La sentenza ”de qua” segue la via intrapresa da gran parte della giurisprudenza di merito attraverso la quale viene ampliata la sfera del danno risarcibile fino a ricomprendervi anche quegli interessi costituzionalmente garantiti indipendentemente dalla esistenza di una lesione accertata medicalmente.

Infatti nella tripartizione tradizionale danno patrimoniale, danno biologico e danno morale restavano fuori il danno non patrimoniale quando non fosse collegato ad un fatto reato e l’alterazione psico – fisica non accertabile medicalmente.

La sentenza “de qua” cerca di giustificare la risarcibilità del danno non patrimoniale anche oltre i confini del fatto – reato.

Il punto di partenza del ragionamento della Corte d’Appello è l’individuazione di valori tutelati dalla Costituzione da cui discende che i diritti della personalità come sopra individuati debbono avere tutela comunque e sempre in attuazione dei principi costituzionali.

Segue l’ulteriore considerazione per la quale una cosa è il danno morale o pecunia doloris che attiene essenzialmente alla sfera del privato e alla sensibilità emotiva del danneggiato e una cosa è il danno esistenziale che attiene soprattutto alla sfera del sociale e al modo con cui il soggetto si rapporta con il mondo esterno estrinsecando il suo modo di essere ovvero la sua personalità.

Infine il danno biologico rappresenta la lesione alla integrità psico – fisica del soggetto per cui tale diverso atteggiarsi della figura di danno può dar luogo a diversi ipotesi risarcitorie, anche se nulla vieta di pensare che in una stessa voce possano essere ricompresse più ipotesi di danno.

Nel caso preso in considerazione nella sentenza in esame il danno scaturisce da continue immissioni rumorose moleste che, pur non determinando lesioni di tipo patologico e non accertabili attraverso esami clinici, certamente hanno inciso negativamente nella vita dei soggetti danneggiati attraverso lo stress provocato da mancanza di sonno e, comunque, da uno stile di vita negativamente influenzato dal comportamento del soggetto danneggiante.

La prova del danno non è sufficiente a determinare la risarcibilità ma occorre l’ulteriore prova dell’incidenza in concreto della lesione nell’ambito della estrensicazione della personalità del soggetto leso sia all’interno della sfera soggettiva che nella vita di relazione.

Nulla vieta di pensare che tale prova possa essere affidata a presunzioni, fatti notori o regole di comune esperienza nonché all’espletamento di una ctu.

Sul tema in questione la giurisprudenza di legittimità, pur avendo fatto notevoli passi avanti dalla Cassazione 911/99 (Giust. Civ. I, 1999, 2360) nella quale si escludeva la risarcibilità del danno alla salute ove, pur costituendo un peggioramento della qualità della vita, non presupponesse una lesione accertabile medicalmente, ancora non ha formulato un chiaro orientamento circa la risarcibilità del danno non patrimoniale al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2059 Cc, tal che il Tribunale di Roma ha sollevato, a questo proposito, eccezione di incostituzionalità della norma (Giudice Rossetti vedi nella stessa sezione ndr).

Infine appare stimolante Cass. 2367/2000 che occupandosi di una diffamazione di una s.p.a. e del pregiudizio conseguente affermava il principio per cui il danno morale e il danno non patrimoniale sono nozioni distinte e nel secondo sono comprese tutte le conseguenze pregiudizievoli di un illecito che non sono valutabili monetariamente e che sono oggetto non di risarcimento ma di riparazione mentre il primo consiste nella pecunia doloris.  

M.G.