COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.   -   COMUNIONE E CONDOMINIO   -   DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.
Cass. civ. Sez. II, 13-06-2005, n. 12700

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14.12.2001, Antonina Pantano conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Genova Centro il Condominio di Via Insurrezione n. 12 (in seguito solo Condominio) al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni per lesioni verificatesi in un vano del suo appartamento.

Costituitosi, il Comune eccepiva in rito l'incompetenza per territorio dell'adito giudice; nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda.

Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il giudice di pace, con sentenza n. 2643/01 del 29/30.10.2001, dichiarava la responsabilità del Condominio nella causazione dell'evento di danno, dovuto, fra l'altro, a cattivo stato di conservazione del lastrico solare, e conseguentemente condannava il Condominio al pagamento in favore della Pantano della somma di L. 2.000.000, a titolo di risarcimento danni. Contro tale sentenza il Condominio ha proposto ricorso per Cassazione in base a cinque motivi.

La Pantano ha resistito con controricorso. Introdotto procedimento ex art. 375 c.p.c., la causa, non ricorrendo le ipotesi di cui al primo comma di detto articolo, è stata rinviata alla pubblica udienza.

La controricorrente Pantano ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, denunciando violazione degli artt. 20 e/o 23 c.p.c., il ricorrente sostiene che, come eccepito con la comparsa di costituzione e risposta, il giudice di pace di Genova Centro è territorialmente incompetente rientrando la controversia nella competenza per territorio del giudice di pace di Genova Sesti Ponente, poichè il Condominio di Via Insurrezione n. 12 rientra nel territorio della delegazione di Sesti Ponente.

2. Col secondo motivo, deducendo nullità della sentenza ex art. 360, 1^ comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 116 Cost., agli artt. 112 e 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè omessa motivazione sul punto eccezione di incompetenza del giudice adito, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia fatto il minimo riferimento alla dedotta eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.

3. Col terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360, 1^ comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 116 Cost., agli artt. 112 e 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione sulla eccezione relativa all'applicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 1125 c.c..

4. Col quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 116 Cost., agli artt. 112 e 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione sulla eccezione relativa all'applicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 2043 c.c., anzichè dell'art. 2051 c.c..

5. Col quinto motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 132, 1^ comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione sul punto di responsabilità del Condominio relativamente a quei danni che la c.t.u. ha attribuito a difetto di costruzione dello stabile.

A) Premesso che il ricorso è ammissibile, perchè la domanda risarcitoria è stata espressamente contenuta in citazione entro l'importo di due milioni di lire, sicchè la sentenza del giudice di pace è stata pronunciata secondo equità, la questione di competenza, tipicamente di rito, sollevata con i primi due motivi da trattare congiuntamente, è senz'altro esaminabile, essendo stata la pronuncia del giudice di pace impugnata unitamente alle statuizioni di merito.

La doglianza, nel suo complesso, è infondata.

A. 1) Conformemente a quanto esposto dal P.M. nel parere relativo al procedimento camerale, va osservato, innanzitutto, che Sestri Ponente, a differenza di Sestri Levante, non costituisce un comune autonomo, ma soltanto un quartiere del comune di Genova, nel cui territorio sono complessivamente istituiti quattro uffici del giudice di pace (Genova, Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri). Ciò sebbene il Decreto Ministeriale che li istituisce nè tratti come "comuni".

Infatti il D.M. 3 luglio 1992, in G.U. 11.2.1992 n. 34, stabilisce:

"Art. 1: Gli uffici del giudice di pace del distretto della Corte di appello di Genova hanno sede nei seguenti comuni:

Chiavari, Rapallo, Sestri Levante;

Genova, Pontedecimo, Recco, Sestri Ponente; Voltri;

Imperia ...".

A.2) La legge 21.11.1991 n. 374, concernente la istituzione del giudice di pace, all'art. 2 così sancisce:

"Sede degli uffici del giudice di pace.

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capo-luoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1^ febbraio 1989, n. 30. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace." A. 3) Orbene, in base a tale legge istitutiva del giudice di pace, è previsto che con decreto del Presidente della Repubblica è consentito istituire sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni del medesimo comune: ipotesi quest'ultima cui sembrerebbe concettualmente aderire il caso dei (quattro) distinti uffici del giudice di pace Genova.

Situazione che però presenta le seguenti divergenze:

a) il citato provvedimento istitutivo è costituito da un decreto del Ministro della giustizia, anzichè da un decreto del Presidente della Repubblica;

b) nel provvedimento istitutivo non è dato riscontrare alcun cenno ad una qualificazione in termini di sede distaccata ovvero di circoscrizioni di un medesimo comune.

A.4) Qualunque sia la rilevanza di tali discrasie, resta decisivo per l'interprete, chiamato a colmare un'evidente lacuna (se non addirittura una grave aporia) normativa, che la competenza stricto sensu territoriale di ciascuno degli uffici del giudice di pace di Genova non può che essere definita dall'intero ambito spaziale del territorio comunale di Genova, se non altro perchè non risulta in modo sufficientemente certo, ufficiale e predeterminato la delimitazione geospaziale dei singoli quartieri, con conseguente possibilità di elidere il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost).

Inoltre, non è consentito ipotizzare che un decreto ministeriale sia idoneo a costituire e a delimitare specifiche competenze territoriali, in deroga al collegamento istituito tra uffici del giudice di pace e preture mandamentali, che si ricava dal citato art. 2, comma 1, della l. 374/1991, ovvero a creare nuovi comuni (che possono essere istituiti solo con legge regionale, sentite le popolazioni interessate: art. 133, comma 2, Cost.).

A.5) Pertanto, sulla falsa riga delle circoscrizioni amministrative (quartieri), va detto che la ripartizione degli affari tra i predetti vari uffici del giudice di pace all'interno del comune di Genova ha carattere meramente interno.

A tale conclusione si perviene in base al sistema previsto per la ripartizione delle cause sia tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, sia (e specialmente atteso il menzionato collegamento ex art. 2 l. 374, 1991) tra preture circondariali e loro sedi distaccate.

Questa Corte ha, infatti, affermato che "La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dall'art. 48 quater r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 15 d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio - prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia - e non già un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza.

Pertanto, la sentenza con cui il giudice monocratico della sezione distaccata di un tribunale dichiari la propria incompetenza, in favore di quella della sede centrale, non integra una decisione sulla competenza, avverso la quale sia esperibile il regolamento di competenza, ma va interpretata come provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinchè provveda con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 128 del citato d.lg. n. 51 del 1998 (Cass. 8.11.2002, n. 15752).

Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che "Ai sensi degli art. 2 e 5 della l. 1^ febbraio 1989 n. 30, come autenticamente interpretati dalla l. 11 luglio 1989 n. 251 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 15 maggio 1989 n. 173) i rapporti fra la pretura circondariale e le sue sezioni distaccate, ai fini della distribuzione sia delle cause civili che di quelle penali, non si pongono in termini di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico ufficio sulla base di disposizioni la cui violazione appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, disciplinate, peraltro - a differenza di quanto previsto in materia delle norme codificate -, non come nullità insanabili, ma come vizio da accertarsi "in limine" mediante uno speciale subprocedimento (la cui previsione riguarda sia il processo civile, sia - senza che vi osti l'art. 33 del nuovo c.p.p. - quello penale) che sfocia in una pronuncia ordinatoria del pretore, non impugnabile autonomamente, nè suscettibile di regolamento di competenza (Cass. Sez. Un. 10.2.1994, n. 1374).

A.6) Consegue che non è prospettabile in termini di competenza per territorio la censura con la quale si deduce che una controversia sia stata decisa dal giudice di pace di Genova, anzichè dal giudice di pace di Sesti Ponente, ancorchè il convenuto (nel caso specifico il Condominio) risieda in tale quartiere.

B) Il terzo e quarto motivo sono inammissibili.

E' risaputo, infatti, che le sentenze pronunciate secondo equità (ancorchè il giudice di pace in ipotesi abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono impugnabili con ricorso per Cassazione limitatamente agli errores in procedendo e, con riferimento agli errores in indicando, limitatamente alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie) ovvero dei "principi informatori della materia" in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 5 luglio 2004).

Possono altresì, essere impugnate per vizio di motivazione solo se questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa (v. ex plurimis: Sez. Un. 22.1.2003, n. 875; Cass. 4.6.2002, n. 8074).

B.1.) La considerazione e la rilevanza (ai fini della decisione) di una disposizione di legge (nella specie gli artt. 1225 e 2043 c.c.) non costituisce materia nè di azione nè di eccezione, attenendo se mai al reperimento del modello di giudizio cui rapportare la fattispecie concreta; modello che nella specie è determinato dalla nozione di equità e dall'osservanza dei principi informatori della materia.

Pertanto, le due censure, esulando dall'ambito applicativo dell'art. 112 c.p.c., non evidenziano un errore in rito e, come tali, non si sottraggono, a fronte di un giudizio di equità, alla sanzione di inammissibilità.C) Parimenti inammissibile è il quinto motivo, perchè, avendo il giudice di pace spiegato le ragioni del suo convincimento (allorchè ha fatto riferimento, come sopra detto, alla responsabilità del Condominio per il cattivo stato di conservazione del lastrico solare, determinativo dei danni subiti dalla Pantano), non è consentito affermare che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto carente o perplessa o radicalmente contraddittoria.

D) In conclusione, il ricorso va rigettato.

In considerazione della particolarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2005