proc. n.361-09

TRIBUNALE  DI ROMA    SEZIONE  DISTACCATA  DI OSTIA

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

1.

Possono essere ammessi tutti i documenti prodotti dalle parti.

Allo stato degli atti in virtù dell’art. 2050  cc (ed incontrovertibilmente un tiro a segno con pistole e fucili in un parco giochi è un’attività pericolosa)  F. H.  proprietaria della struttura si trova nella posizione di dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno (espressione della legge ché equivale a dire caso fortuito o forza maggiore).

Incombe invece all’attrice, che lamenta il ferimento ad un occhio per rimbalzo di un pallino sparato da cliente non identificato, la prova del fatto e del danno occorsole; il cui presupposto (pallino proveniente dal tiro a segno) nei tempi e modi descritti nella citazione, è onere di M.L.

V’è in parte un principio di prova nella verbalizzazione (rapporto CC Ladispoli m.llo Bonafaccia del 9.7.2008) prodotta: il sottufficiale non ha assistito all’evento ma ha raccolto nell’immediatezza il racconto dell’evento.

Si astiene il Giudice dal disporre C.T.U. medica che potrà, a completare il quadro degli elementi a disposizione per giungere ad un accordo, essere effettuata nella sede delegata.

Le voci di danno richieste sono astrattamente corrette.

In caso di fallimento del tentativo saranno ammesse le prove necessarie.

2.

E quindi:

considerato che in relazione agli atti, all’istruttoria documentale ed alle valutazioni logico-giuridiche svolte, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte  le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto;

ritenuto che si intende procedere nell’ambito del secondo comma di cui all’art.5 decr.legisl.28/2010;

considerato in particolare ed in concreto che sono emersi gli elementi di cui al punto1) che ben potrebbero essere valutati dal mediatore (che ben potrà inoltre disporre CTU medica) al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti;

ritenuto che si fissa termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza  per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto;

preso atto che sono stati ormai istituiti e sono già operativi, in applicazione del decr.legisl.28/2010, diversi organismi di mediazione (ad es.presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Piazza Cavour);

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

·              AMMETTE i documenti prodotti dalle parti, riservando all’esito di quanto segue ulteriore ammissione di mezzi di prova ed incombenti;

·              INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia;

·              INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;

·              DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di media-conciliazione;

·              FISSA termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza  per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto;

·              RINVIA all’udienza del 13.7.2011 h.9,30 per quanto di ragione.-

FARE AVVISI

Ostia lì  22.11.2010                            Il Giudice

                                           dott.cons.Massimo Moriconi