Sent. N._________                                                                N. R.G. Notizie di reato __________

N. R.G. Dib. ____________

                                      

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

in composizione monocratica

Sezione distaccata di Ostia

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Il Giudice del Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia dottor Marco GENNA

 

alla pubblica udienza del 26 marzo 2008  ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nella causa penale di primo grado

 

 

Contro

 

 

F. nato in Senegal il 12.10.1976

libero – contumace

 

 

 

Imputato

 

per il reato di cui all’art. 171ter legge  633/1941, perché, ai fini di lucro, deteneva per la vendita n. 60 DVD e n. 29 CD musicali abusivamente riprodotti e tutti privi del prescritto  contrassegno SIAE.

In Roma – Acilia il 7 settembre 2007.

 

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CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

PUBBLICO MINISTERO:

condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.

 

DIFESA:

assoluzione; in subordine, minimo della pena e concessione dei benefici di legge.

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

Con decreto del 29 novembre 2007, il Pubblico Ministero citava a giudizio F. per rispondere del reato di cui in rubrica.

 

All’ odierna udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento, che si svolgeva nella contumacia dell’imputato.

Veniva esaminato il teste dell’accusa DELLA MARCA Luigi, all’epoca del fatto in servizio presso il Comando II Gruppo di Roma della Guardia di Finanza.

 

Al termine della discussione, le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.

 

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MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

All’esito della probatoria istruzione dibattimentale, deve essere affermata la penale responsabilità dell’imputato F. in ordine al reato a lui ascritto in rubrica.

 

In fatto, dal verbale di sequestro probatorio in atti e dalla deposizione del testimone dell’accusa DELLA MARCA Luigi, Finanziere Scelto in forza al Comando II Gruppo di Roma della Guardia di Finanza (dichiarante da reputarsi senz’altro credibile per la qualifica di Agente di P.G. da lui rivestita, per la sua indifferenza ai fatti di causa e per la precisione e coerenza logica delle sue affermazioni) è emerso che alle ore 17.00 del 7 settembre 2007, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno della pirateria musicale e audiovisiva, Ufficiali e Agenti di P.G. del Comando II Gruppo Roma della Guardia di Finanza sorprendevano in località Acilia, via di Macchia Saponara, di fronte al supermercato SMA, l’odierno imputato, successivamente identificato a mezzo di rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici, mentre esponeva in vendita, adagiati su un telo bianco disteso sopra alcuni cartoni collocati sul marciapiede ed adibiti ad improvvisato banco vendita, n. 29 compact disc contenenti opere musicali e n. 60 DVD  contenenti opere cinematografiche sprovvisti del contrassegno SIAE. Sul materiale sequestrato i pubblici ufficiali che avevano proceduto all’accertamento effettuavano prima della repertazione una verifica a campione con la strumentazione tecnologica in dotazione al Reparto di appartenenza, all’esito della quale riscontravano che i supporti digitali erano effettivamente incisi, che su di essi erano riprodotte opere musicali all’epoca del fatto commercializzate nei punti vendita autorizzati ed opere cinematografiche, alcune delle quali all’epoca erano proiettate in prima visione nelle sale, e che il loro contenuto corrispondeva pienamente a quanto raffigurato sulle copertine delle custodie, che peraltro costituivano copie fotostatiche a colori delle copertine originali. 

Gli elementi di prova acquisiti consentono senz’altro di pervenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato F. in ordine al reato a lui ascritto in rubrica. La materialità della detenzione dei supporti digitali indicati nell’imputazione è pacificamente emersa dalle risultanze di un atto irripetibile quale il verbale di sequestro probatorio nonché dalla deposizione di un testimone di sicura attendibilità. Si è accertato inoltre che tutti i supporti posti in giudiziale sequestro erano effettivamente incisi, in considerazione del fatto che alcuni di essi furono sottoposti a controllo da parte di Ufficiali e Agenti di P.G. e che, tenuto conto dell’esito positivo della verifica, è irragionevole e illogico opinare che il materiale fonografico e audiovisivo non controllato presentasse caratteristiche difformi da quello sottoposto a verifica. Il contenuto dei supporti rinvenuti nella diretta disponibilità dell’imputato – opere musicali e cinematografiche commercializzate nei punti vendita autorizzati e addirittura films in prima visione – impone poi di ritenere che le creazioni dell’ingegno ivi illegalmente riprodotte erano effettivamente tutelate ai sensi della legge n. 633/1941. Sono infine pienamente provate la destinazione alla vendita degli esemplari posti in giudiziale sequestro e la finalità lucrativa perseguita dal venditore; gli atti istruttori assunti disvelavano infatti che il F. offriva in vendita i supporti detenuti ad occasionali passanti, peraltro in un luogo assai frequentato quale quello prospiciente un supermercato. La condotta posta in essere dall’imputato mantiene tuttora la sua rilevanza penale anche a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia CE dell’ 8 novembre 2007 (sentenza SCHWIBBERT), che ha qualificato come “regola tecnica” inopponibile al privato in assenza di una preventiva notificazione alla Commissione dell’UE l’obbligo di apporre sui supporti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione. La sfera di applicazione dei principi affermati dall’organismo di giustizia comunitario, che si estende sino a ricomprendere supporti cartacei e non, quali quelli digitali descritti nell’enunciato accusatorio, non investe tuttavia le attività che comportano o che presuppongono l’illecita duplicazione o contraffazione delle opere dell’ingegno, quale ad esempio quella contemplata dalla lettera d) dell’art. 171ter comma 1 legge 633/1941, contestata in fatto in rubrica (v. Cass. Sez. III pen., 12 febbraio 2008, n. 13819, imp. KANE).   

All’affermazione della penale responsabilità dell’imputato consegue la sua condanna.

Al F. possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, al limitato fine di adeguare l’entità della pena alla reale gravità del fatto.

Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., ed in particolare la personalità dell’imputato e il modesto disvalore sociale del fatto, si ritiene conforme a giustizia infliggere a F. la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, così determinata previa riduzione per le attenuanti generiche (pena base: mesi sei di reclusione ed Euro 2.700,00 di multa; diminuita di un terzo ex art. 62bis c.p.).

La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali segue per legge.

Al F. può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi formulare, tenuto conto della sua formale incensuratezza e dell’effetto deterrente della presente pronuncia, una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati.

Alla condanna segue per legge (art. 171sexies comma 2 legge n. 633/1941) la confisca e la distruzione immediata dei supporti in giudiziale sequestro, a cura degli operanti.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

 

F. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

 

alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

 

Pena sospesa.

 

Visto l’art. 171sexies comma 2 legge n. 633/1941,

ORDINA

 

la confisca e la distruzione immediata, a cura degli operanti, dei supporti in giudiziale sequestro.

 

Motivi riservati in giorni cinquanta.

 

Così deciso in Ostia (Roma), alla pubblica udienza del 26 marzo 2008.

      Il Giudice

                                                      dott. Marco Genna