Si ripropone la vexata quaestio della competenza territoriale della sezione distaccata del Giudice di Pace di Ostia.
Per quanti ci leggono è ormai chiaro che, mentre i Giudici di Pace si ritengono competenti per tutto il territorio comunale, la sezione distaccata del Tribunale di Ostia ritiene tale competenza delimitata al solo territorio del XIII municipio.
Sul punto vi sono ormai numerose sentenze e l’ultima pubblicata su questo sito alla sezione sentenze Ostia procedura civile 2004.
Peraltro tale ultima sentenza prende posizione sull’eccezione di incompetenza territoriale formulata nella ipotesi di uno dei convenuti rimasto contumace.
Il lettore ha materia più che sufficiente per elaborare un proprio convincimento atteso che anche l’ultima sentenza del Giudice di Pace è ricca di elaborazioni concettuali.
Non riteniamo di intervenire con nostri commenti avendo già manifestato alcune considerazioni quando il problema si era posto per la prima volta, ci pare tuttavia doveroso correggere una imperfezione dell’ultima sentenza del Giudice di Pace là dove afferma al punto 4 della sua articolata motivazione che il giudice d’appello, al quale fosse portata la sentenza che avesse deciso il merito unitamente alla sollevata eccezione di incompetenza, pur ritenendo fondata tale ultima eccezione, ai sensi dell’articolo 353 c.p.c. dovrebbe comunque trattenere la causa e decidere nel merito.
Non è così.
Poiché avverso le sentenze del Giudice di Pace non è ammesso il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 46 c.p.c., conseguentemente non è applicabile l’art. 353 c.p.c. nel caso in cui il giudice d’appello riformi una sentenza di questo giudice sulla competenza.
Per tale ragione, qualora il giudice di pace dichiari erroneamente di non essere competente, il giudice d’appello tratterrà la causa e deciderà nel merito, mentre, se il giudice d’appello ritiene che erroneamente il giudice del primo grado ha dichiarato la propria competenza e deciso nel merito, deve indicare il giudice competente dinanzi al quale deve essere riassunta la causa, senza entrare nel merito ( cass. 8/8/84 n.4642), sempre che non sia egli stesso competente a decidere in primo grado, nel quale caso, ove almeno una parte ne abbia fatto richiesta, decide nel merito.
n.d.r.