Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 4 ottobre – 28 novembre 2007, n. 24739
Presidente Vittoria – Relatore Vivaldi
Svolgimento del processo
Motivi della
decisione
Con il primo motivo
il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2043 cod. civ.; art. 360 n. 3 e 5
c.p.c.
Rileva l'erroneità della sentenza che non ha ritenuto applicabile alle società
l'art. 2043 c.c., poiché non è stata "identificata la persona cui attribuire il
comportamento negligente causativo dell'incidente (che potrebbe anche ascriversi
a negligenza di chi aveva utilizzato la vasca ed alle modalità di tale
utilizzazione) e ciò perché il disposto di tale norma obbliga al risarcimento
"colui che ha commesso il danno".
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2051 cod. civ.; art. 360
n. 3 e 5 c.p.c.
Rileva l'erronea interpretazione che il giudice di merito ha dato dell'art. 2051
c.c. statuendo che "la responsabilità sussiste unicamente nella ipotesi in cui
il danno sia cagionato dalla cosa medesima, per sua intrinseca natura o per
l'insorgenza in essa di agenti dannosi e non dal comportamento di terzi".
Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, costituendo l'ipotesi
disciplinata nell'art. 2051 c.c., ipotesi specifica di responsabilità rispetto
alla generale responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.
Il motivo è fondato.
Non v'è dubbio che, per le caratteristiche della fattispecie concreta, ricorra
l'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c.
A tal fine deve rilevarsi che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod.
civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo ed, ai
fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra
la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e
senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un
obbligo di vigilanza.
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i
casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo
causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno
che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento,
assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei
casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un
elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e
per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un
terzo o della stessa vittima (Cass. 6.2.2007 n. 2563; Cass. 9.11.2005 n. 21684).
Nella specie è rimasto provato che la vasca da bagno, in cui si è verificato
l'evento lesivo, era stata destinata anche a doccia con la installazione in alto
ed in forma fissa del diffusore per doccia, senza che fosse minuta di alcun
presidio di sostegno, quale una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un
tappetino antiscivolo.
Ne consegue che l'evento dannoso si presenta in sé come fatto reso possibile, e
così causato, dalla predisposizione della vasca da bagno ad essere impiegata
anche come vano di doccia, senza, tuttavia, essere stata dotata degli
indispensabili presidi antiscivolo e di sostegno.
Da questi dati di fatto, che caratterizzano la fattispecie concreta, discende la
configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. della struttura
alberghiera, per il rapporto di custodia esistente tra il responsabile e la cosa
che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in
sé l'eventuale violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del
custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo
causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad
un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e
dell'inevitabilità.
Ed a tal fine, sotto il profilo dell'onere della prova, in ordine al nesso
causale, mentre l'attore ha provato la sussistenza del nesso eziologico tra la
cosa e l'evento lesivo, la convenuta non ha in alcun modo provato l'esistenza
del caso fortuito.
Il primo motivo resta assorbito.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata,
anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di C.
PQM
La Corte accoglie il
secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il primo. Cassa e rinvia anche per
le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Cagliari.