La particolarità e l’interesse della sentenza si incentra, in modo particolare, sull’ultimo punto portato all’attenzione del giudice di legittimità e cioè la persistenza a carico del padre dell’obbligo di contribuire o di incrementare il contributo per il mantenimento della figlia versato alla moglie a causa dell’aumento delle esigenze di vita conseguenti alla nascita di un figlio che il padre naturale non abbia riconosciuto

Nello specifico il ricorrente aveva dedotto la violazione degli articoli 147, 148 c.c. per i quali l’obbligo del mantenimento dei figli grava in primo luogo sui genitori e solo in via sussidiaria sugli ascendenti mentre per il giudice d’appello la nascita del nipote era circostanza rilevante ai soli fini del riconoscimento dell’esistenza di quelle necessità di vita sopravvenute giustificanti l’aumento dell’assegno a favore della moglie con la quale la figlia conviva.

 In tale modo, sempre secondo il ricorrente, veniva, di fatto, spostata l’obbligazione alimentare prevista dagli articoli succitati da un soggetto obbligato in via primaria ad uno obbligato in via sussidiaria senza ritenere opportuna una premessa che giustificasse o spiegasse il perché non fosse ritenuta rilevante la mancata attivazione della madre nei confronti del padre naturale per gli obblighi conseguenti al disposto di cui agli articoli 147 148 c.c.

La Corte di legittimità ha pienamente condiviso il ragionamento della Corte d’Appello.

Come è noto la giurisprudenza di merito individua l’obbligazione ex aticolo148 c.c. come un’obbligazione ex lege a carico dei soggetti ivi indicati con la conseguenza che gli ascendenti non possono essere esonerati dal comportamento dei genitori.

Vale a dire che il nonno non può rifiutare l’obbligazione alimentare richiesta dalla figlia assumendo che il padre pur avendo le risorse economiche vi si sottraeva.

Ciò spiega la sostanziale fondatezza del ragionamento giuridico della Corte d’Appello ribadito dalla Corte di legittimità.

Tuttavia va fatta una riflessione sul fatto che mentre l’obbligato in via sussidiaria potrà successivamente agire contro il padre per la ripetizione delle somme da lui dovute in via primaria nella fattispecie “de qua”, ipotizzando che la madre naturale non abbia alcuna intenzione di far accertare in via giudiziaria la paternità naturale e che il padre naturale rimanga per sua scelta inerte, l’ascendente rimarrà gravato dall’obbligazione che di fatto è di mantenimento senza poter agire per l’individuazione dell’obbligato principale al quale chiedere la ripetizione delle somme, atteso che tale azione prevista dagli articoli 269 e seg. Cpc è attribuita in via esclusiva al genitore, al tutore nell’interesse del minore o al figlio medesimo.

M.G.