Cassazione - Sezione prima - sentenza
9 gennaio - 7 marzo 2008, n. 6185
Presidente Plenteda - Relatore Cultrera
Pm Velardi - conforme - Ricorrente Cassa
di Risparmio di Biella e Vercelli Spa -
Controricorrente Fallimento F.A.V.I.C. Srl
Svolgimento del processo
Con
citazione 13.10.97 il fallimento della Srl
Favic
convenne innanzi al Tribunale di Milano la
spa Biver-banca
ed espose che, in date comprese fra aprile e
settembre
1993, erano stati negoziati presso l'agenzia
n.
1 della
Cassa di Risparmio di Vercelli, di cui la
convenuta
era successore universale a seguito di
fusione,
6
assegni bancari, specificamente indicati
negli estremi, par un complessivo importo di
L. 3.100 milioni (pari
ad € 1.601.016,38), tratti sulla Banca
Nazionale
dall'Agricoltura a sulla Banca Popolare di
Crema,
all'ordine dalla predetta e muniti di
clausola di non
trasferibilità, con accredito presso la
banca girataria
a
favore di soggetti terzi, diversi dal
legittimo prenditore, sui c/c n. 36400 e n.
73007 intestati rispettivamente
a Fibi spa e Sofismi spa, in forza di girata
siglata da Goglio Pietro per conto della
Favic.
Chiese
quindi la condanna della convenuta a rifondere
le somme suddette, lamentando violazione
dell'art.
43
legge assegni (R.d. n. 1736/1933), non
potendo i titoli,
non trasferibili, essere pagati se
non al prenditore
ovvero ad esso accreditati, nonché a titolo
di responsabilità extracontrattuale.
Radicatosi il contraddittorio, la ban eccepìnel
merito l'infondatezza della domanda avendo
il G,
che
rappresentava le tre società, agito in forza
di
procura
notarile rilasciatagli dalla Favic, e
dovendosi intendere l'accredito controverso
avvenuto per specifica sua
disposizione.
Dedusse
inoltre carenza d'interesse ad agire
fallimento,
chiedendo farsi ordine di esibizione delle
scritture contabili di tutte le società,
ormai tutte
fallite, al dott. Giarrizzo, nominato
curatore nelle
tre
procedure, onde accertare la sussistenza di
reciproche
posizioni debitorie, estinte mediante la
contestata operazione.
Il
Tribunale di Vercelli, cui gli atti furono
rimessi
a seguito d'eccezione formulata dalla
convenuta cui
l'attore aveva aderito, respinse la domanda
con sentenza n. 540 dell'11.8.03, che venne
impugnata dalla curatela fallimentare
innanzi alla Corte d'appello di Torino,
deducendo che la documentazione in atti
confutava la tesi avversa, accolta
dal primo giudice.
Segnatamente, le distinte di versamento sui
conti
delle
beneficiate ove si indicavano gli assegni e
non
il
contante, smentiva che la Favic avesse
monetizzato
gli
assegni e quindi versato l'equivalente sui
conti
delle
altre società. In ogni caso, il Goglio aveva
agito senza averne il potere.
L'eccezione di compensatio lucri cum
danno proposta
dalla
banca era infondata, siccome la Favic non
aveva
intrattenuto alcun precedente rapporto di
debito/credito con le altre due
società.
Con
appello incidentale subordinato, la
Biverbanca
ribadì
il difetto di legittimazione attiva della
procedura,
siccome aveva preteso dai traenti il
pagamento
delle
somme controverse, nonché l'insussistenza
del danno invocato da controparte,
avendo l'operazione
estinto pregressi debiti verso le due
società beneficiate
La
Corte territoriale, con la sentenza in esame
n.
1626
notificata il 28 febbraio 2005, in riforma
della
decisione impugnata, ha ritenuto la vicenda
contrastante
col disposto dell'art. 43 L.a. ed ha quindi
accolto
la
domanda, condannando la banca al pagamento
delle somme controverse.
Contro
tale decisione la Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli- Biverbanca-, ha proposto
il presente ricorso per cassazione affidato
a 3 motivi, resistiti dal fallimento
intimato.
Entrambe le parti hanno infine depositato
memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
La
ricorrente deduce:
1.-
violazione e falsa applicazione degli artt.
1388-1392-1393 c.c., e vizio di omessa,
insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo
della
controversia, e censura la sentenza
impugnata
laddove
desume dall'omessa spendita da parte del
Goglio
del
nome di alcuna delle società che
rappresentava, che
egli al
più avesse agito nella qualità di
rappresentante delle società Fibi e
Sofismi.
A
mente della normativa rubricata, la
contemplatio
domini
non
postula formule sacramentali, ma ammette
forme implicite, laddove sussista
comportamento che per univocità e
concludenza porti il contraente a conoscenza
del soggetto nel cui interesse si agisce.
Nel
caso di specie, la Corte territoriale,
fondandosi su contraria errata
interpretazione, ha ignorato gli indici
rivelatori della qualifica rivestita dal
Goglio,
costituiti dell'aver egli predisposto le
distinte di versamento aventi ad oggetto gli
assegni previa esibizione
allo sportello bancario della procura
rilasciatagli dalla Favic, in forza della
quale girò i titoli per
l'incasso essendo cartolarmente legittimato,
e quindi dispose circa la destinazione dei
fondi, ben potendo assumere ogni relativa
decisione, contestualmente accreditandoli
per conto della rappresentata, il cui con
senso, che non necessitava di alcuna
formalità, era comunque
desumibile dalla contestualità delle due
operazioni,
di girata e di versamento dei titoli, e
dall'appartenenza alla rappresentata dei
beni trasferiti alle società terze.
Deduce
infine sia la contraddittorietà della motivazione
per aver la Corte di merito affermato
stricto iure
che il consenso prestato dal prenditore
degli assegni
non trasferibili a che vengano pagati a
tersi ha
effetto esimente, e quindi disapplicato
l'enunciato in
punto
di fatto, sia la sua illogicità laddove si
afferma
l'irregolarità del pagamento eseguito allo
stesso
prenditore nella persona del soggetto che
opera in forza di procura, della cui
esistenza pur viene dato atto.
Il
resistente deduce inammissibilità della
censura in
quanto
introduce questione nuova non dibattuta in
sede
di
merito, sia perché si sarebbe formato
giudicato interno
in ordine all'accertata violazione della
legge sulla circolazione dei titoli.
Ne
rileva comunque l'infondatezza nel merito.
Il
motivo appare fondato.
Occorre
escludere preliminarmente sia la novità della
questione introdotta col primo motivo,
siccome trae
fondamento dal tessuto motivazionale in cui
si articola
la
sentenza impugnata, sia il giudicato
interno.
La
decisione, contrariamente all'assunto del
resistente,
afferma non già il divieto assoluto di
accreditare
a tersi gli assegni non trasferibili;
piuttosto
coltiva
la sua motivazione sull'assunto che ciò può
avvenire col consenso del legittimo
prenditore, che nella
ha
escluso per le ragioni che verranno di
seguito indicate.
Le censure sono indirizzate contro tale
ratio in senso pertinente.
Nel merito i motivi appaiono meritevoli
d'accoglimento.
La
Corte d'appello ha desunto la responsabilità
della banca girataria dal fatto che:
il
Goglio, come aveva dedotto il fallimento che
aveva
eccepito che egli avesse ecceduto dai limiti
della procura avendo compiuto attività
illecita, sottoscrisse le distinte di
versamento senza spendita del nome di alcuna
delle tre società che rappresentava, sicché
nel dubbio, al più, poteva ritenersi che
egli avesse agito per
conto
delle beneficiate di cui era amministratore,
e
peraltro, a differenza della fallita,
clienti della
banca.
In assenza della contemplatio domini,
restava
indimostrato che avesse apposto sulle
distinte di versamento
la sigla nella qualità di procuratore della
legittima prenditrice.
Non vi
è prova che vi fosse il consenso della
Favic,
non
desumibile dalla girata, eseguita dal Goglio
apponendo
la sua sigla sotto il timbro recante
suddetta ragione
sociale, in quanto era rivolta solo a
rendere il suddetto procuratore all'incasso,
ma senza indicazione sulla
destinazione finale dei fondi.
Le
menzionati distinte, aventi ad oggetto gli
assegni
e non il contante, escludono che i titoli
furono
incassati dalla Favic e che quindi questa
avesse disposto
dell'equivalente, versandolo sui conti delle
altre società.
Di qui
la violazione dell'art. 43 del r.d. n.
1736/1933 e la conseguente colpa della
banca, che, in
quanto
operatore qualificato, avrebbe dovuto
pretendere
da
parte del Goglio la spendita del nome della
società
prenditrice, laddove il medesimo
rappresentante rivesta
tale
qualifica in relazione a società diverse.
Il
tessuto motivazionale che sorregge tale
approdo
appare
inficiato dal denunciato vizio motivazionale
poiché:
1.-
appare carente in ordine alla qualificazione
della
natura dell'operazione, titolo fondante la
responsabilità
extracontrattuale della banca sulla quale
la curatela ha basato la sua domanda di
risarcimento
danni
della suddetta convenuta, denunciata in
termini
di
condotta antigiuridica siccome
"inquietante", risultando
tesa ad occultare il depauperamento della
fallita.
La
decisione impugnata, priva di qualsiasi
riferimento
argomentativo alla natura sostanzialmente
fraudolenta
dedotta in lite, correla l'asserita omessa contemplatio
domini
nella disposizione dell'importo dei
titoli
alla violazione della norma speciale
menzionata,
traendone l'antigiuridicità della condotta
della banca
che
non appare però verificabile in questa
cornice di riferimento normativo.
È
pacifico infatti, e se ne dà atto in
sentenza, che
il
Goglio presentò i titoli per l'incasso
apponendo la
sua
sigla per la relativa girata sotto il timbro
Favic, previa esibizione allo sportello
della procura negoziale che gli conferiva il
potere di spendere in nome della
società, che quindi legittimamente
rappresentò.
Tanto
legittimò il banchiere a consentire la
girata per l'incasso, siccome apposta dalla
stessa società prenditrice per il tramite
del suo procuratore negoziale, che
il
funzionario identificò come tale assolvendo
dunque all'obbligo, posto a suo carico, di
diligente accertamento
della legittimazione e del conseguente
relativo
potere
di trasferire il titolo per l'incasso del
presentatore del titolo (cfr. Cass.
n. 19512/05, 13463/06).
L'operazione venne insomma realizzata nel
rispetto
della
disposizione contenuta nell'art. 43 del R.d.
n.
1736/1933, nel cui paradigma essa è
inquadrabile in parte qua.
2.-
appare illogico laddove, pur dando atto che
il Goglio
appose la firma per l'incasso in veste di
procuratore della legittima prenditrice
spendendone il nome,
assume
che però dispose dell'equivalente intendendo
rappresentare al più le due società
beneficiate, di cui era il legale
rappresentante.
Questa
conclusione appare non sorretta da rapporto
di
logica coerenza con la riferita premessa,
accertata
in
punto di fatto e pacifica, né è assistita da
motivazione
sufficiente a spiegare le ragioni per le
quali i
giudici
d'appello, pur avendo accertato e dato atto
che
il
Goglio aveva firmato la girata per l'incasso
in nome
e per
conto della Favic, hanno escluso che egli
avesse
operato
nel resto, disponendo dell'equivalente e
quindi siglando le distinte di versamento,
non più nella medesima
qualità, ormai correttamente verificata dal
banchiere,
ma in nome e per conto delle beneficiate seppur,
com'è incontroverso, non avesse dichiarato
di rappresentarle,
avendo apposto la sua nuda sigla, non
nella
rivestita qualità di amministratore.
Appare
piuttosto evidente che la costruzione logica
che
sorregge la sintesi ricostruttiva si fonda
in tesi
solo
sull'asserita finalità illecita
dell'operazione
che,
seppur palese, appare decisiva ma in diversa
chiave
prospettica, solo laddove l'accertamento sul
carattere fraudolento dell'operazione fosse
stato esaminato
quale
titolo fondante la responsabilità
extracontrattuale
e personale del Goglio, e, in concorso,
della
banca,
che del resto la curatela aveva dedotto nel
suo
atto
introduttivo, a sostegno dell'avanzata
domanda di risarcimento danni.
Nella
specie, appare evidente il salto logico
denunciato,
siccome emerge dalla complessa
articolazione della
sentenza sia che i giudici dell'appello
hanno desunto
da
siffatta asserita illiceità, tratta dalla
viola zione
della norma contenuta nell'art. 43, il
convinci mento
dell'assenza del potere del Goglio di
sottoscrivere
le distinte, sia che alla luce di tale
affermazione,
in conclusione non argomentata, hanno letto
i termini
salienti della vicenda, collocandola nella
cornice
della
norma rubricata, svalutando il fatto
decisivo che
la
banca abbia chiesto conto della sua
legittimazione
al
presentatore del titolo, e che questi
dispose con accredito a favore di terzi, ma
senza esternarne la qualità di
rappresentante.
Di qui
la sussistenza del denunciato vizio di motivazione
.
Restano assorbite le restanti doglianze.
Ne
consegue l'accoglimento del ricorso nei
sensi che
precedono, con rinvio degli atti alla Corte
di merito
che
provvederà altresì sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la pronuncia
impugnata e
rinvia
alla Corte d'Appello di Torino in diversa
composizione
anche per le spese del presente giudizio.