Le sezioni unite civili scelgono la linea dura e confermano l'orientamento appena assunto per il processo del lavoro allargandolo al processo civile ordinario.

Il punto sta nella interpretazione dell'articolo 345 comma 3 che comprenderebbe tra i mezzi di prova non ammessi anche le così dette prove costituite.

In conclusione sempre secondo la corretta interpretazione dell'articolo 345 comma 3 il codice ammetterebbe nuove prove e, dunque, anche nuovi documenti solo a patto che siano indispensabili per la definizione della causa. I nuovi documenti e, comunque, le nuove prove oltre alla indispensabilità richiedono la non conoscibilità durante il primo grado in quanto in appello non è ammessa la remissione nei termini e devono essere chiesti dalle parti.