La decisione  merita risalto perché è uno dei primi casi di interpretazione  delle disposizioni, per la verità assai complesse, contenute nel decreto legislativo 190/2003 attuativo della quarta direttiva ( quarta cioè  di una serie di direttive adottate in  sede comunitaria in materia di responsabilità civile automobilistica).

Secondo tale disposizione il danneggiato italiano vittima di un incidente stradale  avvenuto in uno degli Stati membri, ove  la colpa sia in tutto od in parte  riferibile al conducente del veicolo straniero,   potrà chiedere il risarcimento del proprio danno  direttamente in Italia,  una volta rientrato nel suo paese e quindi dopo avere opportunamente e considerato le conseguenze del sinistro.

La fattispecie esaminata dal Giudice di Pace di Ostia riguardava proprio  il caso di un vettore, convenuto dal suo trasportato al fine ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un  sinistro avvenuto in Corsica. Il vettore    ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa sia il cittadino straniero c/o la rappresentate italiana  della Impressa Francese sia lo stesso assicuratore Italiano nella sua qualità di mandatario di quello francese, per essere dagli stessi manlevato ed ha formulato, in via riconvenzionale, domanda autonoma per ottenere il risarcimento dei  propri danni  invocando l’applicazione del D.Lgs. 190/03 attuativo della direttiva 2000/26/CE.

L’assicuratore Italiano mandatario ha eccepito  in via preliminare  la propria carenza di legittimazione passiva perché  il Dlgs 190/2003 non prefigura l’ipotesi di proposizione di una azione diretta nei confronti degli organismi appositamente istituiti con la nuova disciplina (il mandatario e l’organismo di indennizzo nazionale)  e neppure nei confronti di quelli già esistenti (il Fondo di garanzia e l’UCI ).

In effetti tale direttiva  c.d.  Quarta Direttiva (cioè  quarta di una serie di direttive adottate in sede comunitaria, in materia di responsabilità civile automobilistica, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 16 maggio 2000 ) si poneva lo scopo del riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante della circolazione di autoveicoli e segnatamente di introdurre una normativa del tutto nuova avente ad oggetto proprio la disciplina di detta particolare fattispecie di incidenti stradali.

In sostanza tale normativa consente al danneggiato di ottenere il risarcimento del proprio danno direttamente nel suo paese, una volta rientrato in patria e quindi dopo aver opportunamente valutato e considerato le conseguenze del sinistro.

 In Italia tale direttiva è stata recepita  proprio con il decreto legislativo 190/2003 ed ha come ambito di applicazione  il risarcimento “per danni a cose o a persone derivanti da sinistro avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi” danneggiati.

Secondo l’art. 4 del Dlgs 190/2003, i soggetti che risiedono nel territorio della Repubblica e che abbiano subito danni in un sinistro stradale avvenuto all’estero,  possono inviare la richiesta di risarcimento del danno al soggetto mandatario designato in Italia dalla compagnia di assicurazione straniera del danneggiante, se il sinistro è stato provocato da un veicolo stazionante abitualmente e quindi assicurato in uno stato membro ed il fatto sia avvenuto in uno dei detti stati.

In assenza di un mandatario designato dalla compagnia straniera è concessa la facoltà di rivolgere la richiesta danni a un altro organo creato dalla normativa che è definito Organismo di indennizzo nazionale.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento da parte del soggetto danneggiato, verificata l’applicabiltà della direttiva alla fattispecie il mandatario avrà il compito di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la trattazione del sinistro e per giungere alla liquidazione del danno a favore del danneggiato.

Per fare ciò il mandatario dovrà essere dotato di volta in volta di poteri sufficienti per  rappresentare l’assicuratore nei confronti dei terzi nonché per procedere al pagamento materiale dell’indennizzo.  

 L’organo tenuto alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno al cittadino italiano è tenuto a rispettare  per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno  le norme del diritto positivo  vigenti nello stato ove è avvenuto il sinistro (art. 8 comma 7 ed art. 10 comma 2). E non potrebbe essere diversamente  ove si consideri la piena applicabilità della legger 218 del 1995 la quale all’art. 62 stabilisce che “ la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si verificato il fatto che ha causato il danno. Qualora il fatto illecito  coinvolga soltanto cittadini di un medesimi stato in esso residenti, si applica la legge di tale stato.”

In assenza, però, di un accordo stragiudiziale al danneggiato non resterà che agire  giudizialmente contro il responsabile straniero ed il suo assicuratore,  secondo la normativa processuale del paese di loro appartenenza, non avendo previsto la normativa nazionale un’azione diretta, sulla falsariga di quanto avviene ad esempio contro l’U.C.I. nelle ipotesi contemplate dall’art. 6 della legge 990/69, contro gli organismi istituiti per la liquidazione dei danni avvenuti all’estero.

Peraltro neppure la normativa CEE dava atto della possibilità dello Stato membro di attribuire al mandatario una vera e propria rappresentanza processuale dell’assicuratore avanti alle autorità giudiziarie dello stato del danneggiato, né della possibilità di mutuare le norme di diritto processuale e sostanziale interne ed internazionali di ogni singolo stato destinatario della normativa.

Peraltro l’art. 2 comma 5 del Dlgs 1990/2003  parla espressamente di azione diretta  con riguardo all’assicuratore del veicolo che ha provocato l’incidente  e non fa cenno in questo specifico articolo all’azione diretta contro il mandatario.

Il successivo art. 3 comma 4 si premura poi di rammentare  che  l’istituzione del mandatario designato in Italia non vincola  il danneggiato che potrà sempre rivolgersi direttamente al responsabile del fatto ovvero al suo assicuratore, nel paese di residenza degli stessi.

Del resto l’eventuale rappresentanza processuale del mandatario avrebbe avuto un’ovvia espressa disciplina normativa della esperibilità dell’azione diretta contro l’assicuratore  posto che nell’ordinamento italiano l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, contemplata dall’art. 18 legge 990 configura un’ipotesi eccezionale introdotta da una legge speciale tanto speciale che la disposizione non è applicabile neppure ai sinistri verificatisi prima della data della entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti (Cass. Civ. 29.1.1983 n. 840).

Il dott. Panzolini ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’assicuratore Italiano ed ha aggiunto nella parte motiva  che risultando evidente la carenza di giurisdizione, le parti attrici per potere ottenere i risarcimenti pretesi, devono agire contro il responsabile francese ed il suo assicuratore aventi al giudice francese secondo le norme del diritto  positivo vigente nello stato in cui è avvenuto il sinistro ( art. 10 comma 2 ed art. 3 legge 31 maggio 1995 n. 218).

In effetti la giurisdizione del Giudice Ordinario trova tre limiti: in relazione alla persona del convenuto; nei confronti degli altri poteri pubblici; nei confronti degli organi  giurisdizionali  speciali.

Quello che rileva, nel caso in esame, è il limite con  riferimento al convenuto. L’art. 3  della legge 218/1995, sul diritto internazionale privato, utilizza come criterio di collegamento principale il domicilio o la residenza in Italia del convenuto. Il criterio è residuale perché si applica laddove non esistono convenzioni o accordi internazionali che regolino diversamente la competenza ( art. 2 della legge 218/1995).

Fra le convenzioni vigenti la più importante è senz’altro la convenzione di Bruxelles ( fra gli stati membri dell’Unione Europea) la quale adotta anch’essa come criterio principale di collegamento quello del domicilio del convenuto. 

In materia di giurisdizione l’art. 37 c.p.c stabilisce che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevabile anche d’Ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

Quindi il difetto di giurisdizione è rilevabile dal giudice e dalla parti: tuttavia non da tutte le parti. Sicuramente è rilevabile dal convenuto; non invece  rilevabile dall’attore, perché è stato l’attore a scegliere il giudice della cui giurisdizione si discute.

 Infatti all’art. 11 della L. 218/95 espressamente è previsto che il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.

Nel nostro caso essendo il sinistro accaduto in Corsica (Francia) ed essendo il sig. Pier Noel Valli, residente in Francia ed avendo la Elvia Assurance (oggi AGF Assurances)  sede legale in Francia, in applicazione dei riferiti principi, il Giudice adito dovrà dichiarare  il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dall’attrice e del  convenuto in riconvenzionale, nei confronti dei due possibili convenuti e unici legittimati, il cittadino straniero ed il suo assicuratore  - non domiciliati nè residenti in Italia e privi in tale Stato di un rappresentante autorizzato per loro a stare in giudizio, come si dirà di seguito (Cassazione civile, sez. un., 19 novembre 1999, n. 794 Giust. civ. 2000, I, 719)

Nulla quaestio per la richiesta di risarcimento svolta dalla sig.ra Basilio nei confronti del sig. Ciccarelli, suo vettore e della SASA S.p.a., domanda che scissa da quella del Ciccarelli potrà  eventualmente proseguire innanzi al Giudice italiano. 

Ad ogni modo va evidenziato che, il potere che con l’eccezione di carenza di giurisdizione, viene proposto in contestazione è il potere  del giudice di decidere nel merito, ma il potere di decidere sui presupposti processuali rimane pur sempre del giudice adito, per il solo fatto di essere stato investito della domanda.

Ciascun giudice per il solo fatto di essere adito ha il potere di decidere su tutti i presupposti processuali, fra i quali rientrano anche, eventualmente,  quelli che attengono a lui stesso. Il potere  del giudice di decidere la questione di giurisdizione  e quella di rito  non è comunque insanabile, perché la relativa decisione è sempre suscettibile di impugnazione. In prima battuta però è lo stesso giudice che decide in rito se ha il potere di decidere  nel merito.

Per la sola giurisdizione esiste inoltre un meccanismo peculiare: il regolamento di giurisdizione disciplinato dall’art. 41 1° comma  c.p.c.. La peculiarità del regolamento è quello di essere un mezzo, azionabile finchè la causa non sia decisa nel merito, con cui il potere di decidere sulla giurisdizione è sottratto al giudice adito e rimesso alla Sezioni Unite della Cassazione, che decide in luogo del giudice adito. Il regolamento, dunque, è un mezzo preventivo perchè previene la decisione del giudice sul punto; al contrario il mezzo di impugnazione è un posterius rispetto alla decisione del giudice. Con il mezzo di impugnazione, infatti, si chiede ad un altro giudice di modificare la decisione emessa; con il regolamento di giurisdizione, invece, si sottrae al giudice adito il potere di decidere della questione di giurisdizione.      :

 
 

                                                                                    Domenico Vizzone