Sent. N._________ N. R.G. Notizie di reato __________
N. R.G. Dib. ____________

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione distaccata di Ostia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia, dottor Marco GENNA,
alla pubblica udienza del 19 aprile 2010, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di primo grado
Contro
S. L. nato a Roma
libero – contumace
Imputato
dei reati di cui agli:
A) art. 186 2° comma Codice della Strada per aver guidato in stato di ebbrezza l’autovettura marca PEUGEOT 106;
B) art. 187 1° e 4° comma Codice della Strada perché lungo via dei Romagnoli guidava l’autovettura di cui al capo a) in stato di alterazione psico – fisica dovuta all’assunzione di sostanze psicotrope.
In Roma, il 22 settembre 2006.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PUBBLICO MINISTERO:
condanna alla pena di mesi due di reclusione.
DIFESA:
per capo a) assoluzione perché il fatto non sussiste;
per capo b) assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 4 aprile 2008, il Pubblico Ministero citava a giudizio S. L. per rispondere dei reati di cui in rubrica dinanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica – Sezione IX penale.
All’ udienza del 26 giugno 2009, verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata la contumacia dell’imputato, in accoglimento dell’eccezione difensiva di inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione degli affari tra Sede principale e Sezione distaccata di questo Tribunale, gli atti venivano trasmessi al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 163bis disp. att. c.p.p..
Con decreto del 16 luglio 2009, il Presidente del Tribunale assegnava la trattazione del processo a questa Sezione distaccata.
All’ udienza del 2 dicembre 2009, veniva dichiarato aperto il dibattimento, che si svolgeva nella contumacia dell’imputato.
Veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.
All’ odierna udienza, veniva esaminato il testimone dell’accusa CONSALVI Luciano, Assistente Capo della Polizia di Stato all’epoca del fatto in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Roma.
Al termine della discussione, le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito della probatoria istruzione dibattimentale, deve essere affermata la penale responsabilità dell’imputato S. L. in ordine al reato a lui ascritto sotto il capo A) della rubrica, mentre non sono emersi elementi sufficienti per pervenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione ascrittagli sotto il capo B).
I termini fattuali delle due contestazioni sono indiscussi perché pacificamente documentati dalla deposizione del testimone dell’accusa CONSALVI Luciano, Assistente Capo della Polizia di Stato appartenente alla Sezione di Polizia Stradale di Roma, dichiarante attendibile per la qualifica di Agente di P.G. da lui rivestita, per la sua indifferenza ai fatti di causa e per la precisione e coerenza logica delle sue affermazioni, e dai referti dell’esame dei metaboliti urinari eseguito nei confronti dell’imputato dai sanitari dell’ospedale G.B. GRASSI di Ostia nella notte alle ore 3.09 del 22 settembre 2006. Intorno alle ore 00.45 del 22 settembre 2006 l’imputato S.L., mentre era alla guida dell’autovettura PEUGEOT 106 in via dei Romagnoli, nel territorio del XIII Municipio del Comune di Roma, perdeva il controllo del veicolo, che, dopo aver urtato il guard rail ed effettuato alcune evoluzioni aeree andava violentemente a collidere contro un albero posto sul ciglio della strada. Il conducente e gli altri tre occupanti dell’autovettura riportavano in conseguenza del sinistro lesioni che richiedevano il loro immediato trasferimento a mezzo di autoambulanza del servizio 118 all’ospedale GRASSI di Ostia. Il personale della Polizia Stradale, giunto sul luogo dell’incidente alle ore 1.30, dopo che i feriti erano già stati trasferiti nella struttura ospedaliera, richiedeva ai sanitari, come avviene di regola in situazioni simili, che venissero effettuati nei confronti del conducente gli esami diretti ad accertare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Detti accertamenti venivano effettuati nella forma dell’esame dei metaboliti urinari condotto sulla persona di S. L. con metodo di screening rapido e davano esito positivo, riscontrando un tasso alcolemico di 59 mg/dl (pari a 0,59 g/l) e la positività del soggetto alla cocaina e ai cannabinoidi.
Gli elementi di prova acquisiti non consentono di pervenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato S.L. in ordine alla contravvenzione a lui ascritta sotto il capo B) della rubrica al di là di ogni ragionevole dubbio. La fattispecie delineata dalla norma di cui all'art. 187 C.d.S. sanziona la condotta di colui che "...guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope..."; la lettera della norma non consente dubbi in quanto la condotta sanzionata è costituita dal fatto di porsi alla guida di un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, effetto che deve essere sussistente ed attuale. L'accertamento della presenza nelle urine di metaboliti di cocaina e cannabinoidi, se certamente comprova una pregressa assunzione di cocaina e sostanze derivate dalla cannabis, non è peraltro parimenti dimostrativa dell'attuale sussistenza - al momento detta guida - dello stato di alterazione in quanto può ritenersi alla stregua di fatto notorio che la presenza di metaboliti costituisce la fase successiva sia al momento dell'assunzione della sostanza sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il momento in cui l'organismo umano espelle le "scorie" metaboliche conseguite all'assunzione della sostanza da parte del soggetto. Nel caso della cocaina, e più ancora delle sostanze stupefacenti derivate dalla cannabis, la presenza di metaboliti nelle urine del soggetto può essere peraltro correlata tanto ad un’assunzione avvenuta nelle ore immediatamente antecedenti al controllo quanto ad un consumo assai risalente e ormai non più produttivo di uno stato di alterazione psico fisica, potendo i metaboliti dei cannabinoidi persistere nelle urine per un lasso di tempo di circa tre settimane e quelli della cocaina persistere sino al quarto giorno successivo all’assunzione. L'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto si sarebbe potuta accertare dal punto di vista tossicologico con sufficiente margine di certezza solo all'esito di un esame ematico o anche di un esame dei metaboliti urinari di tipo quantitativo o misto, che cioè avesse rilevato oltre alla presenza dei metaboliti della sostanza nelle urine anche l’entità della loro concentrazione, esami che, nel caso di specie, sono mancati. Ne', all'evidenza, tali esami possono essere utilmente svolti mediante ulteriori accertamenti, sicché la prova deve considerarsi definitivamente cristallizzata con gli anzidetti insuperabili limiti intrinseci. Alle considerazioni che precedono consegue pertanto la pronuncia nei confronti dell’imputato S. L. di una sentenza di assoluzione dal reato a lui ascritto sotto il capo B) della rubrica, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Diversa valutazione meritano le risultanze probatorie acquisite in ordine alla meno grave contravvenzione contestata sub A). L’esame dei metaboliti urinari relativamente alla presenza di scorie metaboliche dell’alcool nelle urine dello S. forniva un risultato apprezzabile anche in termini quantitativi. Il dato accertato (59 mg/dl, pari a 0,59 g/l) eccedeva il limite tollerato, quello superato il quale, sia secondo la normativa vigente al momento del fatto, più favorevole al reo, sia la normativa attualmente vigente, il conducente del veicolo è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 186 comma 2 Codice della Strada. Di diverso avviso era la difesa, che invece reputava il tasso alcolemico del proprio assistito nei limiti del valore soglia, non dovendosi considerare la seconda cifra decimale. Così opinando tuttavia si perverrebbe all’elevazione del valore soglia di un decimo grammo per litro, che risulterebbe del tutto arbitraria e contraddittoria rispetto alla volontà del legislatore, non essendo desumibili dal dettato normativo elementi espliciti da cui escludere la valenza della seconda cifra decimale ed essendo la sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) ben nota al legislatore, che quindi era consapevole del fatto che i valori dell'alcolemia rilevati da tali apparecchi erano approssimati al centesimo di grammo per litro. In realtà, l’omessa indicazione della seconda cifra decimale è dovuta non già alla volontà di approssimare ai soli decimi di grammo per litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile, ma ad una elementare motivazione di natura algebrica, l’irrilevanza della seconda cifra decimale che coincida, come nel caso di specie, con lo “0”. Poiché dunque il tasso alcolemico dello SPALLACCI (0,59 g/l), rilevato peraltro ad oltre due ore di distanza dalla consumazione dell’illecito (sicché è ragionevole ritenere che alle ore 00.45 fosse superiore), eccedeva il limite tollerato (0.50 g/l), la fattispecie di reato di cui al capo A) della rubrica deve intendersi pienamente integrata.
Dalle considerazioni che precedono discende l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato S. L. in ordine al reato a lui ascritto sotto il capo A) della rubrica.
All’ affermazione della penale responsabilità dell’imputato, nei termini appena precisati, consegue la sua condanna.
Nella fattispecie in esame, ricorrendo l’ipotesi di successione di leggi penali modificative, regolata dall’art. 2 comma 4° c.p., occorre fare applicazione della disciplina vigente al momento del fatto, perché più favorevole all’imputato di quella attualmente vigente.
Allo S. possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, al fine di meglio adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole.
Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., ed in particolare la modesta entità del tasso alcolemico e la personalità dell’imputato, si ritiene conforme a giustizia infliggere a S. Lorenzo la pena di giorni dieci di arresto ed Euro 200,00 di ammenda, così determinata previa riduzione per le attenuanti generiche (pena base: giorni quindici di arresto ed Euro 300,00 di ammenda; diminuita ex art. 62bis c.p.).
La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali segue per legge.
Allo S. può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati, tenuto conto dell’esistenza a suo carico di un solo non grave precedente penale e dell’effetto deterrente della presente pronuncia.
Alla presente sentenza consegue ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. b) Codice della Strada, nella formulazione vigente al momento della commissione dell’illecito, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell’imputato, che si ritiene equo irrogare per la durata di giorni quindici, tenuto conto del livello non elevato del tasso alcolemico e dell’assenza a suo carico di precedenti specifici.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
DICHIARA
S. L. responsabile del reato a lui ascritto sotto il capo A) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo
CONDANNA
alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 200,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Visto l’art. 186 comma 2 D.L.vo n. 285/1992,
DISPONE
la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata di giorni quindici.
Visto l’art. 530 c.p.p.,
ASSOLVE
l’imputato dal reato a lui ascritto sotto il capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste.
Motivi riservati in giorni quarantacinque.
Così deciso in Ostia (Roma), alla pubblica udienza del 19 aprile 2010.
Il Giudice
dott. Marco Genna