Svolgimento del processo
Con atto di
citazione notificato il 14.12.2001, Antonina Pantano
conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Genova
Centro il Condominio di Via Insurrezione n. 12 (in seguito
solo Condominio) al fine di sentirlo condannare, ai sensi
dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni
per lesioni verificatesi in un vano del suo appartamento.
Costituitosi, il Comune eccepiva in rito l'incompetenza per
territorio dell'adito giudice; nel merito sosteneva
l'infondatezza della domanda.
Espletata
l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il giudice di pace,
con sentenza n. 2643/01 del 29/30.10.2001, dichiarava la
responsabilità del Condominio nella causazione dell'evento
di danno, dovuto, fra l'altro, a cattivo stato di
conservazione del lastrico solare, e conseguentemente
condannava il Condominio al pagamento in favore della
Pantano della somma di L. 2.000.000, a titolo di
risarcimento danni. Contro tale sentenza il Condominio ha
proposto ricorso per Cassazione in base a cinque motivi.
La Pantano
ha resistito con controricorso. Introdotto procedimento ex
art. 375 c.p.c., la causa, non ricorrendo le
ipotesi di cui al primo comma di detto articolo, è stata
rinviata alla pubblica udienza.
La
controricorrente Pantano ha anche depositato memoria.
Motivi
della decisione
1. Col
primo motivo, denunciando violazione degli
artt. 20 e/o 23 c.p.c., il ricorrente sostiene
che, come eccepito con la comparsa di costituzione e
risposta, il giudice di pace di Genova Centro è
territorialmente incompetente rientrando la controversia
nella competenza per territorio del giudice di pace di
Genova Sesti Ponente, poichè il Condominio di Via
Insurrezione n. 12 rientra nel territorio della delegazione
di Sesti Ponente.
2. Col
secondo motivo, deducendo nullità della sentenza ex art.
360, 1^ comma, n. 4 c.p.c., in relazione
all'art. 116 Cost., agli artt. 112 e 132 c.p.c. e
all'art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè omessa
motivazione sul punto eccezione di incompetenza del giudice
adito, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non
abbia fatto il minimo riferimento alla dedotta eccezione di
incompetenza per territorio del giudice adito.
3. Col
terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza
ex art. 360, 1^ comma, n. 4 c.p.c., in relazione
all'art. 116 Cost., agli
artt. 112 e 132 c.p.c. e
all'art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa
motivazione sulla eccezione relativa all'applicabilità alla
fattispecie in oggetto
dell'art. 1125 c.c..
4. Col
quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza
ex art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c., in relazione
all'art. 116 Cost., agli
artt. 112 e 132 c.p.c. e
all'art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa
motivazione sulla eccezione relativa all'applicabilità alla
fattispecie in oggetto
dell'art. 2043 c.c., anzichè
dell'art. 2051 c.c..
5. Col
quinto motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 132,
1^ comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza
impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione sul punto
di responsabilità del Condominio relativamente a quei danni
che la c.t.u. ha attribuito a difetto di costruzione dello
stabile.
A) Premesso
che il ricorso è ammissibile, perchè la domanda risarcitoria
è stata espressamente contenuta in citazione entro l'importo
di due milioni di lire, sicchè la sentenza del giudice di
pace è stata pronunciata secondo equità, la questione di
competenza, tipicamente di rito, sollevata con i primi due
motivi da trattare congiuntamente, è senz'altro esaminabile,
essendo stata la pronuncia del giudice di pace impugnata
unitamente alle statuizioni di merito.
La
doglianza, nel suo complesso, è infondata.
A. 1)
Conformemente a quanto esposto dal P.M. nel parere relativo
al procedimento camerale, va osservato, innanzitutto, che
Sestri Ponente, a differenza di Sestri Levante, non
costituisce un comune autonomo, ma soltanto un quartiere del
comune di Genova, nel cui territorio sono complessivamente
istituiti quattro uffici del giudice di pace (Genova,
Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri). Ciò sebbene il
Decreto Ministeriale che li istituisce nè tratti come
"comuni".
Infatti il
D.M. 3 luglio 1992, in G.U. 11.2.1992 n. 34,
stabilisce:
"Art. 1:
Gli uffici del giudice di pace del distretto della Corte di
appello di Genova hanno sede nei seguenti comuni:
Chiavari,
Rapallo, Sestri Levante;
Genova,
Pontedecimo, Recco, Sestri Ponente; Voltri;
Imperia
...".
A.2) La
legge 21.11.1991 n. 374, concernente la istituzione del
giudice di pace, all'art. 2 così sancisce:
"Sede degli
uffici del giudice di pace.
1. Gli
uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capo-luoghi
dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore
della legge 1^ febbraio 1989, n. 30. 2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni
interessati, possono essere istituite sedi distaccate
dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del
mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano
ripartiti i comuni.
3. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e
i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice
di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il
limite che la popolazione complessiva risultante
dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel
decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del
giudice di pace." A. 3) Orbene, in base a tale legge
istitutiva del giudice di pace, è previsto che con decreto
del Presidente della Repubblica è consentito istituire sedi
distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più
comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni
del medesimo comune: ipotesi quest'ultima cui sembrerebbe
concettualmente aderire il caso dei (quattro) distinti
uffici del giudice di pace Genova.
Situazione
che però presenta le seguenti divergenze:
a) il
citato provvedimento istitutivo è costituito da un decreto
del Ministro della giustizia, anzichè da un decreto del
Presidente della Repubblica;
b) nel
provvedimento istitutivo non è dato riscontrare alcun cenno
ad una qualificazione in termini di sede distaccata ovvero
di circoscrizioni di un medesimo comune.
A.4)
Qualunque sia la rilevanza di tali discrasie, resta decisivo
per l'interprete, chiamato a colmare un'evidente lacuna (se
non addirittura una grave aporia) normativa, che la
competenza stricto sensu territoriale di ciascuno degli
uffici del giudice di pace di Genova non può che essere
definita dall'intero ambito spaziale del territorio comunale
di Genova, se non altro perchè non risulta in modo
sufficientemente certo, ufficiale e predeterminato la
delimitazione geospaziale dei singoli quartieri, con
conseguente possibilità di elidere il principio
costituzionale del giudice naturale precostituito per legge
(art.
25 Cost).
Inoltre,
non è consentito ipotizzare che un decreto ministeriale sia
idoneo a costituire e a delimitare specifiche competenze
territoriali, in deroga al collegamento istituito tra uffici
del giudice di pace e preture mandamentali, che si ricava
dal citato art.
2, comma 1, della
l. 374/1991, ovvero a creare nuovi comuni (che
possono essere istituiti solo con legge regionale, sentite
le popolazioni interessate:
art. 133, comma 2, Cost.).
A.5)
Pertanto, sulla falsa riga delle circoscrizioni
amministrative (quartieri), va detto che la ripartizione
degli affari tra i predetti vari uffici del giudice di pace
all'interno del comune di Genova ha carattere meramente
interno.
A tale
conclusione si perviene in base al sistema previsto per la
ripartizione delle cause sia tra la sede centrale del
tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, sia
(e specialmente atteso il menzionato collegamento ex art. 2
l. 374, 1991) tra preture circondariali e loro sedi
distaccate.
Questa
Corte ha, infatti, affermato che "La ripartizione delle
cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni
distaccate infracircoscrizionali, stabilita dall'art. 48
quater
r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 15
d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, costituisce una distribuzione
degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico
ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e
di migliore fruibilità del servizio giustizia - e non già un
riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano
configurabili questioni di competenza.
Pertanto,
la sentenza con cui il giudice monocratico della sezione
distaccata di un tribunale dichiari la propria incompetenza,
in favore di quella della sede centrale, non integra una
decisione sulla competenza, avverso la quale sia esperibile
il regolamento di competenza, ma va interpretata come
provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al
presidente del tribunale affinchè provveda con decreto non
impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c.,
introdotto dall'art. 128 del citato d.lg. n. 51 del 1998
(Cass. 8.11.2002, n. 15752).
Le Sezioni
Unite hanno, altresì, affermato che "Ai sensi degli art. 2 e
5 della l. 1^ febbraio 1989 n. 30, come autenticamente
interpretati dalla
l. 11 luglio 1989 n. 251 (di conversione, con
modificazioni, del
d.l. 15 maggio 1989 n. 173) i rapporti fra la
pretura circondariale e le sue sezioni distaccate, ai fini
della distribuzione sia delle cause civili che di quelle
penali, non si pongono in termini di competenza
territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico
ufficio sulla base di disposizioni la cui violazione
appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la
costituzione del giudice, disciplinate, peraltro - a
differenza di quanto previsto in materia delle norme
codificate -, non come nullità insanabili, ma come vizio da
accertarsi "in limine" mediante uno speciale subprocedimento
(la cui previsione riguarda sia il processo civile, sia -
senza che vi osti
l'art. 33 del nuovo c.p.p. - quello penale) che
sfocia in una pronuncia ordinatoria del pretore, non
impugnabile autonomamente, nè suscettibile di regolamento di
competenza (Cass. Sez. Un. 10.2.1994, n. 1374).
A.6)
Consegue che non è prospettabile in termini di competenza
per territorio la censura con la quale si deduce che una
controversia sia stata decisa dal giudice di pace di Genova,
anzichè dal giudice di pace di Sesti Ponente, ancorchè il
convenuto (nel caso specifico il Condominio) risieda in tale
quartiere.
B) Il terzo
e quarto motivo sono inammissibili.
E'
risaputo, infatti, che le sentenze pronunciate secondo
equità (ancorchè il giudice di pace in ipotesi abbia fatto
applicazione di una norma di legge, con o senza espressa
indicazione della sua rispondenza all'equità) sono
impugnabili con ricorso per Cassazione limitatamente agli
errores in procedendo e, con riferimento agli errores in
indicando, limitatamente alle violazioni di norme
costituzionali e comunitarie (ove siano di rango superiore a
quelle ordinarie) ovvero dei "principi informatori della
materia" in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.
206 del 5 luglio 2004).
Possono
altresì, essere impugnate per vizio di motivazione solo se
questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità
della stessa (v. ex plurimis: Sez. Un. 22.1.2003, n. 875;
Cass. 4.6.2002, n. 8074).
B.1.) La
considerazione e la rilevanza (ai fini della decisione) di
una disposizione di legge (nella specie gli
artt. 1225 e 2043 c.c.) non costituisce materia
nè di azione nè di eccezione, attenendo se mai al
reperimento del modello di giudizio cui rapportare la
fattispecie concreta; modello che nella specie è determinato
dalla nozione di equità e dall'osservanza dei principi
informatori della materia.
Pertanto,
le due censure, esulando dall'ambito applicativo dell'art.
112 c.p.c., non evidenziano un errore in rito e, come tali,
non si sottraggono, a fronte di un giudizio di equità, alla
sanzione di inammissibilità.C) Parimenti inammissibile è il
quinto motivo, perchè, avendo il giudice di pace spiegato le
ragioni del suo convincimento (allorchè ha fatto
riferimento, come sopra detto, alla responsabilità del
Condominio per il cattivo stato di conservazione del
lastrico solare, determinativo dei danni subiti dalla
Pantano), non è consentito affermare che la motivazione
della sentenza impugnata sia del tutto carente o perplessa o
radicalmente contraddittoria.
D) In
conclusione, il ricorso va rigettato.
In
considerazione della particolarità delle questioni trattate,
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di
Cassazione rigetta il ricorso.
Compensa
tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso
in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda
Civile, il 5 aprile 2005.
Depositato
in Cancelleria il 13 giugno 2005 |