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Cassazione –
Sezione terza civile – sentenza 3 dicembre 2007 – 10 gennaio 2008, n. 255
Presidente
Varrone – Relatore Lanzillo
Pm Salvi –
conforme – Ricorrente Padana Assicurazioni Spa ed altro – Controricorrente
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(Inail)
Svolgimento
del processo
Bernardino Ferrara ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Messina
Santo Sgrò, la s.p.a. Mediterranea Raffineria Siciliana e la s.p.a. Padana
Assicurazioni, esponendo che il 15.9.1986, mentre lavorava allo scarico di
materiali dal cassone di un autocarro della s.r.l. Rendelin, di cui era
dipendente - autocarro fermo in sosta nella sede della Raffineria
Mediterranea - il mezzo era stato violentemente investito da un'autovettura
di proprietà della Raffineria, condotta dallo Sgrò, dipendente della stessa,
e coperta da polizza assicurativa della Padana Ass.ni. In conseguenza
dell'urto, egli aveva sbattuto violentemente il capo per terra, riportando
lesioni. Ha chiesto pertanto il risarcimento di tutti i danni subiti.
La CTU esperita nel corso del giudizio ha accertato che il Ferrara aveva
riportato trauma cranico-cervicale, con frattura delle ossa del naso e delle
ipofisi spinose, da cui erano derivati postumi permanenti invalidanti nella
misura del 6-8%.
Nel giudizio è intervenuto l'Inail, sede di Milazzo, che ha chiesto la
condanna dei convenuti al rimborso della somma di L. 128.441.903, oltre agli
interessi legali, ai sensi degli artt. 1916 e 2054 cod. civ., somma che
aveva erogato al Ferrara quale indennizzo per l'infortunio sul lavoro.
Con sentenza n. 341 del 2000 il Tribunale, dichiarata la esclusiva
responsabilità dello Sgrò, ha condannato i convenuti a pagare all'attore la
somma di L. 51.977.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in
risarcimento dei danni biologici da invalidità temporanea e permanente e dei
danni non patrimoniali. Li ha altresì condannati a rimborsare all'Inail
l'intera somma da esso richiesta.
La Padana e l'Agip Petroli, subentrata alla Raffineria Mediterranea, hanno
proposto appello, chiedendo la riduzione delle somme liquidate in favore del
Ferrara e dell'Inail. Quanto a quest'ultimo, hanno rilevato che la rendita
da esso corrisposta al danneggiato, capitalizzata in L. 122.492.728, era
stata determinata sulla base di una percentuale di invalidità permanente pari
al 22%, di gran lunga superiore a quella accertata dal CTU nel corso del
giudizio civile di risarcimento dei danni, ed era diretta a risarcire anche
l'incapacità lavorativa generica conseguita all'incidente, venendo a
comprendere parte della somma versata al Ferrara in risarcimento del danno
biologico.
La Corte di appello di Messina - con sentenza 17-aprile 30 giugno 2003 n. 282
- ha ridotto ad Euro 12.249,04 la somma spettante al danneggiato in risarcimento
dei danni biologici e morali, mentre ha confermato la sentenza del
Tribunale, quanto alla somma spettante all'Inail.
Con atto notificato il 13 marzo 2004 la Padana Ass.ni ha proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza di appello, per un unico motivo, illustrato da
memoria. Al ricorso ha aderito l'Agip Petroli con ricorso incidentale.
L'Inail resiste ad entrambe le impugnative con controricorso.
Motivi della
decisione
Va disposta la riunione dei due ricorsi, di uguale
contenuto, proposti dalla Padana Ass.ni e dell'Agip Petroli.
La Padana Assicurazioni denuncia la violazione degli artt 2043, 2057 e 1916
cod. civ., in relazione agli art. 10, 11 e 74 del d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124, poiché la Corte di appello avrebbe attribuito all'Inail una somma
eccedente l'effettivo importo del risarcimento spettante all'infortunato,
disattendendo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'Inail non può
rivendicare una somma superiore a quella effettivamente spettante al
danneggiato a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, così come
determinata nell'apposito giudizio civile, fermo restando che l'Istituto non
può in alcun modo rivalersi sulle somme liquidate in risarcimento dei danni
biologici e dei danni morali.
Nella specie, il giudice civile - sulla base dell'esito della CTU - ha
accertato e liquidato una percentuale di inabilità permanente non superiore
all'8%. La somma richiesta dall'Inail con riferimento ad una percentuale di
invalidità del 20%. doveva essere pertanto ridotta entro i limiti del
risarcimento spettante in sede civile.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso,
sollevata dall'Inail per il fatto che il motivo di impugnativa sarebbe
difforme dalle domande proposte nella comparsa di costituzione in primo
grado, ove la Padana Ass.ni ha espressamente chiesto al giudice di decurtare
le somme dovute all'infortunato di quanto spettante all'Inail
La ricorrente non contesta, infatti, il diritto dell'Inail di proporre l'azione
di rivalsa, ma solo l'entità della somma di cui può chiedere la restituzione:
entità che non era nota alla Padana Ass.ni, allorché ha per la prima volta
formulato le sue domande, essendo l'Istituto intervenuto in causa
successivamente.
Nel merito, il motivo è fondato.
La Corte di appello ha liquidato l'intera somma richiesta dall'Inail -
erogata dall'Istituto all'infortunato quale indennizzo per l'incidenza
dell'invalidità sulla sua capacità lavorativa - senza previamente stabilire
quale somma sarebbe spettata allo stesso in risarcimento dei danni
patrimoniali, in applicazione dei principi di diritto civile, relativi al
risarcimento di tal genere di danno, come se i criteri di liquidazione del
diritto civile e quelli stabiliti dalla normativa in tema di assicurazioni
sociali contro gli infortuni sul lavoro venissero completamente a coincidere.
In realtà detti criteri non coincidono, né concettualmente - quanto al tipo
di danno patrimoniale risarcibile in sede civilistica (tendenzialmente, solo
l'incapacità lavorativa specifica, oltre alle spese vive) - né quanto alle
modalità di calcolo delle percentuali di invalidità, che sono diverse,
nell'una e nell'altra sede; né, quindi, quanto alla misura dell'incidenza
dell'invalidità sull'attitudine al lavoro, misura che nella specie è molto
diversa, essendo stata accertata (peraltro, in base a criteri diversi) in una
percentuale dell'8% nel giudizio civile, e del 20% in sede Inail.
Fermo restando, pertanto, che l'Inail non può aggredire le somme liquidate
al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni
biologici - in virtù della nota giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenze n. 319 del 1989, n. 356 del 1991 e n. 485 del 1991) - il giudice
può accogliere l'azione di rivalsa dell'Inail (si tratti dell'azione diretta
e immediata di regresso, di cui agli art. 10 e 11 d.p.r. 1124 del 1965, o
dell'azione in surroga di cui all'art. 1916 cod. civ.) solo entro i limiti
della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni
patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni,
in base alle norme del codice civile.
Questa Corte ha già avuto occasione di decidere che, in tema di azione di
regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l'infortunato e
l’istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento. E'
però tenuto al pagamento nei confronti dell'Inail solo entro i limiti dei
principi che informano la responsabilità civile per il danno subito dal lavoratore.
Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il predetto danno
civilistico (ai sensi degli artt. 2056 cod. civ. e 1223 ss. cod. civ.), anche
in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio,
che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell'Inail, senza
entrare nel merito della valutazione effettuata dall'Istituto a mezzo dei
suoi sanitari ai fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se
l'importo richiesto dall’Istituto rientri o meno nel predetto limite (Cass.
civ. 9 agosto 2006 n. 17960).
Nella specie la Corte di appello ha liquidato all'Inail l'intera somma
richiesta, senza compiere alcun accertamento circa il danno patrimoniale
risarcibile in sede civile.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte
di appello di Messina, in diversa composizione, affinché decida la vertenza
uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Il ricorso incidentale adesivo dell'Agip Petroli va dichiarato inammissibile,
poiché la procura speciale è stata invalidamente rilasciata in calce alla
copia notificata del ricorso, mentre, in virtù del tassativo disposto
dell'art. 83, comma 3, cod. proc civ., nel giudizio di cassazione -
diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito - la
procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti
diversi dal ricorso o dal controricorso (Cass. civ. Sez. II, 30 luglio 2007
n. 16862; Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2007 n. 13086).
PQM
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e
dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia
la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, la quale
deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
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