L'utilizzazione dell'articolo 322 c.p.c. da parte del Giudice di Pace di Ostia denota la volontà di scegliere strade innovative al fine di accelerare i tempi della soluzione di controversie quando lo strumento della conciliazione dinanzi all'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla sua rilevanza giuridica, conferisce all'atto una particolare solennità che vale come prima garanzia per il mantenimento degli impegni.

In questo senso l'iniziativa del Giudice di pace di Ostia va, certamente, lodata e sostenuta senza, tuttavia, perdere di vista gli effetti giuridici di un tale atto.

A proposito di questi, come sappiamo, l'articolo 322 del c.p.c. conferisce al Giudice di Pace la funzione di Conciliatore tra le parti e a tal fine attribuisce ai verbali di conciliazione sottoscritti a seguito dell'espletamento della procedura di cui al primo comma dello stesso articolo efficacia di titolo esecutivo.

Tutto ciò, tuttavia, limitatamente a quelle controversie che rientrano nella sua competenza per materia.

In tutti gli altri casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo, il verbale avrà valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio e, quindi, titolo idoneo alla trascrizione ( F.I. 87 I 3130 sul tema scrittura privata autenticata titolo idoneo alla trascrizione ).

In più, quando si tratta di materie relative a diritti indisponibili, come nel caso di specie, il verbale non avrà alcune effetto giuridico tra le parti salvo quello di costituire impegno morale al mantenimento di quanto concordato.

Nulla di più.

Nel caso di incompetenza territoriale del giudice adito si è posto il problema se la relativa eccezione possa trovare accoglimento all'interno del procedimento conciliativo.

La dottrina ha risposto prevalentemente sostenendo l'irrilevanza della eccezione di incompetenza pur sostenendo che, in tale caso, il verbale non avrebbe valore di titolo esecutivo ma solo di scrittura privata riconosciuta in giudizio come per l'incompetenza per materia.

Vedi: Rossi Conciliazione Enc. G. 11 e seg.; Briguglio Conciliazione giudiziale Dig. IV civ. 208, 221 e seg.; Borselli La funzione del giudice conciliatore in sede non contenziosa Nuovo dir. 74, 363.

Roma 12 12 2002

F.S.