venditrice per la garanzia dei vizi della cosa venduta, ex
art. 1490 c.c., ed applicando il rimedio della
riduzione del prezzo di cui all'art. 1492, 2^ comma, c.c..
Avverso la sentenza propose appello la soc. Novauto,
cui si oppose il Mannelli.
La corte d'appello di Milano, con sentenza 24.6.2003, accolse l'impugnazione e
in riforma della sentenza del tribunale, rigettò la domanda.
A fondamento della decisione la corte milanese osservò che il tribunale aveva
erroneamente ritenuto l'operatività della garanzia di cui agli art. 1490 e 1492,
3^ comma, c.c. per il grave vizio della cosa venduta, non avendo considerato la
clausola con la quale l'acquirente, da un lato dichiarava di aver visto e
provato l'automezzo acquistato e di averlo trovato di completo gradimento,
dall'altro prendeva atto che l'automezzo non aveva "alcuna garanzia, salvo
diverso accordo pattuito per iscritto...". Tale clausola nella prima parte si
limitava a riprodurre la previsione dell'art. 1491 c.c.,
valendo solo ad escludere la garanzia per i vizi facilmente riconoscibili,
mentre nella seconda parte, in base ad una interpretazione sia logica che
letterale, avallata dalle risultanze istruttorie, non poteva avere altro fine
che quello di escludere la garanzia per i vizi non riconoscibili. A conferma di
detta interpretazione la corte milanese rammentava che per i vizi non
riconoscibili le parti avevano convenuto la sottoscrizione di apposita polizza
assicurativa, il che comprovava che la venditrice era esonerata dal relativo
rischio, che rimaneva a carico dell'acquirente, con trasferimento
sull'assicuratore. Osservò ancora la corte che non poteva neppure dirsi che
l'esclusione della garanzia era resa inefficace, ai sensi dell'art. 1490, 2^
comma, dal comportamento della società venditrice, che avrebbe in mala fede
taciuto i vizi all'acquirente. Nella specie, infatti, era onere della parte
acquirente dare prova del dolo, non potendosi richiamare la regola della
presunzione di colpa del soggetto obbligato nell'inadempimento, trattandosi di
concetto distinto dalla "mala fede", la quale corrisponde al dolo, mentre
nessuna norma presume la "mala fede". Osservò, inoltre, la corte territoriale,
che dalle deposizioni dei testi non era emerso alcun elemento che inducesse a
ritenere la mala fede del venditore, e cioè che la società fosse a conoscenza
del vizio e l'avesse volontariamente taciuto.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Mannelli Matteo, in forza
di due motivi; resiste con controricorso la soc.
Novauto.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento alla
interpretazione della clausola escludente la garanzia per i vizi. Deduce il
ricorrente che la corte d'appello, contraddicendo la decisione del tribunale che
aveva ritenuto troppo generica la clausola e, quindi, non idonea ad escludere
altri vizi che non fossero quelli palesi o facilmente riconoscibili, non ha
considerato che esso compratore mai avrebbe rinunciato alla garanzia per i vizi
occulti, tanto più considerando che la copertura assicurativa convenuta
concerneva solo i guasti di modica entità.
Con il secondo motivo, proposto in via dichiaratamente subordinata, il
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 1490, 2^ comma, 2729 c.c. e 2697 c.c. e dell'art. 1494, nonché
insufficiente motivazione circa il mancato raggiungimento della prova della mala
fede della soc. Novauto.
Si duole il ricorrente che la corte abbia malamente valutato le risultanze
processuali, con particolare riguardo alle deposizioni testimoniali, escludendo
con laconica motivazione che fosse rimasta provata la mala fede, nonostante
fosse emerso in sede di prove testimoniali che l'auto, sin dal primo momento,
aveva manifestato un rumore anomalo del motore, perché questo andava a tre
cilindri; che in ragione di ciò il ricorrente aveva subordinato l'acquisto ad
una messa a punto dell'auto; che il vizio era preesistente alla vendita; che era
stata la Novauto ad indurre esso
Marinelli ad acquistare la Opel
Tigra in luogo della Ford
Fiesta da lui scelta, rassicurandolo della perfetta
efficienza ed affidabilità della vettura. Sussistevano, quindi, numerosi indizi,
gravi precisi e concordanti - cui poteva aggiungersi la significativa offerta di
una polizza assicurativa - per affermare che la venditrice era in mala fede
perché a perfetta conoscenza del vizio rivelato dall'auto.
Il ricorso è fondato.
L'interpretazione della clausola contrattuale operata dalla corte d'appello
appare certamente corretta, perché mentre la prima parte della detta clausola
non può che valere ad escludere i vizi palesi o accettati - il che non
costituisce una deroga alle previsioni normative - la seconda, contenendo
l’accettazione dell'acquirente alla esclusione di qualsiasi garanzia, salva
quella offerta da apposita pattuizione (polizza assicurativa), non poteva che
riferirsi proprio ai vizi occulti, rimanendo diversamente priva di qualsiasi
significato. Ciò detto, non può disconoscersi il vizio motivazionale della
sentenza in ordine alla esclusione della mala fede della società venditrice,
elemento questo - se accertato - idoneo a privare di efficacia la clausola di
esonero pattuita.
La corte territoriale, limitandosi al testuale rilievo - senza neppure riportare
il contenuto delle dichiarazioni - che dalle deposizioni dei testi non era
emerso alcun elemento o fatto in base al quale potesse direttamente o
indirettamente ritenersi dimostrato che la società venditrice era a
conoscenza del vizio lamentato dall'acquirente e che lo avesse a questi in mala
fede taciuto al momento della vendita, ha privato di ogni considerazione tutta
una serie idi indizi che pur emergono dalla stessa sentenza. Infatti, nessun
rilievo ha dato la corte alla qualità professionale del venditore, che
certamente aveva le capacità tecniche e la strumentazione necessaria per testare
l'efficienza dell'auto e, se necessario, per effettuare le riparazioni idonee a
ripristinare le qualità essenziale del mezzo in relazione all'uso normale cui
poteva essere destinato; l'incongruenza della motivazione appare ancor più
evidente ove si consideri la natura del vizio in questione, che la stessa corte
territoriale definisce "grave" e che non si era manifestato dopo un certo tempo,
ma nella immediatezza del suo uso dopo la vendita, prova inconfutabile della sua
preesistenza. Anche l'offerta della polizza assicurativa (peraltro
rivelatasi non utile allo scopo) doveva essere oggetto di considerazione, sia
quale possibile strumento di persuasione per superare le perplessità
all'acquisto, sia quale sintomo della conoscenza da parte del venditore della
esistenza di vizi rilevanti e incidenti sulla utilizzabilità dell'automezzo.
In presenza degli elementi indiziali segnalati la corte d'appello non avrebbe
potuto limitarsi a registrare la mancata dimostrazione, in modo "inequivoco"
da parte dell'attore della mala fede del venditore, ma avrebbe dovuto verificare
il loro evidente contenuto probatorio alla stregua degli altri elementi
acquisiti.
La carenza motivazionale suddetta impone la cassazione della sentenza, con
rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano che provvedere al
riesame del materiale probatorio acquisito argomentando adeguatamente su di
esso, e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Milano.