Sent. N._________ N. R.G. Notizie di reato __________
N. R.G. Dib. ____________

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione distaccata di Ostia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia, dottor Marco GENNA,
alla pubblica udienza del 13 luglio 2009, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di primo grado
Contro
S. nato a Roma
libero – presente
Imputato
p.p. n. 35327/07 R.G.N.R.:
a) art. 44 lett. B) D.P.R. n. 380/2001, per avere abusivamente realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire la seguente opera: in aderenza ad un preesistente edificio, realizzazione di un manufatto costituito da pareti miste in cementblock e blocchi di tufo, e sovrastante trave di coronamento in c.a. alta m 3,00 circa, racchiudenti una superficie complessiva di mq 35 circa. Detto manufatto attualmente risulta suddiviso in tre vani, privo di copertura, allo stato grezzo;
b) artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001 per avere eseguito le opere di cui al capo che precede senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori allo Sportello unico del Comune e comunque al competente Ufficio tecnico regionale.
Accertati in Roma, via Matteo della Corte, fino al 30 luglio 2007.
p.p. n. 11462/08 R.G.N.R.:
art. 44 lett. B) D.P.R. n. 380/2001 per avere abusivamente realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, su di un manufatto già oggetto di p.p. n. 35327/07, sottoposto a sequestro penale in data 30 luglio 2007, la prosecuzione dei lavori consistita in: completa copertura del manufatto di circa mq 35, con pannelli coibentati, posa in opera di due controtelai alle aperture tipo finestre e parziale posa in opera dell’impianto elettrico; intonacatura esterna del manufatto.
Accertato in Roma, via Matteo della Corte fino al 5 marzo 2008.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PUBBLICO MINISTERO:
assoluzione.
DIFESA:
si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22 febbraio 2008, concluse le indagini preliminari relative al p.p. n. 35327/07 R.G.N.R., il Pubblico Ministero citava a giudizio S. per rispondere dei reati di cui in rubrica.
Alle udienze del 28 maggio 2008, del 15 dicembre 2008 e del 6 aprile 2009, il processo non poteva essere trattato per il legittimo impedimento a comparire dell’imputato.
All’ odierna udienza, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento, che si svolgeva alla presenza dell’imputato.
Veniva acquisita al fascicolo per il dibattimento documentazione prodotta dalle parti.
Su richiesta della difesa, nulla opponendo il Pubblico Ministero, veniva riunito al presente p.p. il p.p. n. 11462/08 R.G.N.R. pendente nello stesso stato e grado a carico dell’imputato dinanzi a questo Tribunale.
Veniva esaminato il testimone dell’accusa PUGGIONI Tommaso, Istruttore della Polizia Municipale in forza al XIII Gruppo del Comune di Roma.
Venivano quindi esaminati i testimoni della difesa S.O., moglie dell’imputato, e P. G.
Veniva infine sottoposto all’esame, con il suo consenso, l’imputato S.
Al termine della discussione, le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito della probatoria istruzione dibattimentale, ricorrendo i presupposti della scriminante dello stato di necessità, deve essere pronunciata nei confronti dell’imputato S. sentenza di assoluzione da tutti i reati a lui ascritti in rubrica, ai sensi dell’art. 530 comma 3 c.p.p., con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
In punto di fatto, è assolutamente pacifico ed incontroverso che S. commissionò in epoca immediatamente prossima e antecedente al 30 luglio 2007, senza essersi munito dei necessari titoli abilitativi, lavori edili, terminati prima del secondo sopralluogo della P.G. del 3 maggio 2008, che interessarono un piccolo manufatto edificato in aderenza al muro di confine nel cortile pertinenziale alla sua abitazione principale, sita in Roma, località Stagni di Ostia, via Matteo della Corte, e che ne determinarono l’ampliamento della superficie per mq 35. In particolare, prima del 30 luglio 2007 i lavori erano consistiti nell’elevazione di pareti in cementblock e blocchi di tufo al di sopra di un cordolo di fondazione in cemento armato e nella posa in opera di una trave di coronamento in cemento armato all’altezza da terra di metri 3, mentre tra il primo e il secondo sopralluogo (3 maggio 2008) era stata realizzata la copertura in pannelli coibentati ed erano stati installati i controtelai ai vani porta e ai vani finestra. Sul punto sono concordi tutte le risultanze degli atti istruttori assunti nel corso del giudizio, sia di quelli dedotti dalla pubblica accusa (la deposizione dell’I.P.M. PUGGIONI Tommaso, che eseguì il 30 luglio 2007 e il 3 maggio 2008 gli accertamenti in loco, i verbali di sequestro probatorio e i rilievi fotografici dello stato dei luoghi formati nelle stesse date dagli accertatori) sia di quelli articolati dalla difesa (la deposizione della testimone a discarico S. O., moglie dell’imputato, il fascicolo fotografico dei luoghi prodotto all’odierna udienza) e sono state persino acquisite le dichiarazioni ammissive dello stesso S. L’istruzione probatoria dibattimentale permetteva di venire a conoscenza del movente che indusse l’imputato ad intraprendere l’attività edilizia abusiva. Dal giugno 2003 S., colpito da una grave malformazione artero venosa alle vertebre dorsali D9 e D10, era divenuto paraplegico e necessitava per la deambulazione di una sedia a rotelle (cfr. certificato di invalidità totale Azienda USL ROMA D del 27 febbraio 2004, prodotto dal Pubblico Ministero, dichiarazioni testimone della difesa P., medico curante del S., deposizione della testimone della difesa S. O., moglie dell’imputato). Tale stato gli precludeva l’accesso all’unico locale wc dell’abitazione principale costringendolo per espletare i necessari bisogni fisiologici e per curare l’igiene personale ad usufruire del bagno esistente nel manufatto accessorio, il cui abusivo ampliamento esterno costituisce la materia del presente giudizio, e a dover quindi fuoriuscire dall’abitazione principale, ove insistevano gli altri locali abitativi, attraversare il cortile che separava il fabbricato dal manufatto accessorio all’aria aperta, tanto in ora diurna quanto in ora notturna, e accedere alla piccola struttura edificata a confine del lotto, ove era presente l’unico bagno nel quale poteva agevolmente fare ingresso con la propria sedia a rotelle. Nei primi mesi del 2007 il S., esasperato per le condizioni nelle quali era costretto ad espletare uno dei bisogni essenziali della persona (non di rado era caduto lungo il tragitto tutt’altro che breve, talvolta non era riuscito a raggiungere in tempo il wc del manufatto accessorio) e trovatosi nell’impossibilità tecnica di apportare modifiche alle modalità di accesso del bagno dell’abitazione principale (cfr. deposizione teste della difesa S. O.), decideva di ampliare il piccolo fabbricato, che in quel momento constava solo del bagno e di una cucina, e di renderlo effettivamente abitabile ricavandovi una camera da letto ed un secondo bagno dotato di doccia con le caratteristiche idonee all’utilizzo da parte di un soggetto paraplegico, sì da destinare quei locali a luogo di svolgimento delle principali occupazioni quotidiane. Le intenzioni dell’imputato trovavano concreta realizzazione, come dimostrano le ultime fotografie del fascicolo oggi allegato dalla difesa, i rilievi realizzati dalla Polizia Municipale in occasione del sopralluogo del 3 maggio 2008 e le dichiarazioni rilasciate dal testimone dell’accusa PUGGIONI Tommaso, che rammentava di essere stato ricevuto dal S. in occasione del secondo sopralluogo non già nel fabbricato principale bensì nel manufatto pertinenziale e di avere sul tavolo della cucina di questo piccolo edificio redatto il verbale di sequestro probatorio.
In punto di diritto, è indubbio che l’attività edilizia non autorizzata commissionata dall’imputato, concretizzatasi nell’ampliamento esterno alla sagoma di un preesistente fabbricato, richiedesse per la sua legittima realizzazione il preventivo rilascio del permesso di costruire (artt. 3 lett. e1) e 10 lett. a) D.P.R.380/2001). Benché si sia accertato che l’opera edilizia abusiva era funzionale ad assicurare le necessarie condizioni di vivibilità ad un soggetto portatore di handicap, non ricorrono i presupposti di applicabilità dell’art. 6 D.P.R. 380/2001; i lavori non erano infatti funzionali all’eliminazione di una barriera architettonica (tali sarebbero stati, nell’ipotesi in cui si fossero rivelati tecnicamente eseguibili, quelli diretti a modificare le condizioni di accesso del bagno dell’abitazione principale) ed in ogni caso avevano determinato una significativa alterazione della sagoma di un preesistente edificio. Ciònondimeno gli illeciti urbanistici ed edilizi riferibili alla sfera soggettiva del S. (ci si riferisce non solo alla realizzazione dell’intervento di nuova costruzione in assenza del permesso di costruire, ma anche all’inosservanza delle prescrizioni dettate dagli artt. 64 e 65 D.P.R. 380/2001 per essere stato impiegato nei lavori di costruzione conglomerato cementizio armato con funzione portante) appaiono scriminati dallo stato di necessità. E’ opportuno ribadire che non si intende in questa sede discostarsi dal condivisibile rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, fatte salve alcune rare eccezioni, mai ha riconosciuto l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p. nello svolgimento di attività edilizia abusiva sia per la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela del territorio rispetto al diritto del privato ad usufruire di un alloggio individuale sia per la ricorrenza della concreta possibilità di tutelare il diritto alla privata abitazione attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale, vale a dire reperendo aliunde anche a titolo di locazione il bene immobile strumentale al soddisfacimento del predetto diritto. Nella situazione portata all’attenzione di questo Tribunale non è infatti in pericolo il diritto dell’individuo a godere di una sistemazione alloggiativa ma il diritto del soggetto agente alla propria integrità fisica e alla propria salute, bene di rango costituzionale senz’altro superiore a quello tutelato dalle norme incriminatici violate. La particolare conformazione dell’abitazione del S., paraplegico dal giugno 2003, gli precludeva la possibilità di soddisfare i propri bisogni fisiologici e di curare il proprio igiene personale in condizioni “umane”, costringendolo per l’inaccessibilità dell’unico locale wc del fabbricato principale a percorrere dalla propria camera da letto decine di metri all’aperto, in qualsiasi condizione atmosferica e a qualsiasi ora del giorno e della notte, per raggiungere l’unico bagno al quale poteva accedere con la propria sedia a rotelle, quello esistente nel piccolo edificio pertinenziale edificato a confine del lotto di proprietà. L’esigenza del soggetto portatore di handicap ed impedito alla deambulazione di espletare le proprie necessità fisiologiche e di occuparsi del proprio igiene personale ricadono senz’altro nell’alveo del diritto alla salute, inteso come diritto a preservare la propria integrità fisica e il proprio equilibrio psicologico. Questo primario diritto dell’esistenza umana era nel caso del S.esposto ad un pericolo attuale di danno grave non volontariamente causato dall’interessato, una malattia invalidante e progressiva che lo aveva colpito dal giugno 2003, quando già usufruiva della descritta sistemazione abitativa. Il pericolo di un imminente e grave pregiudizio al diritto alla salute dell’imputato non poteva essere evitato con una condotta alternativa lecita. Si è appurato nel corso dell’istruttoria dibattimentale dell’impossibilità di apportare al locale wc dell’abitazione principale quelle modifiche necessarie ad assicurare un agevole accesso del soggetto paraplegico, di talché la scelta necessitata era quella di rendere del tutto abitabile il piccolo manufatto accessorio, ove già preesisteva un locale wc idoneo ad accogliere il S., ricavandovi un altro locale da destinare a camera da letto sì da consentire all’interessato di trascorrere l’intera giornata all’interno di quel fabbricato ove poteva soddisfare i propri bisogni fisiologici e prendersi cura della propria igiene personale. I tempi occorrenti per il rilascio da parte dell’autorità comunale competente del permesso di costruire (che avrebbe legittimato i lavori di ampliamento del manufatto) sono notoriamente tutt’altro che brevi; l’attesa che si compisse il procedimento amministrativo finalizzato al conseguimento del titolo abilitativo espresso avrebbe sensibilmente incrementato la possibilità che si venisse a determinare un grave pregiudizio al diritto alla salute vantato dall’imputato. Le condizioni economiche del S., che non svolge alcuna attività lavorativa e che percepisce unicamente i proventi della pensione di invalidità riconosciutagli per le sue condizioni fisiche, e le attuali condizioni del mercato immobiliare escludevano infine che l’imputato potesse soddisfare il proprio diritto costituzionalmente tutelato a godere di un luogo idoneo al soddisfacimento delle necessità fisiologiche e alla cura dell’igiene personale reperendo altrove una sistemazione abitativa a ciò acconcia.
Ricorrendo pertanto tutti i requisiti costitutivi della causa di giustificazione dello stato di necessità, deve essere emessa nei confronti dell’imputato S. sentenza di assoluzione dai reati a lui ascritti in rubrica, ai sensi dell’art. 530 comma 3 c.p.p., con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Non ravvisandosi più all’evidenza esigenze probatorie che giustifichino il mantenimento del vincolo reale sul manufatto in sequestro, deve esserne disposto il dissequestro immediato in favore dell’imputato, a cura degli operanti.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p.,
ASSOLVE
S. dai reati a lui ascritti in rubrica perché il fatto non costituisce reato.
Visto l’art. 262 c.p.p.,
ORDINA
l’immediato dissequestro in favore dell’imputato del manufatto in sequestro, a cura degli operanti.
Motivi riservati in giorni sessanta.
Così deciso in Ostia (Roma), alla pubblica udienza del 13 luglio 2009.
Il Giudice
dott. Marco Genna