TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente

PREMESSO

che occorre intervenire a dirimere in modo definitivo dubbi interpretativi ed applicativi dei criteri che presiedono alla ripartizione degli affari tra la sede centrale e la sede distaccata (Municipio XIII) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, intervento sollecitato da alcuni magistrati onorari addetti a tale ufficio (cfr. racc. in data 26.2.2008 trasmessa dal dott. Claudio Fiorentino)

OSSERVA

la ripartizione delle cause tra sede centrale e distaccata dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma costituisce una mera distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia, con la conseguenza che la eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione degli affari non determina una incompetenza territoriale del giudice adito;

alla disciplina della ripartizione degli affari tra le indicate sedi centrale e distaccata dell'unico ufficio del Giudice di Pace di Roma sovrintendono le disposizioni dell'art. 83 disp. att. c.p.c. (applicabili anche ai giudizi svolti avanti il Giudice di Pace in quanto richiamate dal generale rinvio disposto dall'art. 311 c.p.c.) e dell'art. 48 quater Ord. Giud. -applicabile analogicamente- , non essendo ostativa alla attuazione della disciplina normativa processuale la evidente anomalia della nomina di distinti "coordinatori" per la sede centrale e la sede distaccata dell'unico ufficio giudiziario del Giudice di Pace di Roma;

attesa la unitarietà dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nell'ambito del quale è stata istituita la sede distaccata (quale articolazione territoriale dell'ufficio corrispondente alla circoscrizione del XIII Municipio del Comune di Roma) ai sensi dell'art. 2 Gomma 2 legge 21.11.1991 n. 374 e dei DD.MM. attuativi in data 3.7.1992 e 11.10.2000, occorre rilevare che la nomina di un "coordinatore" presso la sede distaccata, anziché di un vice-coordinatore, dettata dalla riguardevole dimensione della articolazione territoriale e dal rilevante volume degli affari trattati, non determina per ciò stesso la modifica dell'assetto istituzionale dell'unico ufficio giudiziario del Giudice di Pace di Roma che non può evidentemente consentire sovrapposizioni o ipotesi conflittuali nella titolarità dei poteri direttivi e di organizzazione: pertanto laddove non possa in concreto attuarsi una ripartizione di competenze trai "coordinatori" -come si verifica nel caso di specie in cui non è possibile configurarti un esercizio "disgiunto" della competenza riservata al Capo dell'ufficio dall'art. 83 disp. att. c.p.c.- la individuazione del "coordinatore" competente ad adottare il provvedimento in questione deve necessariamente essere operata avuto riguardo al carattere unitario dell'ufficio giudiziario, dovendo quindi riconoscersi il potere ordinatorio ex art. 83 disp. att. c.p.c. esclusivamente al coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma (sede centrale);

l'eventuale violazione del criterio di distribuzione degli affari dovrà pertanto essere rilevata dalla parte ovvero "ex officío" dal giudice onorario, non oltre la  udienza di prima comparizione: il fascicolo dovrà quindi essere trasmesso dal magistrato onorario originariamente designato alla trattazione della causa, al magistrato "coordinatore" dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma (non invece al  Presidente del Tribunale Ordinario, titolare di un ufficio giudiziario autonomo e distinto da

quello del Giudice di Pace, e che, pertanto, è competente -secondo l'unica logica possibile interpretazione dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c.- esclusivamente alla assegnazione degli affari tra la sede centrale del Tribunale Ordinario e le sezioni distaccate di Tribunale), cui compete la assegnazione degli affari ex art. 15 legge n. 374/1991 e che assume a  tutti gli effetti le funzioni di capo dell'ufficio" (cfr. Circolare CSM P-15880 in data 1.8.2002 e succ. mod., Capo XIV paragr. 2 e 3), il quale pertanto provvederà con "decreto non impugnabile" ex art. 83 ter disp. att. c.p.c. ad individuare la sede (principale o distaccata) dell'ufficio del Giudice di Pace presso la quale la controversia deve essere trattata

RICHIAMA

il "coordinatore" della sede distaccata di Ostia alla esatta osservanza delle disposizioni processuali e dei criteri organizzativi sopra indicati anche da parte dei magistrati onorari addetti alla sede distaccata

DISPONE

onorario designato alla trattazione delle predette cause (doti. Fiorentino) che dovrà attenersi ai criteri indicati per l'adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 83 disp. att. c.p.c..

Roma, 10 giugno 2008

                       Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

(dott. Paolo De Fiore)