--------------
La sentenza in commento affronta due importanti argomenti: la rivalsa dell’assicuratore contro i danni ex art. 1916 c.c. e la responsabilità del depositario del veicolo consegnato per il posteggio.
La rivalsa dell’assicuratore danni.
Nel caso di stipula di una polizza contro il furto l’assicuratore è tenuto, ove manchi una pattuizione contraria, al pagamento dell’indennizzo nei confronti dell’assicurato con conseguente diritto di rivalsa ex art. 1916 primo comma c.c., in virtù del quale l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino a concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Nell’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. si deve ricomprendere anche il caso dell’assicuratore contro il furto che, avendo corrisposto al proprio assicurato - danneggiato, una somma a titolo di indennizzo del danno subito in un sinistro furto, agisca contro il terzo responsabile per il recupero delle somme erogate
Il diritto di surroga delle ragioni dell’assicurato, previsto dall’art. 1916 c.c. sorge per effetto del pagamento dell’indennità assicurativa e della richiesta di rimborso dell’assicuratore al responsabile.
La surroga dell’assicuratore, infatti, realizza una forma di successione particolare nel credito dell’assicurato danneggiato, che si verifica quando l’assicuratore comunica al terzo responsabile ed al suo assicuratore l’avvenuto pagamento dell’indennizzo, manifestando così la volontà di avvalersi della surroga (Cass. Civ. 88/1848).
La surrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 c.c. è la sostituzione di un soggetto ad un altro ed in conseguente ingresso nel primo nella posizione giuridica del secondo, nel senso che trattandosi di successione particolare nel credito è necessario che l’assicurato ( contraente o terzo beneficiario) sia creditore nei confronti del terzo responsabile.
In presenza di un’azione di rivalsa non può invocarsi il dettato di cui all’art. 2952 c.c., che riguarda il rapporto tra l’assicuratore ed il suo assicurato, bensì l’art. 2947 c.c. che riguarda invece il rapporto tra danneggiato e danneggiante.
Sotto tale aspetto la sentenza è in linea con l’orientamento della giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, della quale si riportano due illuminanti massime: “Il credito dell'assicuratore, nell'esercizio della surroga prevista dall'art. 1916 c.c., si sovrappone al credito del danneggiato verso il terzo responsabile ed è assolutamente identico ad esso, e pertanto, il termine di prescrizione applicabile è quello previsto dall'art. 2947 c.c. per il diritto al risarcimento del danno e non quello di cui all'art. 2952, che riguarda il rapporto assicurativo” (Tribunale Roma 17 luglio 1987); “Sia nelle assicurazioni volontarie che in quelle sociali, il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato danneggiato, di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, che per il terzo responsabile è "res inter altos", ma dalla legge ed e', pertanto, soggetto al medesimo termine di prescrizione dell'azione spettante al danneggiato piuttosto che al termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2952 c.c., che riguarda solo i diritti nascenti dal rapporto assicurativo tra le parti contraenti”. (Cassazione civile sez. III, 17 gennaio 1992 n. 524).
La responsabilità del depositario di veicolo consegnato per il posteggio.
Il contratto di parcheggio di autovetture in area recintata e protetta è un contratto atipico la cui disciplina va riferita alle norme sul deposito, con conseguente affidamento del mezzo al gestore del servizio e con l’obbligo di quest’ultimo di custodia e restituzione dell’autovettura o dell’equivalente monetario in caso di furto (Corte d’App. Milano 01.02.00 Soc. Cattolica assi.ni c/Soc. Sea Parking, Cass. civ. Sez. III 23 agosto 1990 n. 8615; Cass. civ. Sez. III 12 dicembre 1989 n. 5546);
Nel caso poi in cui la macchina depositata venga rubata, in base all’art. 1780 c.c., spetta al depositario provare che la detenzione della cosa è venuta meno per fatto a sé non imputabile, cioè il depositario deve fornire prova liberatoria del caso fortuito, nella sua accezione di evento imprevedibile e non evitabile con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nel caso di specie parte convenuta evidenziava che l’impossibilità della prestazione ( custodia) sarebbe derivata da causa non a lei imputabile, dato che essendo il furto avvenuto di domenica, in assenza del personale normalmente presente, l’uso della normale diligenza non aveva reso evitabile l’evento.
Aggiungeva poi che la peculiarità della prestazione fornita era quella di “offrire al cliente di posteggiare agevolmente le autovetture in appositi spazi con l’assistenza di idoneo personale” e che soltanto secondaria è la prestazione di custodia.
Il Tribunale, conformemente alla gran parte della giurisprudenza di merito, ha correttamente ritenuto che la circostanza che si era trattato di furto non accompagnato da violenza o minaccia alla persona, non integrava gli estremi della causa di esonero da responsabilità del depositario ed in ogni caso non poteva integrare gli estremi del caso fortuito, non essendo stato il furto commesso con violenza o minaccia sulle persone (Corte d’App. di Milano 17/09/99 Soc. EMEC e Co. c/ Soc. Boni e Co.; Trib. Napoli 30/06/97 Del Vecchio c/o Soc. Auto Service e altro; Tribunale Milano 2° dicembre 1993 n. 12291).
Avv. Domenico Vizzone Avv. Valeria Vizzone