Sino alla sentenza in esame la Corte Suprema, con giurisprudenza assolutamente costante, aveva sempre escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale ove la colpa fosse solo conseguenza non di un accertamento diretto ma di una presunzione legale come nel caso di cui all'articolo 2054 c.c.

Il fondamento di questo nuovo indirizzo, su un argomento che, peraltro, era stato già portato al vaglio della Corte Costituzionale, è poggiato sui mutati rapporti tra processo penale e civile in seguito alla introduzione del nuovo codice di procedura penale del 1989.

Con questo la prevalenza del penale sul civile è venuta meno tanto è che gli esiti dell'accertamento dello stesso fatto nelle diverse sedi possono essere diversi e addirittura contrastanti.

A ciò va aggiunto che che il nuovo atteggiamento assunto dalla giurisprudenza nei confronti della figura del danno non patrimoniale di cui si è dichiarata più volte la risarcibilità anche al di fuori delle ipotesi di reato previste dalla legge ( l'impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali, l'adozione di atti discriminatori per motivi etnici, religiosi e razziali, il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo ), sia dalla giurisprudenza che ha ammesso la riparazione del danno biologico a tutela non solo del patrimonio in senso stretto ma anche dei valori propri della persona anche con riferimento all'articolo 2 della Costituzione.

Intale contesto un'attenta analisi dell'articolo 2054 c.c. che, invertendo l'onere della prova rispetto al principio generale di cui all'articolo 2043 c.c., pone a carico del danneggiante l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento e così facendo equipara il danneggiato che sia in grado di fornire la prova della colpa del danneggiante al danneggiato che, invece, non sia in grado di fornirla, rende quanto meno irragionevole ritenere che mentre nel primo caso possa essere risarcito il danno non patrimoniale e nel secondo no.

Infatti, posto che sussistendo per quel fatto la colpa e la ipotesi di reato, non vi sarebbe alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale, la non superata presunzione di colpa non esclude che agli effetti civilistici quello stesso fatto, ancorché accertato in via presuntiva, configuri astrattamente un' ipotesi di reato.

Dunque ed escludendo gli effetti prettamente penali in quanto il meccanismo delle presunzioni è escluso in tale sistema, è apparso incongruo ritenere non applicabile la discipline di cui all'articolo 2059 che non mira alla punizione del responsabile ma al risarcimento del danneggiato con riferimento a quegli interessi lesi che non hanno natura patrimoniale.

Infine,  se è vero che la presunzione è la prova di un fatto ignoto e se il meccanismo di cui all'articolo 2054 c.c. tende a dare la prova del fatto nel suo elemento soggettivo della colpa, una volta provata, ammesso che il fatto costituisca reato, è provato anche quest'ultimo anche se ai soli fini civilistici.

M.G.