| SENTENZA N. 627 DEL 14/01/2008 |
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| PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA
– PROVA DELLA TEMPESTIVITA’ |
Pronunciando su questione di massima di
particolare importanza in tema di prova di notificazione a mezzo
posta (ricevuta o timbro), le S.U. hanno affermato i seguenti
principi di diritto:
“ - la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai
sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale
l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto
compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio
e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;
- l’avviso non allegato al ricorso e non depositato
successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione (art. 379 c.p.c.), ma prima che abbia inizio la
relazione prevista dal primo comma, ovvero fino all’adunanza
della corte in camera di consiglio (art. 380 bis c.p.c.), anche
se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi
dell’art. 372, secondo comma c.p.c.;
in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento e in
mancanza di esercizio di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo
consentita la concessione di un termine per il deposito e non
ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione
ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
- il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza
in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso
in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito
dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso,
secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, l. n. 890 del
1982”. |
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| Testo Completo: |
Sentenza n. 627 del 14 gennaio 2008 (Sezioni
Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci) |
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