La sentenza in commento merita risalto, perché  è la prima decisione presa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Ostia,  che si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale del locale Tribunale, in ordine alla competenza territoriale del Giudice di Pace di Ostia, dibattuta sin dal momento della sua istituzione.

L’art. 2 della legge 21.11.1991 n.374 (istitutiva del giudice di pace) prevede che gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti alla data di entrata in vigore della l.1.2.1989 n.30. Con la procedura dallo stesso articolo prevista possono essere istituite sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

La circostanza che nella legge non si parla mai di competenza territoriale dell’ufficio del giudice di pace, non vuol dire che l’ufficio in questione non abbia una sua determinata competenza territoriale.

Poiché quindi una qualche competenza territoriale, pur nel silenzio della legge, occorre ritenere sia stata implicitamente da questa prevista, non può che convenirsi, che la competenza territoriale di ciascun ufficio del giudice di pace non possa che corrispondere all’ambito del territorio (comune, comuni, circoscrizione, circoscrizioni, esattamente come stabilito dal cpv dell’art.2 l.cit.) indicato nella legge che l’ha istituita.

Il  decreto legislativo 3.7.1992 (GU 11.2.1993 serie generale n.34) ha istituito in Ostia, tredicesima circoscrizione del comune di Roma  la sede distaccata dell’ufficio del giudice di pace di Roma  che ha competenza territoriale sugli affari (rientranti nella competenza per materia e valore di tale giudice) della XIII° circoscrizione del Comune di Roma mentre  quello di Roma è  rimasto competente  su tutti gli affari del Comune di Roma ad esclusione di quelli della XIII° circoscrizione.

L’art.11 del decreto ministeriale 11.10.2000 pubblicato nella G.U. 273 del 22.11.00   ha solo   ribadito  che la sede distaccata di Ostia si occupa degli affari relativi alla XIII° Circoscrizione del comune di Roma che è correlativamente esclusa dagli affari del giudice di pace di Roma.

Si tratta come è facilmente desumibile  dal contesto, non di una disposizione innovativa ma solo interpretativa ed infatti si legge: “ Ritenuto inoltre che, in attesa di un complessivo riassetto della geografia giudiziaria….. occorre provvedere con urgenza all’emanazione di provvedimenti che effettuino una esplicita ricognizione delle attuali competenze  territoriali degli uffici del Giudice di Pace, così da evitare incertezze operative e interpretative e discrasie in tema di  competenza sulle impugnazioni e di vigilanza sull’attività dei singoli uffici del Giudice di Pace…”.

Aderendo alla tesi,  secondo la quale il  decreto istitutivo della sede del  G.d.P. di Ostia,  la sola che non coincide con il territorio di un comune, avrebbe istituito questa sede non per Ostia, non avrebbe cioè fissato una competenza, bensì una ubicazione territoriale,  si creerebbero  incertezze operative e interpretative  e discrasie in tema di impugnazione, che proprio il decreto ministeriale in discussione,  ha voluto evitare.

Tali affermazioni sono anche confermate dall’art.43 del RD 30.1.1941, secondo il quale  il tribunale ordinario esercita, fra l’altro, la competenza in appello contro le sentenze pronunciate in materia civile (e in forza dell’art.39 del Decr.Legisl.28.8.2000 n. 274 anche in materia  penale)  dal giudice di pace.

L’art.341 c.p.c.  dal suo canto stabilisce che l’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone rispettivamente al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

Ne consegue, che competente per l’appello delle sentenze civili e penali del giudice di pace di Ostia è la sezione distaccata di Ostia del tribunale di Roma.

Tale sezione, secondo quanto previsto dall’art.1 comma ottavo del decreto legislativo 3.12.1999 n.491, ha competenza sul territorio della circoscrizione XIII° del comune di Roma.

Ammettere che il giudice di pace di Ostia abbia competenza per l’intero Comune di Roma significherebbe affermare, per insuperabile conseguenza logico giuridica, che anche la Sezione (del Tribunale di Roma) Distaccata di Ostia  abbia, seppure indirettamente in via mediata, competenza sull’intero territorio del Comune di Roma.

A questa conclusione si perviene anche  rilevando  che nell’ordinamento giudiziario italiano, da un lato esistono diversi tipi di Giudici, ossia giudici configurati con caratteristiche intrinseche e strutturali diverse, sia per quanto riguarda la loro composizione( unipersonali – collegiali) e sia per quanto riguarda la loro funzionamento; mentre dall’altro lato, esistono  tanti giudici dello stesso tipo, poiché ciascuno dei giudici del tipo diverso, è presente nell’organizzazione giudiziaria dello Stato, in tanti esemplari, distribuiti ciascuno con proprio ambito, in tutto il territorio nazionale.

Si ha pertanto una distribuzione  verticale tra giudici di tipo diverso ( Giudice di Pace, Tribunale, Corte D’Appello, Cassazione) ed una distribuzione orizzontale tra diversi Giudici dello stesso tipo a seconda della loro dislocazione nel territorio (un ufficio del Giudice di Pace in ciascun mandamento, un ufficio di Tribunale in ciascun  circondario, con eventuali sedi staccate, una Corte d’Appello in ciascun distretto ed una sola Corte di Cassazione).

     La distribuzione tra i vari giudici dello stesso tipo, che sono dislocati nelle diverse circoscrizioni territoriali, è risolto dal codice in base all’unico criterio della competenza per territorio, ossia l’intero territorio nazionale è diviso, come già accennato, in varie ed autonome circoscrizioni.

A tali regole non si sottrae l’Ufficio dei Giudici di Pace di Ostia,  perché seguendo un diverso orientamento il procedimento verrebbe radicato davanti ad un giudice diverso, rispetto al giudice naturale precostituito per legge.

Avuto riguardo, all’organizzazione strutturale ed operativa, poi, l’ufficio del Giudice di Pace di Ostia, con un proprio coordinatore ed un proprio Tribunale territorialmente competente,   assume le caratteristiche di ufficio autonomo e del tutto  indipendente dall’ufficio del giudice di Pace di Roma.

L’ufficio del giudice di pace di Ostia ha un suo coordinatore (art.15 l. 374/1991) così come ha un coordinatore il giudice di pace di Roma. La sezione distaccata del tribunale ha un coordinatore che non è il presidente del tribunale che è unico per entrambi gli uffici.

Né per il giudice di pace  è stato istituito  dalla legge un subprocedimento del genere di quelli di cui agli artt.83  ter att. c.p.c. e 163 bis att. c.p.p.  …ed infatti da una parte il coordinatore del giudice di pace di Roma (e reciprocamente) non ha una posizione sovraordinata rispetto a quello di Ostia tale da consentirgli la risoluzione di conflitti, dall’altro, benché tale ultima osservazione sia all’evidenza assorbente, non è possibile in via analogica applicare  disposizioni come quelle in esame che prevedono preclusioni – non previste espressamente dalla legge- all’attività del giudice e delle parti.

Ne consegue che, a differenza del giudice monocratico di tribunale (in ciò precluso dalle norme di cui agli artt. 83  ter att. c.p.c. e 163 bis att.)   può accadere che il giudice di pace, con la sentenza resa, affermi o neghi la sua competenza.

Avverso tale sentenza devesi ammettere, de plano e senza forzature, la possibilità di appello (salvo il giudizio di equità), in ordine alla cui ammissibilità non esiste all’evidenza alcun ostacolo né di principio né di fatto, e la possibilità conseguente che, laddove non sia ravvisata la affermata competenza, il giudice del gravame lo dichiari indicando il giudice competente per il giudizio.

Avv. Domenico Vizzone