IN       NOME     DEL     POPOLO    ITALIANO

TRIBUNALE  DI   ROMA    SEZIONE    DISTACCATA DI OSTIA

N. RG. 111-03

REPUBBLICA     ITALIANA

Il   Giudice   dott. cons.   Massimo Moriconi 

 nella   causa

tra

A. B. e I. B. in proprio e nella qualità A. B. di esercente la potestà su J. B.  (avv.Mario Caligiuri) attore

E

B. D. (avv.Paolo Di Feo)                                     convenuto

                       E

S. S. (avv.ti Giuliano e Barbara Ciannella)   convenuto

                  

                      E

Compagnia Assicuratrice spa Unipol in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.R B)

 convenuta

 

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 20.12.2007 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

 

S  E  N  T  E  N  Z  A

 

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

le domande degli attori, sono risultate, nella misura infra illustrato, fondate.

Va rigettata l'eccezione della compagnia assicuratrice relativa alle dedotta  inoperatività della polizza assicurativa in quanto eccezione inammissibile perché assolutamente tardiva. Nulla ha eccepito in proposito la compagnia assicuratrice né nella comparsa di costituzione ne nel termine assegnatogli ai sensi dell'articolo 180 cpc.

Tale eccezione è stata sollevata solo nella memoria ex articolo 183, che per quanto autorizzata dal Giudice, diversamente da quanto sostiene il D., non consente che siano sollevate per la prima volta eccezioni proprie quale è quella in questione.

La tesi dei convenuti è che alle soglie del terzo millennio debba essere ritenuto ragionevole ed accettabile che dei medici, che si deve presupporre dotati di un bagaglio di normali competenze medico-sanitarie, non possano essere in grado di diagnosticare e provvedere di conseguenza in ordine alla comparsa di sintomi premonitori di un'appendicite acuta.

E che pertanto una persona, nella specie la piccola J., possa rischiare la vita com'è accaduto, per tale incapacità di diagnosi.

Non vi è chi non vede che si tratta di tesi indifendibile.

Giustamente il consulente tecnico nominato dal Giudice ha accertato con relazione e valutazioni immuni da errori o vizi tecnico-logico-giuridici, la grave carenza di diligenza e competenza dei due medici, che ciascuno per suo conto, hanno errato nel non assumere adeguate condotte in ordine alle prestazioni che erano state loro richieste.

Il fatto che due medici abbiano errato sulla stessa situazione è invero fatto che fa riflettere.

Fra le opzioni possibili chi scrive propende per la diffusione di non adeguate professionalità (il che non significa necessariamente che se quel medico si applica non sia un bravo medico ma che la fretta, i mille impegni che si assumono, la stanchezza, le diagnosi telefoniche tanto invalse ed altri fattori devianti spesso impediscono il corretto svolgimento della professione, e non solo di quella medica).

In particolare i due medici non sono stati in grado di diagnosticare la appendicite acuta in atto, di ravvisare la necessità dell'immediato ricovero in vista del necessario intervento chirurgico, e con tale condotta hanno ritardato l'adozione dei necessari e tempestivi provvedimenti che avrebbero evitato alla J. l'effettuazione della laparatomia di urgenza in peritonite perforata; con tutte le complicazioni ed il più problematico delcoro successivo con infezioni e quant'altro e necessità di nuovo intervento chirurgico.

Diversamente da quanto i due medici assumono nei loro atti, si è trattato di condotte superficiali e imperite (meglio: negligenti), il risultato è uguale, si tratta di un evento ordinario, comune, nel quale la colpa è sempre rilevante, quale che ne sia l’intensità, le visite non sono state condotte con il dovuto approfondimento, come lamentato dai genitori e confermato, quanto al S., da testimone oculare presente alla visita.

Risulta che i medici si sono limitati a prescrivere dei farmaci (per il D. è documentato), errando manifestamente e scambiando colposamente i sintomi dell'appendicite acuta per mere forme influenzali gastroenteriche.

Si condividono dalla A alla Z le considerazioni svolte dal consulente del Giudice dottor Antonello Pastorini.

È importante sottolineare che nelle stesse note alla consulenza d'ufficio depositate per conto del dottor S. il consulente di parte concorda nella necessità per il medico di perseguire l'obiettivo sostanziale di ridurre il più possibile la percentuale di laparatomie negative successive a diagnosi preoperatorie di appendicite acuta; e tuttavia al fine di scongiurare la comparsa di complicanze settiche e perforative può giustificare l'ampliamento dell'indicazione all’appendicectomia anche al prezzo di elevare in percentuale le laparatomie negative.

Il dottor G, consulente di parte (S.), redige una relazione che conferma la responsabilità del medico, là dove individua nell'appendice acuta un'emergenza chirurgica addominale fra le più comuni, con alta incidenza nella popolazione ed in particolare nei bambini. Illustra i sintomi, che al 95% sono dolori addominali febbre elevata nausea e vomito. Difficoltà alle modificazioni posturali che provocano vivo dolore (così CTP G).

Tutti i sintomi da cui era afflitta la bambina e ovviamente dai genitori ben riferiti e illustrati ai medici convenuti (sarebbe davvero singolare il solo ipotizzare che dei genitori preoccupatissimi per le condizioni della adorata figlia non riferiscano con dettaglio al medico intervenuto al capezzale della stessa tutto ciò che è a loro diretta e personale conoscenza e che può essere utile alla miglior diagnosi e cura).

E proprio per cercare di nascondere la palese  ed inescusabile responsabilità del medico il consulente di parte si avventura proprio in tale insostenibile ipotesi (di cui non ha peraltro alcuna personale conoscenza).

Per quanto riguarda il dott. S. è provato (cfr. testimonianza) che non è stata neanche tentata la classica manovra del rimbalzo, ritenuta un utile elemento di conferma (oltre che dal CTU) dallo stesso dottor G.

Entrambi i medici hanno omesso di prescrivere esami ed analisi limitandosi a prescrivere farmaci e paliativi.

Nonostante che i sintomi che presentava la bambina erano assolutamente significativi ed ingravescenti.

La responsabilità del dott.D. è ancora più manifesta e agevole da dimostrare, perché e ancor più vistosa.

Il sanitario visitava la bambina nel tardo pomeriggio del 31.1.2001 quando i sintomi (quasi una settimana dall'insorgenza dell'appendicite) della peritonite erano eclatanti come dimostra il fatto che appena in data 1.2.2001 in sede ospedaliera (Ostia) i gravi e chiari sintomi della patologia venivano riscontrati, con immediati provvedimenti e trasferimento in altro nosocomio dov'era disponibile un posto letto urgente, per l'intervento chirurgico.

Il D. si limitava in occasione della visita a prescrivere - in modo del tutto inappropriato-  una terapia medica come da sua ricetta in atti.

L'affermazione del predetto di aver prescritto esami di laboratorio non è riscontrata.

Si tratta di condotte negligenti  dei medici, concretantisi in omissioni di condotte assolutamente esigibili secondo ordinari protocolli di medicina generale in presenza di determinati sintomi quali quelli esposti.

I danni così come evidenziati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli subiti dalla minore, ed in particolare la necessità di una resezione più ampia delle strutture anatomiche della bambina e un atto chirurgico indubbiamente più complesso e indaginoso, con decorso successivo complicato da infezione e da deiescenza della ferita chirurgica per la quale la bambina era nuovamente sottoposta in data 21.2.2001 ad intervento chirurgico in anestesia generale per tolette della ferita cutanea.

Dal punto di vista estetico gli esiti cicatriziali prodotti da questo intervento, nel modo e condizioni praticato, costituiscono un danno estetico ben maggiore della classica cicatrice da taglio iliaco tradizionale, con una grave pregiudizio estetico, in particolare considerandosi il sesso e l'età di J. (giustamente è stata messa in evidenza l’abitudine dei giovani di andare in giro a pancia scoperta).

Si condivide l'opinione del consulente circa l'assenza di ulteriori danni permanenti (a parte quello estetico) trattandosi, quanto alle affermazioni del consulente di parte attrice circa un presunto indebolimento della parete addominale di affermazioni erronee e prive di fondamento.

Il danno biologico di natura estetica che ha subito la J. non è di poco conto, considerando che si tratta di una ragazzina che in prospettiva potrà soffrire e subire una limitazione grave della sua vita di relazione per dover esporre la brutta cicatrice che le segna l’addome (ovvero per non scoprirsi) in tutte le circostanze in cui la parte è scoperta (e visto il costume attuale delle giovani, occorre dire, ciò accadrà spesso, oltre che nelle occasioni valide per qualunque persona).

Si reputa equo attribuire eguale importo a ristoro delle sofferenze, dei dolori  e dello stress (aggiuntivi a quelli ordinari per un evento naturale) subite dalla bambina a causa della condotta dei medici convenuti; che vanno condannati in diversa misura secondo il diverso grado di responsabilità (il D. ha la responsabilità maggiore essendo ancor meno scusabili i suoi errori visto il progredire dei sintomi).

Alla minore  spetta quindi la somma (omnicomprensiva, anche di interessi, già inseriti) di €.32.000,00 per danni (solo di natura biologica e morale) alla persona.

Ed invero va evidenziato che la J. ha subito a seguito dell’evento:

Ø     invalidità temporanea 100% di gg.25

Ø     invalidità temporanea 50% di gg.10

Il risarcimento che gli compete a titolo di danno biologico e morale ammonta a:

Ø     invalidità temporanea assoluta=  €. 1.000,00

Ø     invalidità temporanea parziale= €. 200,00

Ø     invalidità permanente= €. 15.000,00

Ø     danno morale (sicuramente spettante, trattandosi di fatto astrattamente configurante il reato di lesioni colpose, nell’irrilevanza della presenza o meno di querela) per le sofferenze patite dal danneggiato: €.15.000,00

In applicazione dei principi enunciati nel ‘95 dalla Suprema Corte, che lasciano ampio spazio anche a diversi criteri applicativi purché coerenti al fine di evitare duplicazioni risarcitorie ed ingiustificati arricchimenti del danneggiato,  si ritiene che possano essere concessi ed applicati gli interessi legali – spettanti sulla base del notorio-  sulle somme rivalutate a fare tempo dalla data mediana fra il fatto e la sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e distratte come da richiesta.

La compagnia assicuratrice si è opposta, senza valida ragione, ad assicurare la garanzia contrattuale e va pertanto condannata al rimborso delle spese di causa a favore del D.

Non si ritiene di estendere la manleva, considerata la disposizione di cui all’art.17 della polizza in ordine alla quale il D. non ha assunto alcuna precisa posizione, alla condanna alle spese.

La sentenza  è per legge esecutiva.

P.Q.M.

domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

Ø     CONDANNA B. D. e S. S. al risarcimento dei danni causati a J.  e per l’effetto condanna i predetti al pagamento in favore di A. B. nella qualità di esercente la potestà sulla minore della complessiva somma di  €.32.000,00  oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; limitando la condanna del S. ad un terzo della somma;

Ø     RIGETTA la domanda degli attori di risarcimento danni in proprio;

Ø     CONDANNA la Compagnia Assicuratrice spa Unipol in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere indenne B. D. dalla condanna che precede nella misura di spettanza;

Ø     CONDANNA B. D. e S. S. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell’ avv. Mario Caligiuri, antistatario, in complessive €. 12.500,00 di cui  €.2.500,00 per spese (anche di CTU) oltre IVA e CAP;

Ø     CONDANNA la Compagnia Assicuratrice spa Unipol al pagamento delle spese in favore di B. D. liquidandole in complessivi €.1.500,00 oltre IVA e CAP.

Ø     SENTENZA esecutiva.-               Ostia lì 20.12.2007

                                              Il Giudice

                 dott.cons.Massimo Moriconi

 

 

 

 

 

 

 

 

proc.n.111-03

 

TRIBUNALE  DI ROMA    SEZIONE  DISTACCATA  DI OSTIA

                            ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

La causa è pressoché matura per la decisione e va pertanto provveduto di conseguenza fissando l’udienza per la decisione.

A tale udienza il consulente riferirà oralmente ed a verbale sul seguente quesito:

se a seguito dell’evento subito, così come eziologicamente esposto dal CTU, e di cui alla relazione, la B  subisca il rischio di un aumento delle probabilità di limitazioni, pregiudizi e difficoltà nella procreazione.

P.Q.M

a scioglimento della riserva,

·          RIMETTE le parti davanti a sé all’udienza del 20.12.2007 h. 12.00 per la comparizione del CTU per quanto sopra  e per le conclusioni e per la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies cpc con termine per eventuali note autorizzate ai sensi degli artt.170 ultimo comma e 175 cpc, fino a dieci giorni prima.

·          AUTORIZZA le parti a presenziare – volendo -  con i loro consulenti di parte.  

FARE AVVISI anche al CTU (ed a cura della parte più diligente anche a mezzo fax o phono).

Ostia lì 5.9.2007                                     Il Giudice

                                             dott.cons.Massimo Moriconi