Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 4 ottobre – 28 novembre 2007, n. 24739

Presidente Vittoria – Relatore Vivaldi

Svolgimento del processo
b conveniva, davanti al tribunale di x, la s.r.l. c chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti durante la sua permanenza presso l'hotel , di proprietà della società convenuta.
Rilevava che, nell'estate del 1997, durante la sua permanenza presso tale albergo, facendo la doccia all'interno della camera nella quale alloggiava, era scivolato nella vasca da bagno "urtandone rovinosamente i bordi ed arrecandosi gravissimi danni".
Motivava la sua domanda sottolineando che la doccia era sprovvista di maniglie di appoggio o tappetino antiscivolo e che tali difetti, uniti alla scivolosità del fondo della vasca, erano stati la causa della rovinosa caduta.
Si costituiva la società convenuta che contestava la propria responsabilità sostenendo che la responsabilità del fatto doveva ascriversi all'attore, il quale aveva destinato ad uso di doccia la vasca da bagno, senza richiedere il tappeto antiscivolo.
Con sentenza in data 8.11.2002 il tribunale accoglieva la domanda.
Avverso la sentenza proponeva appello la società censurando la sentenza per avere affermato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., non applicabile alla specie, non essendo stata ravvisata colpa da addebitarsi a taluna persona fisica.
La Corte d'Appello di - sezione distaccata di Sassari, accoglieva l'impugnazione ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti della s.r.l. c.
Rilevava, in particolare, che nella fattispecie il sinistro era stato addebitato a "deficienza di attrezzatura dell'apparato", ragion per la quale era più corretto il richiamo all'art. 2051 c.c. relativo al danno da cose in custodia, che all'art. 2043 c.c.
Concludeva, quindi, che tale tipo di responsabilità "sussiste unicamente nelle ipotesi in cui il danno sia cagionato dalla cosa medesima, per sua intrinseca natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, e non dal comportamento dei terzi"; con la conseguenza che, nella specie, non era ravvisabile alcuna responsabilità della società che gestiva l'albergo.
Ha proposto ricorso per cassazione il Bona affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la società C.
 

Motivi della decisione
 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2043 cod. civ.; art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Rileva l'erroneità della sentenza che non ha ritenuto applicabile alle società l'art. 2043 c.c., poiché non è stata "identificata la persona cui attribuire il comportamento negligente causativo dell'incidente (che potrebbe anche ascriversi a negligenza di chi aveva utilizzato la vasca ed alle modalità di tale utilizzazione) e ciò perché il disposto di tale norma obbliga al risarcimento "colui che ha commesso il danno".
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2051 cod. civ.; art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Rileva l'erronea interpretazione che il giudice di merito ha dato dell'art. 2051 c.c. statuendo che "la responsabilità sussiste unicamente nella ipotesi in cui il danno sia cagionato dalla cosa medesima, per sua intrinseca natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi e non dal comportamento di terzi".
Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, costituendo l'ipotesi disciplinata nell'art. 2051 c.c., ipotesi specifica di responsabilità rispetto alla generale responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.
Il motivo è fondato.
Non v'è dubbio che, per le caratteristiche della fattispecie concreta, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c.
A tal fine deve rilevarsi che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo ed, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. 6.2.2007 n. 2563; Cass. 9.11.2005 n. 21684).
Nella specie è rimasto provato che la vasca da bagno, in cui si è verificato l'evento lesivo, era stata destinata anche a doccia con la installazione in alto ed in forma fissa del diffusore per doccia, senza che fosse minuta di alcun presidio di sostegno, quale una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un tappetino antiscivolo.
Ne consegue che l'evento dannoso si presenta in sé come fatto reso possibile, e così causato, dalla predisposizione della vasca da bagno ad essere impiegata anche come vano di doccia, senza, tuttavia, essere stata dotata degli indispensabili presidi antiscivolo e di sostegno.
Da questi dati di fatto, che caratterizzano la fattispecie concreta, discende la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. della struttura alberghiera, per il rapporto di custodia esistente tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in sé l'eventuale violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ed a tal fine, sotto il profilo dell'onere della prova, in ordine al nesso causale, mentre l'attore ha provato la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, la convenuta non ha in alcun modo provato l'esistenza del caso fortuito.
Il primo motivo resta assorbito.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di C.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il primo. Cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Cagliari.