Cassazione – Sezione terza civile – ordinanza interlocutoria 19 dicembre
2007 – 25 febbraio 2008, n. 4712
Presidente Preden – Relatore Travaglino
Pm Uccella – conforme – Ricorrente
Fioravanti ed altri – Controricorrente
Grego ed altri
In
fatto e in diritto
Mario e Massimiliano Grego,
insieme con Stefania Fioravanti, ricorrono per la cassazione della
sentenza con la quale la corte di appello di Roma, in parziale
accoglimento della loro domanda giudiziale, aveva condannato Enzo Zaino
e la compagnia assicuratrice "Nuova Tirrena" al risarcimento del danno
biologico e morale da essi subito in conseguenza della morte - in un
incidente stradale - del congiunto Luca Grego.
Tra i motivi di censura mossi alla sentenza, la difesa dei ricorrenti ha
sottoposto a questo collegio la questione della
risarcibilità del c.d. danno esistenziale - di cui si opina,
nella articolata illustrazione della relativa doglianza, una
irriducibile disomogeneità morfologica rispetto alle categorie del danno
morale soggettivo e del danno biologico - lamentandosene, nella specie,
la omessa liquidazione in sede di giudizio di merito.
All'odierna udienza di discussione, il procuratore generale, nel
rassegnare le proprie conclusioni, e nel sottolineare l'esistenza di un
ormai irredimibile contrasto di giurisprudenza insorto in seno a questa
stessa sezione sul tema del cd. "danno esistenziale", ha preliminarmente
chiesto che la causa venisse rimessa al Primo Presidente, per la
eventuale assegnazione alle sezioni unite della Corte.
Il collegio ha provveduto in conformità, sulla base delle considerazioni
che seguono.
1) È noto come, nella ampia motivazione delle sentenze di cui a
Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003, si sia
consapevolmente evitato di attribuire autonomo rilievo semantico alla
categoria del danno esistenziale (che pure è stato, nell'ultimo
decennio, il vero protagonista, in dottrina e in giurisprudenza, del
dibattito culturale sul contenuto ultimo del danno non patrimoniale,
segnando profondamente alcuni itinerari del definitivo approdo al
"nuovo" sistema risarcitorio di cui all'art.
2059 così come re-intepretato da quelle
stesse sentenze).
2) In particolare, al folio 24 di entrambe le pronunce, si legge
che "il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria
ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore
inerente alla persona", per poi discorrersi, ancora "di una
tutela riconosciuta al danno non patrimoniale nella sua accezione più
ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti
alla persona non connotati da rilevanza economica" (pare opportuno
precisare, al riguardo, come la corte abbia utilizzato - del tutto
consapevolmente - i termini "valori/interessi" della persona,
piuttosto che il sintagma "diritto soggettivo inviolabile").
Riaffermata, poi, l'accezione di danno non patrimoniale in termini di
vulnus ai valori inerenti alla persona, preciseranno ancora gli
estensori di quelle pronunce che "non sembra proficuo ritagliare
all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno,
etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini
dell'ammissione al risarcimento, è l'ingiusta lesione di un interesse
inerente alla persona dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di
valutazione economica", per poi concludere (folio 38): "si
risarciscono così danni diversi da quello biologico e da
quello morale soggettivo, pur se anch'essi, come gli altri, di
natura non patrimoniale", il che "non impedisce che la
valutazione equitativa di tutti i danni non
patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione - bensì
opportuna, ma non sempre indispensabile - tra quanto va riconosciuto a
titolo di danno morale soggettivo, quanto a titolo di risarcimento del
danno biologico in senso stretto, se una lesione dell'integrità
psico-fisica sia riscontrata, e quanto a titolo di ristoro dei
pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica", e
ciò perché (f. 43) "il danno biologico non è configurabile se manchi
una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla
scienza medica: in tal senso si è orientato il legislatore con gli
artt. 13 del decreto legislativo 23.2.2000 e
5 e 38 della legge 57/01, prevedendo che il danno biologico debba
essere suscettibile di accertamento o valutazione
medico-legale".
3) La Corte costituzionale, dal suo canto, pochi mesi dopo la
pubblicazione delle sentenze "gemelle" del 2003, menzionerà
espressamente la nuova categoria di danno in un passaggio della sentenza
n. 233, tributandogli, in seno al "nuovo" art. 2059
c.c., un espresso riconoscimento, anche semantico, al fianco del
danno biologico e del danno morale subbiettivo,
in un sistema risarcitorio dei danni ormai
definitivamente riconosciuto come sistematicamente bipolare (danno
patrimoniale/danno non patrimoniale) e
sottosistemicamente pentapartito (lucro cessante/danno
emergente, da un canto; danno morale subbiettivo/danno
biologico in senso stretto/danno "derivante da lesione di altri
interessi costituzionalmente protetti", dall'altro). Il giudice
delle leggi, difatti, diversamente dalla Corte Suprema, discorre
espressamente di un "danno, spesso definito in dottrina e in
giurisprudenza come esistenziale, derivante dalla lesione di altri
interessi di rango costituzionale inerenti alla persona diversi da
quello all'integrità psichica e fisica della persona conseguente ad
un accertamento medico, ex art. 32 della Costituzione".
4) Articolati, approfonditi (e non sempre benevoli) furono i
commenti riservati a questa sentenza dai molti commentatori
specializzati (e non) nella materia dell'illecito civile. In realtà, la
trasformazione dell'art. 2059 {operata da questa stessa Corte e dalla
Corte costituzionale) in un vero e proprio art. 2059 bis del
codice civile era parso ai più indiscutibilmente funzionale, al di là di
questioni ormai meramente terminologiche, all'individuazione di una
terza (sotto) categoria di danno non patrimoniale, la cui esistenza e la
cui autonomia appariva ormai poco seriamente contestabile, al di là
degli apparenti ostacoli (in realtà, di carattere soltanto lessicale)
posti dalla sentenza 8827 del 2003. Alla luce delle (sostanzialmente)
omogenee e (largamente) condivise posizioni assunte da entrambe le
Corti, pareva (e pare ancor oggi) oltremodo difficile, se non
impossibile, immaginare, nella (finalmente riattivata) dimensione
bipolare del danno così come scolpita ai massimi livelli giudiziari, un
totale ripudio della nuova categoria, una radicale e definitiva smentita
alla stessa "esistenza" del danno esistenziale, pur correttamente
circoscritto (e conseguentemente ricondotto) alle sole ipotesi di
vulnera arrecati a valori/interessi costituzionalmente garantiti.
5) Gli sforzi ermeneutici di tutti
gli operatori del diritto avrebbero, allora, potuto più proficuamente
volgersi a nuovi e più fecondi approdi, prefigurati in
nuce dalle sentenze del 2003, e
costituiti: a) dall'analitica identificazione di una tavola di
"valori/interessi" costituzionalmente protetti suscettibili di
risarcimento; b) dal(l'altrettanto rigorosa) individuazione di regole
probatorie il più possibile certe, funzionali alla legittima
predicabilità di un diritto al risarcimento
del danno esistenziale inteso come vulnus al fare
a-reddituale del soggetto da lesione
"costituzionale"; c) nella (non agevole) determinazione di criteri non
arbitrari (e comunque equitativi) di
quantificazione complessiva di quel danno.
6) Si è viceversa assistito, in dottrina e in giurisprudenza, ad
ulteriori ripiegamenti, a reiterati (e non di rado preconcetti)
arroccamenti su posizioni nuovamente contrapposte (talvolta in modo del
tutto acritico, tanto da evocare l'idea kantiana di giudizio analitico a
priori), quasi che il danno esistenziale, novella categoria
metagiuridica di pensiero, dovesse
corrispondere all'idea che ciascuno degli interpreti del pianeta
dell'illecito civile si era comunque formato "a priori",
piuttosto che rappresentare il terreno di coltura e di analisi, sul
piano positivo (e sulla base dell'esistente, del de iure condito,
del diritto vivente), di una nuova categoria di danno del terzo
millennio.
7) Sono così andate fronteggiandosi, negli ultimi anni, due
contrapposte scuole di pensiero, definite, rispettivamente, "esistenzialista"
e "anti-esistenzialista". Tralasciando l'analisi (che in questa
sede risulterebbe un fuor d'opera) delle singole posizioni dottrinarie,
si è assistito al fiorire, da un canto, di un primo filone di
giurisprudenza esistenzialista, che interpreta il danno
esistenziale, di volta in volta (sull'onda di una copiosa giurisprudenza
di merito, il più delle volte di equità), come categoria aperta anche ai
disagi, ai turbamenti psichici e agli stress, talvolta spingendosi
altresì ad individuare nella lesione della serenità personale e nella
violazione in sé di un bene costituzionalmente tutelato (ad esempio, la
personalità, l'immagine, la reputazione, l'autostima) la prova
dell'esistenza del danno in esame. Sia la I sezione di questa stessa
corte, sia la sezione lavoro (rispettivamente, con le sentenze 9009/2001
e 7713/2000) ricondurranno, difatti, il danno esistenziale a "tutte
le compromissioni delle attività
realizzatrici della, persona umana (impedimenti alla serenità familiare,
al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al
sereno svolgimento della propria vita lavorativa)": al pari dei
pregiudizi alla salute, i pregiudizi attinenti alla dimensione
esistenziale, comprensivi dei "disagi e turbamenti di tipo soggettivo",
non potevano ritenersi privi di tutela risarcitoria
sulla scorta della "lettura costituzionalmente orientata del sistema
della responsabilità civile". Secondo tale impostazione - sposata da
questa stessa corte, dunque, ancor prima del 2003 - la categoria del
danno esistenziale rendeva risarcibile (naturalmente, ex art.
2043 c.c., ratione
temporis) ogni pregiudizio, anche solo
soggettivo, che riguardasse la sfera della persona e derivasse dalla
lesione di un interesse giuridicamente rilevante: "l'art. 2043
c.c., correlato agli
artt. 2 e ss. Cost., va così
necessariamente esteso fino a ricomprendere
il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di
tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività
realizzatrici della persona umana" (così, testualmente, la sentenza
7713/2000). Unico limite posto, sotto il profilo naturalistico, ai
pregiudizi risarcibili a titolo di danno esistenziale era costituito
dalla rilevanza del "mero patema di animo interno" siccome
distinto dai disagi e turbamenti di tipo soggettivo: il danno
esistenziale si poneva quindi, in tale prospettiva, come una sorta di "danno
morale civilistico", sempre di più
ispirato al modello del francese "dommage
moral" (e in molte sentenze della
giurisprudenza di merito l'apertura della categoria del danno
esistenziale a disagi, stress e perturbamenti risulterà ancora più
evidente).
8) Sul versante opposto, insieme con altrettanto numerose
decisioni di merito, due pronunce di questa sezione, di segno
radicalmente opposto rispetto a quelle poc'anzi
ricordate, risulteranno espressamente contrarie alla figura del
danno esistenziale: secondo Cass. 15449 del 2002 e, soprattutto,
Cass. 15022 del 2005, i principi applicabili al tema del danno non
patrimoniale dovevano ritenersi quelli secondo cui: a) mentre per il
risarcimento del danno patrimoniale il riferimento al "danno ingiusto"
comporta una atipicità dell'illecito ex art. 2043, come ribadito
dal Cass. ss. uu. 500/1999 in tema, di
risarcibilità degli interessi legittimi,
eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno
non patrimoniale risarcibile; b) la lettura costituzionale dell'art.
2059 limita oggi il risarcimento dei danni non patrimoniali ai casi
previsti dalla legge ed a quelli di lesioni di specifici valori
costituzionalmente garantiti della persona; c) di conseguenza, appare
illegittimo ogni riferimento ad una generica categoria di danno
esistenziale nella quale far confluire fattispecie non previste dalla
norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'art.
2059 cc. perché questo comporterebbe la
atipicità anche del danno non patrimoniale; d) quanto, poi, al
risarcimento del danno da uccisione del congiunto per la definitiva
perdita del rapporto parentale, questo
sarebbe legittimo perché il relativo interesse si concreta
nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della
reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità
della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della
persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita
dalla famiglia la cui tutela è ricollegabile agli
artt. 2, 29, 30 Cost.: essa si
colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 e si
distingue sia dall'interesse al bene "salute" (protetto dall'art. 32 e
tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico) sia
dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 della
Costituzione e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale
soggettivo).
9) Nell'ottica dell'adozione di una posizione per così dire
"intermedia" (pur non discorrendo espressamente di danno esistenziale),
merita ancora menzione la pronuncia di cui a Cass. 6732/2005, secondo la
quale la lesione di diritti inviolabili o fondamentali e di interessi
giuridici protetti perché inerenti a beni della vita o essenziali per la
comunità, come l'habitat, l'inquinamento, l'ambiente di lavoro, comporta
una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione
categoriale generale, ma, ciononostante,
la lesione della reputazione dell'imprenditore derivante
dall'illegittimo protesto, in quanto incidente su valori fondamentali
della persona, determina, un danno non patrimoniale che risulta
risarcibile ai sensi dell'art. 2059 anche in assenza dell'accertamento
di un fatto reato.
10) La nuova architettura dell'illecito così come disegnata
nel 2003 troverà, peraltro, una ulteriore, autorevole conferma nella
sentenza delle stesse sezioni unite di questa Corte suprema del
marzo 2006: sia pur in relazione ad una specifica e peculiare
vicenda come quella del demansionamento e
della dequalificazione di un lavoratore
subordinato, si affermerà, difatti, verbis
apertis (e in una linea di ideale
continuità con le pronunce del 2003) benché a livello di
obiter dictum
che "il danno non patrimoniale all'identità professionale sul
luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla
lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione
della sua personalità nel luogo di lavoro è tutelato dagli
artt. 1 e 2 della Costituzione"; si
specificherà, in relazione a tale vicenda di danno, che esso consiste
in ogni pregiudizio che l'illecito (datoriale)
provoca sul fare a-reddituale del soggetto,
alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli
erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni
per la espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo
esterno"; si aggiungerà ancora che "peraltro, il danno
esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore
propria del cd. danno morale, ma oggettivamente accertatile del
pregiudizio", per concludere, avuto riferimento al profilo probatorio in
relazione al quale era insorto il contrasto di giurisprudenza, che "non
è sufficiente la prova della dequalificazione
dell'isolamento e della forzata in operatività... ma è necessaria quella
di tutto ciò che concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera
del lavoratore", con la sola differenza, rispetto al danno biologico,
che, "mentre questo non può prescindere dall'accertamento medico legale,
quello esistenziale può essere verificato mediante la prova
testimoniale, documentale o presuntiva che dimostri, nel processo, i
concreti cambiamenti che l'illecito ha apportato in senso peggiorativo
della qualità della vita del danneggiato: non meri dolori, ma scelte di
vita diverse".
11) All'indomani di questa pronuncia, autorevoli (benché non
unanimi) voci di dottrina rilevarono la necessità di convenire, anche
solo in parte, con chi aveva sempre sostenuto che la giurisprudenza di
legittimità, non intendendo mai negare cittadinanza ad una certa "area"
ricoperta dal danno esistenziale, aveva inteso ridefinirla
sistematicamente, accogliendone un'idea di "danno relazionale" alla
salute anche in mancanza del suo presupposto ex
lege, e cioè di una lesione accertata sul piano medico
legale, in un anelito di ri-definizione del
danno alla salute complessivamente inteso in termini sempre più omogenei
rispetto a quelli affermati dall'organizzazione mondiale della sanità, e
cioè di "uno stato di completo benessere psico-fisico inteso non
soltanto come assenza di malattia".
12) L'armonia dell'iter ricostruttivo
della fattispecie così come ipotizzato dalle sezioni unite nel marzo
2006 si dissolve bruscamente per effetto di due successive sentenze di
questa stessa sezione (Cass. 17.7.2006 n. 15760; Cass. 9.11.2006 n.
23918), fortemente idiosincratiche, già sul
piano strettamente lessicale, rispetto al sintagma "danno esistenziale".
A mente della seconda delle due pronunce ora citata, difatti, ai fini
dell'art. 2059, non può farsi riferimento ad una generica, categoria di
"danno esistenziale", poiché attraverso questa via si finisce per
portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pur
attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura
categoriale del danno esistenziale. Per
meglio intendere la portata del principio di tipicità del danno non
patrimoniale predicato in sentenza, è necessario esaminarne
ulteriormente la parte motiva, ove si legge che, "mentre per il
risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno
ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporta
un'atipicità dell'illecito, come esattamente affermato a seguito degli
arresti della S.C. nn. 500 e 501 del 1999,
eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno
non patrimoniale risarcibile, infatti la struttura dell'art. 2059 c.c.
limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti
dalla legge". Ulteriore precisazione operata dalla sentenza in discorso,
quella secondo cui, nella comprensibile esigenza di "non contraddizione"
con il dictum delle sezioni unite, il
danno esistenziale sarebbe confinato entro la circoscritta dimensione
del rapporto contrattuale, tale essendo stata la fattispecie in concreto
portata all'attenzione delle sezioni unite della corte e risolta con la
sentenza del marzo 2006. Sarebbe, pertanto, identificabile un danno
esistenziale da rapporto contrattuale - quale quello di lavoro, che
ripete la sua ragion d'essere dall'art. 2087 - e un danno da illecito
extracontrattuale non definibile come "esistenziale", perché "ai fini
dell'art. 2059 non può farsi riferimento ad una generica categoria di
danno esistenziale dagli incerti e non definiti confini..."
13) Da ascriversi, ancora, all'orientamento anti-esistenzialista
post 2003, le sentenze della stessa III sezione civile
nn. 23918 del 2006, 9510 e 9514 del 2007,
14846 del 2007 (quest'ultima resa in tema di
danno da uccisione dell'animale di affezione). Nell'ambito del filone
"esistenzialista" troveranno viceversa spazio le pronunce 13546/2006 e
2311/2007, in un crescendo di sempre più marcata antinomia di posizioni
che hanno indotto una recente e fortemente critica dottrina a rilevare
come, addirittura, "accada che relatore di una sentenza dove trova
conferma il danno esistenziale nella forma di perdita della capacità di
avere rapporti sessuali per conseguita
impotentia coeundi" sia
addirittura "lo stesso magistrato che, soltanto qualche mese prima si
era espresso negativamente sulla figura del danno esistenziale".
14) La dottrina non ha poi mancato di osservare come, a mente del
capo III, titolo X, D.lgs. 209/2005 (cd.
"codice delle assicurazioni"), il combinato disposto degli
artt. 137 (danno patrimoniale) e
138/139 (danno biologico) potrebbe addirittura indurre a ritenere
legittimamente risarcibili soltanto tali voci di danno, dovendosi per
volontà dello stesso legislatore identificare ormai l'intero danno non
patrimoniale con il danno biologico, così abbandonando la triplice
configurazione prospettata nel 2003.
Le attuali posizioni giurisprudenziali (e ancor più dottrinarie),
caratterizzate da forti momenti di contrasto (e da non poca confusione)
sugli aspetti morfologici e funzionali del danno non patrimoniale
postula, dunque, un nuovo e non più rinviabile intervento delle sezioni
unite di questa corte, intervento, d'altronde, sempre più intensamente
auspicato in tutti gli ambienti
(forensi, dottrinari, giurisprudenziali) degli attuali operatori del
diritto, onde fornire definitiva risposta ai molteplici quesiti che il
tema del danno non patrimoniale tuttora pone, e che possono così
sintetizzarsi:
1) Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno
non patrimoniale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è lecito
ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno
biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno
derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente
garantiti, e consistente nella lesione al fare
a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui
imprescindibile presupposto resta l'accertamento di una lesione
medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene
alla sfera dell'intimo sentire)?
2) I caratteri morfologici del danno "esistenziale"
così rettamente inteso consistono nella gravità dell'offesa, del diritto
costituzionalmente protetto (come pur postulato da autorevole dottrina),
ovvero nella gravità e durevolezza delle conseguenze dannose
scaturenti dal comportamento illecito?
3) Va dato seguito alla teoria che distingue tra una presunta
"atipicità dell'illecito patrimoniale" rispetto ad una presunta
"tipicità del danno non patrimoniale" (Cass. 15022/2005, secondo la
quale, come si è già avuto modo di ricordare in precedenza, mentre
per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al
danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c.
comporta un'atipicità dell'illecito, eguale principio di atipicità non
può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile che
sarebbe, dunque, tipico in quanto la struttura dell'art. 2059 c.c.
limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti
dalla legge"), o va piuttosto precisato che quello della atipicità
dell'illecito - di cui alla Generalklausel
dell'art. 2043 - è concetto riferibile all'evento di danno,
inteso (secondo la migliore dottrina che si occupa dell'argomento fin
dagli anni 60) come lesione di una situazione soggettiva giuridicamente
tutelata, e giammai come conseguenza dannosa dell'illecito, sì che il
parallelismo con la (pretesa, ma non dimostrata) "tipicità del danno non
patrimoniale" parrebbe confondere, anche rispetto a tale ultima
fattispecie, il concetto di evento di danno con quello di conseguenza
dannosa dell'evento?
4) Deve, ancora, darsi seguito all'orientamento, espresso
da Cass. n. 23918 del novembre 2006, secondo il quale il
dictum di cui alla sentenza a sezioni
unite di questa corte del precedente mese di marzo doveva intendersi
limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al solo ambito
contrattuale, ovvero affermarsi il più generale principio secondo
cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione
tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto
aquiliano?
5) A quale tavola di valori/interessi costituzionalmente
garantita pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima
richiesta risarcitoria a titolo di danno
esistenziale? In particolare, un danno che non abbia riscontro
nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto
alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur postulato e
predicato in sede sovranazionale) di "stato
di completo benessere psico-fisico" può dirsi o meno risarcibile sotto
una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla
salute di tipo non biologico dacché non fondato su lesione medicalmente
accertabile? (la questione trova una sua possibile, concreta
applicazione, tra le altre, nella vicenda dell'uccisione dell'animale di
affezione, di cui sopra si è dato cenno);
6) Quali sono i criteri risarcitori
cui ancorare l'eventuale liquidazione di questo
tertium genus di danno
onde evitare illegittime duplicazioni di poste
risarcitorie? Possono all'uopo soccorrere, in parte qua (come
accade per il danno morale soggettivo) le tabelle utilizzate per la
liquidazione del danno biologico, ovvero è necessario provvedere
all'elaborazione di nuove ed autonome tabelle?
7) Quid iuris, ancora,
in ordine a quella peculiare categoria di danno cd. "tanatologico"
{o da morte immediata), la cui risarcibilità
è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza tanto costituzionale
quanto di legittimità, ma che pare aver ricevuto un primo, espresso
riconoscimento, sia pur a livello di mero obiter
dictum, con la sentenza n. 15760 del
2006 della III sezione di questa corte?
8) Quali sono, in concreto, gli oneri probatori e gli
oneri di allegazione posti a carico del danneggiato che, in giudizio,
invochi il risarcimento del danno esistenziale (il problema si è posto
in tutta la sua rilevanza in fattispecie quali quella dell'uccisione di
un figlio minore: la relativa domanda risarcitoria
è stata, difatti, negata, con riferimento al caso di specie, da
Cass 20987/2007, proprio in relazione ad una
vicenda di uccisione di una giovanissima figlia, per insufficiente
allegazione e prova, da parte dei genitori/attori, della relativa
situazione di danno, diversa da quella relativa al danno morale
soggettivo e da quella psicofisica di danno biologico).
Le sezioni unite sono altresì chiamate a dare conferma (o,
eventualmente, a precisare o modificare), sulla base della propria
stessa giurisprudenza, in ordine ad alcune ulteriori proposizioni, che
possono così sintetizzarsi:
1) il danno patrimoniale è risarcibile ex art. 2043
c.c., quello non patrimoniale secondo il
combinato disposto degli artt. 2043 + 2059
c.c.;
2) la categoria del danno patrimoniale si articola nelle due
sottovoci del lucro cessante e del danno emergente;
3) la categoria del danno non patrimoniale si articola a sua
volta in un sottosistema composto dal danno biologico in senso stretto,
dal danno esistenziale, dal danno morale soggettivo;
4) il danno biologico e il danno esistenziale hanno morfologia
omogenea (entrambi integrano una lesione di fattispecie costituzionali,
quella alla salute il primo, quelle costituite da "valori/interessi
costituzionalmente protetti" il secondo) ma funzioni diversificate
(anche per volontà del legislatore ordinario), con conseguenti
differenze sul piano dei parametri valutativi delle poste
risarcitorie;
5) in particolare, il danno esistenziale attiene alla sfera del
fare a-reddituale del soggetto, e si
sostanzia nella lesione di un precedente "sistema di vita", durevolmente
e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza
dell'illecito;
6) il danno morale soggettivo si caratterizza, invece, per una
diversa ontogenesi, restando circoscritto nella sfera interiore del
sentire, mai destinata all'obbiettiva esteriorizzazione;
7) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo
sono incondizionatamente risarcibili entro i limiti della riserva di
legge di cui all'art. 2059 c.c.;
8) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo
sono risarcibili anche oltre quei limiti se (e solo se) il comportamento
del danneggiante abbia inciso su valori/interessi costituzionalmente
tutelati (e il superamento del limite della riserva di legge vale tanto
per l'una quanto per l'altra categoria di danno, come si legge
testualmente nella sentenza 8828/2003 della S.C.);
9) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo
sono risarcibili se (e solo se) di entrambi il danneggiato fornisca la
prova (anche mediante allegazioni e presunzioni), non esistendo, nel
nostro sottosistema civilistico, "danni
in re ipsa".
PQM
La Corte rimette gli atti del procedimento al Primo
Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite.