INCONTRO DI STUDIO

 

LE ESECUZIONI NELLA RECENTE RIFORMA – ASPETTI VECCHI E

NUOVI DELLA FASE DEL PROCESSO NELLA QUALE SI REALIZZA IL DIRITTO

 

OSTIA, 21 SETTEMBRE ore 15,30  – 22 SETTEMBRE ore 9,30

 

AULA CONGRESSI STABILIMENTO VENEZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lo scopo di questa relazione è di evidenziare gli aspetti positivi e quelli negativi o problematici delle recenti riforme, senza pretesa di completezza, vista la grande estensione della normativa coinvolta, ma tentando di favorire riflessioni utili che consentano agli operatori del diritto di governare meglio il vasto tema, invero non sempre adeguatamente conosciuto e valorizzato, delle esecuzioni, che ingiustamente scontano questa reputazione di margine, quasi come se quella dell’esecuzione fosse una fase secondaria del processo, priva di aspetti tecnico giuridici meritevoli di considerazione.

Al contrario, dal punto di vista sostanziale l’esecuzione è il luogo dove si realizza, quando non volontariamente adempiuto, lo iussum contenuto nel titolo, giudiziale e non, dove è stato consacrato o riconosciuto il diritto; fase che dal punto di vista procedurale presenta complessità e aspetti teoretici sicuramente di rilevanza non inferiore a quelli della cognizione.

Le esecuzioni, non bisogna dimenticarlo, dovrebbero consentire la realizzazione del diritto del creditore o dell’avente diritto nel minor tempo possibile ed evitando non necessari sacrifici per il debitore.

Si cercherà di analizzare, in riferimento a taluni degli aspetti innovativi più significativi delle recenti riforme,  in quali modi si è tentato da parte del legislatore di raggiungere tali obiettivi, quali siano i pregi ed i limiti degli interventi correttivi e le prassi virtuose (c.d.best practices) poste in essere, già prima delle innovazioni legislative ovvero nonostante tali innovazioni, da parte dei tribunali ed in particolare della Sezione Distaccata  di Ostia.

Le novità normative sono inserite in neretto.

INDICE SOMMARIO

 

a) le esecuzioni mobiliari   b)  le esecuzioni mobiliari presso terzi  c) beni impignorabili  d) la conversione e) le opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo e la sospensione del titolo esecutivo e dell’esecuzione f) l’intervento, la fase della distribuzione e le controversie distributive g) i mutui fondiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) LE ESECUZIONI mobiliari

Art.492 cpc

[I]. Salve le forme particolari previste nei capi, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
[II]. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
[III]. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
[IV]. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
[V]. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
[VI]. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
[VII]. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
[VIII]. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore
.
[IX]. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

 

Art. 515                 

Cose mobili relativamente impignorabili.

omissis
[III]. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro

 

art. 520

Custodia dei mobili pignorati.

[I]. L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito

e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento . Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.
[II]. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo delle disposizioni per l'attuazione del presente codice .

 

art.521     

Nomina e obblighi del custode.

[I]. Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, nè il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
[II]. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
[III]. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
[IV]. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593
[V].Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano .

 

art.538 cpc         

Nuovo incanto

[I]. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

 

Le modifiche apportate dalla recente legislazione  e sopra riportate non sono tali da migliorare in modo significativo l’efficacia dell’espropriazione mobiliare.

Al contrario c’è da chiedersi se le innovazioni non siano inutili o addirittura fonte di complicazioni e intralci.

I dubbi maggiori consistono in quale concreto apporto possano avere per la realizzazione coattiva del credito gli inviti che l’Ufficiale Giudiziario può rivolgere al debitore per accertare l’esistenza di altri e diversi cespiti pignorabili, le indagini presso le banche dati, le ispezioni dei libri contabili del debitore  e via dicendo.

Personalmente temo che tutte queste possibilità siano solo perdite di tempo, motivi di contestazioni e opposizioni, ma che i risultati concreti siano destinati ad essere pressoché nulli.

Alcuni degli interventi sono inoltre sicuramente dannosi.

 

In particolare la norma che prevede, con la nomina dell’IVG, l’immediato asporto dei beni pignorati,  è, di regola, fonte di grave pregiudizio per tutti i soggetti della procedura.

Le conseguenze dell’applicazione delle nuove disposizioni sono apparse subito evidenti:

aumento dei costi dell’esecuzione per il creditore procedente; danno irreparabile al debitore che non sarà più interessato al pagamento rateale finora ampiamente praticato in questo Ufficio con soddisfazione generale (al 95 % dei casi) di creditori e debitori, con integrale pagamento di capitale interesse e spese al termine del pagamento rateale concesso;  mancata vendita nella generalità dei casi o vendita a nummo uno.

A tale riguardo vale di evidenziare quanto argomentato e disposto dal Dirigente dell’Ufficio Esecuzione della Sezione di Ostia in merito a questo argomento ed i provvedimenti correttivi, al fine di evitare l’immediato asporto, adottati con disposizione di carattere generale del 24.4.2006 pubblicata sul sito della Sezione www.sezioneostia.tribunale.roma.it 

                                                                omissis

  Presso l’intestato Tribunale era in uso (cfr.allegati infra), fino all’entrata in vigore della l.24.2.2006 n.52, un sistema che consentiva, attraverso la fissazione elastica delle date di vendita, differibili attraverso comprovati pagamenti rateali da parte del debitore, governati e controllati dall’Ufficio, la soddisfazione quasi integrale delle istanze dei creditori procedenti, senza necessità di pervenire realmente né all’asporto del compendio pignorato né alle vendite, con soddisfacenti risultati, come il grafico che segue attesta.

Tale sistema, praeter legem, e quindi legittimo, proprio per gli ottimi risultati che consentiva di conseguire, ha incontrato pressoché unanime consenso da parte di tutti i soggetti interessati ed in particolare dei creditori procedenti e dei debitori. Ciò in un ambito in cui, come è notorio, attese le caratteristiche e l’evoluzione della società italiana, la vendita di cose usate, spesso di modestissimo valore intrinseco, si risolve in una  vana quanto onerosa procedura destinata all’estinzione per mancanza di vendita, o , che è lo stesso, con un’acquisizione di modestissime somme ricavate dalla vendita stessa. Con il che il creditore subisce il danno (mancato introito di quanto gli spetta) e la beffa (di avere speso somme per l’esecuzione).

Il sistema in uso presso l’Ufficio, che conta sulla condivisione da parte dei creditori, produce di regola il pagamento (sia pure rateale) integrale delle somme dovute dal debitore e dimostra che nella stragrandissima percentuale dei casi si è in presenza di debitori che non POSSONO pagare piuttosto di debitore che  non VOGLIONO pagare, e che è sufficiente consentire ad essi debitori forme e modalità che li mettano in condizioni di pagare affinché i debitore paghino.

 Inoltre alla fine dei pagamenti rateali il Giudice calcola l’importo delle spese e degli interessi che il debitore provvedere a versare ed il creditore riceve integrale soddisfazione dei suoi crediti così come il debitore evita l’onta dell’asporto dei suoi beni ed il danno di vedersi sottratti beni che per lui hanno un valore, spesso affettivo e simbolico, a prescindere da quello reale.

La prima interpretazione che è stata data alle norme di cui alla  l.24.2.2006 n.52 ha fatto ritenere che tale sistema non potesse sopravvivere, tanto che lo scrivente per porre rimedio agli esiti infausti che derivano dalla applicazione pedissequa della legge  dettava la nota  del 6.3.2006 che segue. Ed invero ritenendo automatici ed imprescindibili custodia del compendio in capo all’IVG ed immediato asporto dei beni pignorati (art. 521 cpc) consegue il venire meno di ogni possibilità (ed interesse) per il debitore di effettuare pagamenti che non siano immediati, integrali e solutori. Per cui se non è, come di regola non è,  in grado di pagare, non pagherà comunque, perderà i beni ed il creditore rimarrà nella pressoché assoluta totalità dei casi insoddisfatto per gli esiti disastrosi della vendita.

Con gli effetti e gli esiti nefasti (sia per il debitore che per il creditore) supra menzionati.

A ben vedere però le norme in oggetto possono trovare altra, diversa e migliore interpretazione.

A mente dell’art.534 cpc il Giudice dell’Esecuzione che debba effettuare la vendita ai pubblici incanti di beni mobili ne affida l’esecuzione al cancelliere  all’ufficiale giudiziario o ad un istituto all’uopo autorizzato (I.V.G.).

Secondo l’art.521 u.c.  cpc il Giudice quando è depositata l’istanza di vendita dispone la sostituzione del custode nominando l’Istituto di cui al primo comma dell’art.534 cpc.

L’interpretazione secondo cui  in base al combinato disposto di tali norme il Giudice debba necessariamente nominare custode l’IVG, con quanto ne consegue, non è univoca e non è condivisibile.

Ed invero la legge consente al Giudice, e ciò è innegabile vista l’innegabile vigenza dell’art.534 cpc, espressamente richiamato dal nuovo testo dell’art.521 cpc, di incaricare per la vendita soggetti diversi dall’I.V.G.

Nel caso in cui il Giudice incarichi della vendita l’Ufficiale Giudiziario (o il cancelliere), come consentito da tale norma, è possibile mantenere la custodia in capo al debitore, salvo disporsi diversamente a mente ed in conformità dell’art.520  cpc, ove di ragione.

Dall’esame di tali norme si potrebbe opinare che  laddove il Giudice abbia invece ritenuto di affidare all’IVG le operazioni di vendita sarebbe, ma solo in questo caso, vincolato ad affidare, dopo l’istanza di vendita, la custodia allo stesso IVG (arg.ex art.521 ultimo comma cpc come modificato dalla legge 52/2006).

Si tratta  di un’interpretazione incoerente e pertanto erronea e non condivisibile.

Ed invero non si comprende perché se a vendere sia delegato ad es. l’Ufficiale Giudiziario la custodia del compendio possa essere, in mancanza di opposizione da parte del creditore procedente, affidata e mantenuta, anche dopo l’istanza di vendita, al debitore e, viceversa, nel caso di vendita affidata all’IVG questo non possa accadere.

L’esigenza (di rango costituzionale) di trattare, normativamente, in modo conforme situazioni uguali o analoghe impone di ricercare una diversa soluzione interpretativa, alla luce del principio che fra due diverse e contrastanti interpretazioni della legge il Giudice deve sempre preferire quella più conforme al dettato costituzionale.

Va infatti tenuto conto che si tratta di norma mal formulata, irrazionale ed illogica.

Che senso ha infatti disporre (art.521 cpc) obbligatoriamente l’asporto del compendio pignorato con termine fisso decorrente dalla data della nomina a custode dell’IVG (sic); nomina che il Giudice dovrebbe fare subito dopo presentata l’istanza di vendita.

L’asporto, come chiunque sa, è finalizzato alla vendita (ed alla data della vendita), come rende ben evidente l’art.536 cpc e l’art.25 del Regolamento dell’IVG. Ed infatti se un termine deve esserci questo va parametrato alla data della vendita (e prima di essa) e non certo alla data della nomina del custode che è fatto del tutto irrilevante quanto alla vicenda asporto!!

Se la vendita, che può essere, e di regola è stata fissata a distanza di molti mesi dalla relativa istanza del creditore procedente, non debba aver luogo per qualsiasi ragione (e non solo perché il debitore abbia  saldato il debito ma perché ad esempio il creditore procedente ha interesse a differirla pendendo trattative con il debitore), che senso ha avere imposto comunque  l’immediato asporto del compendio (che è quello che prevede l’ultimo comma dell’art.521 cpc come novellato).

La norma è sospetta di incostituzionalità per violazione dei principi di eguaglianza e di buona amministrazione

Il rispetto di tali principi induce ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme in esame, interpretazione che consente di ritenere che, in tutti i casi in cui il Giudice affida l’incarico per le operazioni di vendita (all’ufficiale giudiziario, al cancelliere, all’IVG, ai professionisti di cui all’art.534 bis per i mobili registrati) l’affidamento in custodia rimangano  potere e scelta ampiamente discrezionali del Giudice e anche nel caso in cui l’I.V.G. sia stato incaricato per la vendita la nomina dello stesso come custode sia una possibilità e non un obbligo.

Ed invero diversamente opinando la norma risulterebbe affetta da sicura incostituzionalità per irrazionalità manifesta ed impossibilità di applicazione, come nei casi in cui non vi sia (o non sia operativo) un istituto per le vendite giudiziarie ovvero il Giudice, nella sua discrezionale libertà di scelta, non abbia ritenuto di affidare all’IVG le operazioni di vendita; essendo del tutto irrazionale che in questi casi debba essere affidata la custodia ad un soggetto diverso (ed addirittura talvolta inesistente) da quello deputato all’esecuzione delle operazioni di vendita.

Di conseguenza è una forzatura interpretativa inaccettabile ritenere che, ove il Giudice abbia incaricato l’IVG per la vendita, debba, dopo l’istanza per la vendita, necessariamente anche affidargli la custodia del compendio, con quanto di necessità ne consegue (asporto dei beni pignorati).

Sarebbe del resto fin troppo facile, accertata l’incongruità della norma, ideata per favorire la realizzazione del credito e destinata invece in realtà a renderlo chimerico, aggirarla incaricando l’Ufficiale Giudiziario per le vendite e mantenere la custodia al debitore, come in questa evenienza incontrovertibilmente la legge ammette anche dopo l’istanza per la vendita, salvo successivamente incaricare della vendita, senza modifica della custodia, e previa modifica dell’ordinanza di vendita stessa, l’IVG.

Ma si tratta di espediente, pur legittimo, non necessario, in quanto si può pervenire ad una piana interpretazione adeguatrice che riconduca a coerenza e sistematicità le norme in esame; evitando la rimessione alla Corte Costituzionale del giudizio di illegittimità dell’art.521 ultimo comma cpc nell’interpretazione qui ripudiata.

In conclusione sia che il Giudice incarichi l’IVG sia che incarichi altri soggetti il regime della custodia non potrà che essere identico, restando affidata al Giudice la relativa valutazione, nell’indefettibile rispetto della volontà del creditore procedente, in mancanza del cui consenso, anche tacito, oggi come prima, la procedura della rateizzazione del credito e del differimento delle vendite condizionato ai pagamenti, come disposti dal Giudice, non può trovare spazi operativi.

La cancelleria e l’I.V.G., ciascuno per quanto di competenza, provvederanno pertanto a dare immediata esecuzione a quanto precede.

Ogni diversa disposizione è revocata, ad istanza di parte con effetto retroattivo, e salvi gli asporti già compiuti.

 

Anche il nuovo testo dell’art.538 crea notevoli problemi posto che imporre, nel caso il primo tentativo di vendita al prezzo base non sia andato a buon fine, la vendita successiva al prezzo base ridotto di un quinto, non solo dimostra la non  adeguata conoscenza da parte del legislatore della materia sulla quale interviene ma riduce se non annulla le già limitate possibilità di vendere il bene anche a prezzo libero.

Di seguito trascrivo il testo delle disposizioni emanate dal Consigliere Dirigente della Sezione Distaccata di Ostia con provvedimento del 18.9.2006 e dirette all’Istituto Vendite Giudiziarie di Roma

omissis

Oggetto: vendite mobiliari -  riduzione di un quinto (art.538 cpc nuovo testo)

      In primo luogo occorre tenere presente che la norma in questione, nella formulazione attuale (quando una cosa messa all’incanto resta invenduta il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo inferiore di un quinto rispetto a quello precedente) NON si applica alle esecuzioni già in corso alla data del 1° marzo 2006 per le quali a tale data era già stata emessa l’ordinanza di vendita. Queste procedure seguono il vecchio corso in tutto e per tutto.

     Nel caso in cui invece la norma si applica,  laddove dopo la prima asta deserta, nonostante si sia proceduto ad un secondo incanto con riduzione di un quinto, anche la seconda asta sia andata deserta, l’IVG procederà direttamente e d’ufficio a indire un ulteriore ed ultimo incanto con un’ulteriore riduzione di un quinto.

    Se anche tale incanto dovesse risultare senza esito si nomina l’Istituto Vendite Giudiziarie di Roma commissionario per la vendita  del compendio che, salvo quanto prescritto dall’art.532 u.c. cpc, potrà essere venduto al prezzo minimo di un quindicesimo di quello dell’ultimo ribasso e fino al raggiungimento dell’importo di cui all’art.494 u.c cpc salvo, in caso negativo del tentativo di vendita anche in tal modo, a ritenerlo invenduto..

    Va infatti considerato che la nuova  norma è stata nella sostanza mutuata dalla procedura prevista per le esecuzioni immobiliari dove la prassi giurisprudenziale ha colmato il silenzio della legge (art.591 cpc) che nulla dice espressamente sul da farsi per il caso in cui il secondo incanto a prezzo ridotto risulti infruttuoso.

   Ma proprio perché si tratta di una prassi e non di una legge occorre porre dei punti fermi per evitare di pregiudicare in modo irragionevole il debitore. Stante le differenti caratteristiche delle due esecuzioni e della diversa normativa apprestata per l’esecuzione immobiliare.

    Ed infatti mentre per queste ultime il Giudice può scongiurare eccessivi ribassi, fra l’altro, sospendendo la vendita ovvero decidendo di disporre l’amministrazione giudiziaria del bene, tale facoltà non è prevista per i beni mobili sicché consentire  riduzioni progressive e senza limiti di un quinto finirebbe per frustrare lo spirito della norma che ha abrogato la possibilità di vendere il bene mobile a prezzo libero (come previsto dal testo dell’art. 538 previgente).

    Occorre quindi conciliare da una parte l’esigenza che il bene non sia venduto a prezzo irrisorio con quella di venderlo ad un prezzo giusto: un numero ragionevole di riduzioni (e due lo sono) per gli incanti oltre ad un successivo sbarramento minimo per la vendita a mezzo commissionario consentono di pervenire gradualmente a quello che può essere il prezzo di mercato, anche nei casi in cui il bene sia stato sovrastimato in sede di pignoramento o vi siano altre circostanze che non consentano la vendita al prezzo di stima.

 

La sorte dei beni lasciati nell’immobile dal soggetto passivo dell’esecuzione per rilascio.

Si tratta di un problema molto sentito da chi dopo aver faticato non poco per ottenere la liberazione dell’immobile a seguito di procedura di rilascio si trova a dover gestire la sorte della mobilia lasciata (e di regola abbandonata) dall’ex conduttore (o occupante) nell’immobile.

Di seguito vengono trascritte le  disposizioni dettate dal Consigliere Dirigente della Sezione Distaccata di Ostia per regolare la fattispecie e per pervenire alla soluzione del problema.

omissis

..certamente non può essere accolta tout court  l’istanza del creditore procedente di essere autorizzato alla distruzione dei beni mobili lasciati dal debitore all’interno dell’immobile liberato a seguito di esecuzione per rilascio; a prescindere del valore dei beni, ritenuto dall’istante, pressoché nullo, si tratta pur sempre di res alius ;

si ritiene però che si possa egualmente pervenire ad una soluzione diversa dalla custodia a tempo indeterminato ed a spese del procedente presso una depositeria, prendendo spunto dalla previsione dell’art.1217 cc secondo il quale se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione

o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.

Il creditore dovrà pertanto mettere in mora il debitore invitandolo a rimuovere i beni relitti nei locali rilasciati entro un termine avvertendolo che in mancanza si provvederà come per legge.

L’art. 1211 cc  intitolato cose deperibili o di dispendiosa custodia dispone che se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

L’art.20 del Regolamento dell’IVG (appr.con Decreto Min.del 16.1.1997) prevede dal suo canto che le cose invendute o non ritirate dal debitore, decorso il termine assegnatogli per ritirarle, sono distrutte o donate ad enti di beneficienza.

Ne consegue che dopo l’inutile decorso del termine concesso con l’intimazione, il Giudice, su richiesta del creditore, autorizza la vendita a cura dell’IVG e la successiva distruzione dei beni invenduti.

 

ALCUNE QUESTIONI PROBLEMATICHE SUL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.

 

Art. 543         

Forma del pignoramento.

[I]. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 136 e ss.

[II].L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale  competente;
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinchè questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545 commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 545 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
[III]. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
[IV]. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

 

Art.546

Obblighi del terzo

[I]. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543 il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
[II]. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell' articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

 

 

Art. 547

Dichiarazione del terzo.

[I].  Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

II. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
[III]. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

 

Prima della riforma non si dubitava in tema di PPT che oggetto del pignoramento nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di somme di denaro fosse la somma intera o frazionata nel tempo di cui il terzo è debitore (nei confronti del debitore esecutato)  e non la quota di esso pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva (cfr.Cass. 29.1.1999 n.798) cosicché il credito indicato dall’esecutante nell’atto di pignoramento costituisce soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis sicché l’intervento di altri creditori incontra nella distribuzione l’unico limite delle somme dovute dal terzo ma non anche l’ulteriore limite del credito per il quale il creditore ha agito esecutivamente (cfr. Cass. 4.1.2000 n.16).

Tale consolidato opinamento presentava l’inconveniente ed il rischio di esporre il debitore al blocco di somme (globalmente dovute a quest’ultimo dal debitor debitoris) anche di gran lunga superiori a quelle del credito per il quale si stava procedendo.

Con la riforma il sistema è cambiato. In effetti il pignoramento dei crediti è stato espressamente limitato all’importo del credito precettato aumentato della metà.

L’effetto, grave, della disposizione è che il debitore, messo sull’avviso dal pignoramento, potrebbe affrettarsi ad incassare l’esubero, impedendo ogni ulteriore soddisfacimento (con ulteriori pignoramenti) dei creditori.

Con la ulteriore conseguenza però che è pressoché svanita la possibilità per i terzi di soddisfarsi intervenendo nella procedura esecutiva perché il 50% del precettato deve servire a coprire anche le spese della procedura. In definitiva il terzo dovrà nella maggior parte dei casi anche in presenza di un debitor debitoris capiente intraprendere un’autonoma procedura esecutiva, con aggravio di costi e tempi.

Altra assoluta novità della riforma è la possibilità data al debitore di chiedere la riduzione del pignoramento in caso di PPT effettuati presso diversi soggetti (debitori del debitore) in modo proporzionale, ovvero che sia dichiarata l’inefficacia di uno o più di essi (si tratta di norma rafforzativa del precedente precetto e che ne consente il cogente rispetto).

La norma è di difficile interpretazione. Non se ne comprende il senso. Non si tratta di espropriazione mobiliare o immobiliare. Come si fa a sapere, prima che il terzo renda la dichiarazione, se il debito esiste e di quale ammontare sia, e di conseguenza come si può ridurre il pignoramento se non si ha la minima idea se e dove vi sia possibilità di soddisfacimento del credito e capienza ?

La dichiarazione del terzo.

La norma è ambigua.

Va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte  (ex multis Cass.26.7.2005 n.15615) il momento nel quale deve esistere il credito non è quello della notifica del pignoramento ma quello della dichiarazione all’udienza da parte del terzo.

Ora non è ben chiaro se il terzo (nei casi diversi dall'articolo 545 commi terzo e quarto) possa comunque presentarsi all’udienza per rendere la dichiarazione e se l’invio della raccomandata sia solo una facoltà per semplificargli le cose.

C’è da chiedersi quando si perfeziona il pignoramento in questi casi, cioé nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 545 commi terzo e quarto.

All’atto dell’invio ovvero della ricezione della raccomandata ovvero alla data dell’udienza alla quale il terzo comunque compaia ?

L’interrogativo è rilevante perché può accadere che il credito può venire in essere, non esserci più ovvero modificarsi in data successiva alla raccomandata.

Fermo restando tale problema, in ogni caso  la presenza all’udienza può risultare utile nei casi nei quali il terzo abbia da dichiarare o specificare circostanze che non si esauriscono con la spedizione della raccomandata.

 

BENI IMPIGNORABILI

 

Art 515

Cose mobili relativamente impignorabili

[I]. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione , su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
[II]. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione  può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
[III]. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro

Non è bene chiaro il senso della innovazione normativa.

Il riferimento al quinto entro il quale può essere effettuato il pignoramento evoca la cautela prevista nel pignoramento presso terzi nel caso di  pignoramento di emolumenti (stipendi, retribuzioni,pensioni etc.) dove l’operazione è semplice perché si tratta di somme di denaro sempre divisibili con semplice operazione aritmetica.

Nel caso di beni diversi (strumenti e oggetti) c’è da chiedersi cosa voglia dire e come possa essere applicata la norma.

Forse che bisogna prima stabilire il valore complessivo dei beni impignorabili e poi limitare il pignoramento ad un quinto di tale valore. In questo caso però non è detto e nella regola non sarà frequente che il (valore di un) quinto corrisponda perfettamente ad uno dei beni impignorabili.

In tale caso è da escludere, almeno nei casi –cioé pressoché sempre -  in cui il bene non sia divisibile o frazionabile senza perdere la sua funzione, che si possa procedere al pignoramento del bene che superi il valore di un quinto di tutti quelli impignorabili.

Si potrà invece pignorare il bene il cui valore sia pari o inferiore ad un quinto.

Ma come operare nel caso ad esempio nel caso che vi sia un solo bene impignorabile o che ciascuno dei beni impignorabili abbia un valore superiore ad un quinto ?

In questi casi non è possibile riversare il vincolo ed il limite sul ricavato della vendita (cioé vendere comunque il bene e poi limitare la distribuzione ad un quinto del ricavato), perché ciò presupporrebbe la violazione del precetto dell’art.515 che limita ad un quinto il pignoramento

E pertanto in tali casi il pignoramento non può essere effettuato.

Altra ipotesi – invero dal sapore un pò primitivo – è che la norma vada letta nel senso che si possa pignorare solo uno dei cinque beni ritenuti impignorabili, presupponendosi che vi siano almeno  cinque beni impignorabili.

In questo caso se ne potrà pignorare uno solo, quale che sia il suo valore.

 

d) LA CONVERSIONE

LA CONVERSIONE IMPROPRIA NELLE ESECUZIONI MOBILIARI

L’istituto della conversione è disciplinato dall’art.495 che risulta così formulato.

Art.495

[I]. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
[II]. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
[III]. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
[IV]. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi  la somma determinata a norma del comma 3, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
[V]. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
[VI]. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.
[VII]. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

 

Quanto alla conversione impropria si tratta, come delineato nel provvedimento del 24.4.2006 supra riportato, di una sistema che può essere applicato, con la condivisione da parte dei creditori, solo nelle esecuzioni mobiliari, nelle quali produce un elevatissimo numero di esiti di integrale soddisfacimento dei crediti.

La cosa funziona così: dopo il pignoramento (ma più spesso dopo disposta la vendita), il debitore presenta in cancelleria un’istanza di pagamento rateale riferita ai crediti sia del procedente e sia degli eventuali intervenuti. La cancelleria esaminato il precetto o l’atto di intervento determina le somme da pagare  dopodiché che il debitore dovrà effettuare i versamenti rateali in un certo prestabilito numero di rate. L’istanza non può essere più presentata se è già avvenuto l’asporto dei beni da parte dell’IVG, asporto che si verifica in data prossima alla vendita. Se il debitore effettuata regolarmente e tempestivamente sul deposito indicato dalla cancelleria il pagamento,  il Giudice differisce, previo pagamento dei diritti all’Istituto Vendite Giudiziarie,  le vendite delle quali è stato incaricato l’IVG stabilendo nuove date di vendita  prima delle quali essere effettuato il successivo pagamento e così via. Eventuali differimenti ulteriori rispetto ai quattro-cinque canonici potranno essere autorizzati dal Giudice dell’Esecuzione previa positiva valutazione della condotta fino a quel momento tenuta dal debitore. Infine, in prossimità del pagamento integrale della sorte precettata da parte del debitore, verranno, con lo stesso sistema, calcolati dal Giudice interessi e spese della procedura, che saranno versati con l’ultimo deposito.

Nel caso di interventi nel corso della procedura, il debitore dovrà provvedere ai pagamenti anche a favore degli intervenuti, non distinguendosi fra interventi tempestivi e interventi tardivi.

Nel corso della procedura il Giudice, considerando la durata della stessa (mediamente di un paio di anni) autorizza lo svincolo a favore del creditore delle somme medio tempore pagate, e ciò anche al fine di propiziare un clima collaborativo fra le parti.

Il sistema funziona e funziona bene purché non si arrivi all’asporto. Se questo si verifica le possibilità di soddisfacimento del creditore sono molto basse, perché la vendita forzata di beni mobili usati e di regola molto poco appetibili da parte dei terzi, non produce di regola che risultati infimi (in sede di distribuzione vengono di regola distribuiti pochi spiccioli).

Da tutto questo deriva, alla luce del dato di fatto della scarsa propensione da parte della attuale società all’acquisto di cose usate e de iure condendo, che andrebbe attribuita al Giudice la facoltà  discrezionale di disporre la rateizzazione dei pagamenti da parte del debitore nei pignoramenti mobiliari (che invece sono del tutto esclusi da questa possibilità nella conversione propria).

La CONVERSIONE PROPRIA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

In campo mobiliare è  poco praticata.

Se presso la Sezione Distaccata di Ostia non conviene accedervi per la maggior convenienza di quella impropria, può tuttavia essere necessario farlo laddove vi sia l’opposizione del creditore a quella impropria.

Con i limiti procedurali e sostanziali derivanti:

Ø                    dalla più rapida tempistica della vendita mobiliare e della conseguente rapida  preclusione che si forma alla possibilità di chiedere la conversione a seguito del decreto che dispone la vendita che nei pignoramenti che non superano il valore di €.20000 avviene subito dopo il deposito del ricorso (artt.530 quarto cpv in relazione all’art.525);

Ø                    dall’obbligo di versare un quinto dei crediti (principale e intervenuti)

Ø                    dall’impossibilità da parte del Giudice di disporre rateizzazioni dei pagamenti.

E’ nelle procedure esecutive immobiliari invece che si sviluppa a pieno il campo applicativo della conversione propria.

Qual’è lo scopo della conversione ?

Come è noto il pagamento da parte del debitore esecutato delle somme determinate in sede di conversione non ha alcuna incidenza nè sul titolo esecutivo nè sul credito dal quale tale titolo trae origine; il detto pagamento da solo non è quindi un modo d'estinzione dell'obbligazione sostanziale e del credito vantato dai creditori pignoranti o intervenuti, ma neppure comporta il venir meno della procedura esecutiva, che continua sulle somme pagate dal debitore (Cassazione civile , sez. II, 05 maggio 1998, n. 4525).

L’istanza di conversione è stata fino alle recenti modifiche normative uno dei mezzi attraverso il quale il debitore poteva intervenire ed influire sul corso e sull’esito della procedura esecutiva immobiliare.

Ed infatti si riteneva che  la conversione del pignoramento poteva essere chiesta dal debitore anche dopo l’aggiudicazione del bene ma quando ancora non era trascorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 584 cpc per le offerte in aumento di sesto (oggi quinto), ovvero, nel caso di presentazione di offerte siffatte, fino a quando non era stata espletata la gara appositamente prevista (così fra le tante Cass.23.7.1993 n.8236).

A seguito della riforma l’istanza di conversione deve essere presentata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione.

Tale momento coincide con l’udienza nella quale viene effettivamente emesso il relativo provvedimento.

Per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data del 1.3.2006 va ricordato che a mente dell’art.39 quater del d.l. 30.12.2005 n. 273 conv. nella legge 23.2.2006 n.51 le nuove norme  si applicano anche alle procedure esecutive pendenti  al 1° marzo 2006. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.

L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

La norma va interpretata nel senso (stretto) che se è stata già ordinata la vendita SOLO tale fase dell’esecuzione resta regolata dalle vecchie norme fermo restando che a tutto le altre fasi e sub-procedimenti (qual’è la conversione) si applicano le nuove norme.

Ciò non basta però a dirimere ogni dubbio e perplessità, potendo derivare da una applicazione generalizzata di tale principio un ingiusto pregiudizio al debitore al quale, nel caso in cui al 1° marzo 2006 fosse stata già ordinata la vendita,  sarebbe ormai precluso di presentare istanza di conversione.

Va ritenuto che la norma transitoria debba essere interpretata – come altre che pongono analoghi interrogativi – alla luce del  principio  tempus regit actum, con salvezza dei diritti quesiti e della intangibilità delle situazioni già interamente consumate.

Poiché nel caso in esame la vendita è stata già disposta e si tratta pertanto di situazione già consumata, non si può negare al debitore di avanzare istanza di conversione, se  non si vuole attribuire alla norma una retroattività che non ha e valendo comunque come sbarramento (e incentivo al debitore a presentarla tempestivamente) la norma di cui all’art.187 att.cpc.

Nel caso in cui vi sia più di un creditore presso la Sezione di Ostia si richiede che i versamenti rateali su libretti di deposito bancario siano tanti quanti i creditori aventi diritto (ciò ha una sua ragione in relazione alla possibilità di svincolo, sulla quale vedi infra).

 

Art.187 disp.att.cpc

Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.
[I]. In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.

 

Tale norma si qualifica come norma interpretativa, per quanto desumibile dalla volontà del legislatore di dirimere il contrasto esistente in materia tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la dottrina, anche alla stregua della stessa espressione contenuta nell'introduzione del richiamato art. 2, comma 4 novies, del d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005, in cui si afferma che tale norma risulta emanata "al fine di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata". Pertanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore (così Cassazione civile , sez. un., 30 novembre 2006, n. 25507).

Con la norma in questione si è voluto evitare che l’aggiudicazione, anche provvisoria,  dell’immobile potesse essere posta nel nulla dalla conversione del pignoramento.

La presentazione della istanza di conversione non determina automaticamente la sospensione della procedura esecutiva essendo la relativa decisione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice.

La presentazione della domanda di conversione del pignoramento non importa l'automatica sospensione degli atti esecutivi (nella specie, della vendita già fissata), ma spetta al giudice dell'esecuzione valutare, caso per caso, la possibilità di un semplice differimento della vendita prefissata ed imminente, senza pregiudizio per i creditori.  Invero, qualora la facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, prima della vendita del bene (art. 495 c.p.c.), venga esercitata dal debitore nella stessa udienza fissata per tale vendita, o comunque in una data prossima a detta udienza, sì da non consentire per tempo l'ammissione ed il perfezionamento della conversione medesima, non si verifica un'automatica sospensione dell'esecuzione, o dilazione dell'atto già fissato, considerando che difetta una previsione in proposito, e che, inoltre, le esigenze di continuità e speditezza della procedura non possono essere sacrificate per effetto di mere iniziative dell'esecutato, mentre l'eventuale differimento della vendita resta affidato alla valutazione del giudice dell'esecuzione, alla stregua degli elementi del caso concreto (quali le ragioni addotte, l'ammontare del debito, la condotta delle parti); così Cassazione civile , sez. un., 19 luglio 1990, n. 7378.

Tale facoltà del Giudice diventa oggi ancora più incisiva poiché laddove il Giudice non ritenga di dare corso alla conversione o il provvedimento ed il pagamento esaustivo sopravvengano dopo l’aggiudicazione anche provvisoria la procedura di conversione non potrà più raggiungere il suo scopo.

A seguito dell’istanza di conversione il Giudice determina, sentite le parti (la mancata audizione del debitore non è in sé motivo di nullità integrando una mera irregolarità contro la quale il debitore potrà proporre opposizione agli atti), le somme dovute dal debitore.

Contro tale ordinanza possono essere proposte a seconda dei casi opposizione agli atti esecutivi ex art.617 (se si contestano la correttezza formale delle richieste del creditore, i calcoli utilizzati ed in definitiva il criterio adottato dal Giudice per determinare le somme),  ovvero opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc (se si contesta nella sostanza la debenza della somma richiesta dal creditore).

In particolare, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, in sede di conversione del pignoramento, determina ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.c. la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e delle spese già anticipate o presumibilmente da anticipare, prescindendo dalle contestazioni circa la sussistenza o l'ammontare dei singoli crediti o la sussistenza di diritti di prelazione, che vanno sollevate solo in sede di distribuzione a termini dell'art. 512 c.p.c.; detta ordinanza configura un atto esecutivo impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non per l'accertamento dell'importo dei crediti contestati, bensì solo per la verifica che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall'art. 495 c.p.c.  Cassazione civile , sez. III, 17 maggio 1988, n. 3442.

L'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato a norma dell'art. 495 c.p.c. concerne la verifica che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall'art. 495 c.p.c., mentre non riguarda l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti, che è questione proponibile o in sede di distribuzione a norma dell'art. 512, ovvero mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Cassazione civile , sez. III, 02 ottobre 2001, n. 12197; idem Cassazione civile , sez. III, 01 settembre 1999, n. 9194

Conversione e intervento

a)

Poiché con la riforma è stato radicalmente mutato l’assetto normativo dell’intervento dei creditori, essendo ora di regola necessaria il possesso di un titolo esecutivo, va riconosciuto al Giudice il potere-dovere di controllare l’ammissibilità dell’intervento sulla base dei requisiti richiesti dalla legge fermo restando che il debitore per accedere alla conversione dovrà necessariamente provvedere al pagamento anche in favore di quegli intervenuti che non siano in possesso di un titolo esecutivo (e quindi, con riferimento alla categoria più significativa prevista dalla legge a quelli il cui credito sia contenuto in scritture contabili di cui all’art.2214 cc).

Tale conclusione mal si concilia con la disciplina dell’intervento senza titolo (che in sé non legittima direttamente alla partecipazione della distribuzione del ricavato ma che impone l’apertura di un sub-procedimento, quello regolato dall’art.499 cpc diretto al contraddittorio con il debitore e all’eventuale accantonamento delle somme spettanti agli intervenuti sine titulo) ma non si vedono possibilità interpretative diverse.

Ove possibile potrebbe essere utile fissare nella stessa udienza sia l’esame dell’istanza di conversione e sia la convocazione del debitore al fine di confermare o contestare il credito degli intervenienti sine titulo.

b)

E’ possibile intervenire successivamente alla presentazione dell’istanza di conversione ?

Si ritiene che non sia possibile perché gli intervenuti devono accettare la situazione di fatto esistente al momento dell’intervento.

Inoltre il debitore deve tener conto solo dei creditori intervenuti al momento della presentazione dell’istanza (o tutt’al più come sembra più corretto) all’udienza fissata dal Giudice per l’esame dell’istanza di conversione.

In tema di conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c., venendo meno la fase della vendita (ormai inutile) e, conseguentemente, l'udienza per determinarne le modalità, il limite temporale per il tempestivo intervento di altri creditori nell'esecuzione è costituito dall'udienza che, ai sensi del comma 2 del cit. art. 495, il giudice dell'esecuzione deve fissare per sentire le parti, prima di emettere l'ordinanza di conversione (così Cassazione civile , sez. III, 06 novembre 1982, n. 5867)

Distribuzione delle somme versate in conversione.

Poiché la conversione non esclude il proseguimento della procedura, che muta piuttosto fisionomia, a seguito dell’integrale versamento delle somme stabilite dal giudice si apre, senza che vi sia stata la fase della vendita, la fase della distribuzione.

Che assume in questo sub-procedimento modalità affatto diverse da quelle ordinarie per la semplice ragione che la capienza è sempre assicurata dal meccanismo stesso dell’istituto.

Il giudice provvede, determinati i crediti dei vari soggetti aventi titolo (creditore procedente e intervenuti), alla distribuzione delle somme spettanti a ciascuno degli stessi.

In caso di interventi non titolati il debitore deve corrispondere le somme anche in relazione a tali interventi (l’art. 495 infatti non prevede alcuna eccezione in relazione agli intervenuti). Per i quali però non si provvede al pagamento ma va piuttosto disposto l’accantonamento delle somme nelle forme e nei modi  infra illustrati.

Poiché si è già in fase distributiva ogni controversia sulla sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione (art.512) va risolta secondo quanto previsto per le controversie distributive (vedi infra).

Svincolo delle somme pagate a rate

Presso il Tribunale di Ostia si è istituito un sistema pretorio per coniugare l’esigenza del debitore di pagare a rate (la regola pressoché assoluta è la richiesta della massima rateizzazione possibile vale a dire un anno e mezzo) e quella del creditore di potere percepire prima dell’integrale versamento le somme di sua spettanza (a seguito dell’ampliamento della possibilità di rateizzazione si è infatti allungato il tempo di realizzazione del credito).

Il Giudice dell’Esecuzione di Ostia si riserva di decidere (sullo svincolo dei versamenti rateali) con discrezionalità secondo le circostanze su ogni singola istanza, e richiede comunque una dichiarazione del creditore che si impegni  a restituire le somme alla procedura, a semplice richiesta del Giudice, nel caso che la procedura non abbia esito positivo o per qualsiasi altra giusta ragione.

Alla dichiarazione deve essere accompagnata una cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e con rinuncia ad eccezioni di sorta.

e)  LE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE E LA SOSPENSIONE

 

Art.615

Forma dell'opposizione.

[I]. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.
[II]. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni  si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione  stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

    

Art.616                 

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

[I]. Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

      

Art.618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

[I]. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
[II]. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile .
[III]. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

    

art.185 att.cpc                

Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione

[I]. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice

 

Art. 618-bis                  

Procedimento.

[I]. Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
[II]. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615  e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

 

Art. 619              

Forma dell'opposizione.

[I]. Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
[II]. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio  per la notificazione del ricorso e del decreto.
[III]. Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.

 

Art.624

Sospensione per opposizione all'esecuzione.

[I]. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
[II]. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell' articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all' articolo 512 secondo comma.
[III]. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promuovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.
[IV]. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618 bis.

 

Art.624 bis.                  

Sospensione su istanza delle parti.

[I]. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell' articolo 490 che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
[II]. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
[III]. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

Rilevanti novità sono state introdotte  in tema di opposizioni e di sospensione.

Purtroppo si tratta di norme che creano molti interrogativi, dei quali taluni veramente difficili da sciogliere.

Con il nuovo testo dell’art.615 primo comma, da leggere insieme all’art.624  è stata introdotta la possibile del giudice dell’opposizione a precetto di sospendere per gravi motivi, l’esecuzione.

E’ noto che in precedenza la possibilità di sospendere l’esecuzione prima che questa fosse iniziata non era prevista (se non attraverso rimedi pretori – art. 700 e successiva opposizione all’esecuzione – opinati da una certa parte della giurisprudenza); se non in casi eccezionali (ad es. in materia di titoli di credito).

Al di fuori del processo esecutivo il titolo esecutivo poteva essere sospeso solo dal giudice davanti al quale il titolo stesso era stato impugnato (art. 623).

Ma con presupposti diversi (tuttora validi e vigenti).

Le diversità sono che

Ø                  il giudice dell’impugnazione conosce il merito del procedimento nel quale si è formato il titolo e la sospensione dell’esecutorietà del titolo può essere disposta quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti (cosi per l’appello l’art 283), ovvero quando qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno (artt.373 e 407, giudizio di cassazione e opposizione di terzo) vale a dire con cognizione diretta al contenuto del titolo ed alla fase in cui si è formato (e per l’appello ad una situazione esterna connessa con il rischio di insolvenza.

Mentre è assolutamente incontroverso che  l’opposizione a precetto non deve toccare la fase della formazione del titolo. Ed invero con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (ex multis Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).

In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2005, n. 26089).

Ø                  la sospensione ex art.623 (giudice dell’impugnazione) presuppone l’esistenza di una impugnazione; che può non essere sempre possibile (si immagini i titoli esecutivi di natura NON giudiziale; i casi in cui si può procedere all’esecuzione con il solo dispositivo, cfr. art.431; etc.).

A parte questa possibilità, a sospendere l’esecuzione poteva essere solo il giudice dell’esecuzione con un provvedimento che non poteva essere né reclamato né impugnato ma solo revocato dallo stesso giudice ovvero ricorso con l’opposizione agli atti esecutivi.

Con la legge 80/2005 è stata prevista la possibilità ad opera del giudice competente per materia, valore e territorio di  sospendere su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.

Beninteso sempre nei limiti e per i motivi testè indicati per l’opposizione all’esecuzione.

E’ bene tenere presente che la competenza ad emettere il provvedimento sull’istanza di sospensione dell’uno o dell’altro giudice (della causa di opposizione a precetto ex art. 615 o invece giudice dell’esecuzione)  deriva dall’esistenza o meno del pignoramento.

Prima del pignoramento è competente il primo giudice; dopo il pignoramento il secondo. 

Vi sono anche altri tipi di esecuzione diversi dall’espropriazione (in particolare l’esecuzione per rilascio e per esecuzione degli obblighi di fare).

Ne consegue l’importanza di tenere bene presente il momento in cui inizia l’esecuzione nei vari tipi di esecuzione forzata, vicenda che può essere variamente dipendente dalle novità legislative e giurisprudenziali (si pensi in particolare all’esecuzione per rilascio di immobili dove non è più il primo accesso a segnarne l’inizio come ritenuto in precedenza dalla consolidata giurisprudenza della S.C, ma con la notifica del preavviso a cura dell’Ufficiale Giudizario, cfr. art.608 cpc; e alla notifica degli atti, con tutte i recenti interventi normativi e giurisprudenziali in tema di distinzione del momento  perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario; vicenda rilevante nel pignoramento presso terzi, in quello immobiliare e in quello per rilascio).

Le ordinanze con le quali il giudice ha provveduto sull’istanza di sospensione possono essere reclamate (nel totale silenzio della legge è dubbio che possa essere reclamata l’ordinanza emessa a seguito di opposizione agli atti, ai sensi dell’art. 618).

Ne consegue, in primo luogo, che non è più possibile promuovere opposizione agli atti contro l’ordinanza del G.E. che abbia provveduto sull’istanza di sospensione.

Premesso che il reclamo previsto dal’art. 669 terdecies può essere proposto solo contro l’ordinanza e non contro il decreto di sospensione (non è previsto un decreto di rigetto), che eventualmente il giudice abbia emesso inaudita altera parte, è  stato infatti previsto che contro l’ordinanza possa esperirsi reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies; il che esclude la proponibilità dell’opposizione di cui all’art.617 cpc.

Con la previsione della reclamabilità ex art.669 terdecies  dell’ordinanza in tema di sospensione il legislatore ha evidentemente delineato la natura di tale ordinanza come quella di un provvedimento cautelare da inserire nella più generale disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli art.669 bis e ss.(in quanto compatibili).

Questa è la soluzione più convincente anche se non si può escludere, valorizzando il semplice richiamo formale del testo, una diversa interpretazione che limiti alla sola disciplina del reclamo il campo di applicazione dei procedimenti cautelari.

Se si guarda alla sostanza delle cose è però  difficile attribuire al provvedimento con il quale il giudice provvede sull’istanza di sospensione (ed in particolare al provvedimento emesso dal giudice dell’opposizione a precetto prima dell’inizio dell’esecuzione) natura diversa da quella cautelare.

La stessa previsione dell’art.669 quaterdecies sembra trarre vigore dalla nuova disciplina, estendendo anche alle ipotesi dell’art.615 il suo campo di azione.

Tale conclusione è stata avallata dalla Suprema Corte III° sezione con la sentenza n.5368 del 10.3.2006 che ha affermato la natura cautelare sia del provvedimento emesso ai sensi dell’art.615 1° che dell’art.615° secondo comma.

La sentenza ha anche affermato che una volta che l’esecuzione è iniziata è consumato il potere del giudice dell’opposizione a precetto di cui all’art.615 1° comma di sospendere l’esecutorietà del titolo.

Per la notevole importanza della decisione ne  riporto di seguito la motivazione:

“Ai fini del vaglio di ammissibilità del ricorso è ora necessario risolvere, nell'ordine, le seguenti questioni:
- a) se l'istanza di parte volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo possa essere proposta solo con l'atto di opposizione a precetto, o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, ovvero possa essere proposta anche dopo l'inizio dell'esecuzione medesima.
La risposta deve essere nel primo senso.
L'art. 615 è stato modificato per colmare il vuoto di tutela cautelare lasciato dalla formulazione ed interpretazione dell'art. 623 non novellato, che prevedeva unicamente la possibilità di sospendere un processo esecutivo già iniziato.
Si ritiene perciò che, una volta iniziata l'esecuzione, la funzione della modifica apportata all'art. 615 è esaurita; e che provvedimenti di sospensione incidenti sul corso del processo esecutivo debbano essere richiesti al giudice dell'esecuzione;
- b) se la sospensione prevista dalla novella costituisca un provvedimento cautelare, soggetto al regime generale di questi provvedimenti.
La risposta deve essere positiva
.
La natura cautelare della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo è evidente: serve ad impedire che l'esecuzione sia iniziata prima che si giudichi del merito delle ragioni che sostanziano l'opposizione a precetto.
Il regime di questo provvedimento deve ritenersi essere quello del procedimento cautelare: convince di questo la circostanza che a tale regime sia stata ricondotta la stessa sospensione ordinata dal giudice dell'esecuzione.
Ne deriva che, in base alla interpretazione sistematica dell'art. 669 quater c.p.c., comma 4, ammesso che la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo possa essere disposta ad esecuzione iniziata e dal giudice dell'opposizione a precetto, questa dovrebbe esserlo dal giudice di appello e non dal giudice di cassazione, una volta che sia stata pronunciata la sentenza di appello e penda il giudizio di Cassazione”.

Di recente si è pronunciata analogamente la Corte di Appello di Roma:

Nell'ipotesi in cui, dopo la proposizione dell’opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il creditore inizi l’esecuzione, il giudice, investito dall'opposizione a precetto, deve dichiarare la sopravvenuta inammissibilità della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo avanzata dall’opponente, spettando a questo punto al giudice dell'esecuzione decidere sulla sospensione dell’esecuzione.

Corte appello Roma, 17 maggio 2006

 

Derivano dalla ritenuta natura cautelare del provvedimento di sospensione una serie di importanti conseguenze.

Ø      In forza dell’art. 669 terdecies sarà possibile reclamare davanti al collegio sia le ordinanze di accoglimento e sia quelle di rigetto e sia l’ordinanza del giudice dell’esecuzione e sia quella di sospensione dell’esecutorietà del titolo emessa dal giudice dell’opposizione prima che l’esecuzione sia iniziata.

Ø      Potrà essere imposta, in base alla disposizione generale dell’art.669 undecies, in entrambi i casi e da parte di entrambi i giudici una cauzione, espressamente prevista per il giudice dell’esecuzione solo dall’art. 624 (e non dal 615 primo comma).

In particolare mi sembra importante segnalare come sia  opportuno imporre una cauzione in particolare proprio da parte del giudice che sospende l’esecutorietà del titolo prima che l’esecuzione abbia avuto inizio.Ed invero con la cauzione si possono bilanciare adeguatamente gli opposti interessi del creditore (a non vedere disperso il patrimonio del debitore, che messo sull’avviso con il precetto, e sospeso il titolo esecutivo, potrebbe alienare il bene, con la sola tutela per il creditore dell’azione revocatoria) e del debitore di non subire un pignoramento ingiusto e potenzialmente molto lesivo (si immagini il caso dell’ imprenditore per il quale il pignoramento costituisce in re ipsa un pregiudizio potendo avere gravi ricadute sulla sua credibilità finanziaria e sulla possibilità di accedere al credito bancario). Nel caso di pignoramento già eseguito le conseguenze della sospensione non sono così rilevanti  poiché la sospensione dell’esecuzione non elimina il vincolo sul bene derivante dalla trascrizione del pignoramento.

Ø      L’istanza, nel caso di opposizione al precetto ad esecuzione non ancora iniziata (615 primo comma)  potrà essere avanzata anche in corso di causa senza attendere l’udienza fissata per la comparizione delle parti davanti al giudice e ciò in base al disposto dell’art.669 quater secondo comma.

Ø      La possibilità, prevista dall’art.669 sexies, che va a questo punto a sovrapporsi integrandolo, all’art. 625, sia da parte del giudice al quale viene chiesta con l’opposizione la sospensione dell’esecutorietà del titolo e sia da parte del giudice dell’esecuzione in caso di esecuzione iniziata, di provvedere e per quanto riguarda la materia in discorso, di sospendere l’esecuzione o l’esecutorietà del titolo  inaudita altera parte laddove, come spesso accade in questa materia, la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento; mentre non è previsto dalla legge il rigetto con decreto della relativa istanza; con la necessità di rispettare i termini perentori (rispettivamente otto e quindici giorni)  previsti da tale norma sia per la notifica dell’istanza e del provvedimento e sia per la convocazione delle parti.

Ø      La possibilità prevista dall’art. 669 septies di riproporre, nel corso di causa, ove le circostanze di fatto o di diritto siano mutate, l’istanza di sospensione (evidentemente già rigettata).

Ø      La possibilità di proseguire il procedimento esecutivo sospeso. Con la disposizione dell’art. 669 novies il processo, in caso di rigetto dell’opposizione, potrà essere ripreso fin dalla sentenza di primo grado senza attendere, come previsto dall’art. 627, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.

Ø      L’incompetenza del Giudice di Pace, adito con opposizione a precetto, a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecutorietà del titolo. Ed invero la norma dell’art. 669 quater terzo comma stabilisce che se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda cautelare si  propone al tribunale. Ne consegue che sull’istanza di sospensione  dovrà provvedere il  tribunale; con rimessione successiva degli atti al giudice di pace per il prosieguo.

Ø      E’ dubbio che si possa ammettere la tutela ante causam prevista, in via generale, dall’art. 669 ter. In particolare la formulazione del nuovo art. 615 prevede che la sospensione può essere disposta dal giudice al quale è stata presentata l’opposizione a precetto, con il che sembra escludersi che in mancanza di una causa pendente (opposizione a precetto) possa essere formulata istanza di sospensione dell’esecuzione.

      La questione merita però ulteriore riflessione.

Va affrontato il caso in cui, dopo che sia stata proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 primo comma, e prima ancora che il giudice abbia provveduto sulla istanza di sospensione dell’esecutorietà del titolo, il creditore effettui il pignoramento.

E’ da ritenere in tale caso, nel silenzio della norma, che l’esecuzione non possa procedere oltre.

In questo caso la sospensione non avrà efficacia retroattiva ma impedirà il proseguimento dell’esecuzione che  potrà essere dichiarata  dal giudice dell’esecuzione appositamente adito con semplice istanza.

E’ facile prevedere che possano nascere contrasti fra il giudice dell’opposizione ex art. 615 1° comma e il giudice dell’esecuzione, come nel caso in cui il primo abbia rigettato l’istanza di sospensione che venga quindi riproposta dopo il pignoramento al giudice dell’esecuzione.

 

La sorte del provvedimento di sospensione nel caso di estinzione del giudizio di opposizione. La sorte del processo esecutivo in presenza di ordinanza di sospensione.

Va premesso che la norma contiene una espressione assolutamente inedita: estinzione del pignoramento e non estinzione del processo esecutivo. Si tratta di  un refuso ovvero si è voluto limitare l’effetto estintivo alle sole espropriazioni forzate ?

Considerati i gravi effetti della norma è preferibile un’interpretazione restrittiva e letterale.

In ogni caso con l’estinzione non è dubitabile che si estingua anche l’intero processo esecutivo. E che vada di conseguenza ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Altra questione a ciò connessa: l’art. 624 prevede la salvezza degli atti compiuti.

Il riferimento fa pensare all’art. 632 di talché tutti gli atti compiuti fino alla

dichiarazione di estinzione dovrebbero validi, ma la norma va applicata con buon senso: può rimanere valido un contratto di locazione autorizzato dal Giudice ma certamente non può rimanere valida la trascrizione del pignoramento altrimenti si svuoterebbe di significato il precetto che prevde l’estinzione del pignoramento.

E’ stata in proposito sottolineata l’opportunità che i creditori diversi dal procedente, per non rischiare di vedere frustrate le loro aspettative, non si limitino all’intervento ma effettuino distinti ed autonomi pignoramenti successivi; anche per evitare possibili gravi effetti derivanti dall’estinzione (si pensi ad es. all’interruzione solo istantanea del corso della  prescrizione nel caso di estinzione, cfr. art.2945 terzo comma cc, che in caso di prescrizioni brevi, es. titoli di credito, può rappresentare un serio ed effettivo pericolo per le ragioni del creditore).

E quindi estinzione del pignoramento: si tratta di vicenda di grande rilievo.

Ed invero all’ordinanza di sospensione, se non reclamata o confermata in sede di reclamo, possono seguire tre situazioni:

Ø      il debitore opponente chiede che il giudice dichiari l’estinzione del processo esecutivo;

Ø      il debitore opponente incardina il giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice;

Ø      il debitore rimane inerte e non procede in nessuno dei due modi che precedono. Non chiede l’estinzione. Non inizia né riassume tempestivamente il giudizio; che non è iniziato o riassunto da nessun altra parte; ovvero, iniziato  si estingue per qualsiasi ragione.

Nel secondo caso è escluso che possa essere dichiarata l’estinzione, avendo il debitore opponente esercitato la facoltà alternativa alla richiesta di estinzione. Il procedimento esecutivo rimane, nelle more del giudizio, sospeso.

Nel primo caso il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo esecutivo, se del caso imponendo una cauzione.

La facoltà del giudice di imporre cauzione è importante dovendosi tenere conto che la norma consente al debitore di chiedere l’estinzione del processo, senza che nessuno, né il giudice né il creditore procedente, neppure quello che abbia diligentemente iniziato o riassunto il giudizio di opposizione, possano contrastarla.

Benché la lettera della legge sia in questo senso c’è chi opina che si tratti di interpretazione non in linea con i principi costituzionali essendo più corretto ricondurre l’effetto dell’estinzione alla inerzia (mancato inizio del giudizio) non solo da parte del debitore ma da ogni altra parte.

L’opinione non è peregrina (anche se il testo di legge non dice proprio questo) per le molteplici gravi e non razionali conseguenze a carico del creditore (il quale sopporta in via definitiva tutte le spese affrontate, anche se ha riassunto il giudizio e non gli si può imputare quindi alcuna negligenza; tutto ciò in presenza di un provvedimento – quale la sospensione dell’esecuzione -  comunque sommario)

Si pone in ogni caso un problema: c’è un termine entro il quale il debitore deve avanzare l’istanza ? E se si , qual’è tale termine ?

Non è condivisibile l’opinione di chi ritiene semplicemente per analogia che l’istanza debba essere proposta nello stesso termine fissato dal giudice per iniziare il giudizio di merito.

Ciò infatti equivale a creare un termine di decadenza non espressamente previsto dalla legge, il che non è consentito.

Si deve però lo stesso  ravvisare un termine entro il quale tale facoltà non può più essere esercitata nel caso in cui, emessa ai sensi dell’art. 615 secondo comma l’ordinanza di sospensione,  il giudizio di merito non sia stato iniziato – tempestivamente – neppure dall’opposto, ovvero anche se tempestivamente iniziato si sia estinto.

Se il debitore non ha chiesto l’estinzione del processo esecutivo infatti in questi casi, in base alle considerazioni di seguito svolte, non essendo nell’ipotesi di cui all’art.615 secondo comma (provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione) l’ordinanza di sospensione anticipatoria la stessa ordinanza viene meno.

L’inefficacia dell’ordinanza di sospensione potrà essere fatta valere dalla parte interessata..

Il terzo caso   è stato delineato nel punto che precede. Va spiegato meglio.

Si è visto che in base agli artt.616, 618 e 619 il giudice dell’esecuzione deve fissare un termine perentorio per l’inizio (riassunzione o prosecuzione) del giudizio di merito.

Ed a questo proposito è opportuna una parentisi di precisazione.

Nel caso di provvedimento con il quale viene concessa la sospensione dell’esecuzione, il giudice deve sempre fissare il termine per iniziare o riassumere il giudizio così come deve fissarlo, nel caso dell’opposizione agli atti, anche in caso di rigetto (perché in questo caso lo prevede espressamente la legge, che all’art. 618 recita: in ogni caso...). Mentre non deve fissarlo – ad avviso dello scrivente - negli altri casi di rigetto sia perché tale soluzione è in sintonia con le norme del procedimento cautelare uniforme al quale in definitiva appartiene la sospensione dell’esecuzione e sia perché tale fissazione non ha alcuna utilità (il debitore potrà  iniziare o meno il giudizio di merito senza conseguenza alcuna sul corso del processo esecutivo. Lo farà solo se è interessato ad ottenere una decisione definitiva  nel merito).

Va tuttavia precisato che il testo dell’art.616 sembra imporre in ogni caso un termine per l’inizio del giudizio di merito.

Riprendendo il discorso, occorre a questo punto tenere a mente il disposto dell’art.669 octies secondo cui le  disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell' articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell' articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell' articolo 688 ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

Nonché dell’art. 669 novies (inefficacia del provvedimento cautelare) secondo cui

se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669 decies.
Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 undecies ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Orbene nelle situazioni di cui al terzo caso consegue che l’ordinanza di sospensione emessa dal Giudice dell’esecuzione perde efficacia ed a tal fine l’opposto potrà avanzare la relativa richiesta al giudice. .

Infatti mentre il ricorso per la sospensione della esecutorietà del titolo richiesto con l’opposizione ai sensi dell’art. 615 primo comma  tende allo stesso risultato del giudizio di merito (vale a dire la inesistenza, inefficacia, nullità del titolo) e pertanto è anticipatorio, non così può dirsi nel caso di opposizione ex art. 615 2° comma dove è intervenuto il pignoramento con tutti gli effetti che ad esso conseguono che costituisce un quid pluris da rimuovere e per il quale non è sufficiente l’ordinanza di sospensione essendo necessaria la sentenza.

Infatti ammettendo il contrario ci si scontra con la innegabile circostanza che il pignoramento nonostante l’ordinanza permane e continua a produrre tutti gli effetti suoi propri.

Altri problemi possono nascere nel caso in cui il giudice del 615 primo comma abbia sospeso l’esecutorietà del titolo e nonostante ciò sia stato effettuato il pignoramento. In questo caso il giudice dell’esecuzione dovrebbe sospendere, con semplice presa d’atto, l’esecuzione e pertanto sembra di potersi affermare che si ritorna nella stessa situazione testé esaminata e presa in considerazione dalla norma in esame art.624 3° co. (estinzione del pignoramento a seguito di sospensione dell’esecuzione da parte del giudice dell’esecuzione).

Altro problema può riguardare il caso in cui in tema di impignorabilità di beni o opposizione di terzo laddove la sospensione dell’esecuzione derivi dalla valutazione del giudice che ritenga che solo alcuni dei beni pignorati non dovevano esserlo.

Quid iuris ?

Effetti dell’ordinanza di estinzione.

Nel caso in cui è stata dichiarata dal giudice dell’esecuzione  l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.

Il che vuol dire che il creditore è autorizzato ad iniziare una nuova esecuzione forzata.

Nel caso invece dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 primo comma il provvedimento di sospensione dell’esecutorietà del titolo anticipa gli effetti  della sentenza che conclude il giudizio di opposizione impedendo il pignoramento.

Gli effetti dell’ordinanza e della sentenza di fatto sono sovrapponibili colpendo entrambi esclusivamente il titolo; ed in entrambi i casi impedendo il pignoramento.

Un nuovo procedimento esecutivo non potrà pertanto essere iniziato perdurando gli effetti del provvedimento di sospensione.

Il richiamo fatto dal nuovo testo dell’art. 185 att.cpc alla procedura camerale non ha particolare significato, non essendo visibile alcuna possibilità di applicare in concreto le norme camerali alla fase che ci occupa. Si tratta di una disposizione mal fatta e di poco senso che  va applicata non più di tanto.

Le sentenze emesse ad esecuzione iniziata (opposizione all’esecuzione, agli atti e di terzo) sono qualificate espressamente non impugnabili e sono pertanto rese in unico grado (con la conseguenza che a seguito del rigetto dell’opposizione, anche se non passata in giudicato, il processo esecutivo può essere ripreso, cfr. art.669 novies e per chi lo ritiene ancora vigente art.627). E’necessario, anche se non vi  è una espressa indicazione in tale senso, ritenere non impugnabile anche la sentenza resa ai sensi dell’art.615 1° comma, perché la diversa ipotesi si esporrebbe a sicura censura di incostituzionalità (ed invero due opposizioni, di egual contenuto, tali da provocare situazioni di litispendenza, quella ex art. 615 1° e quella ex 615 2°-616, sarebbero regolate in modo diacronico l’una con doppio grado di giurisdizione e la seconda con sentenza resa in unico grado).

Infine, trascrivo di seguito alcune importanti massime giurisprudenziali in tema di opposizioni e sospensione:

 

Reclamo contro ordinanze di sospensione

Il reclamo previsto dal combinato disposto degli art. 624 e 669 terdecies avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell’esecuzione è estensibile anche al provvedimento sospensivo previsto dall’art. 615 comma 1 c.p.c.

Tribunale Roma, sez. IV, 02 novembre 2006

 

Diritto transitorio:

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata in data anteriore al 1° marzo 2006 all'esito di giudizio di primo grado su opposizione all'esecuzione, trattandosi di sentenza soggetta ad appello, in quanto solo in tale data è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 616 c.p.c., introdotto dall'art. 14 l. 24 febbraio 2006 n. 52, che ha sostituito il precedente regime dell'appellabilità con quello della non impugnabilità della sentenza.

Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2006, n. 20414

 

Sindacabilità dell’ordinanza di sospensione

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione è in ogni caso impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., volta a verificare non la sussistenza o meno dei "gravi motivi" previsti dal citato art. 624, bensì, oltre ad eventuali vizi di carattere formale e processuale, vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione è correlata.

Cassazione civile , sez. III, 16 gennaio 2006, n. 707

 

f) L’INTEVENTO E LA FASE DELLA DISTRIBUZIONE

Art. 510                 

Distribuzione della somma ricavata

[I]. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
[II]. In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
[III]. L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
[IV]. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione

 

Art. 512                

Risoluzione delle controversie.

[I]. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all' articolo 617 secondo comma.
[II]. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

 

Art. 624                

Sospensione per opposizione all'esecuzione.

omissis
[II]. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell' articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all' articolo 512 secondo comma.
omissis

 

Art. 499                 

Intervento

[I]. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
[II]. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, e deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
[III]. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonchè copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
[IV]. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
[V]. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sè del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
[VI]. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinchè essi possano munirsi del titolo esecutivo.

 

591 bis

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell' articolo 596;

         

Art. 596                

Formazione del progetto di distribuzione.

[I]. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell' articolo 591  bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
[II]. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

 

Art. 597                  

Mancata comparizione.

[I]. La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.

         

Art. 598                 

Approvazione del progetto.

[I]. Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il  professionista delegato a norma dell' articolo 591 bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.

 

Art. 2780                 

Ordine dei privilegi sugli immobili.

[I]. Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
5-bis)i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775

 

La distribuzione del ricavato è la fase che si apre dopo la vendita del compendio pignorato.

Le norme degli artt.596 e ss riguardano l’esecuzione immobiliare (quella di più rilevante importanza; sempre giudiziale e di cui ci si occupa) mentre gli artt. 510 e ss. dettano principi generali in tema di distribuzione.

Se vi è un solo creditore non si fa luogo al progetto di distribuzione. Una volta precisato il credito il Giudice valuta e decide le somme che vanno pagate e provvede di conseguenza.

In caso in cui invece vi siano più creditori occorre provvedere, direttamente o a mezzo del soggetto delegato, alla formazione della graduazione dei crediti secondo le cause di prelazione ed al progetto di distribuzione.

Le questioni più rilevanti che meritano di essere segnalate relativamente alla distribuzione del ricavato sono le seguenti:

Ø      distribuzione  e creditori intervenuti senza titolo esecutivo

Ø      natura del provvedimento del giudice e rimedi esperibili contro tale provvedimento;

Ø      rapporto fra rimedi oppositivi (art.615 e 617) e distributivi (512 che richiama l’opposizione agli atti  ed il reclamo al collegio)

Va premesso e ricordato che con la riforma per l’intervento non si richiede più la sussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (requisiti indubbiamente necessari per il creditore procedente), ma solo che il credito sia assistito da un titolo esecutivo, salvo le eccezioni previste dalla legge (sequestro  sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 cc).

Ovviamente questo non vuole dire che la questione sia indifferente. Ed infatti un credito che non abbia i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, potrà consentire, alle condizioni suddette, un intervento, ma sarà poi escluso dalla distribuzione proprio che la carenza di quei tre fondamentali presupposti.

Nulla è cambiato per il tempo dell’intervento di creditori muniti di titolo esecutivo che (salvo la piccola espropriazione mobiliare) è tempestivo o tardivo a seconda che il deposito del ricorso avvenga prima o dopo l’udienza nella quale il giudice (concretamente) autorizza la vendita emettendo la relativa ordinanza.

Il giudice in primo luogo verifica che il creditore intervenuto senza titolo lo abbia fatto negli esatti  termini e modi di legge (ex art.499). In particolare occorre soffermarsi sulla descrizione di quale sia la procedura dell’intervento per la sottospecie più significativa (quella cioé dei crediti risultanti dalle scritture contabili).

La stessa prevede (solo per questo tipo di intervento non titolato) che il creditore interveniente abbia:

*      allegato al ricorso, a pena di inammissibilità,  l'estratto autentico notarile delle medesime scritture;

*      notificato al debitore entro dieci giorni (il termine di dieci giorni non è perentorio, ma deve valere come termine ultimo l’udienza per la vendita) copia del ricorso, nonchè copia dell'estratto autentico notarile.

In questo caso il giudice dispone la convocazione, a cura della parte che indica, del debitore in udienza.

Se questi compare e comparendo riconosce in tutto o in parte il debito, il credito è da considerarsi correlativamente riconosciuto (fermo restando che gli altri creditori senza necessità di azionare subito alcun rimedio potranno muovere le contestazioni del caso nella fase distributiva).

Se non compare il debito è da ritenersi interamente  riconosciuto (è molto importante per tale effetto, la verifica della ritualità delle notifiche al debitore, sia quella del pignoramento, che deve contenere l’invito ad eleggere domicilio nel comune sede del tribunale dove si svolge l’esecuzione e sia della conseguente notifica, o a tale domicilio o in cancelleria, dell’intervento del creditore non titolato); seppure con valenza solo all’interno del procedimento esecutivo per questo particolare effetto (distribuzione del ricavato).

Nel caso di riconoscimento (effettivo o legale) il giudice non provvede ad alcun accantonamento disponendo direttamente per la formazione del progetto di graduazione (avuto riguardo alle spese in prededuzione, alle cause di prelazione ed al tempo dell’intervento) e del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita (o dalla conversione).

Nello stesso modo procede se nel frattempo l’intervenuto non titolato è riuscito a procurarsi il titolo esecutivo.

Nel caso invece che il debitore comparendo contesti in tutto o in parte il debito, il creditore deve introdurre entro trenta giorni dall’udienza stessa il giudizio di merito per procurarsi un titolo esecutivo.

Se lo fa comprovatamente e tempestivamente, e chiede espressamente l’accantonamento, il giudice provvede per la formazione del progetto di graduazione e distribuzione come se il credito fosse assistito da un titolo esecutivo.

Con la differenza che non provvede effettivamente al pagamento in favore del creditore intervenuto non titolato fino al momento della scadenza del termine che egli stesso o in mancanza la legge (massimo tre anni) ha dato per procurarsi il titolo.

La decorrenza del termine non è indicata dalla legge ma può ritenersi che decorra dall’approvazione del progetto: è infatti da questo il momento che si dovrebbe procedere al pagamento in favore dei creditori intervenuti non titolati, pagamento che viene invece sospeso per dargli il tempo di procurarsi il titolo esecutivo.

Se l’intervenuto non titolato non ha rispettato le suddette regole (richiesta di accantonamento e inizio tempestivo dell’azione, da comprovare con deposito del relativo atto introduttivo) non si è verificata la condizione di efficacia dell’ammissione che pertanto viene meno.

La distribuzione escluderà tale creditore. La somma sarà distribuita, previa integrazione del progetto, agli altri aventi diritto.

Se il creditore non titolato interviene tardivamente non ha diritto a che il giudice fissi l’udienza per la comparizione del debitore (perché la legge prevede che lo faccia con l’ordinanza con la quale dispone la vendita).

E neppure che vi sia accantonamento. Ed infatti l’accantonamento presuppone necessariamente che entro trenta giorni dall’udienza nella quale è stata disposta la vendita sia stata iniziata dall’intervenuto non titolato l’azione per procurarsi il titolo esecutivo.

Tutt’al più può concedersi l’ammissibilità di un intervento tardivo non oltre i trenta giorni da tale udienza e sempre che nello stesso termine venga data la prova che è stato iniziato il giudizio per procurarsi il titolo esecutivo.

Se si esclude questa ultima possibilità,  l’intervento tardivo degli intervenuti non titolati NON è ammissibile.

Il progetto di graduazione nella vendita immobiliare vede collocare al primo posto, dopo le spese in prededuzione, i privilegi indicati dall’art.2780 e successivamente i crediti assistiti da ipoteca.

Seguono i crediti chirografi tempestivi e infine quelli chirografi tardivi.

Le somme eventualmente residue vanno restituite al debitore.

Va ricordato che il giudice può fissare davanti a sé l’udienza per l’approvazione del progetto ovvero può incaricare a tal fine il delegato (cfr.art.598) fermo restando che in ogni caso ogni eventuale contestazione riguardante il progetto sarà rimessa dal delegato allo stesso giudice per la decisione.

Da ricordare che a differenza degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione nei confronti dei quali vi è un termine breve per proporre opposizione agli atti, con sanatoria in mancanza, per le attività compiute dal delegato l’opposizione agli atti potrà essere proposta contro tutti i singoli atti del delegato attraverso l’opposizione ex art.617 contro il successivo provvedimento del giudice (cfr. art.591 ter)

Contro l’ordinanza che approva il progetto possono essere mosse contestazioni in ordine alle quali il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all' articolo 617 secondo comma.

Quindi con la riforma il giudice dell’esecuzione vede ampliati i suoi poteri.

Già in sede di controversia distributiva può effettuare una vera e propria istruttoria (compiuti i necessari accertamenti) all’esito della quale emette un provvedimento che conclude la fase distributiva (confermando il progetto ovvero disponendo le correzioni e modifiche necessarie).

Contro tale ordinanza è possibile promuovere opposizione agli atti.

Il giudizio conseguente è destinato a concludersi con sentenza ricorribile in Cassazione.

L’ambito del giudizio è relativo alla sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione. In questi limiti il giudice decide nel merito delle situazioni sostanziali sottese alle richieste dei creditori , con valore di giudicato sulla sussistenza o meno e dell’ampiezza dei rispettivi e relativi diritti.

L’ambito dell’opposizione all’esecuzione (art.615) è quindi da correlare a questa fisionomia delle controversie distributive.

Tutte le questioni diverse da quelle testé indicate (sussistenza o ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione) non possono essere oggetto di controversia distributiva e della relativa procedura e devono essere azionate,  anche nel corso della fase distributiva, con l’opposizione all’esecuzione.

Aperta la fase distributiva l’opposizione all’esecuzione con la quale si vogliano muovere contestazioni circa  la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione non è ammissibile.

Viceversa prima che si apra la fase della distribuzione,  l’opposizione all’esecuzione costituisce  il rimedio utilizzabile  per contrastare preventivamente (nel senso che ben si potrebbe rinviare alla fase della distribuzione la contestazione relativa al) la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione.

Tutto ciò non è detto espressamente dalla legge ma si ricava dal sistema.

Che senso ha infatti proporre un’opposizione all’esecuzione durante la fase della distribuzione, rinunciando alle possibilità (di indagine) che si aprono con l’art. 512, a favore della mera possibilità di sospendere o non sospendere l’esecuzione che ha il giudice dell’art.616 ?

Per inciso non può essere sottaciuto che la sospensione dell’esecuzione, a seguito della riforma, è provvedimento assai grave per le suindicate radicali conseguenze (estinzione della procedura esecutiva) che può risultare in molti casi sproporzionato alle esigenze che si intendono cautelare.
In base alla norma riformata (art.512) l’ordinanza del giudice che decide sulla controversia contributiva, ove abbia deciso anche sulla sospensione della distribuzione della somma ricavata, può subire due tipi di impugnazione.

Quella dell’art. 617 di cui si è teste discorso e, per la parte in cui tale ordinanza abbia sospeso in tutto o in parte la distribuzione del ricavato, il reclamo al collegio (art.624).

Di fatto la sospensione della distribuzione può operare per breve tempo.

Infatti se l’ordinanza  distributiva non viene opposta entro venti giorni diviene definitiva e non vi è ragione di mantenere la sospensione.

Se, per contro, vi è opposizione agli atti contro l’ordinanza la sospensione si stempera nei provvedimenti cautelari che il giudice assume ai sensi dell’art. 618.

Conformemente a quanto previsto in via transitoria dall’art.39 quater del d.l. 30.12.2005 n. 273 conv. nella legge 23.2.2006 n.51, l’intervento di un creditore nella procedura esecutiva che sia antecedente al 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore dell’art. 2 d.l. 14 marzo 2005 n. 35) conserva la sua efficacia anche se non fondato su un titolo esecutivo bensì su un atto ricognitivo del debito (così espressamente Tribunale Roma, sez. IV, 25 luglio 2006).

 

g) MUTUI    FONDIARI

 

Innumerevoli esecuzioni immobiliari derivano da precetti che riguardano mutui contratti con istituti di credito fondiario  nei quali si è verificato un inadempimento da parte del mutuatario.

Si è ritenuto, presso la Sezione Distaccata di Ostia, di dover prestare particolare attenzione a tal genere di pignoramenti  sia perché riguardano la maggior parte delle procedure esecutive immobiliari (che presso la sezione di Ostia rappresentano il 10% di quelle l’intero territorio del Comune di Roma) interessando quindi una parte importante della popolazione e sia per la frequente ricorrenza di profili problematici nella prospettazione delle richieste (precetti) degli istituti di credito sia nella forma e sia nella sostanza.

Non sempre viene posta da parte degli istituti bancari la dovuta considerazione della diversità delle fattispecie di inadempimento da parte dei mutuatari (e terzi datori), ai quali molte volte con una condotta negoziale più disponibile e attenta si potrebbe evitare il trauma se non vera tragedia rappresentata dalla sottrazione dell’immobile di proprietà, spesso identificabile nella casa di abitazione.

Va considerato che pur fondandosi tali procedure su titolo esecutivo (mutuo fondiario redatto in forma di atto pubblico) si tratta pur sempre di  un titolo non giudiziale, la cui formazione è sfuggita a qualsiasi forma di controllo e validazione da parte del giudice e, stante i rapporti di forza esistenti fra utente e banca, è predisposto e confezionato senza alcun significativo apporto di una delle parti (il mutuatario).

La stessa interpretazione del titolo (di regola non particolarmente perspicuo negli aspetti contabili-monetari) e la gestione del rapporto che ne deriva fra le parti, quanto meno prima di un eventuale incidente in sede giudiziaria, sono di pressoché esclusiva competenza dell’istituto di credito, che in questa materia detta legge.

E’ frequente che l’azione della banca non sia del tutto conforme al diritto, incorrendo in richieste sommarie o intempestive ovvero poco consapevoli del dato contrattuale posto alla base delle richieste.

La richiesta della banca del pagamento della residua intera somma mutuata comporta ovviamente la perdita da parte del debitore di ogni possibile capacità contrattuale, non essendo di regola assolutamente in grado di corrisponderla.

A fronte di ciò, ed in presenza di precetti spesso  apodittici  e oscuri, il sindacato del giudice dell’esecuzione appare particolarmente necessario per ricondurre il rapporto nei giusti parametri, oltre che della legge in senso stretto, della correttezza e della buona fede, che devono ispirare sia l’interpretazione e sia l’esecuzione del contratto.

E’ opportuno preliminarmente riportare alcune norme che regolano i rapporti di mutuo fondiario:

Secondo quanto disposto dall’art.38 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

Art.38 RD 16.7.1905 n.646 testo unico delle leggi sul credito fondiario. 

Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.
Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza.

Art.39

Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

L’art.40 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  prescrive al secondo comma  che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La norma è operativa dal 2° gennaio 1994 ma i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori (art.161).

Art. 41 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Procedimento esecutivo.

1.Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'art. 586 del codice di procedura civile

art.1283 cc.

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

 

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342  - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art.25

Modalità di calcolo degli interessi.

1.La rubrica dell'art. 120 t.u. è sostituita dalla seguente:
" Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi ".
2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 t.u. è aggiunto il seguente:
" 2 . Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente

 

Delibera del 9 febbraio 2000, il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) operativa dal 20 aprile successivo:

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono.

 Art. 2 (Conto Corrente)

1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art. 3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale)

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

[omissis…]

Art. 5 (Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza)

Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

[omissis…] 

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.

 

Come è noto le rate di ammortamento semestrali dei mutui fondiari si compongono di una somma di denaro costituita da una parte di capitale e da una parte di interessi, che vengono accorpati e che devono essere restituite ratealmente dal mutuatario.

In caso di ritardo è previsto il pagamento di interessi moratori sull’intera rata e quindi anche sugli interessi.

Si tratta di anatocismo che in linea generale è vietato dalla legge (art.1283).

A tale riguardo la giurisprudenza della S.C. ha però più volte affermato che in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi del R.D.L. 16 luglio 1905, n. 646, art. 38, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’ intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento e ciò in quanto nei mutui fondiari l'anatocismo è previsto dalla legge (ex multis Cass.31.1.2006 n.2140; Cass.19/06/1990 n. 06153; Cass. n. 2593 del 2003).

Va considerato però che la norma in questione (l’art.38 del Regio Decreto 1905, n.646) è stata abrogata sicché per i contratti di mutuo fondiario stipulati a far tempo dal 2.1.1994 e fino al al 19.4.2000 non è più lecito richiedere da parte della banca gli interessi di mora sulla parte di rate scadute costituente interessi senza incorrere nella violazione dell’art.1283 cc.

Per i contratti stipulati dal 20 aprile 2000 è possibile e lecita la capitalizzazione alle condizioni e nei termini previsti dalla legge cioé dal Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342  e dalla delibera del CICR sopra riportati.

 

A prescindere da tale considerazione, va poi valutata l’ipotesi in cui il contratto di mutuo sia stato risolto e quali interessi spettino alla banca per il periodo successivo alla risoluzione del contratto manifestata (di regola) mediante il precetto.

La questione è ovviamente molto rilevante in particolare (ma come si vedrà non solo) per i contratti stipulati sotto la vigenza dell’art. 38 RD citato.

Ciò che accade è che la banca  da una parte risolve il contratto di mutuo, ma al contempo non rinuncia a pretendere gli interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto anche per il periodo successivo alla risoluzione dello stesso.

Una parte della giurisprudenza ritiene che in tale pretesa vi sia una contraddizione derivante dall’avvenuta risoluzione del contratto e dalla impossibilità conseguente di riconoscere alla banca prestazioni che hanno origine in quello stesso negozio che è stato risolto per volontà della banca e che di conseguenza non esiste più, con la ulteriore conseguenza che a seguito della spedizione del precetto che risolve il contratto di mutuo  vadano riconosciuti alla banca solo gli interessi nella misura legale (il tribunale di Ostia ha emesso  provvedimenti in tal senso) ed escluso l’anatocismo per il periodo successivo alla risoluzione.

La Cassazione ha affrontato la questione (relativamente ad un contratto stipulato vigente la disciplina normativa bancaria successivamente abrogata) con una sentenza nella quale si afferma invece che alla banca continuino a spettare gli interessi nella misura convenzionale, e ciò a titolo di risarcimento del danno (Cassazione civile , sez. I, 21 ottobre 2005, n. 20449 ).

La stessa sentenza tuttavia esclude il diritto della banca all’anatocismo.

 

Dall’esame del complesso normativo in questione emerge quanto segue:

a)      MUTUI FONDIARI stipulati  anteriormente al 2° gennaio 1994

La norma alla quale fare riferimento era l’art. 38 del Regio Decreto 1905, n.646 che consentiva la capitalizzazione degli interessi .

La vicenda è però – quanto meno in parte - influenzata dalla sorte del contratto di mutuo.

Mentre nel caso della lettera C) la legge ha regolato espressamente la vicenda nel caso di risoluzione, non così accade del regio decreto. Ne consegue che la migliore giurisprudenza (cfr. Cassazione civile , sez. I, 21 ottobre 2005, n. 20449) ha affermato, condivisibilmente, che gli interessi, dalla data della risoluzione, non potranno più essere computati come in precedenza sulla rata comprensiva di capitale e interesse, perché l’anatocismo consentito con il contratto di mutuo, non ha più ragion d’essere una volta che il contratto stesso è venuto meno.

 

b)      MUTUI FONDIARI stipulati  dal 2° gennaio 1994 e fino al 19.4.2000.

La capitalizzazione non è consentita posto che una norma di egual tenore di quella del RD 1905 testé citata non è contenuta nel  D.lgs n.385/1993.

Vale pertanto il divieto di cui all’art.1283 cc.

La norma di salvaguardia  contenuta nel 3° comma del citato art.25 D.lgs. 342/1999 ( e art.7 della delibera CICR) che avrebbe consentito il salvataggio dell’anatocismo anche con riferimento a quella parte di rapporto negoziale svoltosi nel pieno vigore dell’art.1283 cod. civ stata veniva dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 17.10.2000 n. 425.

c)      MUTUI FONDIARI stipulati  dal 20.4.2000 data di entrata in vigore della delibera suddetta.

La capitalizzazione è prevista dalla legge (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342  e dalla delibera  del CICR sopra riportata) sicché i contratti potranno essere validi se rispettosi delle previsioni della stessa.

Sul problema – sopra discusso – dell’importo degli interessi in caso di risoluzione contrattuale e per il tempo successivo a questa non sembra abbia avuto incidenza il dettato dell’art 3 della Delibera del 9 febbraio 2000, il CICR che è interviene solo sul problema dell’anatocismo.

Emerge da quanto finora detto l’importanza di indagare su quale sia la reale volontà dell’istituto di credito, se quella di richiedere l’adempimento (illuminante in tale senso se l’istituto si limita a chiedere le semestralità scadute, con riserva di intervenire per le altre medio tempore maturate e non pagate) ovvero la risoluzione del contratto. A tale fine oltre l’esame del precetto, potrà guidare l’interprete la condotta della banca precedente alla spedizione di tale atto.

 

La norma dell’art.40 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  è molto importante.

In precedenza gli artt. 39 del  r.d. 16/07/1905 n. 646 e art. 15 del  D.P.R. n. 7 del 1976 disponevano che nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto, e l'istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta"

Salta all’occhio la differenza fra le due norme.

In precedenza la banca aveva l’assoluto dominio della sorte  del contratto in caso di inadempimento da parte del mutuatario costituito anche dal semplice ritardo.

E ciò anche in considerazione delle clausole vessatorie (implicanti ipotesi di risoluzione ope legis, decadenza dal beneficio del termine) sempre presenti nel contratto di mutuo.

E’ evidente che invocare l’immediata risoluzione del contratto comporta di regola,come detto, l’impossibilità da parte del mutuatario di restituire l’intero residuo importo mutuato (oltre agli interessi), con quanto ne consegue.

Con l’art. 40 del decr.legisl.385/1993 il ritardo da parte del mutuatario nel pagamento delle rate di ammortamento non consente più alla banca di risolvere ad nutum  il contratto come nella vigenza delle surricordate norme. 

Ed infatti al di sotto dei trenta giorni il ritardo nel pagamento è privo di conseguenze.

Il ritardo ulteriore purché non superi i 180 gg dalla scadenza della rata non autorizza la banca a risolvere il contratto purché non si tratti di episodio reiterato, anche non consecutivamente, più volte (esattamente più di sette volte).

E salva la possibilità di dimostrare, con onere a carico della banca, che le circostanze dimostrino univocamente che non di ritardo si tratta ma di definitivo inadempimento (come nel caso in cui sia stata espressa dal debitore la volontà di non pagare le rate).

Ne consegue, al di fuori di questo caso,  che sono da considerare nulle e sostituite di diritto dalla predetta norma tutte le clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario che prevedono e consentono alla banca di risolvere, anche ope legis (clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e termine essenziale), il contratto di mutuo anche nel caso di ritardo che non abbia le caratteristiche indicate nell’art. 40.

I relativi atti di precetto sono viziati da nullità rilevabile d’ufficio e consentono al debitore esecutato di eccepire l’illegittimità della risoluzione del contratto e del successivo atto di pignoramento; e di avanzare domanda di danni.

L’eventuale eccezione della banca che il pagamento della rata non sia intervenuto neppure successivamente allo spirare dei centottanta giorni non coglierebbe nel segno ostando alla possibilità di adempiere da parte del debitore il dettato dell’art.1453 terzo comma (dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione).

Oltre i centottanta giorni il ritardo si qualifica come inadempimento rilevante e la banca può invocare la risoluzione; spedire il precetto ed effettuare il pignoramento.

Poichè la spedizione del precetto non equivale ad automatica risoluzione del contratto, occorre indagare quale sia il contenuto dello stesso (nonché eventuali atti precedenti della banca indirizzati al debitore).

Alla banca non è imposto di richiedere la risoluzione, si tratta piuttosto di una facoltà alternativa alla richiesta di adempimento: nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (art. 1453 cc).

La regola è la risoluzione.

Nei casi dubbi occorre indagare il contenuto del precetto.

Se la banca richiede solo l’ammontare delle rate scadute e degli accessori e si riserva di richiedere in prosieguo il pagamento delle ulteriori rate maturate, saremo in presenza di una richiesta di adempimento e non di risoluzione.

Tale conclusione è avvalorata da Cassazione civile , sez. I, 21 ottobre 2005, n. 20449 secondo cui gli art. 39 T.U. del 1905 e l'art. 15 d.P.R. n. 7 del 1976  prevedono una vera e propria clausola risolutiva espressa  ancorché la norma parli, impropriamente di "condizione" anziché di clausola. Tale clausola viene attivata, appunto, allorché la banca mutuante, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, intimi  precetto per ogni suo credito, comprensivo del capitale residuo.

In realtà, specialmente per i contratti conclusi dal 2.1.1994 (ai quali non si applica la  condizione-clausola risolutiva espressa  di cui alle norme testé citate), potrebbe ricorrere una richiesta di adempimento anche nel caso in cui venga richiesto l’intero importo delle rate scadute, e ciò nel caso che la banca intenda fare valere la decadenza dal beneficio del termine (secondo il precetto dell’art. 1186 decadenza dal termine: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente  o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse).

Secondo Cass. 5.12.1989 n. 5371 però  la decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta - che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione - integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore.

Decadenza che presuppone una situazione di difficoltà economiche e patrimoniali, anche non irreversibili, che alterino in termini peggiorativi le garanzie patrimoniali offerte al creditore.

I presupposti e le conseguenze della domanda di risoluzione e di quella di adempimento, pur avendo alla base l’elemento comune dell’inadempimento, sono molto diversi così come le contestazioni che possono essere sollevate dal debitore in ciascuna delle due ipotesi.

Ad esempio nel caso da ultimo esaminato (ove la banca chiede la restituzione dell’intero sub specie domanda di inadempimento per decadenza dal beneficio del termine) può verificarsi che in presenza di un ritardo nel pagamento della rata che non giustifichi la risoluzione il debitore contesti che sussista il presupposto (insolvenza) per invocare la decadenza dal beneficio del termine (l’altra ipotesi della norma - diminuzione, per fatto proprio, delle garanzie – non è di facile verificazione attesa la garanzia reale sempre presente nei mutui fondiari).

L’immediata e automatica spedizione del precetto con risoluzione del contratto (che è la pressoché assoluta regola di condotta degli istituti di credito) è una prassi che trova facile spazio per la non adeguata conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale da parte dei mutuatari debitori

In definitiva, immagino una condotta meno standardizzata e più attenta e consapevole degli istituti bancari nell’azionare i diritti derivanti dai mutui fondiari, condotta che valuti caso per caso la natura e la consistenza dell’inadempimento del mutuatario, selezionando lo strumento giuridico più adeguato, fra quelli messigli a disposizione della legge, per affrontare la situazione.

Ad esempio ove si ravvisi la possibilità di una rientro del debitore, di una soluzione ai suoi problemi momentanei, la richiesta di adempimento è la soluzione più appropriata.

Per la banca, che pur mantenendo i vantaggi derivanti dalle pattuizioni contrattuali e conservando la possibilità di richiedere le semestralità medio tempore scadute, può in ogni momento richiedere la risoluzione del contratto con quanto ne consegue.

Per il debitore che ha possibilità (e l’interesse) di sanare la situazione, continuando a beneficiare dello scaglionamento nel tempo dell’obbligo di restituzione secondo il piano  di ammortamento previsto nel contratto (possibilità negatagli dalla risoluzione – secondo l’art. 1453 dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione - che lo obbliga alla restituzione immediata di ogni somma dovuta, scaduta ed a scadere) .

   

                                                                                Dott.Massimo Moriconi