La sentenza in commento, relativa alla competenza territoriale del Giudice di Pace di Ostia, conferma, il convincimento, motivandolo meglio, gia espresso in altre decisioni dello stesso ufficio, secondo il quale non avendo la legge 374/91 (istitutiva dei Giudici di Pace) nulla disposto in merito alla competenza territoriale, non poteva essere circoscritta alla XIII Circoscrizione del comune di Roma, sottraendola all’ufficio principale del G.d.P. di Roma,dal D.M. 11.10.00 del Ministro della Giustizia.
Tale decreto, atto meramente amministrativo, privo di forza di legge ed in contrasto con la normativa vigente" sarebbe incorso in un doppio errore, il primo, per non essere stato delegato da un provvedimento legislativo ed il secondo, per avere modificato due leggi ordinarie, quali sono la normativa codicistica sulla competenza del giudice ed il testo dell'ordinamento giudiziario ( R.D. 30.01.1941 n. 12 con annesse Tabelle).
La novità consiste solo nel fatto che tale decisione, assunta dopo avere preso conoscenza di una diversa decisione espressa dal Tribunale civile di Ostia, sullo stesso argomento, in sede di appello, ribadisce di ritenere illegittimo il D.M. 11.10.2000 in quanto viziato di eccesso di potere, nella parte che dispone sulla competenza territoriale del G.d.P. di Ostia e di Roma, ma aggiunge che verrà disatteso finché non interverrà uno specifico atto avente forza di legge.
Nessun problema giuridico pone l’orientamento del G.d.P. diverso da quello del Tribunale, sia pure espresso in sede di appello, perché il nostro ordinamento – a garanzia dell’autonomia e della indipendenza dei giudici, soggetti soltanto alle legge ( art. 101 comma 2 della Cost.) non ha accolto il principio della vis rerum similiter iudicatorum ed il giudice del merito non è vincolato neppure dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dalla quale può motivatamente dissentire, con la sola conseguenza della censurabilità della decisione – ove erronea – in sede di impugnazione.
Fanno eccezione, come noto, a tale principio le pronunce di accoglimento per motivi attinenti alla giurisdizione ed alla competenza perché la statuizione ha effetto vincolante e l’ipotesi nella quale la Corte annulla la sentenza per un errore di diritto perché in tal caso ( art. 384 c.p.c.) enuncia il principio giuridico al quale il giudice di rinvio si deve uniformare.
Preoccupa invece, pur in presenza di riscontrate “irragionevoli discrasie in tema di competenza sulle impugnazioni e di vigilanza sull’attività dei singoli giudici di pace,” l’esigenza di ritenere indispensabile, per adeguare la competenza del G.d.P. di Ostia a quella della Sezione distaccata del Tribunale, un provvedimento di legge, perché tale provvedimento in quanto non necessario, non sarà e non potrà mai essere emesso.
Con l’intento di contribuire a fare chiarezza, su questo importante argomento, per l’esigenza di trasparenza e limpidezza della giurisdizione, avvertita da tutti gli operatori del diritto che operano su Ostia, si evidenzia come in questo momento, in assenza di un criterio prestabilito, la scelta del giudice di pace di Ostia e di quello di Roma non è legata ad un fatto concreto, preesistente alla domanda giudiziale, obiettivabile e controllabile, avente relazione con la natura o con il modo di essere dell’obbligazione o prestazione dedotta in giudizio bensì a motivazioni personali ed interne dell’attore che può scegliere questo o quell’ufficio o addirittura, in alcuni casi, questo o quel giudice secondo quanto più gli aggrada.
Questa situazione di fatto contrasta con la regola secondo la quale ogni organo giudiziario, può ritenersi competente per territorio allorché il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio, rientri nella circoscrizione assegnata a quel giudice. A sua volta la determinazione del luogo discende da precise regole generali ( artt. 18 e ss. c.p.c.) che sono espressione del principio – tipico di ordinamenti democratici – della precostituzione del giudice (cfr. art.24 della Costituzione Italiana).
Tale regola è sempre operativa anche laddove esistono fori alternativi (ad es. art. 20 c.p.c.) perché anche in questo caso la libertà di scelta dell’organo giudiziario, che può derivare a favore della parte agente, dalla concreta situazione dedotta in giudizio, non deve essere mai arbitraria ma muoversi in un ambito di alternatività previsto e voluto dalla legge.
Per inquadrare meglio il problema si evidenzia che nel caso oggetto di questo esame la causa avrebbe dovuto proporsi secondo i convenuti, litis consorti necessari, che concordemente avevano eccepito l’incompetenza per territorio:
a) Presso l’ufficio giudiziario della residenza o domicilio del convenuto C. P., cioè Roma, in ossequio dell’art. 18 c.p.c. che stabilisce il foro generale delle persone fisiche o presso quello della sede legale della convenuta Lloyd Adraitico S.p.a., Trieste, ai sensi dell’art. 19 c.p.c. (foro generale delle persone giuridiche). In caso di pluralità di convenuti è pacifico insegnamento che la competenza si radichi con riferimento al luogo di colui che ha realmente interesse a contraddire la domanda (cfr. S. Satta in Commentario al codice di procedura civile volume 1°, pag. 115). Conseguentemente poiché, stante il sistema del combinato disposto degli artt. 18 e 23 della legge 990/69, legittimato passivo esclusivo in ordine alla domanda di risarcimento è l’assicuratore del responsabile del danno, e nel caso di specie questa essendo stata citata nella sua sede di Trieste, risulta competente il Giudice di Pace di tale città.
b) Alternativamente, avendo invece riguardo all’art.20 c.p.c.,:
- Presso il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione (forum delicti) dedotta in giudizio ed essendo il sinistro avvenuto in Roma Piazza Re di Roma, competente è il Giudice di Pace di quest’ultima città;
- O presso il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio (forum destinatae solutionis) che nel nostro caso è la sede del debitore e cioè, Trieste, il cui Giudice di Pace risulterebbe competente (cfr. Cass. 90/9084, 91/2653, 92/3988).
Per risolvere il nostro problema basterebbe fare riferimento all’art.2 della legge 21.11.1991 n.374 (istitutiva del giudice di pace) che prevede la sede degli uffici del giudice di pace in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti alla data di entrata in vigore della l.1.2.1989 n.30.
Lo stesso articolo prevede anche che possono essere istituite sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.
Non è vero quindi che non esiste nella legge alcun riferimento alla circoscrizione perché la stessa legge istitutiva dei giudici di Pace ha previsto la possibilità di istituire sedi distaccate in uno o più comuni o in una o più circoscrizioni.
Questo per Ostia è avvenuto con il decreto legislativo 3.7.1992 (GU 11.2.1993 serie generale n.34) che ha istituito in Ostia, tredicesima circoscrizione del comune di Roma la sede distaccata dell’ufficio del giudice di pace di Roma che ha competenza territoriale sugli affari (rientranti nella competenza per materia e valore di tale giudice) della XIII° circoscrizione del Comune di Roma mentre quello di Roma è rimasto competente su tutti gli affari del Comune di Roma ad esclusione di quelli della XIII° circoscrizione.
E che nel decreto legislativo non si parla di competenza territoriale dell’ufficio del giudice di pace di Ostia, non vuol dire che l’ufficio in questione non abbia una sua determinata competenza territoriale.
Poiché quindi una qualche competenza territoriale, pur nel silenzio della legge, occorre ritenere sia stata implicitamente da questa prevista, non può che convenirsi, che la competenza territoriale di ciascun ufficio del giudice di pace e, quindi, anche di quello di Ostia, non possa che corrispondere all’ambito del territorio (comune, comuni, circoscrizione, circoscrizioni, esattamente come stabilito dal cpv dell’art.2 l.cit.) indicato nella legge che l’ha istituita.
A questa conclusione si perviene anche rilevando che nell’ordinamento giudiziario italiano, da un lato esistono diversi tipi di Giudici, ossia giudici configurati con caratteristiche intrinseche e strutturali diverse, sia per quanto riguarda la loro composizione( unipersonali – collegiali) e sia per quanto riguarda la loro funzionamento; mentre dall’altro lato, esistono tanti giudici dello stesso tipo, poiché ciascuno dei giudici del tipo diverso, è presente nell’organizzazione giudiziaria dello Stato, in tanti esemplari, distribuiti ciascuno con proprio ambito, in tutto il territorio nazionale.
Si ha pertanto una distribuzione verticale tra giudici di tipo diverso ( Giudice di Pace, Tribunale, Corte D’Appello, Cassazione) ed una distribuzione orizzontale tra diversi Giudici dello stesso tipo a seconda della loro dislocazione nel territorio (un ufficio del Giudice di Pace in ciascun mandamento, un ufficio di Tribunale in ciascun circondario, con eventuali sedi staccate, una Corte d’Appello in ciascun distretto ed una sola Corte di Cassazione).
La distribuzione tra i vari giudici dello stesso tipo, che sono dislocati nelle diverse circoscrizioni territoriali, è risolto dal codice in base all’unico criterio della competenza per territorio, ossia l’intero territorio nazionale è diviso, come già accennato, in varie ed autonome circoscrizioni.
Anche per altro verso si arriva agevolmente ad affermare la presenza di una precisa e determinata competenza territoriale del giudice di pace di Ostia, basti considerare che l’art. 341 c.p.c. stabilisce che l’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Ne consegue, che competente per l’appello delle sentenze civili e penali del giudice di pace di Ostia è la sezione distaccata di Ostia del tribunale di Roma.
Tale sezione, secondo quanto previsto dall’art.1 comma ottavo del decreto legislativo 3.12.1999 n.491, ha competenza sul territorio della circoscrizione XIII° del comune di Roma.
Ammettere che il giudice di pace di Ostia abbia competenza per l’intero Comune di Roma significherebbe affermare, anche che la Sezione (del Tribunale di Roma) Distaccata di Ostia abbia, seppure indirettamente in via mediata, competenza sull’intero territorio del Comune di Roma.
Il che è affermazione manifestamente errata e contrastante, oltre che con lo spirito della normativa, con il contrario chiaro testo normativo.
Vi è un altro non meno importante argomento che converge sull’inequivocabile competenza territoriale del giudice di pace di Ostia nei termini sopra indicati ed è quello adoperato per sostenere la tesi contraria qualificando il rapporto tra la sede principale dell’ufficio del G.d.P. di Roma e quella distaccata di Ostia, ripartizione di affari nell’ambito di un unico ufficio e ciò in analogia ai rapporti fra le ex preture circondariali e le sue sezione distaccate. .
L’equivoco di fondo nel quale si incorre propugnando questa tesi è quello di ritenere che la sezione distaccata delle preture e/o dei Tribunali non abbia un proprio territorio ma non è così perché è invece attribuita alla sezione distaccata una sua autonoma competenza territoriale posto che non si vede proprio cos’altro sia se non competenza territoriale quella assegnata alla sezione distaccata dalla legge (che in effetti parla proprio di competenza territoriale( cfr. art.48 quater dell’O.G. come modificato dal decr. legisl. 51/1998) ovvero addirittura di giurisdizione( cfr. comma ottavo dell’art.1 del decr. legisl. 491/1999).
Quello che vi è di diverso sono le conseguenze della violazione dei criteri di attribuzione degli affari, ratione territorio, in questo più blande di quelle previste nel caso in cui si verta in tema di competenza territoriale di tribunali diversi.
E’ questa la chiave di volta che consente di comprendere perché non si tratta di vera e propria competenza territoriale ma pur sempre di distinti e autonomi ambiti territoriali di attribuzione di affari, sia pure all’interno dello stesso Ufficio Giudiziario.
La Suprema Corte si è occupata del rapporto esistente fra sede principale e sezione distaccata di Tribunale (cfr.Cass.14.6.2001 n.8025 in F.I.2002 I 1122 e ss) enunciando un principio del tutto corrispondente a quello che si era consolidato in precedenza con riferimento al rapporto fra pretura circondariale e relativa sezione distaccata e si è attestata sull’affermazione che non si tratti di competenza in senso proprio perché quest’ultima presuppone che il conflitto sorga fra diversi uffici giudiziari, mentre nel caso del rapporto sede principale – sezione distaccata di tribunale si rimane nell’ambito di uno stesso ufficio giudiziario
Per questo motivo, il legislatore, ha stabilito diverse e conseguenze per la violazione dei criteri di ripartizione degli affari fra sede principale e sezione distaccata per la violazione da parte del Giudice o del Presidente del tribunale dei criteri di cui all’art.48 quater d.l. cit. e non quindi perché la sezione non abbia una sua competenza territoriale.
Il rapporto esistente fra sede principale e sezione distaccata di tribunale non è, comunque, omologo a quello fra ufficio del giudice di pace di Roma e giudice di pace di Ostia.
Si tratta, quanto a questi ultimi, di uffici distinti ed autonomi ed a nulla rileva il fatto che quello di Ostia sia sede distaccata del giudice di pace di Roma.
L’ufficio del giudice di pace di Ostia ha un suo coordinatore (art.15 l.374/1991) così come ha un coordinatore il giudice di pace di Roma. La sezione distaccata del tribunale ha un coordinatore il presidente del tribunale che è unico per entrambi gli uffici.
Né per il giudice di pace è stato istituito dalla legge un subprocedimento del genere di quelli di cui agli artt.83 ter att. c.p.c. e 163 bis att. c.p.p. né è pensabile ad una applicazione analogica per la quale mancano i presupposti ed infatti da una parte il coordinatore del giudice di pace di Roma (e reciprocamente) non ha una posizione sovraordinata rispetto a quello di Ostia tale da consentirgli la risoluzione di conflitti.
Dall’altro non è possibile in via analogica applicare disposizioni come quelle in esame che prevedono preclusioni – non previste espressamente dalla legge- all’attività del giudice e delle parti.
In assenza di un qualsiasi meccanismo di controllo, qual è quello configurato per il tribunale e le sue sezioni distaccate dagli articoli delle norme di attuazione citate, si ricade, nell’ambito degli uffici del giudice di pace, nel più totale arbitrio con la sovranità assoluta di una parte di imporre a tutte le altre ed al giudice stesso la sua scelta territoriale anche quando in plateale conflitto con le indicazioni di legge.
A conclusione di quanto fin qui esposto si evidenzia che l’art.11 del decreto ministeriale 11.10.2000 pubblicato nella G.U. 273 del 22.11.00 ha solo ribadito che la sede distaccata di Ostia si occupa degli affari relativi alla XIII° Circoscrizione del comune di Roma che è correlativamente esclusa dagli affari del giudice di pace di Roma.
Si tratta come è facilmente desumibile dal contesto, non di una disposizione innovativa ma solo interpretativa ed infatti si legge: “ Ritenuto inoltre che, in attesa di un complessivo riassetto della geografia giudiziaria….. occorre provvedere con urgenza all’emanazione di provvedimenti che effettuino una esplicita ricognizione delle attuali competenze territoriali degli uffici del Giudice di Pace, così da evitare incertezze operative e interpretative e discrasie in tema di competenza sulle impugnazioni e di vigilanza sull’attività dei singoli uffici del Giudice di Pace…”.
Avv. Domenico Vizzone Avv. Valeria Vizzone