Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 31 gennaio 2008, n. 2304
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10
dicembre 2002 P. Caterina proponeva opposizione alla cartella di pagamento n.
071 2001 042257161 emessa dalla Se.ri.t. di Napoli, a seguito di tre verbali di
infrazione al codice della strada, accertate dai VV.UU. di Napoli (A70502779,
A70766318, A70766318), asserendo di non aver ricevuto le relative contestazioni
né la notifica dei relativi verbali.
Il Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di ricevimento di
notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di ricezione "Aimone" e gli
altri due la firma di ricezione "Aimone Antonio - portiere".
Il Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 12381/03 rigettava l'opposizione e
compensava le spese di lite, rilevando che non emergeva dagli atti
l'illegittimità della relativa pretesa sanzionatoria, bensì la legittimità della
stessa, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Amministrazione.
Per la cassazione della decisione ricorre la predetta P. esponendo un solo
motivo: violazione degli artt. 14, ultimo comma, l. 689/1981 e art. 7, terzo
comma, l. 890/1982, art. 139, terzo comma, c.p.c., deducendo che la notifica,
effettuata nelle mani del portiere, è affetta da nullità "là dove non risulti
certificata la previa, vana ricerca delle altre persone abilitate alla consegna
in assenza del destinatario".
Il ricorso è fondato. Ben vero, la notifica al portiere è disciplinata dall'art.
139 c.p.c., per ciò che attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del
destinatario, persona fisica, e dall'art. 7 della l. 890/1982 per quanto
riguarda la notifica a mezzo posta.
L'art. 160 c.p.c. dispone che la notificazione è nulla se non sono osservate le
disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi
è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù del secondo e
terzo comma, dell'art. 139 c.p.c., può essere consegnata in caso di assenza del
destinatario la copia dell'atto da notificare, è tassativa e da tale principio
deriva la nullità della notificazione se nella relata di notifica non è
specificamente indicata la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al
destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell'ordine tassativo
precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di
notifica.
La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario è nulla
qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del
destinatario senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone
abilitate a ricevere l'atto salvo che le parole usate dall'incaricato alla
notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di
ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in luogo del destinatario.
Tale principio ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è
stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione anche per la notificazione
a mezzo di servizio postale (Cass. Sez. Un. n. 1097/2000; Sez. Un. n.
6214/2005).
Orbene, nel caso in esame, il difetto di certificazione, nella relata di
notifica, delle dovute ricerche di altre persone abilitate a ricevere l'atto, in
assenza del destinatario, risulta evidente dall'esame dei relativi avvisi di
ricevimento, in quanto due di essi recano la sola annotazione "Aimone Antonio,
portiere" e l'altra solo "Aimone".
L'assenza dell'intimato esime dell'obbligo di statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; nulla spese.