N. R.G. Notizie di reato _____________ Sent. N. ______
N. R.G. Tribunale _____________ Data del deposito ______________

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione distaccata di Ostia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma – Sezione distaccata di Ostia dottor Marco GENNA,
all’udienza camerale del 17 marzo 2008, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 442 c.p.p.)
nella causa penale di primo grado
Contro
K. nato in Marocco
(con tali generalità identificato a mezzo di rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici il 21 febbraio 2008)
detenuto per questa causa in custodia cautelare – presente
Imputato
(in concorso con EL., giudicato in separato procedimento)
A) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 628 commi secondo e terzo c.p. perché, in concorso tra loro, con apporti causali diversi ma convergenti verso il medesimo fine, ed immediatamente dopo aver sottratto dai banchi vendita del supermercato GS diversi pezzi di formaggio parmigiano e numerosi profumi che nascondevano ognuno sotto i propri giubbotti dopo aver strappato l’adesivo antitaccheggio per evitare l’allarme e allontanandosi oltrepassando le casse senza provvedere al pagamento della merce per un valore di Euro 386,73, mediante violenza, consistita nello spingere e strattonare l’addetta alle differenze inventariali I.S., che li aveva bloccati dopo averne osservato le condotte, e procurando alla stessa le lesioni di cui al capo B) della rubrica, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad assicurarsi l’impunità e il prodotto del reato, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà, intervento dell’impiegata e successivo intervento dei Carabinieri che arrivavano in ausilio e riuscivano ad impedire la fuga.
In Roma il 21 febbraio 2008.
Con la recidiva.
B) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 582, 585, in relazione all’art. 576 n. 1 (c.p.), perché nella medesima occasione di tempo e di luogo di cui al capo A) della rubrica, spingendola e strattonandola per potersi dare alla fuga, cagionavano a I. S. una lesione personale alla mano, dalla quale derivava una malattia nel corpo come meglio specificata nella certificazione medica in atti.
In Roma il 21 febbraio 2008.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
PUBBLICO MINISTERO:
condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 516,00 di multa.
DIFESA:
derubricazione del reato sub A) in furto tentato; in subordine, concessione delle attenuanti generiche ed applicazione del minimo della pena.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All' udienza del 22 febbraio 2008, Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ostia presentavano avanti a questo Tribunale, ma dinanzi a diverso Giudicante, K. e EL., arrestati il giorno precedente perché sorpresi nella quasi flagranza dei reati di cui in rubrica.
Convalidato l' arresto, su richiesta del Pubblico Ministero, veniva disposta nei confronti di entrambi gli imputati l’applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
L’imputato EL. chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.
Il Tribunale disponeva allora lo stralcio della posizione del coimputato K., che invece faceva richiesta di termine per la difesa, e procedeva oltre nei confronti dell’ EL.
All’ odierna udienza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato K. chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.
Il Tribunale disponeva in conformità, ordinando l’acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero.
Al termine della discussione, le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e nel fascicolo del Pubblico Ministero, deve essere affermata la penale responsabilità dell’imputato K. in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 c.p., così diversamente qualificata l’originaria imputazione sub A), ed in ordine al reato a lui ascritto in rubrica sotto il capo B).
Le univoche e concludenti risultanze del verbale di arresto, delle sommarie informazioni testimoniali fornite alla P.G. nell’immediatezza del fatto da I. S. e della denuncia – querela presentata da TARAGONI Fausto, a ciò espressamente delegato dal legale rappresentante di GS S.p.A., consentono di ricostruire nei termini di seguito indicati gli accadimenti che portavano nel pomeriggio del 21 febbraio 2008 all’arresto di K. e del suo connazionale EL., giudicato sempre con rito abbreviato in separato procedimento. Intorno alle ore 17.00 l’addetta alle differenze inventariali del supermercato GS, sito in Ostia Lido, piazza della Stazione Lido centro, I. S., vedeva i due imputati introdursi nei locali dell’esercizio commerciale e decideva di seguirne i movimenti, avendo riconosciuto negli stessi gli autori di precedenti furti perpetrati in quel supermercato. L’I. scorgeva i due avvicinarsi al banco salumeria, vedeva lo K. prelevare n. 14 confezioni di PARMIGIANO REGGIANO, staccare dalle stesse l’adesivo che attivava l’allarme antitaccheggio per poi riporle all’interno del giaccone che indossava, mentre l’EL. faceva da scudo con il proprio corpo al complice. Dopo pochi istanti, sempre sotto la diretta sfera di percezione visiva dell’addetta alla vigilanza, i due uomini di nazionalità marocchina si portavano presso il reparto cosmetici, dove l’EL. prelevava dai banchi di esposizione n. 8 confezioni di crema NIVEA e n. 14 confezioni di prodotti coloranti per capelli di marca RECITAL e PREFERECE, rimuoveva dalle stesse l’etichetta adesiva antitaccheggio e le riponeva all’interno del suo giaccone, mentre lo K. assolveva alle mansioni del palo, coprendo il complice con il proprio corpo e prestando attenzione affinché le azioni del connazionale non venissero interrotte dal personale del supermercato. I due uomini si dirigevano quindi verso la barriera delle casse che oltrepassavano senza effettuare alcun pagamento e cercavano di guadagnare l’uscita del supermercato, ma proprio mentre si accingevano ad abbandonare i locali dell’esercizio commerciale venivano bloccati dall’I., che ne aveva osservato da vicino tutti i movimenti. All’esplicita richiesta dell’addetta alla vigilanza di restituire i prodotti di cui si erano impossessati, lo K. consegnava all’I. le 14 confezioni di PARMIGIANO REGGIANO che aveva illecitamente sottratto mentre l’EL. rimetteva nelle mani della donna le confezioni di prodotti coloranti per capelli e di creme di bellezza che aveva asportato dagli scaffali del reparto cosmetici. Dopo che i beni sottratti erano già tornati nella disponibilità del loro legittimo possessore e l’azione finalizzata al loro illecito impossessamento era terminata, I. avvertiva i due uomini di nazionalità marocchina che avrebbe in ogni caso richiesto l’intervento dei Carabinieri. Appena appresa questa circostanza l’odierno imputato K. spingeva e strattonava l’addetta alla vigilanza procurandole conseguenze lesive alla mano destra allo scopo di procurarsi una via di fuga, ma non riusciva nel suo intento in quanto la donna, profittando dell’evidente stato di ebbrezza alcolica nel quale versava il prevenuto, lo tratteneva sino all’arrivo della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri di Ostia, che prendeva in consegna i responsabili dell’azione delittuosa e procedeva alla loro identificazione a mezzo di rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici. Alle ore 20.50, trascorse dunque poco più di tre ore dagli accadimenti appena descritti, la I. si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale GRASSI di Ostia, ove i sanitari di turno la sottoponevano a visita, diagnosticandole un trauma distorsivo al polso destro giudicato guaribile in giorni sei salvo complicazioni.
Nella fattispecie in esame non si ravvisano ad avviso di questo Tribunale, contrariamente all’enunciato accusatorio, i requisiti costitutivi del grave delitto contestato sotto il capo A) della rubrica nella forma tentata (deve infatti riconoscersi la prevalenza della contestazione in fatto sulla contestazione in diritto, nella quale non si faceva espressa menzione dell’art. 56 c.p.), mentre ricorrono gli elementi costitutivi del reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 c.p., che naturalmente concorre con il reato di cui al capo B) della rubrica. E’ noto a questo Giudicante l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che ammette la configurabilità del tentativo di rapina impropria nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di procurarsi l’impunità immediatamente dopo l’azione diretta alla sottrazione del bene che non si riesca tuttavia a conseguire (cfr. ex multis Cass. sez. II pen., 5 dicembre 2006, n. 40156). L’interpretazione letterale della norma conduce tuttavia a ritenere che la disposizione incriminatrice di cui all’art. 628 comma secondo c.p. delinei una fattispecie a formazione progressiva, in cui la sottrazione deve essere anteriore alla violenza, la quale a sua volta deve essere strumentale ad assicurare l’impossessamento o l’impunità, e distingua chiaramente i due momenti della sottrazione, cioè della materiale apprensione della res, e dell’impossessamento, cioè dell’acquisizione della res alla sfera giuridica di dominio o all’autonoma disponibilità del soggetto agente (cfr. Cass. sez. V pen., 9 agosto 2007, n. 32551). Il tentativo di rapina impropria postula dunque, secondo l’interpretazione rigorosamente letterale della norma, che la violenza o la minaccia si inseriscano in un iter criminoso ancora in corso finalizzato all’impossessamento del bene altrui. Nella fattispecie in esame si accertava invece che l’odierno imputato poneva in essere atti di violenza nei confronti dell’addetta alla vigilanza del supermercato quando l’azione criminosa diretta all’impossessamento dei generi alimentari e dei prodotti cosmetici sopra descritti era già terminata per effetto di un comportamento positivo dei due correi, i quali avevano restituito al legittimo possessore i beni poco prima prelevati dai banchi di esposizione del supermercato. Gli spintoni e gli strattonamenti non si inserivano dunque nella sequenza causale di atti finalizzati a ledere l’altrui patrimonio, in quanto quella sequenza causale si era definitivamente interrotta quando i beni sottratti dai due uomini di nazionalità marocchina erano già rientrati nella sfera di dominio del soggetto giuridico che li possedeva legittimamente. Le condotte poste in essere dall’imputato ricadono invece nella sfera applicativa degli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 c.p. e nella sfera applicativa delle disposizioni incriminatici menzionate nel capo B) della rubrica. E’ pacificamente emerso dagli atti di causa che persona a ciò espressamente delegata dal titolare dell’esercizio commerciale aveva sorvegliato tutte le diverse fasi dell’azione furtiva all’insaputa del K. e del suo complice, sin dal momento in cui i due uomini si erano introdotti all’interno del supermercato, osservando a breve distanza tutti i movimenti da costoro compiuti, da quelli che precedevano la materiale asportazione dai banchi di esposizione dei prodotti sino a quelli diretti ad assicurare il possesso della refurtiva, seguendo con lo sguardo i due malfattori senza mai perderli di vista dal loro ingresso nei locali dell’esercizio commerciale sino al loro tentativo di allontanarsi dal luogo della sottrazione, ed era intervenuta nel momento in cui l’imputato e il suo complice, oltrepassata la barriera delle casse, stavano guadagnando l’uscita dal supermercato e non avevano dunque ancora conseguito la disponibilità autonoma della refurtiva. Poiché si accertava che dai prodotti prelevati dai banchi di esposizione i due uomini di nazionalità marocchina avevano rimosso le etichette adesive antitaccheggio ricorrono nella condotta dello K. gli elementi costitutivi della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 625 n. 2 c.p.. Quanto al delitto di cui al capo B) della rubrica, il brevissimo lasso temporale intercorso tra l’aggressione fisica perpetrata dall’imputato ai danni dell’addetta alle differenze inventariali del supermercato e la compatibilità tra le conseguenze lesive accertate dai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale GRASSI di Ostia con le azioni violente poste in essere dallo K., nei termini in cui le stesse venivano descritte dalla vittima del reato, impongono di ritenere che la lieve distorsione al polso destro riportata da I. A. fosse causalmente conseguente agli strattonamente da costei ricevuti ad opera dell’imputato nel tentativo da questi compiuto di sottrarsi al preannunciato controllo di polizia.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve dunque affermarsi la penale responsabilità dell’imputato K.in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 c.p., così diversamente qualificata l’imputazione sub A), ed in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica.
All’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, nei termini ora chiariti, consegue la sua condanna.
Preliminarmente, occorre procedere all’unificazione delle violazioni accertate nel vincolo della continuazione per l’assorbente motivo, confortato dalla contestualità temporale delle condotte illecite, che i reati furono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dovendosi senz’altro considerare più grave il delitto tentato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 c.p..
Allo K. possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, da reputarsi equivalenti alla ritenuta aggravante e alla recidiva, al solo limitato fine di adeguare l’entità della pena alla reale gravità del fatto.
Valutati, pertanto, tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., ed in particolare la personalità dell’imputato, gravato da un precedente penale specifico e da reiterati precedenti di polizia anche specifici, si ritiene conforme a giustizia infliggere a K. la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, così determinata all’esito del giudizio di valenza, applicati l’aumento per la continuazione e la diminuente speciale per la scelta del rito (pena base per il reato più grave: mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa; aumentata ex art. 81 cpv. c.p.: mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa; ridotta di un terzo ex art. 442 c.p.p.).
La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare segue per legge.
Allo K. non sono concedibili benefici di legge, non potendosi formulare alcuna prognosi favorevole in ordine alla futura astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati, tenuto conto dell’esistenza a suo carico di un precedente penale specifico e di molteplici precedenti di polizia relativi anche a reati contro il patrimonio e contro la persona, indicativi di una significativa pericolosità sociale dell’odierno prevenuto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
DICHIARA
K. responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica, diversamente qualificata l’imputazione sub A) nella violazione degli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 c.p. e, previa unificazione dei reati accertati nel vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo A) della rubrica, come ora qualificato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante e alla contestata recidiva ed applicata la diminuente speciale per la scelta del rito, lo
CONDANNA
alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché di custodia cautelare.
Motivi riservati in giorni cinquanta.
Così deciso in Ostia (Roma), nella camera di consiglio del 17 marzo 2008.
Il Giudice
dott. Marco Genna