REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEDE DISTACCATA DI OSTIA

Dr. Avv. Mario Marini ha pronunciato la seguente definitiva

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2116 RACC 2007, decisa con dispositivo letto all’udienza del 20.3.2008, promossa da

A.A., costituito in giudizio personalmente, res/te in Roma – Via ……………..                                                                                                                              -ricorrente opponente-

C O N T R O

COMUNE DI ROMA rappr/to da delegato del Sindaco F.D. Dott. Pasquale Pelusi dom/to c/o Avv/ra Comunale - V. del Tempio di Giove 21 – Roma giusta indicazione in epigrafe della sua comparsa                                                                                                      -opposto-

OGGETTO: ricorso ex art. 204 bis/co. 2° C.d.S. avverso VAV della Polizia municipale ex art. 158/2-5 C.d.S. per sosta nello spazio riservato ai veicoli per persone invalide.

CONCLUSIONI: come in ricorso.

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con atto depositato a norma e nei termini dovuti il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione ex artt. 23 L. 689/81 e 204bis C.d.S. avverso il provvedimento sanzionatorio qui indicato in “oggetto”, notificatogli differitamente quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., chiedendone l'annullamento per quanto ivi motivato e cui poi riportavasi nella sopra epigrafata udienza di decisione della causa.

L’evocato Comune di Roma, dopo antecedente costituzione e deposito in cancelleria di documenti ai sensi del predetto art. 23, non compariva all’udienza fissata per esso articolo; fermi restando gli effetti del deposito di documenti rilevanti (Cass. 8037/02), detta costituzione dichiaravasi inammissibile per inefficacia ed è divenuta invalida ad ogni effetto poiché mancante della autorizzazione a procedervisi da emettersi dal Capo dell’Avvocatura Comunale come richiesto dall’art. 3/co. 1 del “Reg/to di organizz/ne per l’esercizio dell’azione di promovimento del giudizio e resistenza alle liti” (di cui alla delibera giuntale n° 182/01 del 27.1.01) disciplinante -ex art. 34/co. 4 dello Statuto comunale- le determinazioni sulla resistenza nei giudizi nei quali l’Amm/ne è convenuta: Cons. Stato – Sez. VI 5.7.99/1164; Sez. V 7.9.07/4721; Cass. S.U. 12868/05 “ex multis”.

L’opposizione merita accoglimento per il preliminare motivo di nullità della contestazione differita poiché verbalizzata in modo difforme da quanto risultato con la produzione, in atti del Comune, dell’accertamento di violazione (Cod. 6066 Mod. 19/S VV.UU. costituente “preavviso” di notifica del relativo verbale.

In tale accertamento, infatti, si precisa che trattatasi di “sosta nello spazio riservato a portatore di handicap esponendo il contrassegno n° 89302R in fotocopia”: particolare che, a prescindere dalla effettività di fotocopia del documento esposto, comporta nullità della sanzione per illegittima applicazione di norma non applicabile nella fattispecie poiché questa -semmai- sarebbe riguardata dal comma 4 dell’art. 188 C.d.S. nonché, eventualmente, dal comma 8 dell’art. 180 C.d.S. se l’interessato non dovesse ottemperare all’invito, da rivolgerglisi ex art. 180/co. 8 C.d.S., di esibire l’originale del contrassegno che fosse stato apposto in copia.

Devesi infatti ritenere, con interpretazione costituzionalmente adeguata, che la norma del comma 1 dell’art. 12 D.P.R. 503/96 (disponente che lo speciale contrassegno rilasciato dai comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo) vada ad integrarsi con il disposto del comma 4 dell’art. 188 che sanziona l’uso improprio delle strutture -di cui al comma 1- per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Tra tali “strutture”, in correlazione d’ordine costituzionale con la normativa posta dagli artt. 11 e 12 D.P.R. 503/96 a tutela delle persone disabili, debbono ricomprendersi le aree -necessariamente delimitate da segnaletica- riservate alla sosta di qualsiasi di detti invalidi, mentre il concetto di “segnaletica necessaria” previsto dallo stesso comma 1 è da individuarsi soltanto in quello del comma 5 dell’art. 381 Reg/to C.d.S. che riserva ad uno specifico soggetto invalido un adeguato spazio di sosta.

Per l’erronea irrogazione della non pertinente sanzione dell’art. 158/2-5 e senza condizioni consenzienti l’attribuzione dell’onere delle spese di causa, all’udienza sopra epigrafata è stato letto il seguente

DISPOSITIVO

P.T.M. il Giudice V° gli artt. 22 – 23/co. 12 L. 689/81 nel combinato disposto con l’art. 204 bis D.L:vo 25/92 e s.m. nella formulazione vigente ex L. 214/03 in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità del verbale sanzionatorio con esso opposto redatto il 16.5.2007 con il N° 13070963289 da parte di accertatori della Polizia Municipale e che pertanto annulla con ogni sanzione ivi comminata; nulla per spese di causa.

Roma 20.3.2008

Sentenza depositata il 31.5.2008